Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10627/2023+1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10627 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 cui è stato riunito il giudizio n. 1519/2024 avente ad oggettodivorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Arcora, 110 Palazzo Gecos presso lo studio dell'avv. Francesca D'Alessandro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Controparte_1 C.F._2
alla via V. Emanuele III, 66 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Capasso e Michele Massimiliano
Capasso che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. C.F. con studio in Afragola alla Via San CP_2 C.F._3
Luca, 36 in qualità di curatore speciale dei minori e Persona_1 Per_2
(nati a Frattamaggiore il 29.10.2009) giusta decreto di nomina del 29-5-2024
[...]
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia ai termini.
Il Pubblico Ministero in data 26.5.2025 ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli OR (avvenuta il 14.10.2016) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
680/2018 (pubblicata il 9.3.2018) passata in giudicato, che ha recepito l'accordo tra le parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Dovendo il giudizio proseguire per le altre statuizioni accessorie alla presente pronuncia, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frattaminore in data
9.10.2009 tra (nata a [...] l' 1.3.1986) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
25.5.1986);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRATTAMINORE per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 58, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 28 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
2