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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7071 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5381/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2025 da
(EGITTO, 10/06/1976) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], VIGNOLI 53 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. TERENZI ALESSANDRA presso cui ha eletto domicilio in VIA G. FERRERO N. 20
MILANO
e
(EGITTO, 21/10/1987) Parte 2
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]132 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. GILIBERTI FRANCESCO presso cui ha eletto domicilio in VIA ALBERICO
ALBRICCI 3 20122 MILANO
Con comunicazione all' Controparte_1 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5/03/2025.
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Egitto - in data 20 ottobre 2005. Il matrimonio contratto in Egitto è stato trascritto sui registri di Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 2012 Numero 0113 Registro 08 Parte 2 Serie C/1.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: Pt 1 (29/08/2006) e Per_1 (13/06/2010).
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza del 14 settembre 2022 ex art 708 c.p.c. ed il procedimento separativo è stato definito con sentenza n. 1493/2024 del Tribunale di Tribunale
Ordinario di Milano dell' 8 febbraio 2024.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2025, Parte 1
[...] ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di ridurre a
200 euro complessivi il contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico dalla sentenza separativa, con la conferma delle ulteriori statuizioni.
Il Giudice Delegato con decreto del marzo 2025 ha chiesto una relazione di aggiornamento ai SS incaricati con la sentenza di separazione, del monitoraggio e del supporto del nucleo famigliare. La relazione dei SS del Comune di Milano è stata depositata il 31 luglio 2025
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore e la corresponsione, da parte del padre, di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro
500 o, in subordine la conferma del contributo di euro 400 posto a carico del ricorrente dalla sentenza separativa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. celebrata il 16 settembre 2025, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale ed esame della relazione dei SS, le parti hanno raggiunto i seguenti accordi: Confermare affido condiviso di ai genitori; presso la madre;press
- Confermare collocamento di oper da parte del padre continui liberamente, Prevedere che la frequentazione di compatibilmente con gli impegni scolastici della ragazza;
Confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, con riparto delle spese condominiali come da sentenza separativa;
Prevedere che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la
-
somma di euro 300 mensili, da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025;
Prevedere che, a partire dal mese di ottobre 2025, l'intero assegno unico universale sia
-
devoluto alla madre, nella misura complessiva di euro 300.
I procuratori, precisando congiuntamente le conclusioni come da accordi delle parti, hanno chiesto al
Collegio di recepire in sentenza gli accordi raggiunti dai genitori in udienza.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, letto ed applicato l'art 473 bis.21 u.c. c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio dev'essere accolta considerato che si è protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non è intervenuta riconciliazione e che, da quanto emerso in giudizio, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere in alcun modo mantenuta o ricostituita.
Sulle altre domande
è di recente divenuto maggiorenne e non è contestato che non sia economicamente Pt 1 autonomo. Dagli atti di causa e segnatamente dalla relazione dei SS del 30/07/2025 è, inoltre, emerso che la minore Per 1 versi in una condizione di sostanziale benessere psico-fisico: la giovane è infatti stata descritta come una ragazza serena, soddisfatta della propria vita e con un buon rendimento scolastico.
La relazione con entrambi i genitori è stata considerata dagli operatori come positiva: la madre si è mostrata sensibile e capace di allinearsi ai bisogni della minore e il padre ha saputo sviluppare una relazione libera e spontanea con la ragazza, coltivando la sua frequentazione anche alla presenza di altri membri della famiglia.
Alla luce di quanto illustrato, anche tenuto conto della valutazione condotta dai SS secondo cui sarebbe del tutto superfluo protrarre interventi di supporto specifici in favore di Per 1 il Collegio, revocati gli interventi supportivi disposti con sentenza di separazione, ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 16 settembre 2025, nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale tratteggiando l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse della minore.
Detti accordi devono, pertanto, essere recepiti in sentenza.
Del pari sono da recepire in sentenza gli accordi raggiunti in ordine all'assegnazione della casa familiare alla resistente, al collocamento presso di questa dei figli e in relazione al contributo economico da porsi in carico al padre, a titolo di mantenimento.
Tale contributo, concordato nella misura di 300 euro mensili, unitamente alla devoluzione in favore della madre collocataria dell'intero assegno unico universale pare del tutto congruo alle esigenze dei ragazzi e proporzionato alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, anche tenuto conto dell'indubitabile valore dell'assegnazione della casa familiare in favore della madre.
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
5381 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1
a MILANO il
[...] e Parte_2
20/10/2005, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 20/10/2005, R 01, n.387, parte I;
2. Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 16 settembre 2009, riportati in parte motiva;
3. Revoca gli incarichi attribuiti ai SS del Comune di Milano con sentenza del Tribunale di
Milano sentenza n. 1493/2024 del Tribunale di Tribunale Ordinario di Milano dell' 8 febbraio
2024.
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai SS del Comune di Milano
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2025 da
(EGITTO, 10/06/1976) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], VIGNOLI 53 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. TERENZI ALESSANDRA presso cui ha eletto domicilio in VIA G. FERRERO N. 20
MILANO
e
(EGITTO, 21/10/1987) Parte 2
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]132 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. GILIBERTI FRANCESCO presso cui ha eletto domicilio in VIA ALBERICO
ALBRICCI 3 20122 MILANO
Con comunicazione all' Controparte_1 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5/03/2025.
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Egitto - in data 20 ottobre 2005. Il matrimonio contratto in Egitto è stato trascritto sui registri di Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 2012 Numero 0113 Registro 08 Parte 2 Serie C/1.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: Pt 1 (29/08/2006) e Per_1 (13/06/2010).
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza del 14 settembre 2022 ex art 708 c.p.c. ed il procedimento separativo è stato definito con sentenza n. 1493/2024 del Tribunale di Tribunale
Ordinario di Milano dell' 8 febbraio 2024.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2025, Parte 1
[...] ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di ridurre a
200 euro complessivi il contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico dalla sentenza separativa, con la conferma delle ulteriori statuizioni.
Il Giudice Delegato con decreto del marzo 2025 ha chiesto una relazione di aggiornamento ai SS incaricati con la sentenza di separazione, del monitoraggio e del supporto del nucleo famigliare. La relazione dei SS del Comune di Milano è stata depositata il 31 luglio 2025
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore e la corresponsione, da parte del padre, di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro
500 o, in subordine la conferma del contributo di euro 400 posto a carico del ricorrente dalla sentenza separativa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. celebrata il 16 settembre 2025, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale ed esame della relazione dei SS, le parti hanno raggiunto i seguenti accordi: Confermare affido condiviso di ai genitori; presso la madre;press
- Confermare collocamento di oper da parte del padre continui liberamente, Prevedere che la frequentazione di compatibilmente con gli impegni scolastici della ragazza;
Confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, con riparto delle spese condominiali come da sentenza separativa;
Prevedere che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la
-
somma di euro 300 mensili, da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025;
Prevedere che, a partire dal mese di ottobre 2025, l'intero assegno unico universale sia
-
devoluto alla madre, nella misura complessiva di euro 300.
I procuratori, precisando congiuntamente le conclusioni come da accordi delle parti, hanno chiesto al
Collegio di recepire in sentenza gli accordi raggiunti dai genitori in udienza.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, letto ed applicato l'art 473 bis.21 u.c. c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio dev'essere accolta considerato che si è protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non è intervenuta riconciliazione e che, da quanto emerso in giudizio, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere in alcun modo mantenuta o ricostituita.
Sulle altre domande
è di recente divenuto maggiorenne e non è contestato che non sia economicamente Pt 1 autonomo. Dagli atti di causa e segnatamente dalla relazione dei SS del 30/07/2025 è, inoltre, emerso che la minore Per 1 versi in una condizione di sostanziale benessere psico-fisico: la giovane è infatti stata descritta come una ragazza serena, soddisfatta della propria vita e con un buon rendimento scolastico.
La relazione con entrambi i genitori è stata considerata dagli operatori come positiva: la madre si è mostrata sensibile e capace di allinearsi ai bisogni della minore e il padre ha saputo sviluppare una relazione libera e spontanea con la ragazza, coltivando la sua frequentazione anche alla presenza di altri membri della famiglia.
Alla luce di quanto illustrato, anche tenuto conto della valutazione condotta dai SS secondo cui sarebbe del tutto superfluo protrarre interventi di supporto specifici in favore di Per 1 il Collegio, revocati gli interventi supportivi disposti con sentenza di separazione, ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 16 settembre 2025, nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale tratteggiando l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse della minore.
Detti accordi devono, pertanto, essere recepiti in sentenza.
Del pari sono da recepire in sentenza gli accordi raggiunti in ordine all'assegnazione della casa familiare alla resistente, al collocamento presso di questa dei figli e in relazione al contributo economico da porsi in carico al padre, a titolo di mantenimento.
Tale contributo, concordato nella misura di 300 euro mensili, unitamente alla devoluzione in favore della madre collocataria dell'intero assegno unico universale pare del tutto congruo alle esigenze dei ragazzi e proporzionato alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, anche tenuto conto dell'indubitabile valore dell'assegnazione della casa familiare in favore della madre.
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
5381 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1
a MILANO il
[...] e Parte_2
20/10/2005, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 20/10/2005, R 01, n.387, parte I;
2. Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 16 settembre 2009, riportati in parte motiva;
3. Revoca gli incarichi attribuiti ai SS del Comune di Milano con sentenza del Tribunale di
Milano sentenza n. 1493/2024 del Tribunale di Tribunale Ordinario di Milano dell' 8 febbraio
2024.
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai SS del Comune di Milano
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo