Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5561/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5561/2017, riservata in decisione all'udienza del 29.4.2025, senza termini, per espressa rinuncia delle parti
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Leonardo Polito Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Sabato Rea Controparte_1
APPELLATA
NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
1
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 185/2017 del Giudice di Pace di Nola Parte_1
- emessa il 31.01.2017, pubblicata il 24.4.2017 e notificata in data 13.6.2017 - con la quale, in accoglimento della domanda proposta da era stata condannata, in solido con Controparte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità solo , al risarcimento dei danni Controparte_3 CP_3
subiti dalla in conseguenza del sinistro verificatosi il 29.12.2012, alle ore 13:30 circa, in Ischia CP_1
(NA), all'incrocio tra Via Mons. Filippo Schioppa e Via Provinciale Lacco Ameno, che aveva visto coinvolte l'autovettura Renault Modus, tg. CC275VN, di proprietà della ed assicurata per la RCA Pt_1
con la (d'ora in poi, semplicemente ), e l'autovettura Skoda Controparte_2 CP_2
Roomster, tg. EE881NT, di proprietà della ed assicurata per la RCA con la compagnia CP_1
CP_3
Si costituiva in giudizio la sola , che resisteva all'appello, per tutte le ragioni esposte nella CP_1
comparsa di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Non si costituivano, invece, le compagnie appellate, e , di cui tuttavia non poteva (né CP_3 CP_2
può) essere dichiarata la contumacia poiché sin dalla prima udienza di comparizione il G.I. all'epoca assegnatario di questo procedimento rilevava il mancato deposito della prova della notifica dell'atto di appello, effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (c.d. P.E.C.) alle dette appellate, onerando l'appellante al deposito delle c.d. “buste telematiche” (si cfr. ordinanza del 16.11.2017). Inadempiuto il detto adempimento, ne veniva reiterato più volte l'onere a carico della (cfr. verbale di udienza del Pt_1
22.02.2018), anche da parte della scrivente (cfr. verbali di udienza del 31.5.2018 e del 27.11.2018), frattanto subentrata nel ruolo, a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato
Tribunale).
Da ultimo, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.4.2025, onde consentire il deposito della prova della notifica secondo le indicazioni fornite (si cfr. ordinanza del 25.02.2025), che nuovamente veniva omesso
2 ed all'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta, con espressa rinuncia delle parti costituite ai termini per dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, rileva il Tribunale, in via del tutto assorbente di ogni altra questione, che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Ed infatti, giova, anzitutto, rammentare che la legge n. 53/1994 ha riconosciuto agli avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo P.E.C. (che con la c.d. riforma Cartabia, d.lgs. n. 149/2022, è divenuta un obbligo, salvo che la parte notificanda non possieda una P.E.C.).
Secondo quanto disposto dalla citata legge, nel caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo P.E.C., al fine di fornire la prova della notifica è necessario utilizzare la modalità telematica, con il deposito dei files elettronici nei formati “.eml” o “.msg”, progettati per memorizzare proprio i messaggi di posta elettronica.
Nel caso di notifica telematica, dunque, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dal deposito telematico della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'atto notificato, completa del messaggio P.E.C., così come dettato dal combinato disposto dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'art. 19 bis del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 16.4.2014 contenente “Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 2, del D.M. 21.02.2011 n. 44”.
In particolare, il deposito nel fascicolo telematico di parte delle ricevute previste dall'articolo 3 bis, comma
3, della L. n. 53/1994, nonché della copia dell'atto notificato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuato mediante l'inserimento nel fascicolo della c.d. “busta telematica” di cui all'art
.14 del detto Provvedimento contenente, come allegati, l'atto notificato (oltre ad altri eventuali allegati, come la procura alle liti), nonché la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad
3 ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi di ciascuna ricevuta sono inseriti nel file
“DatiAtto.xml” di cui all'articolo 12, comma 1.
La Suprema Corte, anche di recente, ha confermato che «L'atto notificato tramite PEC deve essere depositato nel processo con modalità telematiche, accompagnato dalle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, nonché dal file “datiAtto.xml” contenente i dati identificativi dell'atto. Questi formati sono ritenuti idonei a dimostrare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e a provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ossia la consegna tempestiva dell'atto in modo tale da consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa e
l'instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza di tali requisiti comporta la nullità della notifica, salvo il caso in cui l'impossibilità di adempiere sia dovuta a cause non imputabili al notificante. Tuttavia, qualora l'atto notificato sia depositato in un formato diverso da quelli previsti, come ad esempio in formato “.pdf”, la nullità può essere sanata se la prova della tempestiva consegna dell'atto al destinatario possa essere desunta da altri elementi del procedimento»
(Cassazione civile sez. trib., 17.3.2025, n. 7040).
Dunque, solo nel caso di oggettiva e comprovata impossibilità di procedere al deposito telematico, l'art. 9, comma 1 bis, della L. n. 53/1994 consente al difensore notificante di depositare la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata che ha notificato a mezzo P.E.C., dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui tali copie sono state estratte.
Ebbene, occorre rilevare che, nel caso di specie, l'appellante era stato onerato, con ordinanza del
16.11.2017 e, nuovamente, del 22.02.2018, al deposito della “busta telematica” contenente la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione in appello agli appellati non costituiti. Tuttavia, la scrivente rilevava che il deposito effettuato dall'appellante in data 02.3.2018 non era rituale, ai sensi degli artt. 9, comma 1 ter, e 11 Legge 53/1994, trattandosi della mera scansione, in formato pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della detta notifica, del tutto inidonea, come visto innanzi, ad offrire prova della tempestiva e rituale notifica dell'atto di appello. Per tale motivo veniva disposto il rinnovo del detto deposito, nel rispetto delle citate norme (cfr. verbale di udienza del 31.5.2018).
4 Ancora una volta, però, all'udienza del 27.11.2018 la scrivente rilevava che il deposito effettuato dall'appellante non rispettava le previsioni normative in tema di deposito della prova dell'avvenuta notifica a mezzo P.E.C., concedendo all'appellante termine ultimo e perentorio per provvedere al detto deposito entro il 17.12.2018.
Ciò nonostante, l'onere di regolarizzazione del deposito non è stato mai adempiuto dall'appellante: cfr., da ultimo, le ricevute telematiche depositate – del tutto tardivamente – dall'appellante, in allegato alle memorie difensive depositate in data 07.4.2025, che mancano della busta telematica - in formato .eml o
.msg – attestante la notifica dell'atto d'appello alle parti appellate non costituite in giudizio;
né la parte appellante ha dedotto e, tanto meno provato, di essersi trovata nell'impossibilità, per cause a lei non imputabili, di fornire tale prova in modalità telematica.
Infine, nemmeno può dirsi che la documentazione in atti consenta di desumere la ritualità della notifica, considerato il deposito solo parziale del contenuto (presumibile) del messaggio P.E.C., denominato
“NOTIFICA_ATTO_DI_APPELLO.msg.p7m”, senza che sia possibile desumerne l'effettiva consegna ai destinatari, con grave ed insuperabile vulnus del contraddittorio.
Così stando le cose, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 291, comma 1, c.p.c., che si riferisce alla notifica nulla, non già a quella inesistente, come nel caso di specie, giacché l'assenza di prova della notifica equivale alla sua radicale inesistenza.
Giova, altresì, ricordare che in caso di partecipazione al giudizio di primo grado di più parti risulta integrata una fattispecie di litisconsorzio processuale, per cui la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, onde evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa questione (si cfr. Cassazione civile sez. VI, 02.9.2015, n. 17497). Nel giudizio di gravame, dunque, la sentenza eventualmente pronunciata in assenza di una delle parti del giudizio di primo grado è inutiliter data. In tal modo, il legislatore persegue l'obiettivo della unitarietà del giudizio di impugnazione di una stessa sentenza pronunciata nei confronti di più parti, titolari di rapporti, sostanzialmente o processualmente, inscindibili.
5 Ebbene, nella specie, nonostante il termine concesso da questo Giudice, l'appellante non ha sanato la detta irregolarità.
La rilevata carenza deve ritenersi, quindi, come innanzi anticipato, motivo di inammissibilità del gravame.
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, resta assorbita dalla su riportata motivazione.
Quanto al governo delle spese processuali, nel rapporto tra l'appellante e la , esse seguono la CP_1
soccombenza di e vanno liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. Parte_1
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, applicando i valori tabellari medi, tenuto conto, da un lato, sia della lunga durata del giudizio, dovuta ai plurimi rinvii concessi per la regolarizzazione della prova delle notifiche all'appellante, e, dall'altro, del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, nonché con la riduzione di cui all'art. 4, comma 9, del citato D.M. per la pronuncia in rito, con attribuzione all'avv. Sabato Rea dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite vanno invece compensate nei rapporti tra l'appellante e le parti appellate non costituite.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 - che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” - dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
6 2. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore Parte_1
di che liquida in € 1.223,03 per compenso, oltre IVA e CPA come per Controparte_1
legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Sabato Rea;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 22.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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