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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19817/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19817/2024 tra
Oggi 31 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistita dall'avv. Marchetti Giorgi ain sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. CASALI COSTANZA
- per nessuno compare CP_1
Il Giudice, verificata la rituale notifica dell'ordinanza di mutamento rito a CP_1 ne dichiara la contumacia
I procuratori parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Marchetti precisa le conclusioni chiedendo la cessazione degli effetti del contratto alla prima scadenza con condanna alle spese e rinunciando solo in questo giudizio e riservando di agire per la condanna al pagamento dei canoni, a tale ulteriore domanda.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19817/2024 promossa da:
(C.F. , difesa dagli avv.ti Costanza Casali e Parte_1 C.F._1
Annalisa Garetto in forza di procura alle liti del 19.11.2024
ATTRICE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 31.03.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“- previa la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 15.07.2020, convalidarsi l'intimato sfratto per finita locazione;
- ordinare al sig. l'immediato rilascio dell'unità immobiliare censita al C.F. di CP_1
Torino, FG 1399, mapp 91, sub. 79 e sita in Corso Unione Sovietica 163, scala 1, secondo piano
(terzo fuori terra);
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfetario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 27.09.2024 , premesso (i) di essere divenuta proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Torino, Corso Unione Sovietica n. 163, scala 1, secondo piano (terzo fuori terra), censito C.F. di Torino, FG 1399, mapp 91, sub. 79, in forza di atto notarile del
16.10.2023, (ii) e premesso che tale immobile era stato concesso in locazione dal precedente pagina 2 di 5 proprietario a con contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data CP_1
15.07.2020, chiedeva che venisse convalidato lo sfratto per finita locazione nei confronti di a seguito della disdetta invitata al conduttore con raccomandata a.r. del CP_1
28.11.2023.
All'udienza del 11.11.2024 il Giudice rilevava come la fattispecie fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 431/1998, in base al quale per la procedura di diniego di rinnovo a prima scadenza si applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e non il procedimento di convalida locatizia, pertanto, veniva disposto il mutamento del rito e l'assegnazione alle parti del termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
All'udienza odierna parte ricorrente ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe con rinuncia solo nel presente giudizio e con riserva di farla valere in separato processo alla domanda di condanna al pagamento dei canoni.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e avendo lo stesso avuto esito negativo (docc.
1-3 memoria integrativa del 27.02.2025).
3. La domanda di accertamento della cessazione degli effetti del rapporto contrattuale è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, ha provato la propria legittimazione attiva con la Parte_1
produzione dell'atto notarile del 16.10.2023, a rogito del Notaio (doc. 2 Persona_1
intimazione di sfratto) di acquisto dell'immobile.
In secondo luogo, il contratto oggetto di causa è stato stipulato a uso abitativo per la durata di quattro anni dal 15.07.2020 al 14.07.2024, con previsione all'art. 1 della possibilità per il locatore di non rinnovarlo mediante comunicazione al conduttore di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 431/1998 da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza (doc. 3 intimazione di sfratto).
Con comunicazione del 28.11.2023, restituita al mittente per compiuta giacenza in data
5.01.2024 (doc. 4 intimazione di sfratto), ha comunicato la propria Parte_1
intenzione di non rinnovare il contratto, avente termine il 14.07.2024, avvalendosi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza e avendo necessità di utilizzarlo come abitazione propria, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della legge n. 431/1998. Invitava quindi il conduttore a rilasciare l'immobile entro il giorno 14.07.2024. pagina 3 di 5 Come chiarito in giurisprudenza, "in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità" (Cass. 18 luglio 2013, n.17577; Trib.
Roma 26/05/2020; Trib. Roma 14/11/2018).
Nella fattispecie in esame, con la comunicazione del 28.11.2023 parte attrice ha esplicitato in modo chiaro la necessità di dover destinare l'immobile a proprio uso abitativo, circostanza che consente di ritenere validamente esercitata la facoltà di diniego di rinnovo.
Il convenuto, restando contumace, non ha fornito alcun elemento volto a contrastare le allegazioni attoree.
Deve dunque essere dichiarata l'avvenuta cessazione del contratto alla data del 14.07.2024.
4. Ne consegue l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile.
Ai sensi dell'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione e del tempo già trascorso dalla scadenza del contratto di locazione nonché delle ragioni del diniego di rinnovo fornite dalla locatrice, la data di rilascio va fissata al 30.04.2025.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate, fase di studio e introduttiva del giudizio di convalida, trattazione e decisione dei giudizi di cognizione ordinaria e introduttiva e di negoziazione della mediazione, e così per €
1.789,00 oltre a € 262,30 a titolo di esborsi.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti del contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data
15.07.2020, relativo all'immobile sito in Torino, corso Unione Sovietica 163, scala 1, piano secondo, censita al C.F. di Torino, FG 1399, mapp 91, sub. 79, alla data del 14.7.2024;
ORDINA a di rilasciare l'immobile sito in Torino, corso Unione Sovietica CP_1
163, scala 1, piano secondo libero da persone e cose in favore di . Parte_1
FISSA per il rilascio la data del 30.4.2025.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 1.789,00 per compensi oltre a € 262,30 a titolo di esborsi al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19817/2024 tra
Oggi 31 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistita dall'avv. Marchetti Giorgi ain sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. CASALI COSTANZA
- per nessuno compare CP_1
Il Giudice, verificata la rituale notifica dell'ordinanza di mutamento rito a CP_1 ne dichiara la contumacia
I procuratori parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Marchetti precisa le conclusioni chiedendo la cessazione degli effetti del contratto alla prima scadenza con condanna alle spese e rinunciando solo in questo giudizio e riservando di agire per la condanna al pagamento dei canoni, a tale ulteriore domanda.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19817/2024 promossa da:
(C.F. , difesa dagli avv.ti Costanza Casali e Parte_1 C.F._1
Annalisa Garetto in forza di procura alle liti del 19.11.2024
ATTRICE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 31.03.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“- previa la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 15.07.2020, convalidarsi l'intimato sfratto per finita locazione;
- ordinare al sig. l'immediato rilascio dell'unità immobiliare censita al C.F. di CP_1
Torino, FG 1399, mapp 91, sub. 79 e sita in Corso Unione Sovietica 163, scala 1, secondo piano
(terzo fuori terra);
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfetario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 27.09.2024 , premesso (i) di essere divenuta proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Torino, Corso Unione Sovietica n. 163, scala 1, secondo piano (terzo fuori terra), censito C.F. di Torino, FG 1399, mapp 91, sub. 79, in forza di atto notarile del
16.10.2023, (ii) e premesso che tale immobile era stato concesso in locazione dal precedente pagina 2 di 5 proprietario a con contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data CP_1
15.07.2020, chiedeva che venisse convalidato lo sfratto per finita locazione nei confronti di a seguito della disdetta invitata al conduttore con raccomandata a.r. del CP_1
28.11.2023.
All'udienza del 11.11.2024 il Giudice rilevava come la fattispecie fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 431/1998, in base al quale per la procedura di diniego di rinnovo a prima scadenza si applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e non il procedimento di convalida locatizia, pertanto, veniva disposto il mutamento del rito e l'assegnazione alle parti del termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
All'udienza odierna parte ricorrente ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe con rinuncia solo nel presente giudizio e con riserva di farla valere in separato processo alla domanda di condanna al pagamento dei canoni.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e avendo lo stesso avuto esito negativo (docc.
1-3 memoria integrativa del 27.02.2025).
3. La domanda di accertamento della cessazione degli effetti del rapporto contrattuale è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, ha provato la propria legittimazione attiva con la Parte_1
produzione dell'atto notarile del 16.10.2023, a rogito del Notaio (doc. 2 Persona_1
intimazione di sfratto) di acquisto dell'immobile.
In secondo luogo, il contratto oggetto di causa è stato stipulato a uso abitativo per la durata di quattro anni dal 15.07.2020 al 14.07.2024, con previsione all'art. 1 della possibilità per il locatore di non rinnovarlo mediante comunicazione al conduttore di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 431/1998 da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza (doc. 3 intimazione di sfratto).
Con comunicazione del 28.11.2023, restituita al mittente per compiuta giacenza in data
5.01.2024 (doc. 4 intimazione di sfratto), ha comunicato la propria Parte_1
intenzione di non rinnovare il contratto, avente termine il 14.07.2024, avvalendosi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza e avendo necessità di utilizzarlo come abitazione propria, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della legge n. 431/1998. Invitava quindi il conduttore a rilasciare l'immobile entro il giorno 14.07.2024. pagina 3 di 5 Come chiarito in giurisprudenza, "in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità" (Cass. 18 luglio 2013, n.17577; Trib.
Roma 26/05/2020; Trib. Roma 14/11/2018).
Nella fattispecie in esame, con la comunicazione del 28.11.2023 parte attrice ha esplicitato in modo chiaro la necessità di dover destinare l'immobile a proprio uso abitativo, circostanza che consente di ritenere validamente esercitata la facoltà di diniego di rinnovo.
Il convenuto, restando contumace, non ha fornito alcun elemento volto a contrastare le allegazioni attoree.
Deve dunque essere dichiarata l'avvenuta cessazione del contratto alla data del 14.07.2024.
4. Ne consegue l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile.
Ai sensi dell'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione e del tempo già trascorso dalla scadenza del contratto di locazione nonché delle ragioni del diniego di rinnovo fornite dalla locatrice, la data di rilascio va fissata al 30.04.2025.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate, fase di studio e introduttiva del giudizio di convalida, trattazione e decisione dei giudizi di cognizione ordinaria e introduttiva e di negoziazione della mediazione, e così per €
1.789,00 oltre a € 262,30 a titolo di esborsi.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti del contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data
15.07.2020, relativo all'immobile sito in Torino, corso Unione Sovietica 163, scala 1, piano secondo, censita al C.F. di Torino, FG 1399, mapp 91, sub. 79, alla data del 14.7.2024;
ORDINA a di rilasciare l'immobile sito in Torino, corso Unione Sovietica CP_1
163, scala 1, piano secondo libero da persone e cose in favore di . Parte_1
FISSA per il rilascio la data del 30.4.2025.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 1.789,00 per compensi oltre a € 262,30 a titolo di esborsi al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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