Sentenza 19 luglio 2023
Decreto presidenziale 17 giugno 2024
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Decreto presidenziale 13 novembre 2024
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Ordinanza collegiale 14 agosto 2025
Ordinanza collegiale 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/07/2023, n. 12167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12167 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 12167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06186/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6186 del 2023, proposto da NA ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Paola Di Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambito Territoriale Roma, non costituito in giudizio;
Per:
1. ordinare l'ottemperanza al Ministero dell'Istruzione e del Merito– Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Ambito Territoriale di Roma del decreto ingiuntivo n. 330/2022 emesso dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi della somma di € 7187,06, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria come da domanda, secondo le modalità previste dal titolo definitivo, previo compimento di tutti gli atti neceSSri ad assicurare il pagamento delle predette somme in favore della ricorrente;
2. nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commiSSrio ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
3. dichiarare nulli gli eventuali atti emessi in violazione o elusione del giudicato
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del difensore Avv. Maria Paola di Nicola, che si dichiara antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio in epigrafe si evidenzia che, con ricorso depositato il 11/08/2022, la Prof.SS ET NA ha adito il Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “ emettere a norma degli artt. 633 ss. c.p.c. ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva a carico di parte resistente, in favore della Prof.SS ET NA per la somma di € 7.187,06, con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, IV c., c.c., o nella diversa misura indicata, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, nonché le spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ”.
In accoglimento del ricorso della Prof.SS ET, il Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, ha emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 330/2022 (RG. 4255/2022), ingiungendo o a parte resistente di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso:
1) la somma di € 7187,06;
2) gli interessi e la rivalutazione monetaria come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 540,00 per competenze, diritti, onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da distrarre.
Il decreto ingiuntivo n. 330/2022 sopra specificato è stato regolarmente notificato a parte resistente, che non ha presentato opposizione, ed è stato notificato anche al Ministero dell’Economia per gli adempimenti di competenza in data 22/12/2022.
Successivamente, il Tribunale di Velletri ha emesso decreto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo sopra indicato in data 16/01/2023.
Nella prospettazione del ricorrente, al momento di proposizione del ricorso e della sua decisione non risulta liquidata alcuna somma, sussiste dunque l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi nascenti dal decreto ingiuntivo sopra indicato in ordine al pagamento di quanto dovuto alla Dott.SS ET.
Inoltre, non avendo l’amministrazione ottemperato al decreto ingiuntivo in parola, sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a..
Nell’atto introduttivo del giudizio, si chiede altresì l’eventuale nomina di commiSSrio ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza in epigrafe il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e termini di cui infra.
A fronte della dettagliata, motivata e documentata deduzione del ricorrente in ordine alla mancata ottemperanza alla sentenza in epigrafe l’amministrazione non ha opposto alcunché, costituendosi con atto di mero stile.
Ad avviso del Collegio sono dunque processualmente provate nel presente giudizio le circostanze evidenziate dal ricorrente ex art. 64 c.p.a..
Pertanto, in conformità con l’indirizzo della Sezione occorre:
- condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esatta ottemperanza alla sentenza in epigrafe;
- nominare sin ora un CommiSSrio ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
Il CommiSSrio ad acta è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso all’ottemperanza della sentenza in epigrafe nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.
Nomina quale CommiSSrio ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
Spese di lite liquidate in favore di parte ricorrente nella misura di euro 700 (settecento) oltre accessori di legge. Con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO