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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
**********
Il Tribunal e di B ari, Sezione 1a Ci vil e, riunito in camera di consigli o nell e persone dei Si gnori Magi strati :
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eria Guaragnell a - Giudi ce relatore
3. dott.ssa Sara M azzot ta - Giudi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente non definitiva
SENTENZ A nell a causa civil e is cri tta nel Ruolo General e degl i affari civili e contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11824, vertente tra
(avv. L. Monterisi ), ri corrente Parte_1
e
(avv. V. Rom anelli ), resistente Controparte_1
**********
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Su richiesta di parte, all'udienza del 09.05.2025 il Giudice delegato ha aut ori zzato l a precis azione dell e conclusioni prelimi narm ent e sulla quest ione di stat o.
La causa è st at a quindi rimessa di rett am ente al Coll egi o.
La dom anda di emi ssione di sent enza non definitiva, com e art icolata, è fondat a.
Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l.
n. 898/1970 e succes sive modifi che e segnat am ent e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da oltre sei mesi a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assi stit a;
➢ mancanza di eccezi oni d'int erruzione. La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla do manda di cessazione degli effet ti civili del m at rimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione mat eri al e e spi ritual e t ra i coniugi sulla quale il m at rimonio si fonda. Pert ant o, i n ragione dell 'ammiss i bilit à ex lege dell a pronunci a sol o sull o st ato, previ st a dal l'art. 473 bis. 22 comm a 4 °, va di chi arat o lo scioglim ent o del mat ri monio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marit o che aveva a ggiunto al proprio in conseguenza del mat rimonio.
Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove il m at rimonio fu contratto, per l e previst e annot azioni e l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La caus a deve proseguire per tut te l e altre questioni controverse, ch e cost itui ranno oggett o dell a pronunci a definit iva, com e da separat a ordi nanza, em essa cont est ualmente all a present e sent enza. La regol azione dell e spese è rim ess a all a sent enza definiti va.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) dichiara lo s cioglim ento del m atri moni o cel ebrat o con rito civi le in Adel fi a (BA) il 22.10.1998 (n. 8, p art e I, anno 1998) t ra i coniugi anzi detti;
2) dichiara che l a moglie perde il cognom e del m arit o che avev a aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
3) ordi na al Cancell iere di t rasmet tere copi a aut enti ca dell a pres ente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
4) provvede per i l prosi eguo dell a causa com e da separat a ordinanza;
5) spese al definiti vo.
Così deci so in B ari , nell a cam era di consigli o della sezione 1a ci vil e del
Tri bunal e, il gi orno 20.05.2025.
Il Giudi ce est. Il Presi dente
Dott.ssa Valeria Guaragnell a Dott. Gi useppe Di sabato
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
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Il Tribunal e di B ari, Sezione 1a Ci vil e, riunito in camera di consigli o nell e persone dei Si gnori Magi strati :
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eria Guaragnell a - Giudi ce relatore
3. dott.ssa Sara M azzot ta - Giudi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente non definitiva
SENTENZ A nell a causa civil e is cri tta nel Ruolo General e degl i affari civili e contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11824, vertente tra
(avv. L. Monterisi ), ri corrente Parte_1
e
(avv. V. Rom anelli ), resistente Controparte_1
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Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Su richiesta di parte, all'udienza del 09.05.2025 il Giudice delegato ha aut ori zzato l a precis azione dell e conclusioni prelimi narm ent e sulla quest ione di stat o.
La causa è st at a quindi rimessa di rett am ente al Coll egi o.
La dom anda di emi ssione di sent enza non definitiva, com e art icolata, è fondat a.
Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l.
n. 898/1970 e succes sive modifi che e segnat am ent e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da oltre sei mesi a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assi stit a;
➢ mancanza di eccezi oni d'int erruzione. La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla do manda di cessazione degli effet ti civili del m at rimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione mat eri al e e spi ritual e t ra i coniugi sulla quale il m at rimonio si fonda. Pert ant o, i n ragione dell 'ammiss i bilit à ex lege dell a pronunci a sol o sull o st ato, previ st a dal l'art. 473 bis. 22 comm a 4 °, va di chi arat o lo scioglim ent o del mat ri monio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marit o che aveva a ggiunto al proprio in conseguenza del mat rimonio.
Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove il m at rimonio fu contratto, per l e previst e annot azioni e l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La caus a deve proseguire per tut te l e altre questioni controverse, ch e cost itui ranno oggett o dell a pronunci a definit iva, com e da separat a ordi nanza, em essa cont est ualmente all a present e sent enza. La regol azione dell e spese è rim ess a all a sent enza definiti va.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) dichiara lo s cioglim ento del m atri moni o cel ebrat o con rito civi le in Adel fi a (BA) il 22.10.1998 (n. 8, p art e I, anno 1998) t ra i coniugi anzi detti;
2) dichiara che l a moglie perde il cognom e del m arit o che avev a aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
3) ordi na al Cancell iere di t rasmet tere copi a aut enti ca dell a pres ente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
4) provvede per i l prosi eguo dell a causa com e da separat a ordinanza;
5) spese al definiti vo.
Così deci so in B ari , nell a cam era di consigli o della sezione 1a ci vil e del
Tri bunal e, il gi orno 20.05.2025.
Il Giudi ce est. Il Presi dente
Dott.ssa Valeria Guaragnell a Dott. Gi useppe Di sabato