Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Stefano Capuani.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Solaro.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1)i coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e pertanto vivranno separati, potendo stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente dove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)la casa coniugale, attualmente condotta in locazione e sita in Civitavecchia (RM) alla Via G. Alocci n° 4, rimarrà assegnata alla moglie che si impegnerà, previo contributo nella misura del 50% da parte del marito, a corrispondere il canone di locazione;
3) I figli minori e saranno affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione e la residenza abituale saranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza con i minori.
Lunedì dell'Angelo, iniziando il primo anno di separazione con quello dei genitori con cui non avrà trascorso il Santo Natale;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di 15 giorni consecutivi e dovrà comunicare il periodo prescelto all'altro genitore entro il giorno 31 del mese di maggio di ciascun anno. Detto periodo potrà essere diviso in due periodi di giorni sette. Uguale periodo è concesso alla madre per godere con i figli minori ferie esclusive. Qualora un genitore non comunichi all'altro il periodo prescelto per le ferie entro la data sopra stabilita, naturalmente, potrà comunque godere del periodo continuativo di ferie con i figli, adeguandosi ad eventuali scelte già effettuate dall'altro. Durante i suddetti periodi, i tempi di permanenza dell'altro genitore rimarranno sospesi pur prevedendo l'obbligo per i genitori di comunicare il domicilio presso cui i minori soggiorneranno durante i periodi continuativi di vacanze fuori la città di residenza, con comunicazione di utenza telefonica. Stesso obbligo verrà osservato per comunicare, durante le vacanze, eventuali spostamenti in altre località. Durante i periodi di permanenza continuativa dei figli minori con un genitore, questi dovrà favorire sufficienti rapporti telefonici di questi ultimi con l'altro genitore, prevedendo due contatti quotidiani coincidenti con la mattina e con la sera prima della cena. Nel caso in cui uno dei genitori abbia un imprevisto, potrà naturalmente affidare i figli ai nonni e, in caso di indisponibilità, dovrà preventivamente saggiare la disponibilità dell'altro genitore prima di rivolgersi a parenti o ad amici. In caso di malattia dei minori che si trovino, nei giorni destinati alla frequentazione con uno dei due genitori, presso l'abitazione del medesimo o presso qualsiasi altro luogo in cui lo stesso si trovi a vivere, quest'ultimo dovrà consentire l'accesso all'altro genitore presso la relativa sistemazione fino a quando il minore non ritornerà in salute;
Il festeggiamento per i compleanni dei figli minori con i coetanei avverrà con modalità concordate tra i genitori ed a spese saranno suddivise equamente tra i predetti;
i figli minori e rascorreranno, anche in deroga alla ordinaria calendarizzazione, Per_1 Per_4 il giorno del compleanno della madre e quello della relativa ricorrenza civile con la madre stessa, mentre trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e il giorno di relativa ricorrenza civile;
5)I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento;
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra che percepirà l'intero importo Controparte_1 Parte_1 dell'assegno unico dei figli, la somma mensile di € 400,00 ( € 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, corrispondendo altresì il 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
7)Il Sig. si impegna, altresì, a corrispondere alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 307,50 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione della casa in cui continueranno a vivere la predetta e i figli minori. Qualora la Sig.ra dovesse provvedere a Pt_1 stipulare un nuovo contratto di locazione, il contributo del Sig. sarà, comunque, determinato CP_1 nella misura massima di € 307,50 mensili;
8)La Sig.ra si impegna a rimborsare al Sig. il 50%, pari ad € 55,00, delle spese Parte_1 CP_1 mediche-o lmente sostenute dal padre per;
Per_1
9) coniugi non hanno rapporti bancari in comune;
10)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso