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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 19/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di TR
Sezione Distaccata di BO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente all'esecuzio ne ex art. SENTENZA 615 cpc nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2024 RGP
promossa
da
, Agente della Riscossione Parte_1
per le Province di TR e BO, con sede a Roma via
Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al numero 1470509 del REA
presso C.C.I.A.A. di Roma (c.f. numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma ), in persona del P.IVA_1
procuratore speciale, dott.ssa giusto atto Controparte_1
notarile di data 22.06.2023 Repertorio n. 180134 Raccolta n.
12348 Notaio – Roma, rappresentata ed Persona_1
assistita dall'avv. Luciana Rasom ( CodiceFiscale_1
del Foro di TR, presso il Email_1
1 quale è eletto domicilio in TR, via del Brennero n. 139,
giusta delega allegata in calce al ricorso in appello;
- appellante -
contro
(cod. fisc. ), residente a CP_2 C.F._2
Campo Tures (BZ) via Dottore Daimer n. 31, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli avv.ti Gianluca Mazza
del Foro di Napoli e Loredana Scarpati del Foro di Nola, ed elettivamente domiciliato lo studio del primo a Napoli, Via
Reggia di Portici n. 69, non costituito in secondo grado;
- appellato contumace in appello -
e contro
(C.F. Controparte_3
), in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso, dapprima dall'Avv. Lucia Orsingher
( ) in forza di procura generale alle liti del C.F._3
23.1.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio e Persona_2
anche quale mandatario della in forza di mandato con CP_4
rappresentanza a rog. not. Rep. N. 37521 Racc. Persona_3
5762, successivamente, giusto atto di costituzione di nuovo difensore del 18.02.2025, dall'Avv. Raimund Bauer (C.F.:
, in virtù di procura generale alle liti a C.F._4
rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_2
22/03/2024 2011, elettivamente domiciliato in Corso Libertà 1
39100 BOLZANO presso la sede dell' CP_3
2 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di BO n. 77/2024 di data 03.05.2024.
Causa decisa all'udienza del 14.05.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte appellante Parte_1
Agente della Riscossione per le Province di TR e
BO:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis,
- in parziale riforma della sentenza n. 77/2024 di data
03.05.2024 ed in accoglimento del ricorso in appello, respingere le eccezioni di invalidità della notifica degli atti interruttivi e l'eccezione di prescrizione sollevata da con Controparte_5
integrale rigetto del ricorso proposto in I grado avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato in data
07.10.2023;
- condannare a rifondere le spese di entrambi i Controparte_5
gradi di giudizio tutte per compensi e spese, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CNPA., con distrazione in favore del sotto-
firmato avvocato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
di parte appellata e appellante incidentale
[...]
Controparte_3
Contraiis rejectis, per i sopra esposti motivi
A. In accoglimento del ricorso in appello e dell'appello incidentale dell' accertarsi e dichiararsi la regolare notifica CP_3
3 anche dell'AVA 321 2014 , rigettandosi tutte le C.F._5
domande e pretese ed eccezioni del sig. anche in punto CP_5
notifica e prescrizione.
B. Rifusione di spese e competenze a carico di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I termini della controversia si rinvengono così riassunti nella sentenza parzialmente gravata:
“Con ricorso depositato il 16.11.2023 ha proposto CP_2
opposizione avverso l'atto di pignoramento verso terzi con cui gli
veniva chiesto il pagamento dei seguenti avvisi di addebito:
▪ avviso di addebito n° 321 2014 00016292 78 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2015 00006133 39 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2016 00004226 68 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2016 00010863 09 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2017 00006627 34 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2018 00006291 53 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2018 00014507 85 000;
assumendo che i suddetti avvisi di addebito mai gli erano stati
notificati e che le pretese di cui agli stessi si erano prescritte, vuoi
prima / vuoi dopo la asserita notifica degli ava. Parte ricorrente
chiedeva quindi l'accertamento della nullità / inesistenza dei
presunti titoli di credito e rassegnava nello specifico le conclusioni
sopra riportate per esteso.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo: che le CP_6
notifiche degli avvisi di addebito in questione erano state curate
direttamente dall' , con conseguente difetto di legittimazione CP_3
passiva di rispetto ad eccezioni inerenti le predette CP_6
notifiche; che il termine prescrizionale per la fase successiva alla
notifica degli ava era stato interrotto a mezzo di intimazioni di
pagamento e atti dell'esecuzione. Rassegnava quindi le
conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio anche e CP_3 CP_4
esponendo che tutti gli ava erano stati regolarmente e
[...]
tempestivamente notificati;
che avverso gli stessi parte ricorrente
non aveva proposto tempestivamente opposizione e che pertanto
gli stessi erano divenuti inoppugnabili;
che inoltre aveva CP_6
interrotto la prescrizione successivamente alla notifica degli ava
a mezzo intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi.
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4
avendo gli Ava ad oggetto crediti relativi agli anni 2013 e
seguenti; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3
in riferimento a tutte le deduzioni svolte dal ricorrente in quanto
riferite al pignoramento ed alla prescrizione del credito
successivamente alla notifica degli ava. I convenuti
rassegnavano infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 6.2.2024, sentiti i procuratori delle parti, il giudice
fissava per discussione l'udienza del 3.5.2024, assegnando
termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.3.2024.”
5 2. Il Tribunale, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della ha parzialmente accolto CP_4
il ricorso del contribuente accertando: - CP_2
l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n° 321 2014
00016292 78; - la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n° 321 2015 00006133 39 000, all'avviso di addebito n° 321 2016 00004226 68 000, all'avviso di addebito n° 321
2016 00010863 09 000 e all'avviso di addebito n° 321 2017
00006627 34 000 e per l'effetto la nullità di tali titoli di credito di cui il pagamento è stato richiesto tramite notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per cui è opposizione. Ha rigettato,
invece, l'opposizione al pignoramento presso terzi in relazione ai titoli rappresentati dagli avvisi di addebito n° 321 2018
00014507 85 e n° 321 2018 00006291 53. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
3. Il Tribunale, in sintesi e per quanto rileva: - ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di notifica dell'avviso di addebito n°
321 2014 00016292 78, relativo a contributi relativi agli anni
2013 e 2014, per non avere depositato “il file .eml di consegna
della busta …”, non essendo il documento depositato idoneo ai fini della prova e risultando, inoltre, che anche le notifiche di all'indirizzo Pec utilizzato ( non erano andate CP_6 Email_2
a buon fine;
- ha rigettato le restanti eccezioni di inesistenza della notifica degli Ava oggetto di causa;
- ha, tuttavia, ritenuto prescritti i crediti relativi agli avvisi di addebito n° 321 2015
6 00006133 39 000, n° 321 2016 00004226 68 000, n° 321 2016
00010863 09 000 e n° 321 2017 00006627 34 000, perché
non avrebbe assolto all'onere probatorio in relazione alla CP_6
mancata consegna per invalidità dell'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale (SG1@pec.it rispettivamente
, “presupposto indefettibile per l'avvio della Email_3
procedura di notifica tramite pubblicazione nel sito della Camera
di Commercio”, perché non avrebbe depositato i messaggi di non avvenuta consegna “in formato file .eml” per fornire il presupposto per la legittimità del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/1973, perché non avrebbe provato la riferibilità dell'indirizzo SG1@pec.it al contribuente ricorrente e, infine, perché non avrebbe fornito la prova dell'invio della raccomandata (“apparentemente semplice”)
di cui all'art. 26 comma 2 del DPR citato;
- ha ritenuto, quindi, che “gli unici crediti in relazione ai quali non è maturata la prescrizione sono quelli di cui agli Ava 321 2018 00014507 85 e
321 2018 00006291 53”; - ha disposto la compensazione delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca.
4. Avverso questa decisione ha interposto appello principale l' Agente della Parte_1
Riscossione per le Province di TR e BO (in seguito anche solo ), affidato ad unico articolato motivo. CP_6
5. Anche l' , Controparte_7
costituendosi tempestivamente, ha mosso alla sentenza un
7 motivo d'appello incidentale e condividendo, per il resto,
l'appello svolto da . CP_6
6. Nonostante rituale notifica dell'appello principale e di quello incidentale, il ricorrente appellato ha CP_2
serbato nel presente procedimento d'appello contegno contumaciale.
7. La controversia è stata, quindi, decisa con il dispositivo di sentenza di cui si è dato lettura all'udienza del 14.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale censura la sentenza nella CP_6
parte in cui ha disconosciuto effetto interruttivo della prescrizione agli atti (intimazioni di pagamento e pignoramento presso terzi) posti in essere dall'agente della riscossione,
dichiarando di conseguenza prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito indicati in sentenza. L'appellante imputa al
Tribunale, in primo luogo, un errato apprezzamento delle prove documentali dimesse, non essendo richiesto, trattandosi di atti
“di una fase non giudiziale”, il rispetto delle regole relative alle notificazioni nel processo civile regolate dalla legge n. 53/1994
(art. 3 bis, commi 3 e 9), sicché non sarebbe indispensabile “il
deposito in giudizio del messaggio di “non avvenuta consegna”
nel formato .eml”. La prova della notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento potrebbe essere fornita,
secondo l'appellante, anche “depositando copia cartacea
dell'atto ovvero copia in pdf, senza che il formato possa rilevare
8 ai fini dell'efficacia probatoria”, salva l'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia all'originale (art. 23 commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005). In secondo luogo, per effetto del principio di acquisizione probatoria, la documentazione,
anche se prodotta solo dall' poteva e doveva essere CP_3
apprezzata dal Giudice ai sensi dell'art. 115 cpc, con conseguente erroneità delle statuizioni sull'onere della prova asseritamente non assolto da . Il Giudice al riguardo non CP_6
avrebbe considerato che e erano entrambi CP_6 CP_3
legittimati a contraddire sull'eccezione di prescrizione nella rispettiva veste di quale soggetto destinatario del pagamento ed ente impositore. Infine, l'interruzione della prescrizione sarebbe eccezione in senso lato, con conseguente rilevabilità d'ufficio, se del caso anche attraverso e previo esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 cpc, erroneamente nel caso di specie non azionati dal primo Giudice con conseguente vizio della sentenza anche sotto questo profilo e nell'ipotesi di ritenuta necessità dei messaggi di conferma di consegna in formato digitale delle intimazioni di pagamento e dei pignoramenti presso terzi (precedenti a quello oggetto del giudizio di opposizione), comunque prodotti nel giudizio d'appello (e accompagnati dalla richiesta di dichiarazione di ammissibilità ed indispensabilità ai fini della decisione ex art. 9 n. 10 di primo grado, risultava espressamente la riferibilità
dell'indirizzo Pec al contribuente Email_4 CP_2
fino alla variazione iscritta nel Registro delle Imprese in data
30.10.2017, successivamente sostituito dall'indirizzo
Stante l'adempimento delle prescrizioni di cui Email_5
all'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 comma
7 del DPR n. 600/1973, anche con riferimento all'invio della raccomandata semplice contenente l'avviso di deposito e pubblicazione sul sito internet della società Info camere Scpa,
l'eccepita prescrizione non si sarebbe compiuta, con conseguente necessaria riforma dell'impugnata sentenza, anche in punto spese di lite, da porre a carico del ricorrente soccombente.
2. L'appello incidentale dell' ha per oggetto la CP_3
dichiarata inesistenza di notifica dell'avviso di addebito n° 321
2014 00016292 78. L'istituto sostiene che erroneamente il primo Giudice non avrebbe attribuito valore di prova di consegna dell'avviso alla ricevuta telematica in forma sintetica
daticert.xml dimessa sub doc. 5bis in relazione all'avviso di addebito in formato .pdf sub doc. n. 5, giusta la disciplina normativa della certificazione di consegna digitale di cui agli artt. 6 e 9 del DPR n. 68/2005, delle specifiche tecniche di cui al punto 6.4.2. del DM 2.11.2005 e dell'art. 48 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 82/2005. Inoltre, il ricorrente mai avrebbe sostenuto che al messaggio elettronico di cui alla consegna
10 sintetica fosse stato allegato un diverso documento o,
comunque, che il messaggio non avrebbe contenuto l'avviso di addebito in questione. Conseguentemente, anche in relazione a questo avviso di addebito doveva essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione agli atti posti in essere da CP_6
(intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi), con conseguente rigetto di tutte le pretese ed eccezioni svolte dal ricorrente in primo grado. CP_2
3. L'appello principale e quello incidentale possono essere affrontati insieme, perché le questioni di notifica dell'atto impositivo (avviso di addebito) e degli atti esecutivi successivi ai fini dell'interruzione della prescrizione sono all'evidenza connessi.
3.1. Come annota correttamente l'appellante principale,
l'interruzione della prescrizione è oggetto di un'eccezione in senso lato, il cui rilievo d'ufficio non è subordinato neppure alla specifica e tempestiva allegazione delle parti. È sufficiente e, al contempo necessario, che il fatto interruttivo risulti documentato in atti sulla base di documenti o elementi probatori ritualmente acquisiti e/o acquisibili al processo (cfr.
Cass. S.U., n. 15661/2005; Cass., S.U., n. 10531/2013; Cass.,
n. 27998/2018). Trattandosi, quindi, di mera difesa, essa può
essere dedotta specificamente anche per la prima volta in appello, senza che ciò significhi inammissibile ampliamento dell'indagine e dell'accertamento affidato al Giudice nell'ambito
11 processuale caratterizzato dall'eccezione dell'estinzione del diritto per inerzia del titolare e da difesa di quest'ultimo di legittima sussistenza della pretesa azionata.
3.2. Con particolare riferimento al rito del lavoro (e, quindi, al rito previdenziale) è richiesto, ai fini della rilevabilità ufficiosa dell'evento interruttivo, che via sia tra gli atti del giudizio,
tempestivamente prodotti, quantomeno “una qualche prova”
(cfr. Cass., L., n. 9226/2018: “Nel rito del lavoro, pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come
eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere
rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non
sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i
documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche
prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non
sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di
acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi
residuati dalle risultanze di primo grado;
ne consegue che le
prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono
ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo
ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della
finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi
fra le parti in prime cure. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza gravata che aveva dichiarato l'interruzione della
prescrizione sulla base di un documento tardivamente prodotto
con l'atto d'appello dall' , rimasto contumace nel corso del CP_3
12 giudizio di primo giudizio)”; cfr., anche, Cass., L., n.
14755/2018: “L'eccezione di interruzione della prescrizione,
diversamente da quella di prescrizione, si configura come
eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio
dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla
base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o
acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito
del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori
d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente
esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei
fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie
in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente
impositore e concessionario della riscossione, può rilevare
l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti
della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di
rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite
dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il
credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter
utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della
prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che
aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in
ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio
di primo grado).”; conf. Cass., L., n. 23518/2019; cfr. anche, in fattispecie estintiva diversa, Cass., L., n. 25434/2019: “Il rilievo
13 d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto
a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e
tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in
appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne
consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice
può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere
le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni
incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il
rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce
alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come
eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con
conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).”
3.3. In assenza completa, quindi, di allegazione o quantomeno elemento probatorio (“traccia” o “pista probatoria”) emergente dagli atti e prove ritualmente acquisite al processo di primo grado, la produzione documentale, contenente la prova del fatto estintivo, non è ammissibile in appello, neppure ai sensi dell'art. 437 comma 2 cpc, in quanto i concetti di indispensabilità e novità del mezzo istruttorio ivi espressi non possono condurre all'elusione della decadenza dalla produzione probatoria già maturata nel corso del giudizio di primo grado
(cfr. Cass., S.U., 10790/2017, in motivazione;
Cass., n.
10487/2004; Cass. n. 11804/2021).
3.4. Non rileva, poi, se la documentazione riguardante
14 l'interruzione della prescrizione sia stata versata in atti dall'ente deputato alla riscossione o dall'ente impositore dei contributi previdenziali. Ciò che rileva è che la “pista probatoria” sia stata
“ritualmente”, cioè tempestivamente e nelle forme previste dal codice di rito, acquisita al processo.
3.5. A fronte di una negazione, da parte del contribuente esecutato, di avere ricevuto gli avvisi di addebito e/o atti interruttivi diversi dall'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 7.10.2023 e opposto in questa sede, a cui si connetteva l'eccezione di prescrizione (quinquennale), alla produzione documentale di e (costituita da copia in CP_6 CP_3
formato .pdf e, parzialmente, in formato daticert.xml e postacert.eml, degli atti impositivi compiuti dall' e da quelli CP_3
interruttivi compiute dall'ente della riscossione) non può
negarsi un valore di “pista probatoria” della effettiva notifica degli atti impositivi e degli atti interruttivi successivi nel senso di cui alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
3.6. Tuttavia, prima di valutare se sia necessario in appello,
anche al fine di eventualmente emendare il mancato esercizio del potere ufficioso ex art. 421 cpc, ammettere e/o acquisire ex art. 437 comma 2 cpc nuova documentazione, va indagato se già la documentazione versata in atti in primo grado era sufficiente.
3.7. In reazione alle deduzioni e produzioni di e CP_6 CP_3
con le rispettive costituzioni nel giudizio di primo grado,
15 l'opponente all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale ha dedotto, per quanto ancora rileva in questa sede: - che non vi sarebbe in atti la notifica dell'avviso di addebito n. 321 2014
00016292 78 000; - la notifica dell'Intimazione di pagamento n°
02120169001144738000 sarebbe nulla “in quanto la notifica
per irreperibilità relativa prevede obbligatoriamente l'invio di una
raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi e per gli effetti
dell'art. 139 e seguenti c.p.c.”; - la notifica del Pignoramento
presso terzi n° 02184201800001612001 e di quello n. n°
02184201800002046001 sarebbe “mal provata in quanto è
priva del deposito del messaggio .eml, altresì, si rileva che non vi
è riferibilità dell'indirizzo PEC al destinatario, anche dalla stessa
visura camerale depositata da l'indirizzo pec non risulta CP_3
essere ; - la notifica dell'Intimazione di pagamento C.F._6
n° 02120199000725371000 e dell'intimazione di pagamento n.
n° 02120209000675218000 sarebbe “mal provata in quanto è
priva del deposito del messaggio .eml, altresì, si rileva che non vi
è riferibilità dell'indirizzo PEC al destinatario, anche dalla stessa
visura camerale depositata da l'indirizzo pec non risulta CP_3
essere in questo caso il messaggio è stato rifiutato C.F._6
dal sistema come errore nella digitazione dell'indirizzo (cfr.
indirizzo non valido)”; - la documentazione depositata da controparte non sarebbe conforme ai requisiti richiesti dal
D.P.R. 68/2005, in quanto “la convenuta deposita i soli CP_6
messaggi di consegna dei messaggi in pdf, omettendo il deposito
16 dei file .eml, pertanto si rileva la violazione del comma 3 dell'art.
3 bis L. 53/1994 come introdotto dalla L. 228/2012.”
3.8. L' ha documentato la notifica dell'avviso di addebito CP_3
n. 321 2014 00016292 78 000, formato il 23.12.2014 e relativo a contributi della gestione commercianti degli anni 2013/2014,
con la copia in formato .pdf dell'avviso (doc. n. 5) e dalla ricevuta di avvenuta consegna (senza errore) in formato daticert.xml in data 19.02.2015, alle ore 17:19:12 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_6
3.9. Il Tribunale ha ritenuto che con ciò l' non avrebbe CP_3
assolto l'onere della prova su di esso gravante, stante l'inidoneità del documento depositato a provare l'avvenuta notifica. Secondo la sentenza, l' avrebbe dovuto “depositare CP_3
il file .eml di consegna della busta” (come del resto avrebbe fatto con altri avvisi di addebito oggetto di causa) e, inoltre, perché la notifica all'indirizzo su indicato non sarebbe andato a buon fine neppure per le Pec inviate da . CP_6
3.10. L'art. 6 del D.P.R. 68/2005, recante il regolamento della fruizione del servizio di posta elettronica certificata (rubricato
“Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal
mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione
nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta
elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata
17 utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo
elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La
ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il
suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente
pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e
certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R.
cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di
trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta
elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante
una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di
posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la
provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute
stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una
firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza,
l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica
certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di
cui all'articolo 17».
3.11. L'art. 17 rinvia, per le specifiche tecniche, al decreto ministeriale, emesso in data 2.11.2005, che all'art. 6 e all'allegato delle regole tecniche (punto 6.5.2. e 7.4.) prevede tre
18 distinte modalità: completa, breve e sintetica. Tutte e tre le modalità di notifica hanno pieno valore legale e la differenza fra la ricevuta completa e le altre è che nella prima è incluso l'intero messaggio originale, allegati compresi, mentre nelle altre sono presenti solo le loro impronte (hash). La prova della notifica telematica è data dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna. La cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, genera la presunzione di conoscenza da parte del medesimo. La ricevuta completa è
costituita dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati, e il file
“daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio. La forma sintetica, invece, è costituita solo dal file “daticert.xml”,
contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati.
3.12. In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta. L'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82
del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) dispone, infatti:
«2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
19
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai
terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
3.13. Non trattandosi nel caso di specie di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Di conseguenza anche le ricevute sintetiche delle notifiche degli AVA danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, che il messaggio proveniente dall' è pervenuto il giorno alle ore CP_3
nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità
certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, 30532/2018).
3.14. L' ha poi allegato, in formato pdf, l'AVA allegato CP_3
all'invio tramite posta certificata e relativo alla ricevuta di consegna sintetica in formato .xml (doc.5 e 5bis fascicolo I
grado . Il ricorrente non ha eccepito la difformità di tale CP_3
pdf, né, a monte, ha dedotto che alla ricevuta di consegna sintetica fosse allegato un atto diverso e non l'AVA prodotto o non fosse allegato alcunché.
3.15. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta
20 certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella
RAC sintetica in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA 321 2014 00016292 78 o non fosse allegato nulla, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. 10630/2015 e 16528/2018, e,
da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza n. 964/2025).
3.16. A fronte della prova di consegna sintetica relativa all'avviso di addebito in questione, spettava, quindi, al contribuente allegare e provare che quel messaggio di posta elettronica a cui la consegna sintetica si riferisce, nonostante la sua certificazione di esito positivo (cioè di avvenuta consegna nella casella di destinazione), in realtà mai è stato consegnato o che conteneva un documento diverso o, ancora, che non conteneva alcun documento (che, cioè, era vuoto).
3.17. Di tutto ciò non si rinviene nelle deduzioni del contribuente opponente in primo grado alcuna allegazione e,
men che meno, prova, ad eccezione della doglianza secondo cui l'indirizzo PEC non fosse a lui riferibile. Email_4
21 3.18. Tuttavia, in primo grado aveva dimesso la visura CP_6
camerale storica del contribuente (sub doc. n. 10, allegato alla comparsa di costituzione), da cui risulta alla data d'iscrizione del 30/10/2017 una “variazione indirizzo PEC impresa, indirizzo
precedente: SG1@pec.it”. Fino a quella data, quindi, l'indirizzo
PEC e domicilio digitale del contribuente imprenditore individuale era variato da quella data in Email_7
Email_5
3.19. Risultando dalla consegna sintetica del 19.2.2015 l'esito positivo della notifica, va accertata, in accoglimento in parte qua del gravame incidentale, la regolare notifica in data
19.2.2015 anche dell'avviso di addebito n. 321 2014 00016292
78 000, formato il 23.12.2014.
3.20. Con il che l'esame si sposta sulla sussistenza, o meno, di atti interruttivi successivi, idonei a interrompere il decorso della prescrizione quinquennale con riferimento alla pacifica notifica in data 7.10.2023 del pignoramento presso terzi opposto in questa sede.
3.21. Il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento 02120169001144738000, notificata con raccomandata postale presso la sede dell'impresa a Brunico, via
Anello Nord n. 26, a mani della madre , Persona_4
qualificatasi addetta, in data 25.05.2016 (cfr. copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il riferimento all'intimazione, individuata con il codice numerico, sub doc. n.
22 1 del fascicolo ), in conformità a quanto previsto dall'art. CP_6
60 del DPR n. 600/1973, che richiama, tra l'altro, l'art. 139, il cui comma 2 consente anche la consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (senza necessità di ulteriore invio di raccomandata informativa).
3.22. Della successiva intimazione di pagamento n.
02120189001646904/000, asseritamente notificata in data
9.7.2018 con PEC, di cui solo in appello produce il CP_6
messaggio di consegna completa eml (sub doc. n. 14 Parte_2
fascicolo appello), non vi è traccia né nelle allegazioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio né nella documentazione versata sia da sia da tempestivamente in primo CP_6 CP_3
grado. Con il che nessuna “pista probatoria” utile poteva costituire essere occasione per l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio ex art. 421 cpc. E l'esercizio del potere ex art. 437
comma 2 cpc in relazione a un atto interruttivo né allegato né
emergente dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio di primo grado non parrebbe nella specie possibile,
salva l'elusione dei principi di allegazione e dimostrazione vigenti anche nel rito del lavoro. E, comunque, in relazione alla notifica del pignoramento presso terzi in data 7.10.2023, la prescrizione quinquennale si sarebbe, ad ogni modo,
perfezionata anche in ipotesi di validità di quest'atto interruttivo.
3.23. Il successivo asserito atto interruttivo documentato in
23 primo grado è costituito dal pignoramento presso terzi del
6.9.2018 (cfr. sub doc. n. 6 e doc. n. 12b ). CP_6 CP_3
3.24. Tuttavia, come risulta dalla copia analogica della consegna telematica completa (formato .eml), il tentativo di notifica è stato effettuato presso la casella di posta elettronica precedente ( alla variazione del domicilio digitale Email_7
presso il Registro delle imprese con efficacia dal 30.10.2017
( . Il messaggio risulta “rifiutato dal sistema”, Email_3
evidentemente non per colpa del destinatario, ma per inesistenza del domicilio digitale negligentemente individuato dall'Amministrazione (già variato da circa un anno, come risulta dalla visura camerale prodotta dalla stessa Amministrazione
appellante).
3.25. Il successivo atto di pignoramento del 5.11.2016,
asseritamente notificato in data 6.11.2018 (cfr. doc. 4 e CP_6
doc. n. 12c ), ha avuto il medesimo destino, in quanto la CP_3
notifica è stata tentata presso un domicilio digitale ormai da oltre un anno non più esistente (SG1@pec.it) e non a quello,
regolarmente reso pubblico e opponibile tramite la pubblicazione nel Registro delle imprese ( dal Email_3
30.10.2017).
3.26. Al riguardo i messaggi in formato .eml prodotti dall'appellante in secondo grado sono, quindi, inutili,
documentando essi, al più ed ulteriormente, il negligente operato dell'Amministrazione, che non ha verificato la
24 correttezza del domicilio digitale a cui rivolgeva le notifiche.
3.27. Il successivo atto interruttivo documentato (doc. n. 6
e doc. n. 12e ) è costituito dall'intimazione di CP_6 CP_3
pagamento n. 02120209000675218 (relativa a tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa, eccetto l'avviso n.
32120180001450785, notificato solo successivamente in data
9.6.2021, giusto l'accertamento del Tribunale passato in parte qua in giudicato).
3.28. Il tentativo di notifica in data 13.02.2020 all'indirizzo risultante dal registro INI-PEC e pubblicato nel registro delle imprese ( non è andato a buon fine (indirizzo Email_3
non valido), come risulta dalla copia analogica della certificazione di mancata consegna in formato .eml sub doc. n.
12e dell' . L'intimazione è stata notificata da quindi, CP_3 CP_6
ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60
comma 7 del DPR n. 600/1973. L'art. 26 comma 2, cit., così
recitava nel testo ratione temporis in vigore: “La notifica della
cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo
posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta,
diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le
25 disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” L'art. 60 comma 7 del
DPR n. 600/1972, invece, che disciplina la notifica non soltanto delle cartelle di pagamento, ma di tutti gli atti che devono essere notificati al contribuente, così disponeva: “In deroga
all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di
notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma
societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con
legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal
competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del
destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la
consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva,
di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di
posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la
notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico
dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
26 InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno
successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso
sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio
carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza,
la notificazione si intende comunque perfezionata per il
notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta
elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con
la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta
spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende
perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella
ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata
del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo
precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società
InfoCamere Scpa.”
3.29. Dalla documentazione versata in primo grado risulta,
quindi, che dopo il tentativo di notifica con invio alla PEC
estratta dai pubblici registri ha provveduto al deposito in CP_6
data 13.2.2020 dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato Info Camere Scpa, dove è stato pubblicato per la durata di 15 gg. dal 15.2.2020 all'01.03.2020, come da attestazione di InfoCamereScpa di data 02.03.2020. Di tutto ciò
ha informato il contribuente con raccomandata postale CP_6
27 semplice di data 15.2.2020 (cfr. il testo della comunicazione con il codice numerico e a barre della raccomandata sub doc. 6
e 12e ). CP_6 CP_3
3.30. Il procedimento di notifica in relazione a quest'intimazione di pagamento, che – come detto – riguarda tutti gli avvisi di addebito, non è stato ritenuto idoneo da parte del primo Giudice per le seguenti ragioni: - non avrebbe CP_6
dimesso il messaggio di mancata consegna (“non avvenuta
consegna”) in formato .eml, come sarebbe invece necessario (“Si
ritiene invero che, così come l'avvenuta consegna di un
messaggio via pec debba essere fornita mediante deposito del
file .eml, anche la prova della tentata e non riuscita consegna del
messaggio via pec, che legittima poi il perfezionamento della
notifica ai sensi dell'art. 26 co. 2 DpR 602/1973 debba essere
fornita mediante deposito di file .eml.”); - anche il deposito della copia analogica di tale ricevuta da parte dell' non sarebbe CP_3
sufficiente (“L'onere della prova (sia di deposito dei file di
consegna/mancata consegna in formato .eml e di fornire la prova
della riferibilità dell'indirizzo pec utilizzato al ricorrente) gravava
su parte che non vi ha ottemperato (a ben vedere – CP_6 CP_6
come sopra già evidenziato – non ha nemmeno specificato a
quale indirizzo pec sarebbe stata tentata la notifica e tanto meno
prodotto i suddetti documenti;
solo ha prodotti i messaggi di CP_3
non avvenuta notifica, dai quali si è altresì potuto risalire al
presumibile indirizzo di posta elettronica a cui le pec erano state
28 indirizzate da ); - non avrebbe dato prova dell'invio CP_6 CP_6
della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione informativa del deposito e della pubblicazione dell'intimazione sul sito internet della società InfoCamereScpa.
3.31. Si condivide con il Tribunale l'assunto secondo cui , CP_6
al fine di potere utilmente opporre al contribuente la notifica dell'intimazione di pagamento nella speciale forma di cui all'art. 60 comma 7 del DPR n. 600/1973, nel testo in vigore ratione temporis, doveva previamente fornire la prova di avere effettuato un valido tentativo di notifica al domicilio digitale risultante dall'indice nazionale INI-PEC / dal registro delle imprese.
3.32. Il principio di acquisizione probatoria consente al Giudice
(e al contempo lo onera) di apprezzare il materiale istruttorio ritualmente acquisito al processo (art. 115 cpc), senza che rilevi chi delle parti in giudizio abbia provveduto. Non rileva, quindi,
che la copia analogica del messaggio di (mancata) consegna
.eml sia stata depositata dall' (e non da . CP_3 CP_6
3.33. La riconducibilità del domicilio digitale utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento ( risulta Email_3
provata dalla visura camerale storica dell'impresa individuale dimessa da sub doc. n. 10 (e poi CP_2 CP_6
depositata nella versione aggiornata entro il termine assegnato per il deposito di note conclusive). Inoltre, in relazione a questa intimazione, il ricorrente all'udienza del 6.2.2024 non ha
29 contestato la riconducibilità a lui e la validità del domicilio digitale come risultante dalla copia analogica del Email_3
messaggio di consegna (mancata) depositata dall' . CP_3
3.34. Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, “Le
copie per immagine su supporto informatico di documenti originali
formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee
guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente
disconosciuta”
3.35. Il ricorrente non ha disconosciuto la conformità della copia analogica in formato .pdf, prodotta dall' , all'originale CP_3
del messaggio elettronico in formato .eml. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la copia analogica di un documento informatico acquista la medesima efficacia dell'originale, se la parte, contro la quale è prodotta, non ne contesta la conformità ai sensi dell'art. 2719 cc. Si legge nella ordinanza n. 23213/2024 della Corte di Cassazione, relativa alla copia analogica di una ricevuta di deposito informatica di un atto giudiziario, priva peraltro di attestazione di conformità:
“… Ciò posto, la produzione in copia analogica o l'estratto su
supporto analogico di siffatti documenti (geneticamente
telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità
trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del d.lgs. n.
82 del 2005 (cd. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a
mente del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del
30 documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche,
hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro
conformità non è espressamente disconosciuta». Il trascritto
precetto, per identità di formula testuale ed omologia di
situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel
puntuale àmbito dei documenti digitali, delle regole di carattere
generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni
meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art.
2719), sicché la lettura ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può
che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai
consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione
alle citate disposizioni codicistiche. Al riguardo, è ius receptum
che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia
asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in
giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba
rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della
specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di
inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita
indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia
prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine
reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue,
generiche o omnicomprensive (da ultimo - e con dovizia di
argomentazioni - Cass. 20/12/2021, n. 40750; conf. Cass.
13/05/2021, n. 12794; Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass.
21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass.
31 17/02/2015, n. 3122; Cass. 03/04/2014, n. 7775). Identici
princìpi governano la fattispecie (qui controversa) della
produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni
meccaniche) di documenti informatici. Pertanto, ad integrare gli
estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la
valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici
non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera
copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di
essa: occorre, per contro, una contestazione chiara,
circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di
elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e
la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al
disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06/03/2023,
n. 6569; Cass. 29/01/2024, n. 2907).
1.2. In virtù degli
enunciati princìpi, ha dunque errato il Tribunale di Grosseto nel
considerare inutilizzabile a fini probatori i documenti prodotti
dalla opposta agente della riscossione soltanto sulla base della
eccezione formulata dalla controparte circoscritta unicamente alla
mancanza di attestazione di conformità all'originale. In specie,
non è conforme a diritto l'affermazione per cui «il dire che una
copia non ha alcun valore probatorio perché sprovvista di tale
attestazione significa indubbiamente disconoscerne la sua
conformità all'originale, posto che né il disconoscimento della
conformità né la contestazione del fatto esigono formule
sacramentali». Era invece necessario verificare se, posto il difetto
32 di attestazione di conformità delle prodotte copie analogiche ai
documenti informatici, l'opponente avesse formulato un
disconoscimento chiaro, esplicito, circostanziato delle stesse, nei
sensi sopra tratteggiati: accertamento di merito, da compiersi ad
opera del giudice cui la causa va rinviata, previa cassazione
della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale.”
Lo stesso principio è alla base dell'ordinanza della Suprema
Corte n. 6569/2023, non massimata, relativa alla produzione in giudizio di copia analogica pdf del messaggio di consegna PEC
di un avviso di addebito formato dall' CP_3
3.36. Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato, ne specificamente né genericamente, la conformità della copia analogica del messaggio elettronico prodotta dall' non CP_3
essendo all'uopo evidentemente sufficiente la generica deduzione all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale di
“inesistenza e/o nullità della documentazione depositata da
controparte in quanto carente dei requisiti richiesti dal D.P.R.
68/2005”, perché “la convenuta deposita i soli messaggi CP_6
di consegna dei messaggi in pdf, omettendo il deposito dei file
.eml, pertanto si rileva la violazione del comma 3 dell'art. 3 bis L.
53/1994 come introdotto dalla L. 228/2012.” (a parte l'irrilevanza del richiamo all'art. 3bis comma 3 della legge n.
53/1994, applicabile esclusivamente alle notificazioni compiute dagli avvocati e procuratori legali).
3.37. Sicché le produzioni dei messaggi in formato elettronico
33 .eml, come effettuate dall'appellante nel procedimento d'appello,
non sono indispensabili ai sensi dell'art. 437 comma 2 cpc,
facendo prova, in assenza di disconoscimento ex art. 2719 cc, le copie analogiche dei messaggi a cura dell' in primo grado. CP_3
3.38. Anche la terza ragione ostativa, utilizzata dal Tribunale
per ritenere non provata la rituale notifica di quest'intimazione per non avere dato prova dell'invio della raccomandata, CP_6
con avviso di ricevimento, della comunicazione informativa del deposito e della pubblicazione dell'intimazione sul sito internet della società InfoCamereScpa, pare superabile alla luce della documentazione già versata in primo grado.
3.39. In primo luogo, la norma applicabile ratione temporis a quest'intimazione di pagamento espressamente limitava l'onere dell'Amministrazione notificante all'invio di una raccomandata semplice contenente l'informativa sul deposito e sulla pubblicazione dell'atto, non munita, quindi, di avviso di ricevimento.
3.40. In secondo luogo, poi, risulta il codice a barre il codice numerico della busta contenente l'atto. E il ricorrente non ha preso specificamente posizione al riguardo, né in ordine all'indirizzo utilizzato (che del resto corrisponde a quello indicato nel ricorso in opposizione) né sulla mancata consegna dell'invio postale così individuato.
3.41. Va, quindi, accertata la validità della notifica completata alla data del 01.03.2020, con conseguente efficace interruzione
34 della prescrizione quinquennale, che, pertanto, alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 7.10.2023 non è
decorsa.
3.42. Alla luce dei principi sin qui esposti con riferimento all'avviso di addebito n. 321 2014 00016292 78 000, formato il
23.12.2014 e notificato in data 19.02.2015, e agli atti interruttivi successivi, vanno esaminate le medesime censure con riferimento agli atti interruttivi documentati da in CP_6
relazione ai restanti avvisi di addebito i cui crediti sono stati riconosciuti prescritti in assenza di atti interruttivi validamente posti in essere.
3.43. L'avviso di addebito n. 32120150000613339 è stato notificato validamente, giusto l'accertamento del Tribunale
passato in giudicato, in data 18.11.2015. A prescindere dalla validità dell'intimazione di pagamento n.
0212016900282197000, asseritamente notificata in data
17.6.2016, l'invalidità delle notifiche degli atti di pignoramento presso terzi sopra già evidenziata, la prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02120209000675218, in precedenza esaminata e relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020. Alla data della notifica del pignoramento presso terzi (7.10.2023) opposto in questo procedimento la prescrizione quinquennale non ha, pertanto, potuto esaurirsi.
3.44. Lo stesso dicasi per l'avviso di addebito n.
35 32120160000422668, notificato - secondo l'accertamento del
Tribunale su cui si è formato il giudicato interno – in data
29.6.2016. La prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02120209000675218,
relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020. Nessuna prescrizione quinquennale è decorsa alla data del 7.10.2023.
3.45. Ugualmente va ritenuto in relazione all'avviso di addebito n. 32120160001086309, notificato - secondo l'accertamento del
Tribunale – in data 19.12.2016. La prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02120209000675218, relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020. Nessuna
prescrizione quinquennale è decorsa alla data del 7.10.2023.
3.46. In modo identico, la prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 32120170000662734, notificato -
secondo l'accertamento del Tribunale – in data 23.11.2017, non si è maturata alla data del 7.10.2023, essendo stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
02120209000675218, relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020.
3.47. Infine, nessuna prescrizione è maturata alla data del
7.10.2023 anche in relazione all'avviso di addebito n.
32120180000629153, notificato - secondo l'accertamento del
Tribunale – in data 06.08.2018, essendo stata utilmente
36 interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
02120209000675218, relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020.
3.48. In accoglimento, quindi, dell'appello principale e di quello incidentale, devono essere disattese tutte le domande di cui al ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 16.11.2023 di nei confronti di e . CP_2 CP_6 CP_3
4. Spese di lite:
4.1. In seguito all'accoglimento degli appelli principale e incidentale il ricorrente appellato risulta CP_2
completamente soccombente. Le eccezioni di inesistenza e prescrizione dei crediti oggetto del pignoramento presso terzi notificatogli il 7.10.2023 sono state disattese, con conseguente legittimità della procedura esecutiva intrapresa.
4.2. Il valore di causa è compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (somma dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di esecuzione forzata), la complessità è bassa, CP_3
trattandosi in sostanza di un'unica questione di fatto e di diritto
(prescrizione/interruzione della prescrizione). Risultano, quindi,
adeguati i compensi minimi per tutte le fasi, eccettuata la fase istruttoria in appello, non svoltasi e priva di autonoma trattazione (tabelle cause di previdenza per il primo grado,
cause d'appello per il secondo grado, in applicazione del D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022).
37 4.3. Sono liquidati, quindi, per ciascun ente, i seguenti compensi: a) per il primo grado del giudizio: € 465,00 per studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 832,00 per la fase istruttoria ed € 1.011,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 2.697,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio: € 567,00 per studio, € 461,00 per la fase introduttiva ed € 956,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 1.984,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello principale rispettivamente incidentale), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di TR, Sezione Distaccata di BO,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
, Agente Parte_1 Parte_3
per le Province di TR e BO, nei confronti di CP_2
e nei confronti dell'
[...] Controparte_3
con ricorso in appello depositato il 25.06.2024
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
BO n. 77/2024 di data 03.05.2024,
in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e,
38 quindi, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
rigetta
tutte le domande del ricorrente appellato di cui CP_2
al ricorso in opposizione all'esecuzione di data 15.11.2023 e depositato presso la cancelleria del Tribunale di BO il
16.11.2023;
condanna
il ricorrente appellato a rifondere all'appellante CP_2
, Agente della Riscossione Parte_1
per le Province di TR e BO, le spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida: a) per il primo grado del giudizio in € 2.697,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 1.984,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello principale), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Rasom Luciana, dichiaratasi antistataria ex art. 93
cpc;
condanna
il ricorrente appellato a rifondere all'appellante CP_2
incidentale le Controparte_3
spese del doppio grado del giudizio, che liquida: a) per il primo grado del giudizio in € 2.697,00 per compensi d'avvocato, oltre
39 il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e
CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 1.984,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello principale), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
BO, così deciso il 14.05.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
437 cpc). Infine, dalla visura camerale storica dimessa sub doc.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di TR
Sezione Distaccata di BO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente all'esecuzio ne ex art. SENTENZA 615 cpc nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2024 RGP
promossa
da
, Agente della Riscossione Parte_1
per le Province di TR e BO, con sede a Roma via
Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al numero 1470509 del REA
presso C.C.I.A.A. di Roma (c.f. numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma ), in persona del P.IVA_1
procuratore speciale, dott.ssa giusto atto Controparte_1
notarile di data 22.06.2023 Repertorio n. 180134 Raccolta n.
12348 Notaio – Roma, rappresentata ed Persona_1
assistita dall'avv. Luciana Rasom ( CodiceFiscale_1
del Foro di TR, presso il Email_1
1 quale è eletto domicilio in TR, via del Brennero n. 139,
giusta delega allegata in calce al ricorso in appello;
- appellante -
contro
(cod. fisc. ), residente a CP_2 C.F._2
Campo Tures (BZ) via Dottore Daimer n. 31, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli avv.ti Gianluca Mazza
del Foro di Napoli e Loredana Scarpati del Foro di Nola, ed elettivamente domiciliato lo studio del primo a Napoli, Via
Reggia di Portici n. 69, non costituito in secondo grado;
- appellato contumace in appello -
e contro
(C.F. Controparte_3
), in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso, dapprima dall'Avv. Lucia Orsingher
( ) in forza di procura generale alle liti del C.F._3
23.1.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio e Persona_2
anche quale mandatario della in forza di mandato con CP_4
rappresentanza a rog. not. Rep. N. 37521 Racc. Persona_3
5762, successivamente, giusto atto di costituzione di nuovo difensore del 18.02.2025, dall'Avv. Raimund Bauer (C.F.:
, in virtù di procura generale alle liti a C.F._4
rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_2
22/03/2024 2011, elettivamente domiciliato in Corso Libertà 1
39100 BOLZANO presso la sede dell' CP_3
2 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di BO n. 77/2024 di data 03.05.2024.
Causa decisa all'udienza del 14.05.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte appellante Parte_1
Agente della Riscossione per le Province di TR e
BO:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis,
- in parziale riforma della sentenza n. 77/2024 di data
03.05.2024 ed in accoglimento del ricorso in appello, respingere le eccezioni di invalidità della notifica degli atti interruttivi e l'eccezione di prescrizione sollevata da con Controparte_5
integrale rigetto del ricorso proposto in I grado avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato in data
07.10.2023;
- condannare a rifondere le spese di entrambi i Controparte_5
gradi di giudizio tutte per compensi e spese, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CNPA., con distrazione in favore del sotto-
firmato avvocato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
di parte appellata e appellante incidentale
[...]
Controparte_3
Contraiis rejectis, per i sopra esposti motivi
A. In accoglimento del ricorso in appello e dell'appello incidentale dell' accertarsi e dichiararsi la regolare notifica CP_3
3 anche dell'AVA 321 2014 , rigettandosi tutte le C.F._5
domande e pretese ed eccezioni del sig. anche in punto CP_5
notifica e prescrizione.
B. Rifusione di spese e competenze a carico di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I termini della controversia si rinvengono così riassunti nella sentenza parzialmente gravata:
“Con ricorso depositato il 16.11.2023 ha proposto CP_2
opposizione avverso l'atto di pignoramento verso terzi con cui gli
veniva chiesto il pagamento dei seguenti avvisi di addebito:
▪ avviso di addebito n° 321 2014 00016292 78 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2015 00006133 39 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2016 00004226 68 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2016 00010863 09 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2017 00006627 34 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2018 00006291 53 000;
▪ avviso di addebito n° 321 2018 00014507 85 000;
assumendo che i suddetti avvisi di addebito mai gli erano stati
notificati e che le pretese di cui agli stessi si erano prescritte, vuoi
prima / vuoi dopo la asserita notifica degli ava. Parte ricorrente
chiedeva quindi l'accertamento della nullità / inesistenza dei
presunti titoli di credito e rassegnava nello specifico le conclusioni
sopra riportate per esteso.
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo: che le CP_6
notifiche degli avvisi di addebito in questione erano state curate
direttamente dall' , con conseguente difetto di legittimazione CP_3
passiva di rispetto ad eccezioni inerenti le predette CP_6
notifiche; che il termine prescrizionale per la fase successiva alla
notifica degli ava era stato interrotto a mezzo di intimazioni di
pagamento e atti dell'esecuzione. Rassegnava quindi le
conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio anche e CP_3 CP_4
esponendo che tutti gli ava erano stati regolarmente e
[...]
tempestivamente notificati;
che avverso gli stessi parte ricorrente
non aveva proposto tempestivamente opposizione e che pertanto
gli stessi erano divenuti inoppugnabili;
che inoltre aveva CP_6
interrotto la prescrizione successivamente alla notifica degli ava
a mezzo intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi.
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4
avendo gli Ava ad oggetto crediti relativi agli anni 2013 e
seguenti; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3
in riferimento a tutte le deduzioni svolte dal ricorrente in quanto
riferite al pignoramento ed alla prescrizione del credito
successivamente alla notifica degli ava. I convenuti
rassegnavano infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 6.2.2024, sentiti i procuratori delle parti, il giudice
fissava per discussione l'udienza del 3.5.2024, assegnando
termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.3.2024.”
5 2. Il Tribunale, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della ha parzialmente accolto CP_4
il ricorso del contribuente accertando: - CP_2
l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n° 321 2014
00016292 78; - la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n° 321 2015 00006133 39 000, all'avviso di addebito n° 321 2016 00004226 68 000, all'avviso di addebito n° 321
2016 00010863 09 000 e all'avviso di addebito n° 321 2017
00006627 34 000 e per l'effetto la nullità di tali titoli di credito di cui il pagamento è stato richiesto tramite notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per cui è opposizione. Ha rigettato,
invece, l'opposizione al pignoramento presso terzi in relazione ai titoli rappresentati dagli avvisi di addebito n° 321 2018
00014507 85 e n° 321 2018 00006291 53. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
3. Il Tribunale, in sintesi e per quanto rileva: - ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di notifica dell'avviso di addebito n°
321 2014 00016292 78, relativo a contributi relativi agli anni
2013 e 2014, per non avere depositato “il file .eml di consegna
della busta …”, non essendo il documento depositato idoneo ai fini della prova e risultando, inoltre, che anche le notifiche di all'indirizzo Pec utilizzato ( non erano andate CP_6 Email_2
a buon fine;
- ha rigettato le restanti eccezioni di inesistenza della notifica degli Ava oggetto di causa;
- ha, tuttavia, ritenuto prescritti i crediti relativi agli avvisi di addebito n° 321 2015
6 00006133 39 000, n° 321 2016 00004226 68 000, n° 321 2016
00010863 09 000 e n° 321 2017 00006627 34 000, perché
non avrebbe assolto all'onere probatorio in relazione alla CP_6
mancata consegna per invalidità dell'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale (SG1@pec.it rispettivamente
, “presupposto indefettibile per l'avvio della Email_3
procedura di notifica tramite pubblicazione nel sito della Camera
di Commercio”, perché non avrebbe depositato i messaggi di non avvenuta consegna “in formato file .eml” per fornire il presupposto per la legittimità del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/1973, perché non avrebbe provato la riferibilità dell'indirizzo SG1@pec.it al contribuente ricorrente e, infine, perché non avrebbe fornito la prova dell'invio della raccomandata (“apparentemente semplice”)
di cui all'art. 26 comma 2 del DPR citato;
- ha ritenuto, quindi, che “gli unici crediti in relazione ai quali non è maturata la prescrizione sono quelli di cui agli Ava 321 2018 00014507 85 e
321 2018 00006291 53”; - ha disposto la compensazione delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca.
4. Avverso questa decisione ha interposto appello principale l' Agente della Parte_1
Riscossione per le Province di TR e BO (in seguito anche solo ), affidato ad unico articolato motivo. CP_6
5. Anche l' , Controparte_7
costituendosi tempestivamente, ha mosso alla sentenza un
7 motivo d'appello incidentale e condividendo, per il resto,
l'appello svolto da . CP_6
6. Nonostante rituale notifica dell'appello principale e di quello incidentale, il ricorrente appellato ha CP_2
serbato nel presente procedimento d'appello contegno contumaciale.
7. La controversia è stata, quindi, decisa con il dispositivo di sentenza di cui si è dato lettura all'udienza del 14.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale censura la sentenza nella CP_6
parte in cui ha disconosciuto effetto interruttivo della prescrizione agli atti (intimazioni di pagamento e pignoramento presso terzi) posti in essere dall'agente della riscossione,
dichiarando di conseguenza prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito indicati in sentenza. L'appellante imputa al
Tribunale, in primo luogo, un errato apprezzamento delle prove documentali dimesse, non essendo richiesto, trattandosi di atti
“di una fase non giudiziale”, il rispetto delle regole relative alle notificazioni nel processo civile regolate dalla legge n. 53/1994
(art. 3 bis, commi 3 e 9), sicché non sarebbe indispensabile “il
deposito in giudizio del messaggio di “non avvenuta consegna”
nel formato .eml”. La prova della notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento potrebbe essere fornita,
secondo l'appellante, anche “depositando copia cartacea
dell'atto ovvero copia in pdf, senza che il formato possa rilevare
8 ai fini dell'efficacia probatoria”, salva l'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia all'originale (art. 23 commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005). In secondo luogo, per effetto del principio di acquisizione probatoria, la documentazione,
anche se prodotta solo dall' poteva e doveva essere CP_3
apprezzata dal Giudice ai sensi dell'art. 115 cpc, con conseguente erroneità delle statuizioni sull'onere della prova asseritamente non assolto da . Il Giudice al riguardo non CP_6
avrebbe considerato che e erano entrambi CP_6 CP_3
legittimati a contraddire sull'eccezione di prescrizione nella rispettiva veste di quale soggetto destinatario del pagamento ed ente impositore. Infine, l'interruzione della prescrizione sarebbe eccezione in senso lato, con conseguente rilevabilità d'ufficio, se del caso anche attraverso e previo esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 cpc, erroneamente nel caso di specie non azionati dal primo Giudice con conseguente vizio della sentenza anche sotto questo profilo e nell'ipotesi di ritenuta necessità dei messaggi di conferma di consegna in formato digitale delle intimazioni di pagamento e dei pignoramenti presso terzi (precedenti a quello oggetto del giudizio di opposizione), comunque prodotti nel giudizio d'appello (e accompagnati dalla richiesta di dichiarazione di ammissibilità ed indispensabilità ai fini della decisione ex art. 9 n. 10 di primo grado, risultava espressamente la riferibilità
dell'indirizzo Pec al contribuente Email_4 CP_2
fino alla variazione iscritta nel Registro delle Imprese in data
30.10.2017, successivamente sostituito dall'indirizzo
Stante l'adempimento delle prescrizioni di cui Email_5
all'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 comma
7 del DPR n. 600/1973, anche con riferimento all'invio della raccomandata semplice contenente l'avviso di deposito e pubblicazione sul sito internet della società Info camere Scpa,
l'eccepita prescrizione non si sarebbe compiuta, con conseguente necessaria riforma dell'impugnata sentenza, anche in punto spese di lite, da porre a carico del ricorrente soccombente.
2. L'appello incidentale dell' ha per oggetto la CP_3
dichiarata inesistenza di notifica dell'avviso di addebito n° 321
2014 00016292 78. L'istituto sostiene che erroneamente il primo Giudice non avrebbe attribuito valore di prova di consegna dell'avviso alla ricevuta telematica in forma sintetica
daticert.xml dimessa sub doc. 5bis in relazione all'avviso di addebito in formato .pdf sub doc. n. 5, giusta la disciplina normativa della certificazione di consegna digitale di cui agli artt. 6 e 9 del DPR n. 68/2005, delle specifiche tecniche di cui al punto 6.4.2. del DM 2.11.2005 e dell'art. 48 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 82/2005. Inoltre, il ricorrente mai avrebbe sostenuto che al messaggio elettronico di cui alla consegna
10 sintetica fosse stato allegato un diverso documento o,
comunque, che il messaggio non avrebbe contenuto l'avviso di addebito in questione. Conseguentemente, anche in relazione a questo avviso di addebito doveva essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione agli atti posti in essere da CP_6
(intimazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi), con conseguente rigetto di tutte le pretese ed eccezioni svolte dal ricorrente in primo grado. CP_2
3. L'appello principale e quello incidentale possono essere affrontati insieme, perché le questioni di notifica dell'atto impositivo (avviso di addebito) e degli atti esecutivi successivi ai fini dell'interruzione della prescrizione sono all'evidenza connessi.
3.1. Come annota correttamente l'appellante principale,
l'interruzione della prescrizione è oggetto di un'eccezione in senso lato, il cui rilievo d'ufficio non è subordinato neppure alla specifica e tempestiva allegazione delle parti. È sufficiente e, al contempo necessario, che il fatto interruttivo risulti documentato in atti sulla base di documenti o elementi probatori ritualmente acquisiti e/o acquisibili al processo (cfr.
Cass. S.U., n. 15661/2005; Cass., S.U., n. 10531/2013; Cass.,
n. 27998/2018). Trattandosi, quindi, di mera difesa, essa può
essere dedotta specificamente anche per la prima volta in appello, senza che ciò significhi inammissibile ampliamento dell'indagine e dell'accertamento affidato al Giudice nell'ambito
11 processuale caratterizzato dall'eccezione dell'estinzione del diritto per inerzia del titolare e da difesa di quest'ultimo di legittima sussistenza della pretesa azionata.
3.2. Con particolare riferimento al rito del lavoro (e, quindi, al rito previdenziale) è richiesto, ai fini della rilevabilità ufficiosa dell'evento interruttivo, che via sia tra gli atti del giudizio,
tempestivamente prodotti, quantomeno “una qualche prova”
(cfr. Cass., L., n. 9226/2018: “Nel rito del lavoro, pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come
eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere
rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non
sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i
documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche
prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non
sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di
acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi
residuati dalle risultanze di primo grado;
ne consegue che le
prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono
ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo
ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della
finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi
fra le parti in prime cure. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza gravata che aveva dichiarato l'interruzione della
prescrizione sulla base di un documento tardivamente prodotto
con l'atto d'appello dall' , rimasto contumace nel corso del CP_3
12 giudizio di primo giudizio)”; cfr., anche, Cass., L., n.
14755/2018: “L'eccezione di interruzione della prescrizione,
diversamente da quella di prescrizione, si configura come
eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio
dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla
base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o
acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito
del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori
d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente
esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei
fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie
in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente
impositore e concessionario della riscossione, può rilevare
l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti
della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di
rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite
dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il
credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter
utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della
prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che
aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in
ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio
di primo grado).”; conf. Cass., L., n. 23518/2019; cfr. anche, in fattispecie estintiva diversa, Cass., L., n. 25434/2019: “Il rilievo
13 d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto
a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e
tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in
appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne
consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice
può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere
le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni
incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il
rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce
alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come
eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con
conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).”
3.3. In assenza completa, quindi, di allegazione o quantomeno elemento probatorio (“traccia” o “pista probatoria”) emergente dagli atti e prove ritualmente acquisite al processo di primo grado, la produzione documentale, contenente la prova del fatto estintivo, non è ammissibile in appello, neppure ai sensi dell'art. 437 comma 2 cpc, in quanto i concetti di indispensabilità e novità del mezzo istruttorio ivi espressi non possono condurre all'elusione della decadenza dalla produzione probatoria già maturata nel corso del giudizio di primo grado
(cfr. Cass., S.U., 10790/2017, in motivazione;
Cass., n.
10487/2004; Cass. n. 11804/2021).
3.4. Non rileva, poi, se la documentazione riguardante
14 l'interruzione della prescrizione sia stata versata in atti dall'ente deputato alla riscossione o dall'ente impositore dei contributi previdenziali. Ciò che rileva è che la “pista probatoria” sia stata
“ritualmente”, cioè tempestivamente e nelle forme previste dal codice di rito, acquisita al processo.
3.5. A fronte di una negazione, da parte del contribuente esecutato, di avere ricevuto gli avvisi di addebito e/o atti interruttivi diversi dall'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 7.10.2023 e opposto in questa sede, a cui si connetteva l'eccezione di prescrizione (quinquennale), alla produzione documentale di e (costituita da copia in CP_6 CP_3
formato .pdf e, parzialmente, in formato daticert.xml e postacert.eml, degli atti impositivi compiuti dall' e da quelli CP_3
interruttivi compiute dall'ente della riscossione) non può
negarsi un valore di “pista probatoria” della effettiva notifica degli atti impositivi e degli atti interruttivi successivi nel senso di cui alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
3.6. Tuttavia, prima di valutare se sia necessario in appello,
anche al fine di eventualmente emendare il mancato esercizio del potere ufficioso ex art. 421 cpc, ammettere e/o acquisire ex art. 437 comma 2 cpc nuova documentazione, va indagato se già la documentazione versata in atti in primo grado era sufficiente.
3.7. In reazione alle deduzioni e produzioni di e CP_6 CP_3
con le rispettive costituzioni nel giudizio di primo grado,
15 l'opponente all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale ha dedotto, per quanto ancora rileva in questa sede: - che non vi sarebbe in atti la notifica dell'avviso di addebito n. 321 2014
00016292 78 000; - la notifica dell'Intimazione di pagamento n°
02120169001144738000 sarebbe nulla “in quanto la notifica
per irreperibilità relativa prevede obbligatoriamente l'invio di una
raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi e per gli effetti
dell'art. 139 e seguenti c.p.c.”; - la notifica del Pignoramento
presso terzi n° 02184201800001612001 e di quello n. n°
02184201800002046001 sarebbe “mal provata in quanto è
priva del deposito del messaggio .eml, altresì, si rileva che non vi
è riferibilità dell'indirizzo PEC al destinatario, anche dalla stessa
visura camerale depositata da l'indirizzo pec non risulta CP_3
essere ; - la notifica dell'Intimazione di pagamento C.F._6
n° 02120199000725371000 e dell'intimazione di pagamento n.
n° 02120209000675218000 sarebbe “mal provata in quanto è
priva del deposito del messaggio .eml, altresì, si rileva che non vi
è riferibilità dell'indirizzo PEC al destinatario, anche dalla stessa
visura camerale depositata da l'indirizzo pec non risulta CP_3
essere in questo caso il messaggio è stato rifiutato C.F._6
dal sistema come errore nella digitazione dell'indirizzo (cfr.
indirizzo non valido)”; - la documentazione depositata da controparte non sarebbe conforme ai requisiti richiesti dal
D.P.R. 68/2005, in quanto “la convenuta deposita i soli CP_6
messaggi di consegna dei messaggi in pdf, omettendo il deposito
16 dei file .eml, pertanto si rileva la violazione del comma 3 dell'art.
3 bis L. 53/1994 come introdotto dalla L. 228/2012.”
3.8. L' ha documentato la notifica dell'avviso di addebito CP_3
n. 321 2014 00016292 78 000, formato il 23.12.2014 e relativo a contributi della gestione commercianti degli anni 2013/2014,
con la copia in formato .pdf dell'avviso (doc. n. 5) e dalla ricevuta di avvenuta consegna (senza errore) in formato daticert.xml in data 19.02.2015, alle ore 17:19:12 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_6
3.9. Il Tribunale ha ritenuto che con ciò l' non avrebbe CP_3
assolto l'onere della prova su di esso gravante, stante l'inidoneità del documento depositato a provare l'avvenuta notifica. Secondo la sentenza, l' avrebbe dovuto “depositare CP_3
il file .eml di consegna della busta” (come del resto avrebbe fatto con altri avvisi di addebito oggetto di causa) e, inoltre, perché la notifica all'indirizzo su indicato non sarebbe andato a buon fine neppure per le Pec inviate da . CP_6
3.10. L'art. 6 del D.P.R. 68/2005, recante il regolamento della fruizione del servizio di posta elettronica certificata (rubricato
“Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal
mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione
nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta
elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata
17 utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo
elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La
ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il
suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente
pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e
certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R.
cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di
trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta
elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante
una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di
posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la
provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute
stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una
firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza,
l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica
certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di
cui all'articolo 17».
3.11. L'art. 17 rinvia, per le specifiche tecniche, al decreto ministeriale, emesso in data 2.11.2005, che all'art. 6 e all'allegato delle regole tecniche (punto 6.5.2. e 7.4.) prevede tre
18 distinte modalità: completa, breve e sintetica. Tutte e tre le modalità di notifica hanno pieno valore legale e la differenza fra la ricevuta completa e le altre è che nella prima è incluso l'intero messaggio originale, allegati compresi, mentre nelle altre sono presenti solo le loro impronte (hash). La prova della notifica telematica è data dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna. La cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, genera la presunzione di conoscenza da parte del medesimo. La ricevuta completa è
costituita dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati, e il file
“daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio. La forma sintetica, invece, è costituita solo dal file “daticert.xml”,
contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati.
3.12. In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta. L'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82
del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) dispone, infatti:
«2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
19
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai
terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
3.13. Non trattandosi nel caso di specie di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Di conseguenza anche le ricevute sintetiche delle notifiche degli AVA danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, che il messaggio proveniente dall' è pervenuto il giorno alle ore CP_3
nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità
certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, 30532/2018).
3.14. L' ha poi allegato, in formato pdf, l'AVA allegato CP_3
all'invio tramite posta certificata e relativo alla ricevuta di consegna sintetica in formato .xml (doc.5 e 5bis fascicolo I
grado . Il ricorrente non ha eccepito la difformità di tale CP_3
pdf, né, a monte, ha dedotto che alla ricevuta di consegna sintetica fosse allegato un atto diverso e non l'AVA prodotto o non fosse allegato alcunché.
3.15. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta
20 certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella
RAC sintetica in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA 321 2014 00016292 78 o non fosse allegato nulla, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. 10630/2015 e 16528/2018, e,
da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza n. 964/2025).
3.16. A fronte della prova di consegna sintetica relativa all'avviso di addebito in questione, spettava, quindi, al contribuente allegare e provare che quel messaggio di posta elettronica a cui la consegna sintetica si riferisce, nonostante la sua certificazione di esito positivo (cioè di avvenuta consegna nella casella di destinazione), in realtà mai è stato consegnato o che conteneva un documento diverso o, ancora, che non conteneva alcun documento (che, cioè, era vuoto).
3.17. Di tutto ciò non si rinviene nelle deduzioni del contribuente opponente in primo grado alcuna allegazione e,
men che meno, prova, ad eccezione della doglianza secondo cui l'indirizzo PEC non fosse a lui riferibile. Email_4
21 3.18. Tuttavia, in primo grado aveva dimesso la visura CP_6
camerale storica del contribuente (sub doc. n. 10, allegato alla comparsa di costituzione), da cui risulta alla data d'iscrizione del 30/10/2017 una “variazione indirizzo PEC impresa, indirizzo
precedente: SG1@pec.it”. Fino a quella data, quindi, l'indirizzo
PEC e domicilio digitale del contribuente imprenditore individuale era variato da quella data in Email_7
Email_5
3.19. Risultando dalla consegna sintetica del 19.2.2015 l'esito positivo della notifica, va accertata, in accoglimento in parte qua del gravame incidentale, la regolare notifica in data
19.2.2015 anche dell'avviso di addebito n. 321 2014 00016292
78 000, formato il 23.12.2014.
3.20. Con il che l'esame si sposta sulla sussistenza, o meno, di atti interruttivi successivi, idonei a interrompere il decorso della prescrizione quinquennale con riferimento alla pacifica notifica in data 7.10.2023 del pignoramento presso terzi opposto in questa sede.
3.21. Il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento 02120169001144738000, notificata con raccomandata postale presso la sede dell'impresa a Brunico, via
Anello Nord n. 26, a mani della madre , Persona_4
qualificatasi addetta, in data 25.05.2016 (cfr. copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il riferimento all'intimazione, individuata con il codice numerico, sub doc. n.
22 1 del fascicolo ), in conformità a quanto previsto dall'art. CP_6
60 del DPR n. 600/1973, che richiama, tra l'altro, l'art. 139, il cui comma 2 consente anche la consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (senza necessità di ulteriore invio di raccomandata informativa).
3.22. Della successiva intimazione di pagamento n.
02120189001646904/000, asseritamente notificata in data
9.7.2018 con PEC, di cui solo in appello produce il CP_6
messaggio di consegna completa eml (sub doc. n. 14 Parte_2
fascicolo appello), non vi è traccia né nelle allegazioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio né nella documentazione versata sia da sia da tempestivamente in primo CP_6 CP_3
grado. Con il che nessuna “pista probatoria” utile poteva costituire essere occasione per l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio ex art. 421 cpc. E l'esercizio del potere ex art. 437
comma 2 cpc in relazione a un atto interruttivo né allegato né
emergente dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio di primo grado non parrebbe nella specie possibile,
salva l'elusione dei principi di allegazione e dimostrazione vigenti anche nel rito del lavoro. E, comunque, in relazione alla notifica del pignoramento presso terzi in data 7.10.2023, la prescrizione quinquennale si sarebbe, ad ogni modo,
perfezionata anche in ipotesi di validità di quest'atto interruttivo.
3.23. Il successivo asserito atto interruttivo documentato in
23 primo grado è costituito dal pignoramento presso terzi del
6.9.2018 (cfr. sub doc. n. 6 e doc. n. 12b ). CP_6 CP_3
3.24. Tuttavia, come risulta dalla copia analogica della consegna telematica completa (formato .eml), il tentativo di notifica è stato effettuato presso la casella di posta elettronica precedente ( alla variazione del domicilio digitale Email_7
presso il Registro delle imprese con efficacia dal 30.10.2017
( . Il messaggio risulta “rifiutato dal sistema”, Email_3
evidentemente non per colpa del destinatario, ma per inesistenza del domicilio digitale negligentemente individuato dall'Amministrazione (già variato da circa un anno, come risulta dalla visura camerale prodotta dalla stessa Amministrazione
appellante).
3.25. Il successivo atto di pignoramento del 5.11.2016,
asseritamente notificato in data 6.11.2018 (cfr. doc. 4 e CP_6
doc. n. 12c ), ha avuto il medesimo destino, in quanto la CP_3
notifica è stata tentata presso un domicilio digitale ormai da oltre un anno non più esistente (SG1@pec.it) e non a quello,
regolarmente reso pubblico e opponibile tramite la pubblicazione nel Registro delle imprese ( dal Email_3
30.10.2017).
3.26. Al riguardo i messaggi in formato .eml prodotti dall'appellante in secondo grado sono, quindi, inutili,
documentando essi, al più ed ulteriormente, il negligente operato dell'Amministrazione, che non ha verificato la
24 correttezza del domicilio digitale a cui rivolgeva le notifiche.
3.27. Il successivo atto interruttivo documentato (doc. n. 6
e doc. n. 12e ) è costituito dall'intimazione di CP_6 CP_3
pagamento n. 02120209000675218 (relativa a tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa, eccetto l'avviso n.
32120180001450785, notificato solo successivamente in data
9.6.2021, giusto l'accertamento del Tribunale passato in parte qua in giudicato).
3.28. Il tentativo di notifica in data 13.02.2020 all'indirizzo risultante dal registro INI-PEC e pubblicato nel registro delle imprese ( non è andato a buon fine (indirizzo Email_3
non valido), come risulta dalla copia analogica della certificazione di mancata consegna in formato .eml sub doc. n.
12e dell' . L'intimazione è stata notificata da quindi, CP_3 CP_6
ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60
comma 7 del DPR n. 600/1973. L'art. 26 comma 2, cit., così
recitava nel testo ratione temporis in vigore: “La notifica della
cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo
posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta,
diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le
25 disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” L'art. 60 comma 7 del
DPR n. 600/1972, invece, che disciplina la notifica non soltanto delle cartelle di pagamento, ma di tutti gli atti che devono essere notificati al contribuente, così disponeva: “In deroga
all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di
notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma
societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con
legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal
competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del
destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la
consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva,
di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di
posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la
notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico
dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
26 InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno
successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso
sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio
carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza,
la notificazione si intende comunque perfezionata per il
notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta
elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con
la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta
spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende
perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella
ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata
del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo
precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società
InfoCamere Scpa.”
3.29. Dalla documentazione versata in primo grado risulta,
quindi, che dopo il tentativo di notifica con invio alla PEC
estratta dai pubblici registri ha provveduto al deposito in CP_6
data 13.2.2020 dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato Info Camere Scpa, dove è stato pubblicato per la durata di 15 gg. dal 15.2.2020 all'01.03.2020, come da attestazione di InfoCamereScpa di data 02.03.2020. Di tutto ciò
ha informato il contribuente con raccomandata postale CP_6
27 semplice di data 15.2.2020 (cfr. il testo della comunicazione con il codice numerico e a barre della raccomandata sub doc. 6
e 12e ). CP_6 CP_3
3.30. Il procedimento di notifica in relazione a quest'intimazione di pagamento, che – come detto – riguarda tutti gli avvisi di addebito, non è stato ritenuto idoneo da parte del primo Giudice per le seguenti ragioni: - non avrebbe CP_6
dimesso il messaggio di mancata consegna (“non avvenuta
consegna”) in formato .eml, come sarebbe invece necessario (“Si
ritiene invero che, così come l'avvenuta consegna di un
messaggio via pec debba essere fornita mediante deposito del
file .eml, anche la prova della tentata e non riuscita consegna del
messaggio via pec, che legittima poi il perfezionamento della
notifica ai sensi dell'art. 26 co. 2 DpR 602/1973 debba essere
fornita mediante deposito di file .eml.”); - anche il deposito della copia analogica di tale ricevuta da parte dell' non sarebbe CP_3
sufficiente (“L'onere della prova (sia di deposito dei file di
consegna/mancata consegna in formato .eml e di fornire la prova
della riferibilità dell'indirizzo pec utilizzato al ricorrente) gravava
su parte che non vi ha ottemperato (a ben vedere – CP_6 CP_6
come sopra già evidenziato – non ha nemmeno specificato a
quale indirizzo pec sarebbe stata tentata la notifica e tanto meno
prodotto i suddetti documenti;
solo ha prodotti i messaggi di CP_3
non avvenuta notifica, dai quali si è altresì potuto risalire al
presumibile indirizzo di posta elettronica a cui le pec erano state
28 indirizzate da ); - non avrebbe dato prova dell'invio CP_6 CP_6
della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione informativa del deposito e della pubblicazione dell'intimazione sul sito internet della società InfoCamereScpa.
3.31. Si condivide con il Tribunale l'assunto secondo cui , CP_6
al fine di potere utilmente opporre al contribuente la notifica dell'intimazione di pagamento nella speciale forma di cui all'art. 60 comma 7 del DPR n. 600/1973, nel testo in vigore ratione temporis, doveva previamente fornire la prova di avere effettuato un valido tentativo di notifica al domicilio digitale risultante dall'indice nazionale INI-PEC / dal registro delle imprese.
3.32. Il principio di acquisizione probatoria consente al Giudice
(e al contempo lo onera) di apprezzare il materiale istruttorio ritualmente acquisito al processo (art. 115 cpc), senza che rilevi chi delle parti in giudizio abbia provveduto. Non rileva, quindi,
che la copia analogica del messaggio di (mancata) consegna
.eml sia stata depositata dall' (e non da . CP_3 CP_6
3.33. La riconducibilità del domicilio digitale utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento ( risulta Email_3
provata dalla visura camerale storica dell'impresa individuale dimessa da sub doc. n. 10 (e poi CP_2 CP_6
depositata nella versione aggiornata entro il termine assegnato per il deposito di note conclusive). Inoltre, in relazione a questa intimazione, il ricorrente all'udienza del 6.2.2024 non ha
29 contestato la riconducibilità a lui e la validità del domicilio digitale come risultante dalla copia analogica del Email_3
messaggio di consegna (mancata) depositata dall' . CP_3
3.34. Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, “Le
copie per immagine su supporto informatico di documenti originali
formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee
guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente
disconosciuta”
3.35. Il ricorrente non ha disconosciuto la conformità della copia analogica in formato .pdf, prodotta dall' , all'originale CP_3
del messaggio elettronico in formato .eml. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la copia analogica di un documento informatico acquista la medesima efficacia dell'originale, se la parte, contro la quale è prodotta, non ne contesta la conformità ai sensi dell'art. 2719 cc. Si legge nella ordinanza n. 23213/2024 della Corte di Cassazione, relativa alla copia analogica di una ricevuta di deposito informatica di un atto giudiziario, priva peraltro di attestazione di conformità:
“… Ciò posto, la produzione in copia analogica o l'estratto su
supporto analogico di siffatti documenti (geneticamente
telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità
trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del d.lgs. n.
82 del 2005 (cd. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a
mente del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del
30 documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche,
hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro
conformità non è espressamente disconosciuta». Il trascritto
precetto, per identità di formula testuale ed omologia di
situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel
puntuale àmbito dei documenti digitali, delle regole di carattere
generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni
meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art.
2719), sicché la lettura ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può
che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai
consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione
alle citate disposizioni codicistiche. Al riguardo, è ius receptum
che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia
asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in
giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba
rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della
specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di
inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita
indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia
prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine
reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue,
generiche o omnicomprensive (da ultimo - e con dovizia di
argomentazioni - Cass. 20/12/2021, n. 40750; conf. Cass.
13/05/2021, n. 12794; Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass.
21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass.
31 17/02/2015, n. 3122; Cass. 03/04/2014, n. 7775). Identici
princìpi governano la fattispecie (qui controversa) della
produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni
meccaniche) di documenti informatici. Pertanto, ad integrare gli
estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la
valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici
non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera
copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di
essa: occorre, per contro, una contestazione chiara,
circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di
elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e
la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al
disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06/03/2023,
n. 6569; Cass. 29/01/2024, n. 2907).
1.2. In virtù degli
enunciati princìpi, ha dunque errato il Tribunale di Grosseto nel
considerare inutilizzabile a fini probatori i documenti prodotti
dalla opposta agente della riscossione soltanto sulla base della
eccezione formulata dalla controparte circoscritta unicamente alla
mancanza di attestazione di conformità all'originale. In specie,
non è conforme a diritto l'affermazione per cui «il dire che una
copia non ha alcun valore probatorio perché sprovvista di tale
attestazione significa indubbiamente disconoscerne la sua
conformità all'originale, posto che né il disconoscimento della
conformità né la contestazione del fatto esigono formule
sacramentali». Era invece necessario verificare se, posto il difetto
32 di attestazione di conformità delle prodotte copie analogiche ai
documenti informatici, l'opponente avesse formulato un
disconoscimento chiaro, esplicito, circostanziato delle stesse, nei
sensi sopra tratteggiati: accertamento di merito, da compiersi ad
opera del giudice cui la causa va rinviata, previa cassazione
della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale.”
Lo stesso principio è alla base dell'ordinanza della Suprema
Corte n. 6569/2023, non massimata, relativa alla produzione in giudizio di copia analogica pdf del messaggio di consegna PEC
di un avviso di addebito formato dall' CP_3
3.36. Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato, ne specificamente né genericamente, la conformità della copia analogica del messaggio elettronico prodotta dall' non CP_3
essendo all'uopo evidentemente sufficiente la generica deduzione all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale di
“inesistenza e/o nullità della documentazione depositata da
controparte in quanto carente dei requisiti richiesti dal D.P.R.
68/2005”, perché “la convenuta deposita i soli messaggi CP_6
di consegna dei messaggi in pdf, omettendo il deposito dei file
.eml, pertanto si rileva la violazione del comma 3 dell'art. 3 bis L.
53/1994 come introdotto dalla L. 228/2012.” (a parte l'irrilevanza del richiamo all'art. 3bis comma 3 della legge n.
53/1994, applicabile esclusivamente alle notificazioni compiute dagli avvocati e procuratori legali).
3.37. Sicché le produzioni dei messaggi in formato elettronico
33 .eml, come effettuate dall'appellante nel procedimento d'appello,
non sono indispensabili ai sensi dell'art. 437 comma 2 cpc,
facendo prova, in assenza di disconoscimento ex art. 2719 cc, le copie analogiche dei messaggi a cura dell' in primo grado. CP_3
3.38. Anche la terza ragione ostativa, utilizzata dal Tribunale
per ritenere non provata la rituale notifica di quest'intimazione per non avere dato prova dell'invio della raccomandata, CP_6
con avviso di ricevimento, della comunicazione informativa del deposito e della pubblicazione dell'intimazione sul sito internet della società InfoCamereScpa, pare superabile alla luce della documentazione già versata in primo grado.
3.39. In primo luogo, la norma applicabile ratione temporis a quest'intimazione di pagamento espressamente limitava l'onere dell'Amministrazione notificante all'invio di una raccomandata semplice contenente l'informativa sul deposito e sulla pubblicazione dell'atto, non munita, quindi, di avviso di ricevimento.
3.40. In secondo luogo, poi, risulta il codice a barre il codice numerico della busta contenente l'atto. E il ricorrente non ha preso specificamente posizione al riguardo, né in ordine all'indirizzo utilizzato (che del resto corrisponde a quello indicato nel ricorso in opposizione) né sulla mancata consegna dell'invio postale così individuato.
3.41. Va, quindi, accertata la validità della notifica completata alla data del 01.03.2020, con conseguente efficace interruzione
34 della prescrizione quinquennale, che, pertanto, alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 7.10.2023 non è
decorsa.
3.42. Alla luce dei principi sin qui esposti con riferimento all'avviso di addebito n. 321 2014 00016292 78 000, formato il
23.12.2014 e notificato in data 19.02.2015, e agli atti interruttivi successivi, vanno esaminate le medesime censure con riferimento agli atti interruttivi documentati da in CP_6
relazione ai restanti avvisi di addebito i cui crediti sono stati riconosciuti prescritti in assenza di atti interruttivi validamente posti in essere.
3.43. L'avviso di addebito n. 32120150000613339 è stato notificato validamente, giusto l'accertamento del Tribunale
passato in giudicato, in data 18.11.2015. A prescindere dalla validità dell'intimazione di pagamento n.
0212016900282197000, asseritamente notificata in data
17.6.2016, l'invalidità delle notifiche degli atti di pignoramento presso terzi sopra già evidenziata, la prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02120209000675218, in precedenza esaminata e relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020. Alla data della notifica del pignoramento presso terzi (7.10.2023) opposto in questo procedimento la prescrizione quinquennale non ha, pertanto, potuto esaurirsi.
3.44. Lo stesso dicasi per l'avviso di addebito n.
35 32120160000422668, notificato - secondo l'accertamento del
Tribunale su cui si è formato il giudicato interno – in data
29.6.2016. La prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02120209000675218,
relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020. Nessuna prescrizione quinquennale è decorsa alla data del 7.10.2023.
3.45. Ugualmente va ritenuto in relazione all'avviso di addebito n. 32120160001086309, notificato - secondo l'accertamento del
Tribunale – in data 19.12.2016. La prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02120209000675218, relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020. Nessuna
prescrizione quinquennale è decorsa alla data del 7.10.2023.
3.46. In modo identico, la prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 32120170000662734, notificato -
secondo l'accertamento del Tribunale – in data 23.11.2017, non si è maturata alla data del 7.10.2023, essendo stata utilmente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
02120209000675218, relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020.
3.47. Infine, nessuna prescrizione è maturata alla data del
7.10.2023 anche in relazione all'avviso di addebito n.
32120180000629153, notificato - secondo l'accertamento del
Tribunale – in data 06.08.2018, essendo stata utilmente
36 interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
02120209000675218, relativa anche a questo avviso di addebito e perfezionatasi in data 01.03.2020.
3.48. In accoglimento, quindi, dell'appello principale e di quello incidentale, devono essere disattese tutte le domande di cui al ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 16.11.2023 di nei confronti di e . CP_2 CP_6 CP_3
4. Spese di lite:
4.1. In seguito all'accoglimento degli appelli principale e incidentale il ricorrente appellato risulta CP_2
completamente soccombente. Le eccezioni di inesistenza e prescrizione dei crediti oggetto del pignoramento presso terzi notificatogli il 7.10.2023 sono state disattese, con conseguente legittimità della procedura esecutiva intrapresa.
4.2. Il valore di causa è compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (somma dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di esecuzione forzata), la complessità è bassa, CP_3
trattandosi in sostanza di un'unica questione di fatto e di diritto
(prescrizione/interruzione della prescrizione). Risultano, quindi,
adeguati i compensi minimi per tutte le fasi, eccettuata la fase istruttoria in appello, non svoltasi e priva di autonoma trattazione (tabelle cause di previdenza per il primo grado,
cause d'appello per il secondo grado, in applicazione del D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022).
37 4.3. Sono liquidati, quindi, per ciascun ente, i seguenti compensi: a) per il primo grado del giudizio: € 465,00 per studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 832,00 per la fase istruttoria ed € 1.011,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 2.697,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio: € 567,00 per studio, € 461,00 per la fase introduttiva ed € 956,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 1.984,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello principale rispettivamente incidentale), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di TR, Sezione Distaccata di BO,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
, Agente Parte_1 Parte_3
per le Province di TR e BO, nei confronti di CP_2
e nei confronti dell'
[...] Controparte_3
con ricorso in appello depositato il 25.06.2024
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
BO n. 77/2024 di data 03.05.2024,
in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e,
38 quindi, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
rigetta
tutte le domande del ricorrente appellato di cui CP_2
al ricorso in opposizione all'esecuzione di data 15.11.2023 e depositato presso la cancelleria del Tribunale di BO il
16.11.2023;
condanna
il ricorrente appellato a rifondere all'appellante CP_2
, Agente della Riscossione Parte_1
per le Province di TR e BO, le spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida: a) per il primo grado del giudizio in € 2.697,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 1.984,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello principale), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Rasom Luciana, dichiaratasi antistataria ex art. 93
cpc;
condanna
il ricorrente appellato a rifondere all'appellante CP_2
incidentale le Controparte_3
spese del doppio grado del giudizio, che liquida: a) per il primo grado del giudizio in € 2.697,00 per compensi d'avvocato, oltre
39 il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e
CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 1.984,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato (appello principale), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
BO, così deciso il 14.05.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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437 cpc). Infine, dalla visura camerale storica dimessa sub doc.