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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Sezione Prima Civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 744/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gallinaro Maria Teresa Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Griggio Zuana e dell'avvocato Rizzi Controparte_1
Simone
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza dell'8.7.2025, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato per la modifica delle condizioni di divorzio che di seguito si riporta:
“
1. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento di versando la somma di € 225,00 mensili Per_1
oltre rivalutazione dalla sentenza di divorzio oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
pagina 1 di 3
2. Il padre continuerà invece a contribuire al mantenimento di versando la somma di € 125,00 Per_2
mensili sino al 31.12.2025;
3. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 25.6.1994 a Due Carrare (PD), che dal matrimonio erano nate le figlie (il CP_1 Per_1
27.4.2004) e (il 13.8.1997) oggi entrambe e che, con sentenza n. 1512/20 del 28.10.2020, il Per_2
Tribunale di Padova aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio mediante revoca del contributo al mantenimento delle due figlie.
Si costituiva , contestando le allegazioni di controparte e chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 18.6.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, valutati gli atti e documenti di causa, considerata l'età delle figlie maggiorenni e i rispettivi percorsi di studi e di inserimento lavorativo, formulava la seguente proposta conciliativa per la modifica delle condizioni di divorzio: “
1. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento di versando la somma di € Per_1
225,00 mensili oltre rivalutazione dalla sentenza di divorzio oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
2. Il padre continuerà invece a contribuire al mantenimento di versando la somma di € 125,00 mensili sino al 31.12.2025; 3. Spese di lite compensate”; le Per_2
parti chiedevano dunque un termine per valutare la proposta e veniva fissata nuova udienza con modalità cartolare.
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza dell'8.7.2025, entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa sopra riportata per la modifica delle condizioni di divorzio;
il
Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la modifica delle condizioni di divorzio concordata dalle parti non presenta profili di illegittimità e appare conforme, alla luce della situazione di fatto quale risultante dalle allegazioni delle parti e dai documenti di causa, agli interessi materiali delle due figlie maggiorenni;
il Tribunale prende pertanto atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate in epigrafe, a spese di lite compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1512/20 del 28.10.2020 del Tribunale di Padova;
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Sezione Prima Civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 744/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gallinaro Maria Teresa Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Griggio Zuana e dell'avvocato Rizzi Controparte_1
Simone
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza dell'8.7.2025, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato per la modifica delle condizioni di divorzio che di seguito si riporta:
“
1. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento di versando la somma di € 225,00 mensili Per_1
oltre rivalutazione dalla sentenza di divorzio oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
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2. Il padre continuerà invece a contribuire al mantenimento di versando la somma di € 125,00 Per_2
mensili sino al 31.12.2025;
3. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 25.6.1994 a Due Carrare (PD), che dal matrimonio erano nate le figlie (il CP_1 Per_1
27.4.2004) e (il 13.8.1997) oggi entrambe e che, con sentenza n. 1512/20 del 28.10.2020, il Per_2
Tribunale di Padova aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio mediante revoca del contributo al mantenimento delle due figlie.
Si costituiva , contestando le allegazioni di controparte e chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 18.6.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, valutati gli atti e documenti di causa, considerata l'età delle figlie maggiorenni e i rispettivi percorsi di studi e di inserimento lavorativo, formulava la seguente proposta conciliativa per la modifica delle condizioni di divorzio: “
1. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento di versando la somma di € Per_1
225,00 mensili oltre rivalutazione dalla sentenza di divorzio oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
2. Il padre continuerà invece a contribuire al mantenimento di versando la somma di € 125,00 mensili sino al 31.12.2025; 3. Spese di lite compensate”; le Per_2
parti chiedevano dunque un termine per valutare la proposta e veniva fissata nuova udienza con modalità cartolare.
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza dell'8.7.2025, entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa sopra riportata per la modifica delle condizioni di divorzio;
il
Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la modifica delle condizioni di divorzio concordata dalle parti non presenta profili di illegittimità e appare conforme, alla luce della situazione di fatto quale risultante dalle allegazioni delle parti e dai documenti di causa, agli interessi materiali delle due figlie maggiorenni;
il Tribunale prende pertanto atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate in epigrafe, a spese di lite compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1512/20 del 28.10.2020 del Tribunale di Padova;
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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