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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2360/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2360 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Maria Riccio, presso il cui studio in Salerno, via Bastioni n. 41/B, elettivamente domicilia;
Opponente E
, P. Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonia Romano, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254; Opposto Nonché
, C.F. , in persona del Prefetto, quale suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
Terzo chiamato- contumace CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente impugnava la intimazione di pagamento n. 100 2021 90061801 31 000, notificatagli il 10 febbraio 2023 da Controparte_1
, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.218,17.
[...]
Con l'unico motivo di doglianza, l'istante deduceva la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti afferenti ad otto cartelle di pagamento richiamate nell'atto opposto – segnatamente, le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, notificata il 23.03.2014; 10020140009336406000, notificata il 28.09.2014; 10020140033124889000, notificata l'11.12.2015; 10020150024523281000, notificata il 1.02.2016; 10020180016888334000, notificata il 18.06.2018; n. 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; n. 10020180022310032000, notificata il 22.10.2019; n. 10020190015078150000, notificata il 28.10.2019 - relative a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle somme portate dalla cartella esattoriale impugnata, e, segnatamente, per le seguenti pretese: cartella n. 10020130028326417000 per l'importo di € 4.287,95; cartella n. 10020140009336406000 per l'importo di € 2.596,79; cartella n. 10020140033124889000 per l'importo di € 1.283,13; cartella n. 10020150024523281000, per l'importo di € 245,64; cartella n. 10020180016888, per l'importo di € 1.943,30; cartella n. 10020180020472773000, per l'importo di € 1.790,45; cartella n. 10020180022310032000, per l'importo di € 1.790,45; cartella n. 10020190015078150000, per l'importo di € 958,03; - in via meramente gradata, in ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione delle pretese portate dalle cartelle la cui notifica è avvenuta oltre il termine di cinque anni;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. 1.1 Con propria memoria depositata in data 30.03.2023, si costituiva l' Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione
[...] dell'indirizzo di residenza dell'attore, con conseguente incertezza circa l'individuazione del luogo di esecuzione ai sensi degli artt. 27 e 480 comma III c.p.c. nonché per violazione dell'art. 164 c.p.c. Ancora, in limine litis, si doleva dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'opponente e della propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, assumeva la ritualità delle notifiche eseguite per le cartelle di pagamento opposte e l'infondatezza della questione di prescrizione avverso le stesse sollevata, per essere stati notificati al debitore atti interruttivi dei termini estintivi e per trovare applicazione la sospensione delle attività di riscossione intervenuta nel periodo emergenziale Covid. Concludeva, pertanto, domandando all'adito Tribunale di “- In via preliminare dichiarare la inammissibilità dell'avversa opposizione, per tutte le ragioni meglio rassegnate in comparsa;
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
, disponendo la sua estromissione dal presente giudizio;
- in ogni caso, rigettare l'avversa
[...] opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
-condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite da determinarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014; -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede disporsi la compensazione delle spese di giudizio, atteso il legittimo operare del Concessionario come provato dalla documentazione depositata in atti”.
1.2 Con provvedimento reso in data 27.09.2023, il G.I. precedentemente assegnatario della causa disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'ente convenuto e autorizzava la parte attorea a citare in giudizio anche l'ente impositore, , la quale, Controparte_2 benché ritualmente evocata, non compariva nel presente grado di giudizio. La causa veniva poi istruita in via documentale e rinviata per rimessione della causa in decisione all'udienza del 19.11.2025, ove era trattenuta a sentenza.
2. Tanto premesso in punto di fatto, deve procedersi a scandagliare le questioni proposte dalle parti costituite secondo ordine logico-sistematico di trattazione. In via del tutto preliminare, non merita accoglimento la doglianza concernente l'omessa indicazione dell'indirizzo di residenza dell'opponente nell'atto introduttivo. Nella tesi di parte opposta, il vizio di identificazione della residenza dell'attore cagionerebbe l'inammissibilità della domanda attorea perché incerta l'individuazione del luogo dell'esecuzione. Com'è noto, l'art. 615 c.p.c., comma 1, prevede che l'opposizione ivi regolata si debba proporre innanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. L'art. 27 c.p.c. indica come territorialmente competente per le opposizioni all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. (ivi inclusa, quindi, anche l'opposizione a precetto) il giudice del luogo dell'esecuzione, facendo però espressamente salva "la disposizione dell'art. 480, comma 3". Ne consegue che l'opposizione a precetto vada proposta innanzi al giudice del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza ovvero ha eletto il domicilio, ma tale luogo deve corrispondere con quello in cui si trovano i beni che egli intende espropriare (talché, qualora egli sia residente altrove, dovrà necessariamente eleggere un apposito domicilio nel foro corretto). Perciò, il giudice dell'opposizione a precetto dovrebbe coincidere con quello competente territorialmente per l'esecuzione forzata. Inoltre, l'art. 480 c.p.c., comma 3, prevede che, in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui l'atto è stato notificato. E', dunque, possibile che il giudice del luogo della notificazione del precetto sia diverso da quello che poi risulterà competente per l'espropriazione ai sensi degli artt. 26 c.p.c. e ss.. Infine, può anche darsi che la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore non corrispondano ad un luogo in cui vi siano beni del debitore utilmente pignorabili (elezione di domicilio c.d. "anomala"). Soltanto l'opponente può contestare la coincidenza di tale foro con il focus executionis, ma non anche il creditore, che resta vincolato dalla sua dichiarazione o elezione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30141 del 14/12/2017,). In tal caso, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della opposizione all'esecuzione e il criterio selettivo resta quello del luogo della possibile esecuzione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016). La contestazione del debitore opponente potrebbe essere anche implicita, giacché, ferma restando la necessità di notificare l'opposizione presso il domicilio eletto, la citazione dell'opposto potrebbe essere effettuata direttamente innanzi al tribunale che l'intimato ritiene competente per territorio. Nella specie, l'avviso di intimazione n. 10020219006180131000 oggetto di impugnazione è stato notificato presso l'indirizzo di residenza dell'opponente – sito in Salerno alla via Porta Pia n. 2 –e la parte opponente ha proceduto a incardinare il giudizio de qua ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., radicando la competenza per territorio in capo al giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato. 3. Sempre in limine litis, va altresì rigettata la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_1
Nel caso in esame, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi del concessionario, alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, e, successivamente integrato anche nei riguardi dell'ente impositore, rimasto poi contumace. Per tale via, l'attore ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che fosse rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto della pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcuna carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario della riscossione.
4. Ancora, non merita accoglimento la dedotta inammissibilità della presente opposizione per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, per cui l'opposto invoca l'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, che prevede la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel caso posto all'attenzione di questo giudicante, l'atto impugnato non è l'estratto di ruolo ottenuto motu proprio dal debitore, ma un avviso di intimazione notificato in data 10.2.2023 dal concessionario della riscossione, il quale costituisce, ormai pacificamente, atto autonomamente impugnabile, anche ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.
5. Tanto conduce a scandagliare il merito della domanda attorea. L'opponente ha dedotto, quale unico motivo di censura per i crediti contestati, come innanzi richiamati, l'intervenuto fatto estintivo ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981. Sul punto, la controparte assume che non sia affatto decorsa la prescrizione, attesa la rituale notifica delle supposte cartelle di pagamento nonché di successivi atti interruttivi, dovendosi computare, peraltro, per le poste creditorie controverse le sospensioni previste dall'art. articolo 1, comma 623, della L. 147/2013, per il periodo compreso tra il 1.1.2014 e il 15.6.2014, e dall'art. 68 dl 18/2020, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021 per i carichi affidati all'agente della riscossione. Tanto osservato in fatto, il tema di indagine da scandagliare concerne le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000; 10020140009336406000; 10020140033124889000; 10020150024523281000; 10020180016888334000; 10020180020472773000; 10020180022310032000; 10020190015078150000, come riportate dall'atto di intimazione n. 10020219006180131000, notificato all'opponente il 10.02.2023. A tal fine occorre procedere a scrutinare la documentazione allegata dal concessionario, che comproverebbe la rituale notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale, intervenuti successivamente alla notifica delle supposte cartelle di pagamento. In proposito, giova richiamare le coordinate ermeneutiche operanti in tema di onere della prova per gli atti della riscossione. Fondamentale è il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. La norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il principio dispositivo, in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est ) Controparte_1 della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. In via ulteriore, va ribadito che ai fini della dimostrazione della regolare notificazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4). La cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e il concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia (anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (cfr. in proposito Cass, civ. ord. nn, 25139/2020 e 2856/2019). Al lume di tali chiarimenti interpretativi, il compendio documentale ha consentito di verificare quali atti di interruttivi del termine quinquennale di prescrizione siano stati notificati al debitore tra le date di notifica delle cartelle di pagamento (cartella di pagamento n. 10020130028326417000, notificata il 23.03.2014; n. 10020140009336406000, notificata il 28.09.2014; n. 10020140033124889000, notificata l'11.12.2015; n. 10020150024523281000, notificata il 1.02.2016; 10020180016888334000, notificata il 18.06.2018; n. 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; n. 10020180022310032000, notificata il 22.10.2019; n. 10020190015078150000, notificata il 28.10.2019), non contestate dalla parte attorea, e la data di notifica dell'avviso n. 100 2021 90061801 31 000 del 10.02.2023. In dettaglio, l'opponente ha ricevuto, in mani proprie in data 3.10.2014, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, fasc. n. 100 - 2014/135498, che richiama unicamente la cartella di pagamento n. 10020130028326417000, e l'avviso di intimazione n. 100 2016 90121502 18/000, parimenti notificato a mani destinatario il 16.02.2017, che riporta gli estremi solo delle cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, 10020140009336406000 e 10020140033124889000. Per i crediti contenuti in tali cartelle, la prescrizione non è sicuramente decorsa tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di notifica degli atti interruttivi per cui, ai fini del computo del decorso della prescrizione quinquennale, deve considerarsi l'intervallo temporale compreso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo n. 100 2016 90121502 18/000 del 16.2.2017 e quello di notifica dell'avviso di intimazione odiernamente impugnato, perfezionatasi in data 10.02.2023. Per le restanti cartelle di pagamento nn. 10020150024523281000 del 1.02.2016; 10020180016888334000 del 18.06.2018; 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; 10020180022310032000 del 22.10.2019 e 10020190015078150000 del 28.02.2019, non si rinvengono atti intermedi interruttivi della prescrizione, per cui l'unico al quale aver riguardo risulta l'atto di intimazione n. 100 2021 90061801 31 000 del 10.02.2023. Per tali crediti, la decorrenza della prescrizione deve computarsi tra il periodo compreso tra le notifiche delle singole cartelle e la notifica dell'atto di intimazione n. 100 2021 90061801 31 000. Nell'accertamento fattuale da compiere, tenendo conto delle delimitazioni temporali individuate (segnatamente l'intervallo temporale che va dal 16.02.2017 al 10.02.2023 per le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, 10020140009336406000 e 10020140033124889000 e i diversi periodi intercorrenti tra le date di notifica delle altre cartelle e il 10.02.2023), va tenuta in considerazione la circostanza che le attività di riscossione per i crediti affidati all' nel periodo Controparte_1 compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 è stata oggetto di sospensione in ragione dell'emergenza epidemiologica cagionata dalla diffusione del Covid. Il quadro normativo di riferimento è tracciato dal disposto dell'art. 68 comma 1 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La norma di cui all'art. 12 D.lgs. n. 159 del 2015, rubricata "sospensione dei termini per eventi eccezionali" prevede "(Omissis) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione". Come chiarito dalla relazione governativa al D.lgs. n. 159 del 2015 (Dossier XVII Legislatura Novembre 2015) il legislatore ha ritenuto che "in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti;
(…). Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". È stato, dunque, previsto, un trattamento "paritetico" sia per il contribuente (che beneficia della sospensione con riferimento ai versamenti dovuti) che per gli Uffici in relazione alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per accertamenti e riscossione. Anche l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020, nel prevedere la c.d. proroga di 85 giorni per l'attività degli enti impositori, rinvia espressamente al predetto art. 12 D.lgs. n. 159 del 2015, in relazione al quale la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, ha statuito che "occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 ". L'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, vista l'evidente analogia con la fattispecie in esame ed in considerazione della medesima ratio posta a fondamento degli articoli 67 e 68 D.L. n. 18 del 2020 citati, è applicabile alla presente controversia, con la conseguenza che debbano ritenersi sospesi, dall'8.3.2020 al 31.8.2021, non solo i termini di versamento delle poste creditorie a beneficio del contribuente, ma anche i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione, con ripresa a far data dall'1.9.2021 (cfr. sul punto Corte Giustizia Trib. II grado Milano, sez. XIX, 23/07/2025, n.1782, Tribunale Napoli, 18/04/2024, n. 4163). Computando, pertanto, il periodo sospensivo, che va dall'08.03.2020 al 31.08.2021, risulta che la prescrizione non è decorsa per i crediti per cui il termine decorreva dall'intimazione del 16.02.2017
– segnatamente per le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, 10020140009336406000 e 10020140033124889000 -, né per gli altri concernenti le cartelle di pagamento nn. 10020150024523281000 del 1.02.2016, 10020180016888334000 del 18.06.2018; 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; 10020180022310032000 del 22.10.2019; e 10020190015078150000 del 28.02.2019. Per tali pretese, l'attività esattiva promossa dal concessionario risulta, dunque, avvenuta nei termini di legge, essendo sopravvenuta la sospensione e tempestivamente notificato l'atto interruttivo impugnato, sicché restano valide ed efficaci le supposte cartelle di pagamento. Il motivo sulla prescrizione dei crediti risulta, pertanto, infondato e l'opposizione deve essere respinta. 6. Quanto alle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la peculiarità delle questioni scrutinate e tenuto conto del complesso quadro normativo e interpretativo di riferimento non ancora consolidato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
3- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 27.11.25
Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2360 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Maria Riccio, presso il cui studio in Salerno, via Bastioni n. 41/B, elettivamente domicilia;
Opponente E
, P. Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonia Romano, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254; Opposto Nonché
, C.F. , in persona del Prefetto, quale suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
Terzo chiamato- contumace CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente impugnava la intimazione di pagamento n. 100 2021 90061801 31 000, notificatagli il 10 febbraio 2023 da Controparte_1
, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.218,17.
[...]
Con l'unico motivo di doglianza, l'istante deduceva la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti afferenti ad otto cartelle di pagamento richiamate nell'atto opposto – segnatamente, le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, notificata il 23.03.2014; 10020140009336406000, notificata il 28.09.2014; 10020140033124889000, notificata l'11.12.2015; 10020150024523281000, notificata il 1.02.2016; 10020180016888334000, notificata il 18.06.2018; n. 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; n. 10020180022310032000, notificata il 22.10.2019; n. 10020190015078150000, notificata il 28.10.2019 - relative a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle somme portate dalla cartella esattoriale impugnata, e, segnatamente, per le seguenti pretese: cartella n. 10020130028326417000 per l'importo di € 4.287,95; cartella n. 10020140009336406000 per l'importo di € 2.596,79; cartella n. 10020140033124889000 per l'importo di € 1.283,13; cartella n. 10020150024523281000, per l'importo di € 245,64; cartella n. 10020180016888, per l'importo di € 1.943,30; cartella n. 10020180020472773000, per l'importo di € 1.790,45; cartella n. 10020180022310032000, per l'importo di € 1.790,45; cartella n. 10020190015078150000, per l'importo di € 958,03; - in via meramente gradata, in ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione delle pretese portate dalle cartelle la cui notifica è avvenuta oltre il termine di cinque anni;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. 1.1 Con propria memoria depositata in data 30.03.2023, si costituiva l' Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione
[...] dell'indirizzo di residenza dell'attore, con conseguente incertezza circa l'individuazione del luogo di esecuzione ai sensi degli artt. 27 e 480 comma III c.p.c. nonché per violazione dell'art. 164 c.p.c. Ancora, in limine litis, si doleva dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'opponente e della propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, assumeva la ritualità delle notifiche eseguite per le cartelle di pagamento opposte e l'infondatezza della questione di prescrizione avverso le stesse sollevata, per essere stati notificati al debitore atti interruttivi dei termini estintivi e per trovare applicazione la sospensione delle attività di riscossione intervenuta nel periodo emergenziale Covid. Concludeva, pertanto, domandando all'adito Tribunale di “- In via preliminare dichiarare la inammissibilità dell'avversa opposizione, per tutte le ragioni meglio rassegnate in comparsa;
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
, disponendo la sua estromissione dal presente giudizio;
- in ogni caso, rigettare l'avversa
[...] opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
-condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite da determinarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014; -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede disporsi la compensazione delle spese di giudizio, atteso il legittimo operare del Concessionario come provato dalla documentazione depositata in atti”.
1.2 Con provvedimento reso in data 27.09.2023, il G.I. precedentemente assegnatario della causa disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'ente convenuto e autorizzava la parte attorea a citare in giudizio anche l'ente impositore, , la quale, Controparte_2 benché ritualmente evocata, non compariva nel presente grado di giudizio. La causa veniva poi istruita in via documentale e rinviata per rimessione della causa in decisione all'udienza del 19.11.2025, ove era trattenuta a sentenza.
2. Tanto premesso in punto di fatto, deve procedersi a scandagliare le questioni proposte dalle parti costituite secondo ordine logico-sistematico di trattazione. In via del tutto preliminare, non merita accoglimento la doglianza concernente l'omessa indicazione dell'indirizzo di residenza dell'opponente nell'atto introduttivo. Nella tesi di parte opposta, il vizio di identificazione della residenza dell'attore cagionerebbe l'inammissibilità della domanda attorea perché incerta l'individuazione del luogo dell'esecuzione. Com'è noto, l'art. 615 c.p.c., comma 1, prevede che l'opposizione ivi regolata si debba proporre innanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. L'art. 27 c.p.c. indica come territorialmente competente per le opposizioni all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. (ivi inclusa, quindi, anche l'opposizione a precetto) il giudice del luogo dell'esecuzione, facendo però espressamente salva "la disposizione dell'art. 480, comma 3". Ne consegue che l'opposizione a precetto vada proposta innanzi al giudice del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza ovvero ha eletto il domicilio, ma tale luogo deve corrispondere con quello in cui si trovano i beni che egli intende espropriare (talché, qualora egli sia residente altrove, dovrà necessariamente eleggere un apposito domicilio nel foro corretto). Perciò, il giudice dell'opposizione a precetto dovrebbe coincidere con quello competente territorialmente per l'esecuzione forzata. Inoltre, l'art. 480 c.p.c., comma 3, prevede che, in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui l'atto è stato notificato. E', dunque, possibile che il giudice del luogo della notificazione del precetto sia diverso da quello che poi risulterà competente per l'espropriazione ai sensi degli artt. 26 c.p.c. e ss.. Infine, può anche darsi che la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore non corrispondano ad un luogo in cui vi siano beni del debitore utilmente pignorabili (elezione di domicilio c.d. "anomala"). Soltanto l'opponente può contestare la coincidenza di tale foro con il focus executionis, ma non anche il creditore, che resta vincolato dalla sua dichiarazione o elezione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30141 del 14/12/2017,). In tal caso, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della opposizione all'esecuzione e il criterio selettivo resta quello del luogo della possibile esecuzione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016). La contestazione del debitore opponente potrebbe essere anche implicita, giacché, ferma restando la necessità di notificare l'opposizione presso il domicilio eletto, la citazione dell'opposto potrebbe essere effettuata direttamente innanzi al tribunale che l'intimato ritiene competente per territorio. Nella specie, l'avviso di intimazione n. 10020219006180131000 oggetto di impugnazione è stato notificato presso l'indirizzo di residenza dell'opponente – sito in Salerno alla via Porta Pia n. 2 –e la parte opponente ha proceduto a incardinare il giudizio de qua ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., radicando la competenza per territorio in capo al giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato. 3. Sempre in limine litis, va altresì rigettata la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_1
Nel caso in esame, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi del concessionario, alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, e, successivamente integrato anche nei riguardi dell'ente impositore, rimasto poi contumace. Per tale via, l'attore ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che fosse rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto della pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcuna carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario della riscossione.
4. Ancora, non merita accoglimento la dedotta inammissibilità della presente opposizione per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, per cui l'opposto invoca l'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, che prevede la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel caso posto all'attenzione di questo giudicante, l'atto impugnato non è l'estratto di ruolo ottenuto motu proprio dal debitore, ma un avviso di intimazione notificato in data 10.2.2023 dal concessionario della riscossione, il quale costituisce, ormai pacificamente, atto autonomamente impugnabile, anche ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.
5. Tanto conduce a scandagliare il merito della domanda attorea. L'opponente ha dedotto, quale unico motivo di censura per i crediti contestati, come innanzi richiamati, l'intervenuto fatto estintivo ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981. Sul punto, la controparte assume che non sia affatto decorsa la prescrizione, attesa la rituale notifica delle supposte cartelle di pagamento nonché di successivi atti interruttivi, dovendosi computare, peraltro, per le poste creditorie controverse le sospensioni previste dall'art. articolo 1, comma 623, della L. 147/2013, per il periodo compreso tra il 1.1.2014 e il 15.6.2014, e dall'art. 68 dl 18/2020, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021 per i carichi affidati all'agente della riscossione. Tanto osservato in fatto, il tema di indagine da scandagliare concerne le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000; 10020140009336406000; 10020140033124889000; 10020150024523281000; 10020180016888334000; 10020180020472773000; 10020180022310032000; 10020190015078150000, come riportate dall'atto di intimazione n. 10020219006180131000, notificato all'opponente il 10.02.2023. A tal fine occorre procedere a scrutinare la documentazione allegata dal concessionario, che comproverebbe la rituale notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale, intervenuti successivamente alla notifica delle supposte cartelle di pagamento. In proposito, giova richiamare le coordinate ermeneutiche operanti in tema di onere della prova per gli atti della riscossione. Fondamentale è il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. La norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il principio dispositivo, in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est ) Controparte_1 della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. In via ulteriore, va ribadito che ai fini della dimostrazione della regolare notificazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4). La cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e il concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia (anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (cfr. in proposito Cass, civ. ord. nn, 25139/2020 e 2856/2019). Al lume di tali chiarimenti interpretativi, il compendio documentale ha consentito di verificare quali atti di interruttivi del termine quinquennale di prescrizione siano stati notificati al debitore tra le date di notifica delle cartelle di pagamento (cartella di pagamento n. 10020130028326417000, notificata il 23.03.2014; n. 10020140009336406000, notificata il 28.09.2014; n. 10020140033124889000, notificata l'11.12.2015; n. 10020150024523281000, notificata il 1.02.2016; 10020180016888334000, notificata il 18.06.2018; n. 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; n. 10020180022310032000, notificata il 22.10.2019; n. 10020190015078150000, notificata il 28.10.2019), non contestate dalla parte attorea, e la data di notifica dell'avviso n. 100 2021 90061801 31 000 del 10.02.2023. In dettaglio, l'opponente ha ricevuto, in mani proprie in data 3.10.2014, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, fasc. n. 100 - 2014/135498, che richiama unicamente la cartella di pagamento n. 10020130028326417000, e l'avviso di intimazione n. 100 2016 90121502 18/000, parimenti notificato a mani destinatario il 16.02.2017, che riporta gli estremi solo delle cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, 10020140009336406000 e 10020140033124889000. Per i crediti contenuti in tali cartelle, la prescrizione non è sicuramente decorsa tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di notifica degli atti interruttivi per cui, ai fini del computo del decorso della prescrizione quinquennale, deve considerarsi l'intervallo temporale compreso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo n. 100 2016 90121502 18/000 del 16.2.2017 e quello di notifica dell'avviso di intimazione odiernamente impugnato, perfezionatasi in data 10.02.2023. Per le restanti cartelle di pagamento nn. 10020150024523281000 del 1.02.2016; 10020180016888334000 del 18.06.2018; 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; 10020180022310032000 del 22.10.2019 e 10020190015078150000 del 28.02.2019, non si rinvengono atti intermedi interruttivi della prescrizione, per cui l'unico al quale aver riguardo risulta l'atto di intimazione n. 100 2021 90061801 31 000 del 10.02.2023. Per tali crediti, la decorrenza della prescrizione deve computarsi tra il periodo compreso tra le notifiche delle singole cartelle e la notifica dell'atto di intimazione n. 100 2021 90061801 31 000. Nell'accertamento fattuale da compiere, tenendo conto delle delimitazioni temporali individuate (segnatamente l'intervallo temporale che va dal 16.02.2017 al 10.02.2023 per le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, 10020140009336406000 e 10020140033124889000 e i diversi periodi intercorrenti tra le date di notifica delle altre cartelle e il 10.02.2023), va tenuta in considerazione la circostanza che le attività di riscossione per i crediti affidati all' nel periodo Controparte_1 compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 è stata oggetto di sospensione in ragione dell'emergenza epidemiologica cagionata dalla diffusione del Covid. Il quadro normativo di riferimento è tracciato dal disposto dell'art. 68 comma 1 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La norma di cui all'art. 12 D.lgs. n. 159 del 2015, rubricata "sospensione dei termini per eventi eccezionali" prevede "(Omissis) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione". Come chiarito dalla relazione governativa al D.lgs. n. 159 del 2015 (Dossier XVII Legislatura Novembre 2015) il legislatore ha ritenuto che "in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti;
(…). Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". È stato, dunque, previsto, un trattamento "paritetico" sia per il contribuente (che beneficia della sospensione con riferimento ai versamenti dovuti) che per gli Uffici in relazione alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per accertamenti e riscossione. Anche l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020, nel prevedere la c.d. proroga di 85 giorni per l'attività degli enti impositori, rinvia espressamente al predetto art. 12 D.lgs. n. 159 del 2015, in relazione al quale la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, ha statuito che "occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 ". L'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, vista l'evidente analogia con la fattispecie in esame ed in considerazione della medesima ratio posta a fondamento degli articoli 67 e 68 D.L. n. 18 del 2020 citati, è applicabile alla presente controversia, con la conseguenza che debbano ritenersi sospesi, dall'8.3.2020 al 31.8.2021, non solo i termini di versamento delle poste creditorie a beneficio del contribuente, ma anche i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione, con ripresa a far data dall'1.9.2021 (cfr. sul punto Corte Giustizia Trib. II grado Milano, sez. XIX, 23/07/2025, n.1782, Tribunale Napoli, 18/04/2024, n. 4163). Computando, pertanto, il periodo sospensivo, che va dall'08.03.2020 al 31.08.2021, risulta che la prescrizione non è decorsa per i crediti per cui il termine decorreva dall'intimazione del 16.02.2017
– segnatamente per le cartelle di pagamento nn. 10020130028326417000, 10020140009336406000 e 10020140033124889000 -, né per gli altri concernenti le cartelle di pagamento nn. 10020150024523281000 del 1.02.2016, 10020180016888334000 del 18.06.2018; 10020180020472773000, notificata il 22.10.2019; 10020180022310032000 del 22.10.2019; e 10020190015078150000 del 28.02.2019. Per tali pretese, l'attività esattiva promossa dal concessionario risulta, dunque, avvenuta nei termini di legge, essendo sopravvenuta la sospensione e tempestivamente notificato l'atto interruttivo impugnato, sicché restano valide ed efficaci le supposte cartelle di pagamento. Il motivo sulla prescrizione dei crediti risulta, pertanto, infondato e l'opposizione deve essere respinta. 6. Quanto alle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la peculiarità delle questioni scrutinate e tenuto conto del complesso quadro normativo e interpretativo di riferimento non ancora consolidato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
3- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 27.11.25
Il Giudice Alessia Pecoraro