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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4886/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa VI EL, in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 4886/2025 R.G. promossa
DALLA
Sig.r (cognome (nome), nata il [...] in ROMANIA, rappresentata Pt_1 Pt_2
e difesa dall'avv. TURSI ALESSANDRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 Controparte_2
tempore,
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con ricorso depositato in data 7.07.2024, (cognome) (nome), nata il Pt_1 Pt_2
09/01/1990 in ROMANIA, ha impugnato il decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza emesso dal Prefetto di Taranto in data 20 giugno 2025 e notificatole nello stesso giorno, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e, per l'effetto, annullare il decreto stesso, assumendo che la misura sarebbe sproporzionata e non coerente con la propria situazione personale, familiare e trattamentale così come rappresentata nel ricorso.
Il , ritualmente evocato, non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la Controparte_2 contumacia.
Dal ricorso e dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente vive in Italia dal 2019, anni nei quali sono nati in i due figli minori, oggi collocati in affidamento etero familiare con CP_1 sospensione della responsabilità genitoriale. Risulta, inoltre, che nel 2022 il compagno della ricorrente e padre dei minori, , è stato tratto in arresto per maltrattamenti nei Persona_1
confronti della stessa, con episodi di violenza commessi anche alla presenza dei bambini, come documentato negli atti depositati. Entrambi i genitori avevano successivamente avuto accesso a un percorso genitoriale all'interno dell'Istituto penitenziario. Dalle relazioni dell'Ente “La Mediana ETS APS”, prodotte in giudizio, emerge che il padre non ha portato a termine il percorso, interrompendolo, mentre la ricorrente ha completato tutti gli incontri previsti, mostrando una significativa evoluzione dal punto di vista emotivo, relazionale e genitoriale. Le stesse relazioni evidenziano, tuttavia, che la ricorrente ha manifestato la disponibilità a riprendere la convivenza con il compagno qualora anche lui lo desiderasse, nonostante le gravi violenze subite;
circostanza che gli operatori hanno segnalato come indicativa di una fragilità relazionale e affettiva non ancora risolta e potenzialmente pregiudizievole per i minori.
La ricorrente ha, altresì, svolto attività lavorativa interna ed esterna all'Istituto ai sensi dell'art. 21 dell'O.P., come da relazione dell'Associazione “Noi & Voi”, anch'essa agli atti. Nel ricorso si rappresenta che l'allontanamento determinerebbe un grave pregiudizio al percorso rieducativo intrapreso e alla possibilità di ricostruire un rapporto con i figli minori.
Successivamente, come indicato nel ricorso, la ricorrente risultava ospitata presso l'abitazione della sig.ra che aveva reso apposita dichiarazione di ospitalità. Nel corso dell'udienza Controparte_3
la difesa ha riferito che la ricorrente è stata rimpatriata in Romania in esecuzione del decreto di allontanamento impugnato;
l'istanza di interrogatorio formale, con la quale la ricorrente intendeva illustrare il percorso rieducativo svolto, infatti, le è stata rigettata con provvedimento del 16 ottobre
2025, poiché le circostanze di interesse risultavano già adeguatamente documentate.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale è chiamato a valutare se, nella situazione delineata, la ricorrente fosse titolare o meno del diritto al soggiorno sul territorio nazionale ai sensi del d.lgs.
30/2007.
All'udienza del 3.12.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice titolare per la decisione
OSSERVA
Premesso che la ricorrente denuncia una serie di violazioni di legge, tutte ricollegabili ad un'errata valutazione della pericolosità sociale dello stesso da parte del Prefetto, vi è da osservare che l'istituto dell'allontanamento motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è disciplinato a livello comunitario dagli artt. 27 - 33 della Direttiva 2004/38 riguardante l'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione o il suo familiare è allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, perché
è regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele
2 giurisdizionali, dalla stessa direttiva 38/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Osserva il Giudicante che, come già più volte affermato dalla Corte costituzionale, la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno del cittadino comunitario nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi, quali, ad esempio, l'ordine e la sicurezza pubblica
(Corte cost. 1994/62; 2006/206).
Di conseguenza la pericolosità sociale dello straniero, in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini, ben può costituire ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto anche conto che le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e che le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza vanno rispettate, essendo poste a difesa della collettività nazionale (Corte cost. 1997/353; Cass. 04.11.2011 n. 22983).
L'ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari in Italia vengono anche regolamentati con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza e alla pericolosità sociale. Secondo l'art. 20 del d.lgs.
30/2007, l'assenza di pericolosità sociale è un requisito indispensabile. La valutazione della pericolosità considera eventuali condanne per reati gravi come quelli contro l'incolumità pubblica,
l'ordine pubblico, la personalità individuale. Lo stesso articolo prevede che il cittadino comunitario possa essere allontanato in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza, come una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Tali provvedimenti si applicano anche ai cittadini ritenuti socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011, come indicato dai Prefetti nei decreti di allontanamento.
Ferma restando, naturalmente, l'obbligo di indicare chiaramente gli interessi tutelati dall'autorità che emette tali tipi di provvedimenti (cfr Comunicazione della Commissione COM
(2009) 313).
Va, infatti, richiamato costantemente il principio affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui l'adozione di una misura di allontanamento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non può fondarsi su meri automatismi legati all'esistenza di condanne penali, ma richiede una valutazione individuale e attuale della situazione personale dell'interessato, la cui condotta deve tradursi in una minaccia genuina, presente e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività (cfr. CGUE, Bouchereau, 30/77; Tsakouridis, C-145/09). Anche la giurisprudenza nazionale, in linea con tali principi, ha ribadito che il giudice, chiamato a valutare il diritto di soggiorno ai sensi del d.lgs. 30/2007, deve effettuare un bilanciamento complessivo di tutti gli elementi rilevanti della vicenda personale, familiare e sociale della parte ricorrente, non potendo arrestarsi al mero dato formale delle condanne (Cass. civ., sez. I, n. 25872/2021).
3 Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, ritiene questo Tribunale che il ricorso introduttivo non possa trovare accoglimento.
Infatti, andando a valutare la situazione personale della ricorrente ed in applicazione del principio della proporzionalità menzionato si può affermare che da tutta la documentazione depositata dalle parti ed acquisita in atti si evince che la ricorrente ha numerosi e alquanto gravi precedenti penali passati in giudicato ed ancora altri in fase di accertamento.
Nel caso di specie, la valutazione svolta in questa sede non si fonda su alcun automatismo derivante dalla presenza di precedenti penali, ma è il risultato dell'esame congiunto della situazione personale, familiare e trattamentale della ricorrente. La documentazione prodotta attesta che la ricorrente ha intrapreso e portato a termine un percorso genitoriale intramurario che ha contribuito ad accrescere la consapevolezza delle proprie responsabilità e dei bisogni dei figli, ma evidenzia al contempo una persistente fragilità relazionale, emersa dalla dichiarata disponibilità a riprendere la convivenza con il compagno autore dei reiterati episodi di maltrattamento, alcuni dei quali commessi anche alla presenza dei minori. Tale circostanza, segnalata dagli operatori come indice di vulnerabilità affettiva non ancora risolta, si inserisce in un quadro familiare già compromesso, atteso che i minori risultano collocati in affidamento etero familiare con sospensione della responsabilità genitoriale e che il compagno non ha completato il percorso genitoriale intrapreso.
A ciò si aggiunge l'assenza di una rete familiare stabile in Italia, l'inesistenza di un nucleo domestico idoneo, la mancanza di un inserimento lavorativo regolare e la circostanza che la permanenza della ricorrente sul territorio nazionale, come riferito in udienza, era fondata su un'accoglienza meramente occasionale presso una conoscente, senza elementi indicativi di un radicamento sociale ed economico significativo. Il quadro è completato dalla presenza di una condanna per un reato di particolare gravità e di ulteriori precedenti di polizia, che concorrono a delineare una situazione complessiva nella quale non è possibile ritenere superati i profili di rischio attuale per l'ordine pubblico, da valutarsi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale.
La circostanza sopravvenuta del rimpatrio, riferita dalla difesa in udienza, non incide sulla valutazione richiesta da questa sede, che resta diretta ad accertare in astratto il diritto al soggiorno, ma conferma l'assenza, al momento dell'allontanamento, di elementi idonei a dimostrare un radicamento effettivo e una stabilità personale, familiare e sociale tali da imporre la permanenza sul territorio nazionale.
Pertanto, la valutazione non è espressione di automatismi né si fonda esclusivamente sul profilo penale, ma rappresenta l'esito di un bilanciamento complessivo e proporzionato degli elementi indicati dalla normativa europea e nazionale, dai quali risulta che la ricorrente, allo stato, non dispone dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla permanenza in Italia.
4 Questo Tribunale, quindi, a seguito di una valutazione attenta delle risultanze acquisite, ritiene che il provvedimento impugnato sia stato emesso, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dalla legge e sopra più volte menzionato con imparziale rigore, sia immune da vizi, carenze ed illegittimità tali, da non potere essere rimosso così come richiesto dal ricorrente.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla conferma del provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Taranto.
Considerata la natura del giudizio e la contumacia dell'Amministrazione resistente, appare equo compensare integralmente le spese di lite, nonostante la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.r (cognome (nome), nata il Pt_1 Pt_2
09/01/1990 in ROMANIA, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Lecce, 11.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa VI EL
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa VI EL, in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 4886/2025 R.G. promossa
DALLA
Sig.r (cognome (nome), nata il [...] in ROMANIA, rappresentata Pt_1 Pt_2
e difesa dall'avv. TURSI ALESSANDRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 Controparte_2
tempore,
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con ricorso depositato in data 7.07.2024, (cognome) (nome), nata il Pt_1 Pt_2
09/01/1990 in ROMANIA, ha impugnato il decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza emesso dal Prefetto di Taranto in data 20 giugno 2025 e notificatole nello stesso giorno, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e, per l'effetto, annullare il decreto stesso, assumendo che la misura sarebbe sproporzionata e non coerente con la propria situazione personale, familiare e trattamentale così come rappresentata nel ricorso.
Il , ritualmente evocato, non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la Controparte_2 contumacia.
Dal ricorso e dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente vive in Italia dal 2019, anni nei quali sono nati in i due figli minori, oggi collocati in affidamento etero familiare con CP_1 sospensione della responsabilità genitoriale. Risulta, inoltre, che nel 2022 il compagno della ricorrente e padre dei minori, , è stato tratto in arresto per maltrattamenti nei Persona_1
confronti della stessa, con episodi di violenza commessi anche alla presenza dei bambini, come documentato negli atti depositati. Entrambi i genitori avevano successivamente avuto accesso a un percorso genitoriale all'interno dell'Istituto penitenziario. Dalle relazioni dell'Ente “La Mediana ETS APS”, prodotte in giudizio, emerge che il padre non ha portato a termine il percorso, interrompendolo, mentre la ricorrente ha completato tutti gli incontri previsti, mostrando una significativa evoluzione dal punto di vista emotivo, relazionale e genitoriale. Le stesse relazioni evidenziano, tuttavia, che la ricorrente ha manifestato la disponibilità a riprendere la convivenza con il compagno qualora anche lui lo desiderasse, nonostante le gravi violenze subite;
circostanza che gli operatori hanno segnalato come indicativa di una fragilità relazionale e affettiva non ancora risolta e potenzialmente pregiudizievole per i minori.
La ricorrente ha, altresì, svolto attività lavorativa interna ed esterna all'Istituto ai sensi dell'art. 21 dell'O.P., come da relazione dell'Associazione “Noi & Voi”, anch'essa agli atti. Nel ricorso si rappresenta che l'allontanamento determinerebbe un grave pregiudizio al percorso rieducativo intrapreso e alla possibilità di ricostruire un rapporto con i figli minori.
Successivamente, come indicato nel ricorso, la ricorrente risultava ospitata presso l'abitazione della sig.ra che aveva reso apposita dichiarazione di ospitalità. Nel corso dell'udienza Controparte_3
la difesa ha riferito che la ricorrente è stata rimpatriata in Romania in esecuzione del decreto di allontanamento impugnato;
l'istanza di interrogatorio formale, con la quale la ricorrente intendeva illustrare il percorso rieducativo svolto, infatti, le è stata rigettata con provvedimento del 16 ottobre
2025, poiché le circostanze di interesse risultavano già adeguatamente documentate.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale è chiamato a valutare se, nella situazione delineata, la ricorrente fosse titolare o meno del diritto al soggiorno sul territorio nazionale ai sensi del d.lgs.
30/2007.
All'udienza del 3.12.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice titolare per la decisione
OSSERVA
Premesso che la ricorrente denuncia una serie di violazioni di legge, tutte ricollegabili ad un'errata valutazione della pericolosità sociale dello stesso da parte del Prefetto, vi è da osservare che l'istituto dell'allontanamento motivato da ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è disciplinato a livello comunitario dagli artt. 27 - 33 della Direttiva 2004/38 riguardante l'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione o il suo familiare è allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, perché
è regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele
2 giurisdizionali, dalla stessa direttiva 38/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Osserva il Giudicante che, come già più volte affermato dalla Corte costituzionale, la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno del cittadino comunitario nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi, quali, ad esempio, l'ordine e la sicurezza pubblica
(Corte cost. 1994/62; 2006/206).
Di conseguenza la pericolosità sociale dello straniero, in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini, ben può costituire ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto anche conto che le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e che le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza vanno rispettate, essendo poste a difesa della collettività nazionale (Corte cost. 1997/353; Cass. 04.11.2011 n. 22983).
L'ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari in Italia vengono anche regolamentati con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza e alla pericolosità sociale. Secondo l'art. 20 del d.lgs.
30/2007, l'assenza di pericolosità sociale è un requisito indispensabile. La valutazione della pericolosità considera eventuali condanne per reati gravi come quelli contro l'incolumità pubblica,
l'ordine pubblico, la personalità individuale. Lo stesso articolo prevede che il cittadino comunitario possa essere allontanato in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza, come una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Tali provvedimenti si applicano anche ai cittadini ritenuti socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011, come indicato dai Prefetti nei decreti di allontanamento.
Ferma restando, naturalmente, l'obbligo di indicare chiaramente gli interessi tutelati dall'autorità che emette tali tipi di provvedimenti (cfr Comunicazione della Commissione COM
(2009) 313).
Va, infatti, richiamato costantemente il principio affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui l'adozione di una misura di allontanamento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non può fondarsi su meri automatismi legati all'esistenza di condanne penali, ma richiede una valutazione individuale e attuale della situazione personale dell'interessato, la cui condotta deve tradursi in una minaccia genuina, presente e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività (cfr. CGUE, Bouchereau, 30/77; Tsakouridis, C-145/09). Anche la giurisprudenza nazionale, in linea con tali principi, ha ribadito che il giudice, chiamato a valutare il diritto di soggiorno ai sensi del d.lgs. 30/2007, deve effettuare un bilanciamento complessivo di tutti gli elementi rilevanti della vicenda personale, familiare e sociale della parte ricorrente, non potendo arrestarsi al mero dato formale delle condanne (Cass. civ., sez. I, n. 25872/2021).
3 Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, ritiene questo Tribunale che il ricorso introduttivo non possa trovare accoglimento.
Infatti, andando a valutare la situazione personale della ricorrente ed in applicazione del principio della proporzionalità menzionato si può affermare che da tutta la documentazione depositata dalle parti ed acquisita in atti si evince che la ricorrente ha numerosi e alquanto gravi precedenti penali passati in giudicato ed ancora altri in fase di accertamento.
Nel caso di specie, la valutazione svolta in questa sede non si fonda su alcun automatismo derivante dalla presenza di precedenti penali, ma è il risultato dell'esame congiunto della situazione personale, familiare e trattamentale della ricorrente. La documentazione prodotta attesta che la ricorrente ha intrapreso e portato a termine un percorso genitoriale intramurario che ha contribuito ad accrescere la consapevolezza delle proprie responsabilità e dei bisogni dei figli, ma evidenzia al contempo una persistente fragilità relazionale, emersa dalla dichiarata disponibilità a riprendere la convivenza con il compagno autore dei reiterati episodi di maltrattamento, alcuni dei quali commessi anche alla presenza dei minori. Tale circostanza, segnalata dagli operatori come indice di vulnerabilità affettiva non ancora risolta, si inserisce in un quadro familiare già compromesso, atteso che i minori risultano collocati in affidamento etero familiare con sospensione della responsabilità genitoriale e che il compagno non ha completato il percorso genitoriale intrapreso.
A ciò si aggiunge l'assenza di una rete familiare stabile in Italia, l'inesistenza di un nucleo domestico idoneo, la mancanza di un inserimento lavorativo regolare e la circostanza che la permanenza della ricorrente sul territorio nazionale, come riferito in udienza, era fondata su un'accoglienza meramente occasionale presso una conoscente, senza elementi indicativi di un radicamento sociale ed economico significativo. Il quadro è completato dalla presenza di una condanna per un reato di particolare gravità e di ulteriori precedenti di polizia, che concorrono a delineare una situazione complessiva nella quale non è possibile ritenere superati i profili di rischio attuale per l'ordine pubblico, da valutarsi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale.
La circostanza sopravvenuta del rimpatrio, riferita dalla difesa in udienza, non incide sulla valutazione richiesta da questa sede, che resta diretta ad accertare in astratto il diritto al soggiorno, ma conferma l'assenza, al momento dell'allontanamento, di elementi idonei a dimostrare un radicamento effettivo e una stabilità personale, familiare e sociale tali da imporre la permanenza sul territorio nazionale.
Pertanto, la valutazione non è espressione di automatismi né si fonda esclusivamente sul profilo penale, ma rappresenta l'esito di un bilanciamento complessivo e proporzionato degli elementi indicati dalla normativa europea e nazionale, dai quali risulta che la ricorrente, allo stato, non dispone dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla permanenza in Italia.
4 Questo Tribunale, quindi, a seguito di una valutazione attenta delle risultanze acquisite, ritiene che il provvedimento impugnato sia stato emesso, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dalla legge e sopra più volte menzionato con imparziale rigore, sia immune da vizi, carenze ed illegittimità tali, da non potere essere rimosso così come richiesto dal ricorrente.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla conferma del provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Taranto.
Considerata la natura del giudizio e la contumacia dell'Amministrazione resistente, appare equo compensare integralmente le spese di lite, nonostante la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.r (cognome (nome), nata il Pt_1 Pt_2
09/01/1990 in ROMANIA, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Lecce, 11.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa VI EL
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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