Sentenza 2 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Decreto decisorio 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, decreto decisorio 11/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2025 REG.PROV.PRES.
N. 09755/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9755 del 2024, proposto dai signori ON D'LE e UI D'LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Starace e Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PE D'IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. 5176 del 2 ottobre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor PE D’IO – originario ricorrente vincitore in primo grado - e del comune di Sorrento – autorità emanante il provvedimento annullato dal T.a.r. – che pure ha aderito al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85 c.p.a.;
Vista l’ordinanza di questa sezione – n. 268 del 22 gennaio 2025 – che ha respinto motivatamente la domanda cautelare proposta dagli appellanti;
Visto l'atto depositato il 28 febbraio 2025 con il quale entrambi gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse al ricorso avendo dato esecuzione alla sentenza impugnata provvedendo a demolire le opere abusive;
Rilevata la correttezza delle statuizioni poste a sostegno della impugnata sentenza;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e di dover condannare le parti ricorrenti, in una al comune di Sorrento, alla rifusione delle spese e degli onorari del presente giudizio che liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il comune di Sorrento e i signori ON e UI D'LE, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore del signor PE D'IO, che liquida in complessivi euro tremila,00 oltre accessori come per legge.
Dispone la cancellazione della presente causa dal ruolo della udienza pubblica del 20 maggio 2025.
Così deciso in Roma il giorno 10 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Vito Poli |
IL SEGRETARIO