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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta prodotte dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 5 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando D'Amario ed elettivamente Parte_1 domiciliato in L'Aquila, presso e nel suo studio, in virtù di procura ad litem allegata all'atto di opposizione.
Attore
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Verini e dall'avv. Massimo Costantini, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso e nel di loro studio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. – contratto di comodato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio , al fine di Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni al medesimo causati dalla condotta illecita di quest'ultimo.
In particolare, esponeva che in virtù di un accordo verbale intercorso con il convenuto, in data 15 agosto
2020, aveva concesso a quest'ultimo l'uso gratuito del caravan, modello Adria 630 trg. CE345SB, di cui era proprietario.
Evidenziava che il convenuto aveva deteriorato il camper, in particolare transitando sotto un cavalcavia lo aveva urtato con la parte superiore, danneggiando l'antenna satellitare e terrestre, il portapacchi, la parabola, l'oblò, i profili sinistri del tetto, la copertura e gli accessori del tetto, in tal modo riportando i pregiudizi economici per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
La parte convenuta, non contestava di aver ottenuto in comodato d'uso il camper, né l'antefatto causale del danno, ovvero che transitando sotto un cavalcavia aveva urtato con il camper il manufatto, ma eccepiva che alcuni danni indicati dalla parte attrice nel preventivo prodotto in giudizio non erano stati causati dal sinistro.
Nello specifico, ammetteva di aver danneggiato l'antenna satellitare, in minima parte il supporto portapacchi, mentre negava di aver causato danni all'oblò, al portapacchi nonché ai profili sinistri del tetto e della copertura.
Rilevava che per la riparazione del mezzo aveva offerto all'attore la somma 3.997,81, come da stima eseguita dal consulente tecnico di parte.
Senonché l'attore aveva rifiutato detta offerta risarcitoria, pretendendo il diverso importo relativo anche al risarcimento dei danni in realtà attribuibili allo stato di vetustà del mezzo.
Al riguardo, rilevava che successivamente al sinistro il camper era stato custodito all'esterno dell'immobile di un terzo, per cui le infiltrazioni lamentate dall'attore erano sicuramente antecedenti al sinistro e, comunque, potevano essere evitate da egli con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Tanto esposto, in via preliminare, non risulta meritevole di pregio giuridico l'eccezione di improcedibilità della domanda reiterata anche in questa sede dalla parte convenuta.
Invero, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 132 del 2014 convertito nella Legge n. 162/2014, la negoziazione assistita deve essere firmata dalla parte personalmente con firma autenticata dal suo difensore, il quale accertata l'identità del cliente attesta appunto che la firma è stata apposta in sua presenza.
Orbene, nel caso de quo, dall'esame della lettera di negoziazione assistita prodotta in atti, emerge chiaramente la ritualità della proposta conciliativa e, dunque, l'esistenza della condizione di procedibilità, posto che sia nel corpo dell'invito, in particolare laddove è scritto “.. che unitamente a me sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge...”, che nella chiosa finale, dove sia la parte personalmente che il suo difensore sottoscrivono la missiva, si rappresenta che la firma dell'attore viene apposta davanti al suo difensore.
Ovviamente, la circostanza che dopo la firma dell'attore e prima della successiva firma del suo difensore non sia stata indicata la dicitura per autentica non risulta rilevante, posto che già nel corpo del testo si dà atto che il difensore ha accertato la identità del suo assistito, il quale, quindi, in tale veste ha firmato l'invito di negoziazione assistito unitamente al suo difensore.
Ciò detto, per quanto concerne il merito del contendere, occorre procedere alla qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 1218 c.c. . Invero, la parte opposta ha esperito un'azione contrattuale di risarcimento danni, volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori di riparazione del camper, conseguenti al fatto illecito del convenuto.
Orbene, colui che agisce ai sensi del citato articolo deve dimostrare il rapporto sottostante, ovvero il contratto, nonché il danno conseguenza (cfr. SS.UU. n. 13533/11), mentre può semplicemente allegare l'inadempimento della controparte, sia in via di azione che di eccezione.
Nel caso di specie il rapporto sottostante non è stato contestato dal convenuto, il quale ha ammesso di avere ricevuto in comodato d'uso il camper di proprietà dell'attore.
Del pari risulta pacifico l'antefatto storico al danno evento, posto che il convenuto ammette che mentre stava transitando sotto il cavalcavia, urtava con la parte superiore del camper la costruzione.
Per quanto concerne, invece, il danno riportato dal camper a causa dell'urto si osserva quanto segue.
Il costituto processuale ha dimostrato che entrambe le parti nella immediatezza dell'incidente, qualche giorno dopo, si erano recate presso l'officina specializzata di , il quale dopo avere esaminato Controparte_3 il camper, aveva redatto un preventivo per le riparazioni necessarie.
Nel corso dell'esame testimoniale, il titolare dell'attività, ha precisato che tutti i danni indicati nel preventivo dal medesimo redatto, erano certamente riferibili all'urto con il cavalcavia, specificando che la lesione alla copertura era lunga circa 20 cm.
Altresì, ha chiarito che il camper presentava delle infiltrazioni tra la copertura ed il controsoffitto, visibili in quanto l'urto aveva rotto alcuni elementi del tetto e scoperto gli strati interni.
Pertanto, è certo che a causa dell'urto sono stati danneggiati l'antenna satellitare e l'antenna tv, parte della copertura del camper, (il testimone ha indicato circa venti centimetri) e l'oblò.
È altrettanto certo che il camper era già interessato da fenomeni di infiltrazioni, come riferito dal testimone escusso . CP_3
Orbene, nel preventivo redatto dalla ditta sono indicate tutte le voci di danno con i relativi costi di CP_3 riparazione e/o sostituzione, per un importo complessivo di euro 8.640,00, importo comprensivo di IVA.
La stima dei danni accertata dal perito di parte indica gli stessi danni del preventivo, ma circoscrive la riparazione del tetto alla parte della copertura interessata dall'impatto e non considera affatto il danno all'antenna satellitare. Dunque, per quanto concerne i danni subiti dal mezzo a causa dell'urto con il cavalcavia, tenuto conto dell'evidenza probatoria, questo giudice ritiene equo liquidare alla parte convenuta la somma di euro
5.000,00.
Infatti, non può essere risarcito l'intero danno indicato nel preventivo, in quanto la sostituzione integrale della copertura del camper non risulta eziologicamente riferibile all'urto, quanto piuttosto allo stato di vetustà del mezzo.
Ragionando in modo contrario si configurerebbe un ingiustificato arricchimento dell'attore.
Né può essere considerata probante la valutazione effettuata dal perito di parte, il quale non considera il danneggiamento dell'oblò, né quello dell'antenna satellitare.
Per quanto concerne, invece, i danni relativi all'ammaloramento degli arredi ed al mancato utilizzo del mezzo, che l'attore asserisce essere stati causati dal convenuto, il quale aveva lasciato parcheggiato il mezzo all'esterno dell'officina, in particolare dal mese di febbraio 2021 al 31 marzo 2022, si osserva quanto segue.
Il costituto processuale ha dimostrato che il convenuto aveva preso in consegna il camper per la riparazione, ma in seguito erano sorte delle discussioni con l'attore, in ragione del fatto che questi chiedeva la riparazione integrale della copertura.
Pertanto, il mezzo non era stato riparato in quanto al riguardo le parti non si erano accordate. ( cfr. testimonianza ). Testimone_1
Senonché l'attore aveva deciso, comunque, di lasciare il camper in consegna al convenuto, il quale almeno in una occasione gli aveva detto di prelevare il camper in quanto l'area dove si trovava parcheggiato non era nella sua disponibilità.(cfr. testimonianza . Testimone_2
Orbene, la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe imposto all'attore di prelevare immediatamente il camper, per farlo riparare da un suo meccanico di fiducia, posto che il convenuto gli aveva comunicato la sua intenzione di non procedere alla sostituzione integrale della copertura del mezzo.
Tuttavia, l'attore ha atteso oltre un anno prima di rientrare in possesso del bene di sua proprietà, per cui i danni al medesimo cagionati in ragione di tale errata scelta, risultano ascrivibili esclusivamente alla sua condotta, ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c., trattandosi di danni evitabili con l'uso della ordinaria diligenza.
Infatti, la posizione del convenuto che rifiutava di procedere alla riparazione integrale del tetto era giustificata, come si è visto sopra, per cui era doveroso da parte dell'attore procedere al ritiro del mezzo, ovvero accettare la riparazione parziale dello stesso ché era sostanzialmente prossima a quella dovuta. In conclusione, gli ulteriori danni richiesti dall'attore non risultano risarcibili in quanto potevano essere evitati con l'uso della ordinaria diligenza, per cui risultano ascrivili allo stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c. 2° comma.
In ragione delle argomentazioni esposte in narrativa il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale cagionato all'attore nella misura complessiva di euro 5.000,00.
Per quanto concerne le spese del giudizio, deve rilevarsi che il convenuto offrì all'attore la somma di euro
3.997,81 a titolo di risarcimento del danno per cui è causa, offerta rifiutata da quest'ultimo.
Orbene, la pretesa azionata dall'attore in questa sede risulta sproporzionata rispetto a quanto accertato, posto che egli ha agito al fine di ottenere il risarcimento del danno quantificato nella misura di euro
25.874,40, mentre ha ottenuto il risarcimento nella misura inferiore di euro 5.000,00, per cui in ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di ¾ del totale, mentre il restante ¼ deve essere posto a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, da
nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 5.000,00.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di ¾, per cui condanna il convenuto a rimborsare l'attore il restante quarto delle spese stesse, liquidate per l'intero in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre euro 237,00 per costo di iscrizione a ruolo ed accessori per legge previsti ai sensi del DM n. 55 del 2014 e succ. mod.
L'Aquila 5 novembre 2025 Il GOP
Dott.ssa Antonella CAMILLI
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta prodotte dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 5 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando D'Amario ed elettivamente Parte_1 domiciliato in L'Aquila, presso e nel suo studio, in virtù di procura ad litem allegata all'atto di opposizione.
Attore
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Verini e dall'avv. Massimo Costantini, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso e nel di loro studio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. – contratto di comodato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio , al fine di Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni al medesimo causati dalla condotta illecita di quest'ultimo.
In particolare, esponeva che in virtù di un accordo verbale intercorso con il convenuto, in data 15 agosto
2020, aveva concesso a quest'ultimo l'uso gratuito del caravan, modello Adria 630 trg. CE345SB, di cui era proprietario.
Evidenziava che il convenuto aveva deteriorato il camper, in particolare transitando sotto un cavalcavia lo aveva urtato con la parte superiore, danneggiando l'antenna satellitare e terrestre, il portapacchi, la parabola, l'oblò, i profili sinistri del tetto, la copertura e gli accessori del tetto, in tal modo riportando i pregiudizi economici per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
La parte convenuta, non contestava di aver ottenuto in comodato d'uso il camper, né l'antefatto causale del danno, ovvero che transitando sotto un cavalcavia aveva urtato con il camper il manufatto, ma eccepiva che alcuni danni indicati dalla parte attrice nel preventivo prodotto in giudizio non erano stati causati dal sinistro.
Nello specifico, ammetteva di aver danneggiato l'antenna satellitare, in minima parte il supporto portapacchi, mentre negava di aver causato danni all'oblò, al portapacchi nonché ai profili sinistri del tetto e della copertura.
Rilevava che per la riparazione del mezzo aveva offerto all'attore la somma 3.997,81, come da stima eseguita dal consulente tecnico di parte.
Senonché l'attore aveva rifiutato detta offerta risarcitoria, pretendendo il diverso importo relativo anche al risarcimento dei danni in realtà attribuibili allo stato di vetustà del mezzo.
Al riguardo, rilevava che successivamente al sinistro il camper era stato custodito all'esterno dell'immobile di un terzo, per cui le infiltrazioni lamentate dall'attore erano sicuramente antecedenti al sinistro e, comunque, potevano essere evitate da egli con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Tanto esposto, in via preliminare, non risulta meritevole di pregio giuridico l'eccezione di improcedibilità della domanda reiterata anche in questa sede dalla parte convenuta.
Invero, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 132 del 2014 convertito nella Legge n. 162/2014, la negoziazione assistita deve essere firmata dalla parte personalmente con firma autenticata dal suo difensore, il quale accertata l'identità del cliente attesta appunto che la firma è stata apposta in sua presenza.
Orbene, nel caso de quo, dall'esame della lettera di negoziazione assistita prodotta in atti, emerge chiaramente la ritualità della proposta conciliativa e, dunque, l'esistenza della condizione di procedibilità, posto che sia nel corpo dell'invito, in particolare laddove è scritto “.. che unitamente a me sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge...”, che nella chiosa finale, dove sia la parte personalmente che il suo difensore sottoscrivono la missiva, si rappresenta che la firma dell'attore viene apposta davanti al suo difensore.
Ovviamente, la circostanza che dopo la firma dell'attore e prima della successiva firma del suo difensore non sia stata indicata la dicitura per autentica non risulta rilevante, posto che già nel corpo del testo si dà atto che il difensore ha accertato la identità del suo assistito, il quale, quindi, in tale veste ha firmato l'invito di negoziazione assistito unitamente al suo difensore.
Ciò detto, per quanto concerne il merito del contendere, occorre procedere alla qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 1218 c.c. . Invero, la parte opposta ha esperito un'azione contrattuale di risarcimento danni, volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori di riparazione del camper, conseguenti al fatto illecito del convenuto.
Orbene, colui che agisce ai sensi del citato articolo deve dimostrare il rapporto sottostante, ovvero il contratto, nonché il danno conseguenza (cfr. SS.UU. n. 13533/11), mentre può semplicemente allegare l'inadempimento della controparte, sia in via di azione che di eccezione.
Nel caso di specie il rapporto sottostante non è stato contestato dal convenuto, il quale ha ammesso di avere ricevuto in comodato d'uso il camper di proprietà dell'attore.
Del pari risulta pacifico l'antefatto storico al danno evento, posto che il convenuto ammette che mentre stava transitando sotto il cavalcavia, urtava con la parte superiore del camper la costruzione.
Per quanto concerne, invece, il danno riportato dal camper a causa dell'urto si osserva quanto segue.
Il costituto processuale ha dimostrato che entrambe le parti nella immediatezza dell'incidente, qualche giorno dopo, si erano recate presso l'officina specializzata di , il quale dopo avere esaminato Controparte_3 il camper, aveva redatto un preventivo per le riparazioni necessarie.
Nel corso dell'esame testimoniale, il titolare dell'attività, ha precisato che tutti i danni indicati nel preventivo dal medesimo redatto, erano certamente riferibili all'urto con il cavalcavia, specificando che la lesione alla copertura era lunga circa 20 cm.
Altresì, ha chiarito che il camper presentava delle infiltrazioni tra la copertura ed il controsoffitto, visibili in quanto l'urto aveva rotto alcuni elementi del tetto e scoperto gli strati interni.
Pertanto, è certo che a causa dell'urto sono stati danneggiati l'antenna satellitare e l'antenna tv, parte della copertura del camper, (il testimone ha indicato circa venti centimetri) e l'oblò.
È altrettanto certo che il camper era già interessato da fenomeni di infiltrazioni, come riferito dal testimone escusso . CP_3
Orbene, nel preventivo redatto dalla ditta sono indicate tutte le voci di danno con i relativi costi di CP_3 riparazione e/o sostituzione, per un importo complessivo di euro 8.640,00, importo comprensivo di IVA.
La stima dei danni accertata dal perito di parte indica gli stessi danni del preventivo, ma circoscrive la riparazione del tetto alla parte della copertura interessata dall'impatto e non considera affatto il danno all'antenna satellitare. Dunque, per quanto concerne i danni subiti dal mezzo a causa dell'urto con il cavalcavia, tenuto conto dell'evidenza probatoria, questo giudice ritiene equo liquidare alla parte convenuta la somma di euro
5.000,00.
Infatti, non può essere risarcito l'intero danno indicato nel preventivo, in quanto la sostituzione integrale della copertura del camper non risulta eziologicamente riferibile all'urto, quanto piuttosto allo stato di vetustà del mezzo.
Ragionando in modo contrario si configurerebbe un ingiustificato arricchimento dell'attore.
Né può essere considerata probante la valutazione effettuata dal perito di parte, il quale non considera il danneggiamento dell'oblò, né quello dell'antenna satellitare.
Per quanto concerne, invece, i danni relativi all'ammaloramento degli arredi ed al mancato utilizzo del mezzo, che l'attore asserisce essere stati causati dal convenuto, il quale aveva lasciato parcheggiato il mezzo all'esterno dell'officina, in particolare dal mese di febbraio 2021 al 31 marzo 2022, si osserva quanto segue.
Il costituto processuale ha dimostrato che il convenuto aveva preso in consegna il camper per la riparazione, ma in seguito erano sorte delle discussioni con l'attore, in ragione del fatto che questi chiedeva la riparazione integrale della copertura.
Pertanto, il mezzo non era stato riparato in quanto al riguardo le parti non si erano accordate. ( cfr. testimonianza ). Testimone_1
Senonché l'attore aveva deciso, comunque, di lasciare il camper in consegna al convenuto, il quale almeno in una occasione gli aveva detto di prelevare il camper in quanto l'area dove si trovava parcheggiato non era nella sua disponibilità.(cfr. testimonianza . Testimone_2
Orbene, la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe imposto all'attore di prelevare immediatamente il camper, per farlo riparare da un suo meccanico di fiducia, posto che il convenuto gli aveva comunicato la sua intenzione di non procedere alla sostituzione integrale della copertura del mezzo.
Tuttavia, l'attore ha atteso oltre un anno prima di rientrare in possesso del bene di sua proprietà, per cui i danni al medesimo cagionati in ragione di tale errata scelta, risultano ascrivibili esclusivamente alla sua condotta, ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c., trattandosi di danni evitabili con l'uso della ordinaria diligenza.
Infatti, la posizione del convenuto che rifiutava di procedere alla riparazione integrale del tetto era giustificata, come si è visto sopra, per cui era doveroso da parte dell'attore procedere al ritiro del mezzo, ovvero accettare la riparazione parziale dello stesso ché era sostanzialmente prossima a quella dovuta. In conclusione, gli ulteriori danni richiesti dall'attore non risultano risarcibili in quanto potevano essere evitati con l'uso della ordinaria diligenza, per cui risultano ascrivili allo stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c. 2° comma.
In ragione delle argomentazioni esposte in narrativa il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale cagionato all'attore nella misura complessiva di euro 5.000,00.
Per quanto concerne le spese del giudizio, deve rilevarsi che il convenuto offrì all'attore la somma di euro
3.997,81 a titolo di risarcimento del danno per cui è causa, offerta rifiutata da quest'ultimo.
Orbene, la pretesa azionata dall'attore in questa sede risulta sproporzionata rispetto a quanto accertato, posto che egli ha agito al fine di ottenere il risarcimento del danno quantificato nella misura di euro
25.874,40, mentre ha ottenuto il risarcimento nella misura inferiore di euro 5.000,00, per cui in ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di ¾ del totale, mentre il restante ¼ deve essere posto a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, da
nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 5.000,00.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di ¾, per cui condanna il convenuto a rimborsare l'attore il restante quarto delle spese stesse, liquidate per l'intero in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre euro 237,00 per costo di iscrizione a ruolo ed accessori per legge previsti ai sensi del DM n. 55 del 2014 e succ. mod.
L'Aquila 5 novembre 2025 Il GOP
Dott.ssa Antonella CAMILLI