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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 14/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 91/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. FRANCESCO DESSANTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CP_1 C.F._1
studio dell'avv. GIOVANNI MURRU, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. CARLO MASSACCI, dell'Avv.
CARLO ATZORI e dall'Avv. MONICA MARRAS, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 4 CONVENUTO
e contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, all'udienza del 13.03.2025, chiedendo congiuntamente che sia dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate, essendo stata soddisfatta la pretesa del creditore e rinunciando le parti convenute alle loro ulteriori pretese. Parte_1
Hanno chiesto, altresì, che il giudice voglia disporre la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, l'attrice, assumendo di essere creditrice nei confronti di e CP_1 [...]
, ha chiesto, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare la revocatoria dell'atto di CP_3
vendita atto pubblico stipulato il 5 luglio 2021, REPERTORIO N. 62204 RACCOLTA N. 36437 a rogito del Notaio dott. con il quale e hanno venduto alla Persona_1 Controparte_3 CP_1
società un fabbricato commerciale sito a Tortolì, distinto nel NCEU al Foglio 10 mappale CP_2
3792 sub. 19 - Viale Monsignore Virgilio n.36 - piano T-1-2 Cat. D/8 rendita euro 5.109, distinto nel
NCEU del Comune di Tortolì al Foglio 10 mappale 3792. sub. 19.
Costituitisi in giudizio e la essi hanno contestato la domanda attorea, CP_1 CP_2
chiedendone il rigetto, e la società ha domandato, altresì, il risarcimento del danno subito.
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
Instaurato il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, all'udienza del
13.03.2025 le parti hanno concluso come in epigrafe.
***
pagina 2 di 4 La materia del contendere può dirsi sostanzialmente cessata, infatti, all'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale dichiari cessata la materia del contendere, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva e integrale compensazione delle spese.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale: - la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente chiesto una pronuncia in tal senso, essendo stata soddisfatta la pretesa del creditore e avendo le parti convenute rinunciato alle loro ulteriori Parte_1
pretese.
Deve essere, altresì, accolta la domanda congiunta delle parti di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva.
Sul punto si rammenta che ai sensi dell'art. 2668 cc la cancellazione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 cc e delle relative annotazioni è debitamente consentita dalle parti interessate.
Nel caso di specie, l'avvocato di parte attrice, con la documentazione da ultimo depositata, ha provato di aver trascritto la domanda giudiziale con la quale è stato instaurato il presente giudizio, di cui si chiede la cancellazione, e, altresì, il suo interesse a ottenere dal giudice una pronuncia in tal senso,
essendo cessata la materia del contendere.
pagina 3 di 4 Si consideri, inoltre, che anche le altre parti hanno invocato la medesima pronuncia di cancellazione.
Le spese processuali debbono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa istanza formulata dai procuratori delle stesse all'udienza del 13.03.2025.
PQM
Il Tribunale di Lanusei, dott. Giulia Aresu, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- ordina la cancellazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro della domanda giudiziale eseguita in data 2.05.2022 ai nn. 6738 reg. gen. – 5450 reg. part. in favore di
[...]
e contro , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari-Lanusei, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 91/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. FRANCESCO DESSANTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CP_1 C.F._1
studio dell'avv. GIOVANNI MURRU, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. CARLO MASSACCI, dell'Avv.
CARLO ATZORI e dall'Avv. MONICA MARRAS, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 4 CONVENUTO
e contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, all'udienza del 13.03.2025, chiedendo congiuntamente che sia dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate, essendo stata soddisfatta la pretesa del creditore e rinunciando le parti convenute alle loro ulteriori pretese. Parte_1
Hanno chiesto, altresì, che il giudice voglia disporre la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, l'attrice, assumendo di essere creditrice nei confronti di e CP_1 [...]
, ha chiesto, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare la revocatoria dell'atto di CP_3
vendita atto pubblico stipulato il 5 luglio 2021, REPERTORIO N. 62204 RACCOLTA N. 36437 a rogito del Notaio dott. con il quale e hanno venduto alla Persona_1 Controparte_3 CP_1
società un fabbricato commerciale sito a Tortolì, distinto nel NCEU al Foglio 10 mappale CP_2
3792 sub. 19 - Viale Monsignore Virgilio n.36 - piano T-1-2 Cat. D/8 rendita euro 5.109, distinto nel
NCEU del Comune di Tortolì al Foglio 10 mappale 3792. sub. 19.
Costituitisi in giudizio e la essi hanno contestato la domanda attorea, CP_1 CP_2
chiedendone il rigetto, e la società ha domandato, altresì, il risarcimento del danno subito.
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
Instaurato il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, all'udienza del
13.03.2025 le parti hanno concluso come in epigrafe.
***
pagina 2 di 4 La materia del contendere può dirsi sostanzialmente cessata, infatti, all'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale dichiari cessata la materia del contendere, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva e integrale compensazione delle spese.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale: - la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente chiesto una pronuncia in tal senso, essendo stata soddisfatta la pretesa del creditore e avendo le parti convenute rinunciato alle loro ulteriori Parte_1
pretese.
Deve essere, altresì, accolta la domanda congiunta delle parti di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva.
Sul punto si rammenta che ai sensi dell'art. 2668 cc la cancellazione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 cc e delle relative annotazioni è debitamente consentita dalle parti interessate.
Nel caso di specie, l'avvocato di parte attrice, con la documentazione da ultimo depositata, ha provato di aver trascritto la domanda giudiziale con la quale è stato instaurato il presente giudizio, di cui si chiede la cancellazione, e, altresì, il suo interesse a ottenere dal giudice una pronuncia in tal senso,
essendo cessata la materia del contendere.
pagina 3 di 4 Si consideri, inoltre, che anche le altre parti hanno invocato la medesima pronuncia di cancellazione.
Le spese processuali debbono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa istanza formulata dai procuratori delle stesse all'udienza del 13.03.2025.
PQM
Il Tribunale di Lanusei, dott. Giulia Aresu, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- ordina la cancellazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro della domanda giudiziale eseguita in data 2.05.2022 ai nn. 6738 reg. gen. – 5450 reg. part. in favore di
[...]
e contro , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari-Lanusei, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 4 di 4