Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 29 maggio 2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 12 maggio 25 ha pronunciato, in data 23 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21828/2024 del ruolo gen. Previdenza TRA
ato a Napoli il 22.02.1950 (C.F. ) ed ivi res.te rapp.to Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv.to Simona Balestra (C.F. ) presso lo studio della quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli al Corso Meridionale,7 giusta procura in atti. ricorrente E
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Anna di STEFANO (C.F.: ) come da C.F._3 procura generale in atti
Convenuto E
con sede legale in Roma alla via G. Grezar Controparte_2 n. 14, Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 ed in virtù di tale normativa subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui anche sciolte a CP_3 Controparte_4 decorrere dal 1° luglio 2017, in persona del procuratore speciale, , giusta Controparte_5 procura speciale notarile in atti;
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Rampino (cod. fisc. presso cui elettivamente domicilia in Viale Don Minzoni 21 Lecce, giusta C.F._4 mandato in atti convenuto OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120249025743108/000, CP_ relativamente all'avviso di addebito per € 15.506,81 37120230001377526000 emesso dall' per pretesi crediti assistenziali e previdenziali indicati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 presso la Cancelleria, Sezione Lavoro, del Tribunale di Napoli, parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120249025743108/000 (relativamente all'avviso di addebito per € 15.506,81 CP_ 37120230001377526000 emesso dall' notificata il 21.06.24 a cura dell'
[...]
. Controparte_6 Deduceva in primo luogo, che i presunti crediti riportati nell'avviso di addebito cui faceva riferimento l'atto di intimazione opposto, risultavano essere state oggetto di un precedente giudizio
1
-condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate per l'intero in e 1500,00 CP_1 oltre €43,00 per contributo unificato , spese generali oltre IVA e CPA con attribuzione…” Stante l'avvenuta notificazione alle parti della detta sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accogliere il presente ricorso , per le motivazioni tutte sopra articolate in rito e nel merito, e per l'effetto:
2- annullare , revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento n. 07120249025743108/000 relativamente all'avviso di addebito num. 37120230001377526000 per € 15.506,81 per aver accertato e dichiarato non dovute le dette somme per tutte le motivazioni articolate e allegate nel presente ricorso;
3-condannare gli enti resistenti , ciascuno per il titolo che gli compete, al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie Cassa ed Iva come per legge , con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;
4- Condannare altresì Controparte_2 ed , ciascuno per il titolo che gli compete alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 CP_1 c.p.c. per temerarietà della lite, al versamento del risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale in favore del ricorrente , valutato e liquidato equitativamente dall'On.le Giudicante , in considerazione del danno in re ipsa, rappresentato dalla necessità per il ricorrente di difendersi nel presente giudizio e di dover sopportare una minaccia di esecuzione , tutto ciò per aver agito l'ente impositore / Agenzia Fiscale nuovamente con la notifica del titolo esecutivo nonostante la conoscenza legale dell'annullamento con sentenza, del credito posto ad oggetto dell'avviso di addebito su cui fonda l‟ intimazione opposta”. Fissata udienza di discussione, si costituivano tempestivamente i convenuti;
l' convenuta CP_2 che deduceva la carenza di legittimazione passiva;
si opponeva alla domanda che chiedeva, nel merito, rigettarsi. Si costituiva l' , che, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del ricorso, per carenza CP_1 di interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3bis DL 146/2021. Concludeva nei seguenti termini: a) Dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per sussistente giudicato, preclusivo di una pronuncia nel merito, e per carenza di interesse quantificato ad agire, con vittoria di spese di lite. b) In via di estremo subordine si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alle parti per il deposito di note illustrative, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Non può accogliersi la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata (anche di ufficio), allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Nel caso in esame tale presupposto in astratto non sussiste, atteso il manifestato interesse della parte ricorrente ad opporsi (anche) all'intimazione di pagamento suindicata. In ordine all'interesse di agire deve, tuttavia, rilevarsi come oggetto dell'impugnazione sia una intimazione ad adempiere;
ossia un atto con cui si invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, atto che costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
2 Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte. In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso Pt_2 avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato: “risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella
3 ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione. Alla luce dei richiamati principi, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento, la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa dell'intimazione ad adempiere, l'affermarsi soltanto in tempi recenti dell'orientamento di legittimità ricordato in materia e l'iniziativa intrapresa dall'Agenzia convenuta a notificare l'atto oggi impugnato, nonostante l'esistenza di una pronuncia giudiziale (la sentenza emessa in data 13-12-2023 in RG 12489/23) che già aveva deliberato sulla infondatezza delle pretese riportate nell'odierno atto di intimazione. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile b) compensa le spese di lite. Si comunichi
Napoli, 23 giugno 2025 Il giudice del lavoro dr. Francesco Armato
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