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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10581/2025 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Marazzo;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art.
3. comma 3 L.104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”. Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…ESAME OBIETTIVO:
… APPARATO OSTEO-ARTICOLARE = la deambulazione sostanzialmente autonoma, cosi come i cambi posturali. Dolente la digitopressione delle apofisi spinose, punti di Valleix positivi. ESAME NEUROLOGICO = ROT simmetrici, normoelicitabili, Lasegue positivo, Mingazzini negativo. ESAME PSICHIATRICO = ordinato nell'aspetto e nel vestire. Discretamente orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Risponde in modo adeguato alle domande. Riduzione del tono dell'umore… CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE diabete mellito di tipo 2, cardiopatia ischemico ipertensiva con esiti di By-pass aorto coronarico, tiroidite di Hashimoto, sindrome ansiosa… VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Premessa indispensabile per poter discutere sull'indennità di accompagnamento è la presenza di un complesso menomativo che realizzi le difficoltà di grado grave (100%). La Circolare del Ministero della Sanità del 23-7-1999, riferendosi all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, afferma che: “Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinato in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si ritiene, pertanto, che i diversi livelli e gradi di difficoltà riscontrabili possano essere ricondotti a tre classi: 1) difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell'assistenza protesica;
2) difficoltà medio - gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
3) difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione del pagamento della quota fissa sulla ricetta”. Sulla base della storia anamnestica, della documentazione sanitaria allegata al fascicolo nonché della visita medica effettuata, non evidenziando modificazioni significative delle condizioni psicofisiche del soggetto rispetto alla visita medica di prima istanza, se ne può confermare il giudizio: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave 67%-99%. Trattasi infatti di un individuo il cui complesso menomativo non pregiudica l'autonomia della marcia e degli spostamenti, né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. La deambulazione è avvenuta in modo sostanzialmente autonomo, cosi come i cambi posturali. Durante la visita medica, il sig. ……, discretamente orientato nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma. Pertanto il sig. non è in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità Parte_1 di accompagnamento. In merito alla condizione di persona handicappata, la stessa è disciplinato dalla legge 104/92, all'interno della quale, all'articolo 3, si definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; dell'integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dal ricorrente è caratterizzato da patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, ma non vi sono gli estremi per la concessione di persona handicappata con connotazione di gravità, come del resto già riconosciuto dalla commissione preposta. Nello specifico trattasi di un complesso menomativo che è caratterizzato da moderate ripercussioni funzionali per le quali non è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo. Alla luce di tutte queste riflessioni ritengo il sig. persona con handicap ai sensi del Parte_1 comma 1 art. 3 della legge 104/92, ma non vi sono i presupposti per inquadrarlo come persona handicappata con connotazione di gravità ex legge 104/92 art. 3 comma 3. CONCLUSIONI Il sig. è affetto da: diabete mellito di tipo 2, cardiopatia ischemico ipertensiva con Parte_1 esiti di By-pass aorto coronarico, tiroidite di Hashimoto, sindrome ansiosa. Il complesso menomativo è di grado medio-grave e non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata, ma non quelli utili alla concessione della condizione di persona handicappata con connotazione di gravità.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo da configurare un aggravamento legittimante l'accertamento del requisito sanitario richiesto con il ricorso. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata…”. La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni (previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000, n.7776 del 1997)…”.
Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata dal CTU, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002) …”.
Pertanto deve dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento. Deve inoltre dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art.
3. comma 3 L.104/92. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in quanto la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. presentata nel procedimento di ATP iscritto al n. 13796/2024 RG è smentita dalla documentazione prodotta dall' . CP_1
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi €1.300,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente. Si comunichi. Così deciso il 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa