Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione della udienza cartolare del 27.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9302/2022 R.G. Previdenza
TRA in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vincenzo Sarnicola ed elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_1
nonché rappresentato e Controparte_2
difeso agli Avvocati Giovanna Rita Del Signore e Ida Verrengia, elettivamente domiciliati come in atti
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Mansi del Foro di Napoli elettivamente domicilia come in atti
, in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria Liguori elettivamente domicilia come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.5.22 la società ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere ricevuto in data 19.5.22 intimazione di pagamento n. 07120229013390419 / 000, contenente il dettaglio di n. quattordici cartelle esattoriali, di cui undici mai notificate ad essa ricorrente e precisamente:
1) cartella esattoriale n. 07120130154603309 000, ente creditore intimante il CP_4
pagamento della somma di € 79,22, per presunti premi riferiti all'anno 2012, notificata presumibilmente in data 07.01.2014;
2) cartella esattoriale n. 07120140104994660 000, Parte_2
intimante il pagamento della somma di € 2.242,52, per presunti premi riferiti all'notificata presumibilmente in data 08.07.2014;
3) cartella esattoriale n.07120160064166313 000, intimante Parte_2
il pagamento della somma di € 1.118,87, per presunti premi riferiti all' anno 2015, notificata presumibilmente in· data 25.08.2016;
4) avviso di addebito n. 37120130009192136 000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma di € 6.242,99, per presunti contributi riferiti all' anno 2012, notificato presumibilmente in data 07.01.2014;
5) avviso di addebito n. 37120140003612018000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma di€ 20.580,50, per presunti contributi riferiti all' anno 2013, notificato presumibilmente in data 04.06.2014;
6) l'Avviso di addebito n. 37120140013787127 000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma di € 25.361,92, per presunti contributi riferiti all' anno 2012
e 2013, notificato presumibilmente in data 18.01.2015;
7) avviso di addebito n. 37120160000258825 000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma di € 29.890,59, per presunti contributi riferiti all' anno 2014, notificato presumibilmente in data 11.04.2016; 8) avviso di addebito n. 37120160012432626 000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma di € 13.874,69, per presunti contributi riferiti all' anno 2016, notificato presumibilmente in data 04.11.2016;
9) avviso di addebito n. 37120160021693608 000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma di € 233,27, per presunti contributi riferiti all' anno 2012, notificato presumibilmente in data 08.01.2017;
10) avviso di addebito n. 37120160021896281000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma di € 3.573,32, per presunti contributi riferiti all'anno 2016 notificato presumibilmente in data 08.01.2017;
11) avviso di addebito n. 37120160022243924 000, ente intimante CP_5
il pagamento della somma € 2.551,15, per presunti contributi riferiti all' anno 2015, notificato presumibilmente in data 08.01.2017.
La ricorrente preliminarmente evidenziava la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, per mancata previa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito;
i vizi dell'intimazione stessa, l'intervenuta prescrizione dei crediti, in particolare la prescrizione quinquennale dei crediti;
la nullità dell'intimazione di pagamento e CP_5
delle cartelle esattoriali in essa evidenziate, per mancata notifica e inesistenza degli atti presupposti;
la nullità delle cartelle esattoriali notificate a mezzo pec dall erché' CP_6
provenienti “da un indirizzo diverso da quello contenuto nei pubblici registri”; la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali mediante deposito presso la camera di commercio di Napoli per violazione dell'art. 60 co. 7 terzo e quarto periodo del dpr
600/73.
Concludeva chiedendo ”In via Principale e preliminare: e, sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento opposta e di tutte le cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito in essa evidenziate ed impugnate con la presente azione sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Sempre in via Principale e di merito:
Accertare e dichiarare la nullità assoluta delle notifiche delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito, dettagliatamente sopra evidenziata, per tutti i motivi articolati nel presente ricorso e conseguentemente dichiarare la loro inesistenza e/o nullità;
Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti riportati dalle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito raffigurate nella intimazione, perché sono trascorsi i 5 anni dalla loro presunta notifica;
Conseguentemente dichiarare la nullità della intimazione di pagamento N. 07120229013390419 / 000, sia per i motivi su descritti che per la sua incompletezza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l , eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso Pt_2
avente ad oggetto l'intimazione di pagamento, atto diverso e successivo rispetto alle cartelle esattoriali da cui discende;
la tardività dell'opposizione per essere trascorso il termine perentorio di gg. 40 dalla notifica delle cartelle esattoriali;
la propria carente legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di tipo formale e di omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, poiché responsabile l Controparte_7
(quale Agente della Riscossione Tributi).
[...]
Conseguentemente concludeva chiedendo “in via principale, per l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, quale atto successivo alla notifica delle cartelle esattoriali da cui discende (ex art. 24, comma quinto, D.lgs. n. 46/1999), per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla loro notifica. In ogni caso, per la carente legittimazione passiva dell' in Pt_2
ordine ad eccezioni di tipo formale e di omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, poiché responsabile l' (quale Agente Controparte_7
della Riscossione Tributi). Nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata e non provata. In subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza della sola Controparte_3
(quale Agente della Riscossione Tributi). Con vittoria delle spese. Si
[...]
allega procura generale”.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come le contestazioni concernenti il merito della pretesa impositiva per legge (D.P.R. 602/73) erano estranee ad attività di sua competenza in quanto preposta solo alla riscossione, non essendo titolare sostanziale dei crediti indicati nei ruoli stessi.
La resistente affermava, inoltre, che le cartelle di pagamento nn. 07120130154603309
– 07120140104994660 – 07120160064166313 erano state regolarmente notificate alla ricorrente con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione; che rispetto agli atti di cui si asseriva la mancata notifica, la ricorrente, con istanza spontanea, aveva avanzato delle richieste di rateazione provvedendo ad effettuare alcuni versamenti anche nell'anno 2020.
La resistente inoltre eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa, evidenziando che l'esercizio del potere di riscossione è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex. art. 20 comma 6 del D. Lgs 112/99.
Pertanto concludeva chiedendo di “rigettare la domanda in quanto improponibile, inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- con le spese e le competenze di giudizio”.
Si costituivano infine l e la preliminarmente eccependo il difetto di CP_5 CP_2
legittimazione passiva della poiché i crediti contributivi oggetto degli avvisi di CP_2
addebito impugnati, afferenti alle annualità dal 2012 al 2016, non erano CP_5
cartolarizzati; eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli asseriti vizi formali dell'impugnata intimazione di pagamento, trattandosi di atto emesso e notificato in totale autonomia dall;
la Controparte_3
rituale notifica alla ricorrente nelle date indicate nell'opposta intimazione di pagamento, a mezzo racc.ta AR spedita e ricevuta presso l'allora sede legale della società. Tutto ciò premesso concludevano chiedendo di “in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della non vertendosi in materia di Controparte_2
crediti cartolarizzati. nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e diritto;
- in via subordinata: accertato e dichiarato comunque che, all'atto della formazione
e trasmissione del ruolo, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva ed CP_5
era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile, tenere indenne l'
[...]
da qualsivoglia condanna, ancorché solidale, al pagamento delle spese CP_8
di lite”
In esito alla udienza del 27.5.2025, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve rilevarsi che si verte nella fattispecie in materia di opposizione a intimazione di pagamento, connessa all'omesso versamento di contributi.
Sempre in via preliminare, va osservata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, essendo stato il ricorso stesso depositato entro i 40 giorni dalla notifica della intimazione (risalendo quest'ultima al 19.5.22 e il deposito del ricorso al 25.5.22).
E' altresì infondata l'eccezione avanzata sia dall che dall circa la propria CP_5 CP_4
rispettiva carenza di legittimazione passiva, considerato che l e l sono gli CP_5 CP_4
enti impositori con riferimento agli avvisi di cui si tratta e che sono state avanzate anche censure di merito e non solo di forma;
analogamente, è infondata la medesima eccezione avanzata da , tenuto conto del fatto che Controparte_3
l'atto oggetto della impugnazione è una intimazione di pagamento, la cui notifica promana, appunto, da detta convenuta.
L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta.
In primo luogo va premesso che nelle note di udienza parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere quanto alle singole partite di ruolo al di sotto dei 1000,00 euro riferite ad annualità tra il 2000 e il 2015, “come previsto da ordinanza del 4.7.2025 (!)” .
Sul punto, nonostante siano state compulsate da questo Giudice, alcuna delle parti convenute si sono pronunciate.
Deve ritenersi che parte ricorrente abbia fatto riferimento alla disposizione di cui alla
Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) nella parte in cui ha previsto l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti Controparte_9
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Ne consegue che, trattandosi nella specie quanto alla cartella e all'avviso di cui ai punti
1) e 9) dell'elenco sopra riportato di carichi – gli unici inferiori ai 1000,00 euro - affidati da enti previdenziali, non si applica nella specie la disposizione de qua.
È altresì infondata l'eccezione inerente la mancata preventiva contestazione dei crediti antecedentemente alle notifiche degli avvisi.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione con ordinanza 4225/ 2018, con la quale ha ribadito il principio espresso in precedenza da Cass. n. 3269/2009 secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.
La Corte ha osservato che “tale affermazione deriva dalla circostanza che il ruolo e la cartella di pagamento sono sia atto di accertamento del credito sia, contestualmente, titolo esecutivo e precetto, rispondenti ad uno schema operativo definito in dottrina con l'espressione
27784/2017, non può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria”.
Alla luce di tale condivisibile orientamento deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sul punto.
Inoltre, gli avvisi di addebito menzionati nella intimazione in parola risultano completi dal punto di vista motivazionale, recando tutti gli elementi necessari per favorirne la comprensione.
è vero, infatti, che la notifica della intimazione è stata effettuata da mediante CP_5
l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica ma Email_1
è altrettanto vero che appare evidente l'avvenuto raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, contenendo la intimazione in parola tutti gli elementi atti a identificarne compiutamente la provenienza, senza alcuna incertezza in ordine alla stessa e all'oggetto, tali da consentire quanto di fatto è avvenuto, vale a dire che la ricorrente abbia approntato una valida ed esaustiva attività difensiva.
In particolare, la Cassazione, affrontando fattispecie similare, ha rimarcato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa ( v. ordinanza n. 6015 del 28 febbraio 2023, che a sua volta richiama il principio di cui alla sentenza n. 15979/2022, resa a sezioni unite, in è precisato che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”).
Trattasi, in buona sostanza di una irrilevante violazione formale che non ha arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente: del resto, una diversa conclusione finirebbe per palesarsi contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., anche alla luce del fatto che la ricorrente, di fatto, non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Inoltre, alla luce del cd. principio di “strumentalità” delle forme, la nullità della notifica non discende di per sé dalla violazione della forma ma piuttosto dalle conseguenze che il vizio di forma comporta sull'idoneità della notifica a raggiungere lo scopo cui è preordinata, mentre l'inesistenza della notificazione è configurabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (tra le più recenti, Cassazione n.
5366/2023, n. 3509/2023, n. 2325/2023, n. 896/2023).
Infine, giova rilevare che, anche nel presente procedimento, Controparte_3
, nel costituirsi, lungi dal contestare la provenienza della intimazione, l'ha
[...]
ulteriormente confermata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va premesso sul punto che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: «I termini di prescrizione di cui al comma
9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17.8.1995: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso».
Inoltre, rileva sul punto la pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 23397/16, a tenore della quale la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni.
La fattispecie posta all'attenzione della Cassazione trae origine dall' opposizione di un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali proposta avanti al Tribunale, che aveva dichiarato CP_5
inammissibile per tardività l'opposizione, mentre la Corte di appello aveva ritenuto prescritto il credito vantato dall'ente con la cartella di pagamento, in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre i cinque anni dalla notifica della predetta cartella.
L aveva proposto ricorso per Cassazione, dolendosi di un'interpretazione errata CP_5
della norma, atteso che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizionale ordinario di dieci anni. I giudici di legittimità hanno quindi rimesso la decisione alle Sezioni Unite, ravvisandosi un contrasto giurisprudenziale sul punto, legato all'interpretazione dell'articolo 2953 c.c., che disciplina gli effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi.
Dovendo affrontare l'operatività o meno della “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario decennale, dopo la mancata impugnazione di atti di riscossione riferiti alle sanzioni amministrative, ai contributi previdenziali o altra entrata tributaria, occorrendo disquisire se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve a decennale, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. ( "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa.
Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, venendosi quindi ad affermare il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni.
Del resto, la pronuncia a SS.UU . si pone nel solco di quelle che in passato hanno ritenuto l'art. 2953 c.c. applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale (Cassazione civile, sez.un., 10 dicembre 2009, n.25790; Cassazione civile, sez.V, 11 marzo 2011,
n.5837; Cassazione civile, sez.V, 23 marzo 2011, n.6617; Cassazione civile, sez.V, 5 aprile 2013, n.8380; Cassazione civile, sez.V, 13 luglio 2012, n.11941; e ancora
Cassazione civile, sez. V, 25 maggio 2007, n.12263, secondo cui "l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ( qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 c.c. ai fini della prescrizione, in quanto non vi è motivo di equiparare, stante la diversità sostanziale della procedura di formazione del titolo, l'iscrizione a ruolo non opposta
e la sentenza passata in giudicato o il decreto ingiuntivo irrevocabile, trattandosi pur sempre di un titolo giudiziale” . Orbene, va osservato che, per come dimostrato da , le cartelle nn. Controparte_3
07120130154603309, 07120140104994660 e 07120160064166313 ( ai nn. da 1 a 3 Contr dell'elenco) sono state regolarmente notificate a mezzo pec dall ad Email_2
rispettivamente il 7.1.2014, l'8.7.2014 e il 25.8.2016.
Pertanto, non essendo intervenuto nei 40 giorni successivi alcuna impugnazione delle predette cartelle, i relativi crediti risultano irretrattabili e in ogni caso parte ricorrente non ha neppure provveduto a impugnare i pignoramenti presso terzi nn.
712014/991405 (che riguarda la cartella di pagamento n. 07120130154603309 e l'avviso n. 37120140003612018) e quello n. 712014/991406 (che riguarda cartella di pagamento n. 07120140104994660, e l'avviso n. 37120140003612018) notificati entrambi il 1.12.14. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione avente a oggetto le dette tre cartelle il cui ente creditore è l è infondata. CP_4
Inoltre, è emerso dagli atti che la ricorrente con istanze spontanee ha presentato delle richieste di rateazione: istanza prot. n. 281172 del 30.12.2014, successivamente accolta con comunicazione a mezzo pec inviata da ad il Email_3 Email_2
30.1.2015 con oggetto “istanza di rateazione prot. 071281172 – Concessione decreto”, per gli avvisi di addebito n. 37120130009192136, n. 37120140003612018 e per le cartelle esattoriali n. 07120130154603309 e n. 07120140104994660. istanza 071-400330 per gli avvisi di addebito n. 37120160000258825, n.
37120160012432626, n. 37120160021693608, n. 37120160021896281, n.
37120160022243924 e per la cartella esattoriale n. 07120160064166313, in tal modo coprendo, nel complesso, tutte le cartelle e avvisi dal n. 1 al n. 7 dell'elenco sopra riportato.
Sono state prodotte anche le attestazioni dei pagamenti effettuati con quietanze che arrivano a tutto il 2020, con la conseguenza che alcuna prescrizione è maturata
Sussiste pertanto la prova, in atti, del fatto che la ricorrente abbia avuto piena conoscenza delle cartelle e degli avvisi addebito in questione, avendo manifestato, di fatto, la volontà di non far valere la prescrizione, mediante la presentazione delle indicate istanze di definizione agevolata.
Sul punto, quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione con riferimento a tale istanza, soccorre quanto ritenuto dalla Cassazione, con ordinanza n. 19401 depositata il 16.6.22, in cui si ribadisce che, se è vero che l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. Del resto, ha osservato la Corte,
l'istanza di rateizzazione ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione. Difatti, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (cfr., Cass. n. 5160/2022).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche sotto tale aspetto, in relazione ai crediti elencati nell'intimazione opposta ai nn. da 1 a 7 dell'elenco sopra riportato, con la conseguenza che i detti crediti risultano cristallizzati, salve eventuali diverse determinazioni in sede amministrativa .
Consegue il rigetto del ricorso sul punto.
E ancora, sussiste prova delle notifiche degli avvisi elencati sopra ai nn. da 9 a 11 (n.
37120160021693608, n. 37120160021896281000, n. 37120160022243924), notificati in data 8.1.2017 a mezzo pec all'indirizzo Email_2
Infine, gli avvisi di addebito n. 37120130009192136, n. 37120140003612018, n.
37120140013787127 risultano notificati alla ricorrente con raccomandata postale e pervenuti, come da relativa sottoscrizione, rispettivamente, in data 7.1.2014, 4.6.2014
e 18.1.2015 (v. produzione . CP_5
Il ricorso, infine, non appare fondato neppure quanto all'avviso di addebito n.
37120160012432626 ( n. 8 dell'elenco), per il quale deve registrarsi l' assenza di prova della relativa notifica, in quanto mancante nella documentazione prodotta dai convenuti;
con tale avviso l ha intimato il pagamento della somma di € CP_5
13.874,69, per presunti contributi riferiti all' anno 2016. L'eccezione di prescrizione è infondata anche in tal caso .
Infatti, va tenuto conto del fatto che il decorso del termine quinquennale di prescrizione
è risultato sospeso nel periodo relativo all'emergenza pandemica per un totale di 311 giorni.
Invero, per come disposto dall'art. 37 D.L. 17 marzo 2020, n. 18“ 2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
E' poi intervenuta altra norma, vale a dire l'art. 11 c. 9 D.L. 183/2020, che dispone : 9.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
Pertanto, considerando tale complessivo periodo di sospensione del decorso della prescrizione, la notifica dell'intimazione opposta, risalente al 19.5.22, è intervenuta entro i cinque anni + 311 giorni relativi al periodo di sospensione stesso.
A quanto esposto consegue il rigetto in toto del ricorso .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte ricorrente come da dispositivo, anche se le oscillazioni giurisprudenziali circa la questione della provenienza dell'intimazione da mail non presente nei pubblici registri costituisce argomento per disporre la compensazione le spese di lite tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; dichiara compensate le spese di lite in misura pari alla metà, condannando la ricorrente indicata in epigrafe al pagamento della restante metà in favore delle parti convenute costituite, metà che liquida in complessivi euro 1640,00, oltre cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Napoli, 27.5.25
Il Giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi