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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/08/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2036/2017 RGAC vertente tra
, P.I. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca dell'ufficio legale dell'azienda appellante e
NT
, P.I. , in
[...] P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Serena Riccio e Antonio Aiello appellato
Conclusioni delle parti. Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del presente atto d'appello: 1) accogliere il presente gravame e, conseguentemente, riformare l'impugnata ordinanza del 06.10.2017 emessa dal tribunale di Catanzaro nel giudizio R.G. 4751/2014. 2)
Condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio. Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare rigettare l'istanza cautelare. Nel merito rigettare l'atto di appello poiché infondato sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile alla odontoiatria sociale il DPGR N. 19
DELL'11.02.2013 stabilire come termine di decorrenza quella della stipula del contratto del 2013 ovvero 3.09.2013. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge”.
In fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, il NT
adiva il tribunale di Catanzaro esponendo
[...]
di essere una struttura accreditata iscritta nell'elenco della Regione Calabria
e di avere stipulato con l'Asp di Catanzaro, in data 03.09.2013, un accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche nell'anno 2013.
Il ricorrente sosteneva di avere diritto al pagamento delle prestazioni effettuate nell'anno 2013 e 2014 secondo le tariffe di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 141/2010 di “approvazione programma odontoiatria sociale” e affermava che l'Asp di Catanzaro aveva negato l'applicazione delle tariffe contenute nella anzidetta deliberazione sul presupposto che la stessa fosse stata revocata con decreto del presidente della giunta regionale n. 19 del 11.02.2013, con cui era stata data attuazione al decreto del Ministero della salute del 18.10.2012 (cosicché il tariffario applicabile alle prestazioni di odontoiatria sociale era quello di cui al DPGR
n. 19/2013).
Il ricorrente, pertanto, chiedeva che il tribunale di Catanzaro, accertato il suo diritto all'applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 141/2010 relativamente agli anni 2013 e 2014, condannasse l'Asp di Catanzaro al pagamento per l'anno 2013 di € 64.409,34 oltre interessi moratori ex d.l.gs. 231/2002 dal trentesimo giorno dalla data della fattura sino al soddisfo e, per l'anno 2014, della somma scaturente dall'applicazione delle tariffe di cui alla delibera richiamata oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Si costituiva in giudizio l'Asp di Catanzaro esponendo che la delibera (di cui il ricorrente chiedeva l'applicazione) era stata revocata con decreto del presidente della giunta regionale n.19 del 11.02.2013 la quale, nel recepire il D.M. 18.10.2010, aveva espressamente stabilito la cessazione dell'efficacia dei precedenti atti di approvazione tariffaria ivi compresa dunque la D.G.R. n. 141/2010.
Con ordinanza del 05.10.2017, pubblicata il 06.10.2017, il tribunale di
Catanzaro accoglieva la domanda avanzata dal ricorrente in relazione al fatto che, pur avendo la regione Calabria disposto la revoca di alcune delibere, nulla aveva previsto in ordine alla deliberazione della giunta regionale n. 141 del 2010 relativa all'approvazione del programma odontoiatrico sociale che, dunque, rimaneva in vigore. Con atto di appello notificato in data 17.11.2017, l'Asp di Catanzaro impugnava l'ordinanza per avere il giudice di primo grado violato le statuizioni contenute nel decreto del presidente della giunta regionale n. 19 del 11.10.2013. In particolare, l'appellante sosteneva che il decreto richiamato aveva stabilito, con una clausola di portata generale, la cessazione dell'efficacia di precedenti atti di approvazione tariffaria ivi compresa dunque la DGR n. 141/2010; in tal senso si era pronunciato anche il dipartimento regionale di tutela della salute che affermava appunto che le tariffe da applicarsi alla odontoiatria sociale fossero quelle stabilite nel
D.P.G.R. n. 19/2013.
L'appellante poi, contestava l'ordinanza nella parte in cui era stata riconosciuta l'applicazione degli interessi moratori dal trentesimo giorno dalla presentazione delle fatture ai sensi del d.lgs. n. 231/2022 per difetto del requisito della liquidità del credito. Eccepiva, inoltre, che le pubbliche amministrazioni potevano prevedere la decorrenza degli interessi dal sessantesimo giorno dalla presentazione della fattura e non dal trentesimo.
Chiedeva, dunque, la riforma integrale dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva iscritta al n. 2036/2017 RGAC di questa corte.
Con comparsa del 09.04.2018, si costituiva in giudizio il
[...]
che contestava nel Controparte_2
merito l'appello.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del
10.04.2018, il collegio rigettava l'istanza avanzata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 30.09.24 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La controversia concerne il preteso diritto a ricevere il pagamento, per le prestazioni mediche erogate negli anni 2013 e 2014 nell'ambito dell'odontoiatria sociale, sulla base delle tariffe riportate nella delibera del
Presidente della Giunta Regione Calabria n. 141/2010. Tale diritto è stato riconosciuto dal tribunale sul presupposto che, il decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 19 dell'11.2.2013, adottato per regolamentare le modalità di attuazione del piano di rientro dai disavanza del settore sanitario, non aveva espressamente revocato l'efficacia della deliberazione n.
141/2010.
Ora, occorre osservare che, a seguito dell'Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della
Regione Calabria il 17 dicembre 2009 (documento richiamato nel D. P. G.
R. n. 19/2013 prodotto dall' ) era stata avviata la Controparte_3
procedura per il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario calabrese.
Il Decreto n. 19 dell'11 febbraio 2013, adottato dal Presidente della Giunta
Regionale, nella qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro, prevedeva espressamente che “le tariffe massime di cui al Decreto del 18 ottobre 2012 recante -Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale- anno validità dal 12 febbraio 2013 e fino alla data del 31 dicembre 2014; conseguentemente cessano di avere efficacia le tariffe relative alle anzidette attività assistenziali approvate con precedenti provvedimenti”, escludendo la possibilità di procedere a pagamenti secondo i parametri tariffari concordati in precedenza. E, tale previsione è conforme al dettato di cui all'art. 15, comma 17, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7.8.2012, che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, disponeva “Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.”
L'omessa indicazione, nel decreto n. 19/2013, della deliberazione della G.R.
n. 141/2010 tra i provvedimenti formalmente revocati appare irrilevante, posto che la disposizione contenuta nel XII comma del citato art. 15 in merito all'applicabilità del limite alle tariffe costituisce una norma inderogabile, dettata dalla necessità di contemperare il diritto alle cure con i parametri della spesa pubblica, cosicché è possibile, in altri termini, sostenere che l'elencazione dei provvedimenti revocati fosse esemplificativa e non tassativa.
L'accoglimento del principale motivo di appello determina l'assorbimento delle altre censure e comporta il rigetto della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del Parte_1
legale rappresentante, nei confronti del NT
, in persona del legale rappresentante,
[...]
avverso l'ordinanza del tribunale di Catanzaro del 6.10.2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza 6.10.2017, rigetta la domanda proposta dal NT
;
[...]
-condanna il NT
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio
[...]
liquidate in € 4.015,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il primo grado, ed in € 3.750,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il secondo grado.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore.
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2036/2017 RGAC vertente tra
, P.I. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca dell'ufficio legale dell'azienda appellante e
NT
, P.I. , in
[...] P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Serena Riccio e Antonio Aiello appellato
Conclusioni delle parti. Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del presente atto d'appello: 1) accogliere il presente gravame e, conseguentemente, riformare l'impugnata ordinanza del 06.10.2017 emessa dal tribunale di Catanzaro nel giudizio R.G. 4751/2014. 2)
Condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio. Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare rigettare l'istanza cautelare. Nel merito rigettare l'atto di appello poiché infondato sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile alla odontoiatria sociale il DPGR N. 19
DELL'11.02.2013 stabilire come termine di decorrenza quella della stipula del contratto del 2013 ovvero 3.09.2013. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge”.
In fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, il NT
adiva il tribunale di Catanzaro esponendo
[...]
di essere una struttura accreditata iscritta nell'elenco della Regione Calabria
e di avere stipulato con l'Asp di Catanzaro, in data 03.09.2013, un accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche nell'anno 2013.
Il ricorrente sosteneva di avere diritto al pagamento delle prestazioni effettuate nell'anno 2013 e 2014 secondo le tariffe di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 141/2010 di “approvazione programma odontoiatria sociale” e affermava che l'Asp di Catanzaro aveva negato l'applicazione delle tariffe contenute nella anzidetta deliberazione sul presupposto che la stessa fosse stata revocata con decreto del presidente della giunta regionale n. 19 del 11.02.2013, con cui era stata data attuazione al decreto del Ministero della salute del 18.10.2012 (cosicché il tariffario applicabile alle prestazioni di odontoiatria sociale era quello di cui al DPGR
n. 19/2013).
Il ricorrente, pertanto, chiedeva che il tribunale di Catanzaro, accertato il suo diritto all'applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 141/2010 relativamente agli anni 2013 e 2014, condannasse l'Asp di Catanzaro al pagamento per l'anno 2013 di € 64.409,34 oltre interessi moratori ex d.l.gs. 231/2002 dal trentesimo giorno dalla data della fattura sino al soddisfo e, per l'anno 2014, della somma scaturente dall'applicazione delle tariffe di cui alla delibera richiamata oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Si costituiva in giudizio l'Asp di Catanzaro esponendo che la delibera (di cui il ricorrente chiedeva l'applicazione) era stata revocata con decreto del presidente della giunta regionale n.19 del 11.02.2013 la quale, nel recepire il D.M. 18.10.2010, aveva espressamente stabilito la cessazione dell'efficacia dei precedenti atti di approvazione tariffaria ivi compresa dunque la D.G.R. n. 141/2010.
Con ordinanza del 05.10.2017, pubblicata il 06.10.2017, il tribunale di
Catanzaro accoglieva la domanda avanzata dal ricorrente in relazione al fatto che, pur avendo la regione Calabria disposto la revoca di alcune delibere, nulla aveva previsto in ordine alla deliberazione della giunta regionale n. 141 del 2010 relativa all'approvazione del programma odontoiatrico sociale che, dunque, rimaneva in vigore. Con atto di appello notificato in data 17.11.2017, l'Asp di Catanzaro impugnava l'ordinanza per avere il giudice di primo grado violato le statuizioni contenute nel decreto del presidente della giunta regionale n. 19 del 11.10.2013. In particolare, l'appellante sosteneva che il decreto richiamato aveva stabilito, con una clausola di portata generale, la cessazione dell'efficacia di precedenti atti di approvazione tariffaria ivi compresa dunque la DGR n. 141/2010; in tal senso si era pronunciato anche il dipartimento regionale di tutela della salute che affermava appunto che le tariffe da applicarsi alla odontoiatria sociale fossero quelle stabilite nel
D.P.G.R. n. 19/2013.
L'appellante poi, contestava l'ordinanza nella parte in cui era stata riconosciuta l'applicazione degli interessi moratori dal trentesimo giorno dalla presentazione delle fatture ai sensi del d.lgs. n. 231/2022 per difetto del requisito della liquidità del credito. Eccepiva, inoltre, che le pubbliche amministrazioni potevano prevedere la decorrenza degli interessi dal sessantesimo giorno dalla presentazione della fattura e non dal trentesimo.
Chiedeva, dunque, la riforma integrale dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva iscritta al n. 2036/2017 RGAC di questa corte.
Con comparsa del 09.04.2018, si costituiva in giudizio il
[...]
che contestava nel Controparte_2
merito l'appello.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del
10.04.2018, il collegio rigettava l'istanza avanzata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 30.09.24 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La controversia concerne il preteso diritto a ricevere il pagamento, per le prestazioni mediche erogate negli anni 2013 e 2014 nell'ambito dell'odontoiatria sociale, sulla base delle tariffe riportate nella delibera del
Presidente della Giunta Regione Calabria n. 141/2010. Tale diritto è stato riconosciuto dal tribunale sul presupposto che, il decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 19 dell'11.2.2013, adottato per regolamentare le modalità di attuazione del piano di rientro dai disavanza del settore sanitario, non aveva espressamente revocato l'efficacia della deliberazione n.
141/2010.
Ora, occorre osservare che, a seguito dell'Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della
Regione Calabria il 17 dicembre 2009 (documento richiamato nel D. P. G.
R. n. 19/2013 prodotto dall' ) era stata avviata la Controparte_3
procedura per il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario calabrese.
Il Decreto n. 19 dell'11 febbraio 2013, adottato dal Presidente della Giunta
Regionale, nella qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro, prevedeva espressamente che “le tariffe massime di cui al Decreto del 18 ottobre 2012 recante -Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale- anno validità dal 12 febbraio 2013 e fino alla data del 31 dicembre 2014; conseguentemente cessano di avere efficacia le tariffe relative alle anzidette attività assistenziali approvate con precedenti provvedimenti”, escludendo la possibilità di procedere a pagamenti secondo i parametri tariffari concordati in precedenza. E, tale previsione è conforme al dettato di cui all'art. 15, comma 17, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7.8.2012, che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, disponeva “Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.”
L'omessa indicazione, nel decreto n. 19/2013, della deliberazione della G.R.
n. 141/2010 tra i provvedimenti formalmente revocati appare irrilevante, posto che la disposizione contenuta nel XII comma del citato art. 15 in merito all'applicabilità del limite alle tariffe costituisce una norma inderogabile, dettata dalla necessità di contemperare il diritto alle cure con i parametri della spesa pubblica, cosicché è possibile, in altri termini, sostenere che l'elencazione dei provvedimenti revocati fosse esemplificativa e non tassativa.
L'accoglimento del principale motivo di appello determina l'assorbimento delle altre censure e comporta il rigetto della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del Parte_1
legale rappresentante, nei confronti del NT
, in persona del legale rappresentante,
[...]
avverso l'ordinanza del tribunale di Catanzaro del 6.10.2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza 6.10.2017, rigetta la domanda proposta dal NT
;
[...]
-condanna il NT
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio
[...]
liquidate in € 4.015,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il primo grado, ed in € 3.750,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il secondo grado.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore.
Dott. Alberto Nicola Filardo