CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3425/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:40 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente SEPE MARIA, Relatore PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18000/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G Oberdan 3 80100 Napoli NA
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025030324000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1334/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso notificato agenzia delle entrate – riscossione e alla Camera di Commercio e alla Direzione Provinciale I di Napoli - Uff. Territoriale di Napoli 1, e al Comune di Napoli – ha impugnato l'avviso di intimazione n. 071 2025 9025030324 000 emesso e notificato dall'Agenzia delle entrate Riscossione – Agente della Riscossione, in data 20.09.2025 per l'importo complessivo di € 43.260,74 avente ad oggetto vari tributi in relazione alle cartelle di pagamento in ricorso testualmente indicate.
Ha eccepito:
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici, non essendogli stato notificato alcun avviso di accertamento prima dell'impugnata intimazione di pagamento.
L'l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso che solo con la notifica dell' avviso di intimazione impugnato, veniva a conoscenza della propria asserita posizione debitoria
Si è costituita l 'Agenzia Entrate Riscossione, ed ha chiesto il rigetto del ricorso documentando la regolare notifica delle cartelle esattoriali nonché l'interruzione del termine di prescrizione.
Si è costituito il Comune di Napoli che in relazione alla TARES 2013 e alla TARI 2014 ha eccepito l'estraneità del Comune di Napoli rispetto agli atti consequenziali all'iscrizione a ruolo coattivo (emissione e notifica cartella, solleciti, ingiunzioni..) rimandando alle controdeduzioni fornite dal'Agente della Riscossione che ha competenza per la notifica della cartella di pagamento, fino all'esecuzione forzata ed ha chiesto il rigetto del ricorso avendo l'Agente della Riscossione, in sede di comparsa, provato la regolare notifica delle sottese cartelle La commissione ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato
Agenzia delle entrate ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento che hanno preceduto l'atto di riscossione qui impugnato, pertanto le eccezioni relativa al merito e/o alla decadenza della pretesa impositiva sono inammissibili per violazione dell'art. 21 d.lgs 546/92 poiché trattasi di eccezioni che dovevano essere fatte valere con l'impugnazione delle cartelle di pagamento. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs.546/92. Conseguentemente, è inammissibile anche l'eccezione di decadenza in quanto promossa oltre il termine perentorio previsto dall'art. 21 del d.lgs.n.546/92, ovvero 60 gg. decorrenti dalla data di notifica di ciascuna delle cartelle esattoriali sottese all'opposta intimazione di pagamento, quale risultante dalla documentazione prodotta da ADER, con conseguente cristallizzazione delle pretese impositive ivi recate ed esclusione di qualsivoglia sindacato di merito in ordine alle stesse. Difatti, qualsiasi eccezione concernente il merito o la decadenza di tali ruoli poteva essere proposta solo in occasione della notifica delle cartelle di pagamento. Per il principio della sequenza procedimentale degli atti affermato a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 5791/2008) qualsiasi eccezione concernente il merito del recupero effettuato dall'Ufficio poteva essere proposta solo in occasione della notifica della cartella. Fermo restando quanto detto, si rappresenta che le cartelle di pagamento di competenza derivano dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/73, che testualmente prevede che, «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione», mentre l'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, stabilisce che «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta». È un concetto consolidato che l'avviso bonario non è necessario se l'omesso versamento viene rilevato tramite il controllo automatizzato posto in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600/1973 che non modifica il risultato della dichiarazione. Quindi, se il controllo automatico della dichiarazione non fa emergere un risultato diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, ma solo l'omesso o tardivo versamento delle imposte, non è necessario l'invio da parte dell'Agenzia delle entrate di una comunicazione di irregolarità perché il controllo non investe incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Le spese alla luce di tali considerazioni sono a carico del ricorrente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida per ciascun ufficio resistente in euro 3000,00 oltre IVA, CPA ed altri oneri come per legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:40 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente SEPE MARIA, Relatore PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18000/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G Oberdan 3 80100 Napoli NA
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025030324000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1334/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso notificato agenzia delle entrate – riscossione e alla Camera di Commercio e alla Direzione Provinciale I di Napoli - Uff. Territoriale di Napoli 1, e al Comune di Napoli – ha impugnato l'avviso di intimazione n. 071 2025 9025030324 000 emesso e notificato dall'Agenzia delle entrate Riscossione – Agente della Riscossione, in data 20.09.2025 per l'importo complessivo di € 43.260,74 avente ad oggetto vari tributi in relazione alle cartelle di pagamento in ricorso testualmente indicate.
Ha eccepito:
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici, non essendogli stato notificato alcun avviso di accertamento prima dell'impugnata intimazione di pagamento.
L'l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso che solo con la notifica dell' avviso di intimazione impugnato, veniva a conoscenza della propria asserita posizione debitoria
Si è costituita l 'Agenzia Entrate Riscossione, ed ha chiesto il rigetto del ricorso documentando la regolare notifica delle cartelle esattoriali nonché l'interruzione del termine di prescrizione.
Si è costituito il Comune di Napoli che in relazione alla TARES 2013 e alla TARI 2014 ha eccepito l'estraneità del Comune di Napoli rispetto agli atti consequenziali all'iscrizione a ruolo coattivo (emissione e notifica cartella, solleciti, ingiunzioni..) rimandando alle controdeduzioni fornite dal'Agente della Riscossione che ha competenza per la notifica della cartella di pagamento, fino all'esecuzione forzata ed ha chiesto il rigetto del ricorso avendo l'Agente della Riscossione, in sede di comparsa, provato la regolare notifica delle sottese cartelle La commissione ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato
Agenzia delle entrate ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento che hanno preceduto l'atto di riscossione qui impugnato, pertanto le eccezioni relativa al merito e/o alla decadenza della pretesa impositiva sono inammissibili per violazione dell'art. 21 d.lgs 546/92 poiché trattasi di eccezioni che dovevano essere fatte valere con l'impugnazione delle cartelle di pagamento. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs.546/92. Conseguentemente, è inammissibile anche l'eccezione di decadenza in quanto promossa oltre il termine perentorio previsto dall'art. 21 del d.lgs.n.546/92, ovvero 60 gg. decorrenti dalla data di notifica di ciascuna delle cartelle esattoriali sottese all'opposta intimazione di pagamento, quale risultante dalla documentazione prodotta da ADER, con conseguente cristallizzazione delle pretese impositive ivi recate ed esclusione di qualsivoglia sindacato di merito in ordine alle stesse. Difatti, qualsiasi eccezione concernente il merito o la decadenza di tali ruoli poteva essere proposta solo in occasione della notifica delle cartelle di pagamento. Per il principio della sequenza procedimentale degli atti affermato a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 5791/2008) qualsiasi eccezione concernente il merito del recupero effettuato dall'Ufficio poteva essere proposta solo in occasione della notifica della cartella. Fermo restando quanto detto, si rappresenta che le cartelle di pagamento di competenza derivano dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/73, che testualmente prevede che, «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione», mentre l'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, stabilisce che «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta». È un concetto consolidato che l'avviso bonario non è necessario se l'omesso versamento viene rilevato tramite il controllo automatizzato posto in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600/1973 che non modifica il risultato della dichiarazione. Quindi, se il controllo automatico della dichiarazione non fa emergere un risultato diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, ma solo l'omesso o tardivo versamento delle imposte, non è necessario l'invio da parte dell'Agenzia delle entrate di una comunicazione di irregolarità perché il controllo non investe incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Le spese alla luce di tali considerazioni sono a carico del ricorrente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida per ciascun ufficio resistente in euro 3000,00 oltre IVA, CPA ed altri oneri come per legge.