Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 3425
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità dell'intimazione per mancata notifica atti prodromici

    Le eccezioni relative al merito e/o alla decadenza della pretesa impositiva sono inammissibili per violazione dell'art. 21 d.lgs 546/92, poiché tali questioni dovevano essere sollevate con l'impugnazione delle cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa tributaria

    L'eccezione di prescrizione è inammissibile in quanto promossa oltre il termine perentorio previsto dall'art. 21 del d.lgs.n.546/92, ovvero 60 giorni dalla notifica di ciascuna cartella esattoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 3425
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3425
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo