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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Zeno Perinelli ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto
posta in decisione sulle conclusioni precisate con note in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023, la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data 7 ottobre 2010 nel Comune di Controparte_1
Ottaviano (NA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ottaviano,
1 Parte I, N. 6, Anno 2010, dalla cui unione è nata la FI in data 6 luglio 2006, ad Per_1
oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
La sig.ra ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1
coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di data 27 settembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024:
“In via principale e nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, tra la signora ed Parte_1 il signor , in data 7 ottobre 2010 ed iscritto presso l'ufficio dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Ottaviano (NA) Anno 20109 numero 6 Parte I Serie.
2. Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione di cui alla sentenza di separazione del Tribunale di Trento n. 968/2023 dd. 13.11.2023;
3. Si chiede inoltre che, alla luce del lungo periodo di separazione tra i coniugi, la ricorrente venga dispensata dal rispetto del termine di 300 giorni per contrarre nuove nozze, così come previsto nell'art. 89 c.c.”.
Con sentenza n. 968/2023 del Tribunale di Trento di data 25 ottobre 2023, pubblicata il 13 novembre 2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi disponendo i seguenti provvedimenti: “1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco
[...] Controparte_1
rispetto;
2) affida la FI minore ad entrambi i genitori, con collocazione della FI Per_1
presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che le visite tra padre e FI avvengano secondo il libero accordo tra gli stessi;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento ordinario della FI, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
5) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.”
2 La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio ed è stata posta nuovamente in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare di data 3 ottobre 2024.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il termine di almeno un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (in data 28 settembre
2023) nella procedura di separazione giudiziale del presente procedimento, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza n.
968/2023 di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 13 novembre 2023).
Nulla va disposto in punto di affidamento, collocazione e visite della FI , Per_1
essendo divenuta maggiorenne nelle more del procedimento.
Va confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della FI (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) la somma mensile di euro 150,00, trattandosi di somma minimale al fine di soddisfare le esigenze di mantenimento della FI, come già posta a suo carico nella fase di separazione del presente procedimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di dispensa dal rispetto del termine di trecento giorni per contrarre nuove nozze di cui all'art. 89 c.c., a tenore del quale “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi”. Ed invero, nel caso che occupa lo scioglimento del matrimonio viene in questa sede pronunciato in base all'art. 3, n. 2 lett.
b) della L. 898/1970, sicché si versa in ipotesi di espressa esclusione dal divieto di nuove nozze prima dei trecento giorni.
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione è stata chiesta per il solo caso di opposizione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data in data 7 ottobre 2010 nel Comune di Ottaviano Controparte_1
(NA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ottaviano,
Parte I, N. 6, Anno 2010;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario della FI , entro il giorno 10 di Per_1
ciascun mese, la somma mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
3) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda svolta ex art. 89 c.c.;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Zeno Perinelli ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto
posta in decisione sulle conclusioni precisate con note in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023, la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in data 7 ottobre 2010 nel Comune di Controparte_1
Ottaviano (NA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ottaviano,
1 Parte I, N. 6, Anno 2010, dalla cui unione è nata la FI in data 6 luglio 2006, ad Per_1
oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
La sig.ra ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1
coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di data 27 settembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024:
“In via principale e nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, tra la signora ed Parte_1 il signor , in data 7 ottobre 2010 ed iscritto presso l'ufficio dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Ottaviano (NA) Anno 20109 numero 6 Parte I Serie.
2. Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione di cui alla sentenza di separazione del Tribunale di Trento n. 968/2023 dd. 13.11.2023;
3. Si chiede inoltre che, alla luce del lungo periodo di separazione tra i coniugi, la ricorrente venga dispensata dal rispetto del termine di 300 giorni per contrarre nuove nozze, così come previsto nell'art. 89 c.c.”.
Con sentenza n. 968/2023 del Tribunale di Trento di data 25 ottobre 2023, pubblicata il 13 novembre 2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi disponendo i seguenti provvedimenti: “1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco
[...] Controparte_1
rispetto;
2) affida la FI minore ad entrambi i genitori, con collocazione della FI Per_1
presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che le visite tra padre e FI avvengano secondo il libero accordo tra gli stessi;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento ordinario della FI, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
5) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.”
2 La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio ed è stata posta nuovamente in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare di data 3 ottobre 2024.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il termine di almeno un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (in data 28 settembre
2023) nella procedura di separazione giudiziale del presente procedimento, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza n.
968/2023 di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 13 novembre 2023).
Nulla va disposto in punto di affidamento, collocazione e visite della FI , Per_1
essendo divenuta maggiorenne nelle more del procedimento.
Va confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della FI (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) la somma mensile di euro 150,00, trattandosi di somma minimale al fine di soddisfare le esigenze di mantenimento della FI, come già posta a suo carico nella fase di separazione del presente procedimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di dispensa dal rispetto del termine di trecento giorni per contrarre nuove nozze di cui all'art. 89 c.c., a tenore del quale “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi”. Ed invero, nel caso che occupa lo scioglimento del matrimonio viene in questa sede pronunciato in base all'art. 3, n. 2 lett.
b) della L. 898/1970, sicché si versa in ipotesi di espressa esclusione dal divieto di nuove nozze prima dei trecento giorni.
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione è stata chiesta per il solo caso di opposizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data in data 7 ottobre 2010 nel Comune di Ottaviano Controparte_1
(NA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ottaviano,
Parte I, N. 6, Anno 2010;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario della FI , entro il giorno 10 di Per_1
ciascun mese, la somma mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
3) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda svolta ex art. 89 c.c.;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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