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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7769 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e di scadenza del relativo termine il 28.10.2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2020/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, cod. fisc. , rapp.ta e difesa dall' avv. VISCOVO Parte_1 C.F._1 LUCIA, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cercola (NA)
RICORRENTE E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la sede CP_1 dell' , rappresentata e difesa dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.01.2025, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 6647/24 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue. Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, nominato nuovo CTU nella presente fase giudiziale, emerge in tutta evidenza dal suo elaborato peritale che le conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato nel giudizio di ATP apparivano pienamente fondate. Entrambi, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo hanno considerato invalidante nella misura del 100% motivando ampiamente sulle generali condizioni della periziando e approfondendo e dando atto delle patologie concretamente riscontrate. Inoltre, il CTU ha evidenziato che l'istante è apparsa in condizioni tali da poter compiere gli atti quotidiani della vita ed in grado di deambulare in maniera autonoma e normale. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. In ricorso la ricorrente ha evidenziato che l'elaborato peritale contiene contraddizioni e lacune, in quanto non tiene conto della complessità del quadro patologico da cui è affetta la ricorrente che compromette l'integrità psico-fisica della stessa, tale per cui “necessita di appoggi per la deambulazione in ambito domestico, mentre per percorsi più lunghi oltre ai suddetti presidi ortopedici, necessita di assistenza di terzi, in quanto l'interessamento del tunnel carpale bilaterale compromette, per intensa dolenzia ai polsi, l'uso prolungata di appoggi” né tiene conto che le patologie cardiovascolari e respiratorie da cui è affetta possono compromettere la deambulazione stessa. Il ctu, motivando ampiamente sulle generali condizioni della ricorrente, ha affermato che, la prerizianda, nonostante le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (invalidità 100%) con decorrenza dalla domanda amministrativa (01/08/2023), è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, nei limiti della sua menomazione, di svolgere gli atti quotidiani della vita. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Conseguentemente, avuto riguardo alle due CTU redatte nel presente e nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con esse, parte istante va ritenuta invalida al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Così deciso in Napoli, 28/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon