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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/12/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 775/2023 RG. alla udienza del 05/12/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli avv.ti A. Strozzieri e N. Antonini;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
[...]
resistente contumace
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare, (data di conferma in ruolo) il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità effettivamente maturata nei servizi preruolo;
accertare e dichiarare a tutti gli effetti giuridici ed economici che alla data del 1.9.2011 (data di conferma in ruolo) l'anzianità di servizio della ricorrente era pari ad anni 10, mesi 9 e giorni 9, con conseguente applicazione della fascia retributiva 9 già a far data dal 22.03.2009, così maturando l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 15 dal 22.03.2016 (già escluso l'anno 2013 per espressa disposizione di legge) e l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 21 dal 22.3.2022;
condannare, per l'effetto, il ad Controparte_1 inquadrare la ricorrente nella conseguente fascia stipendiale con riconoscimento della corretta anzianità di servizio ed ad adeguarne la posizione e progressione stipendiale in base al vigente CCNL Comparto Scuola, con conseguente pagamento delle relative differenze retributive maturate a seguito della corretta ricostruzione di carriera, per €.4.291,87, ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia, previa espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429.
Osservava in particolare la ricorrente di essere titolare di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, debitamente approvato dagli organi di controllo, stipulato con il dirigente dell' Controparte_1
, in forza del quale, risultava assunta nell'area professionale del personale
[...] amministrativo, tecnico ed ausiliario area A, profilo collaboratore scolastico, con
2 decorrenza giuridica dal 01.09.2011, ed economica dal 01.09.2011, come da
Decreto di ricostruzione di carriera in atti;
che, con decreto prot. n.1916 dell'8.03.2018, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino – APIC82100R, riconosceva utili i servizi svolti negli aa.ss.:
dal 15.09.2000 al 31.08.2001, dal 09.11.2001 al 31.08.2002, dal 1.09.2002 al
31.08.2003, dal 01.09.2009 al 31.08.2004, dal 01.09.2004 al 31.08.2005, dal
01.09.2005 al 31.08.2006, dal 01.09.2006 al 31.08.2007, dal 01.09.2007 al 31.08.2008, dal 01.09.2008 al 31.08.2009, dal 01.09.2009 al 31.08.2010, dal 03.09.2010 al
31.08.2011.
che nel succitato decreto l'anzianità totale valutata era risultata essere pari ad anni 10, mesi 9 e giorni 9 utile ai fini giuridici ed economici alla data di effettiva assunzione in servizio (01.09.2011). Ai sensi della vigente e disapplicata normativa nazionale, a decorrere dal 1.9.2011 (data di conferma in ruolo) il riconosceva invece alla ricorrente anni 8, Controparte_1 mesi 6 e giorni 6 utile ai fini economici e giuridici, ed anni 2, mesi 3 giorni 3 ai soli fini economici per l'anzianità complessiva non di ruolo, attribuendole una fascia stipendiale 0-8 di passaggio alla successiva fascia stipendiale 9, decorrente dal
25.2.2012;
che, in base a quanto computato dal , le era stata riconosciuta CP_1 la fascia stipendiale 0 sino alla data del 31.01.2012 ed il primo scatto stipendiale
(da fascia 0-8 a fascia 9) era stato applicato a far data dal 01.02.2012, mentre sulla base di quanto effettivamente spettante, computando nell'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici, integralmente il periodo di lavoro prestato in pre-ruolo maturati alla data del 1.9.2011, per complessivi anni 10, mesi
9 e giorni 9, per come ricostruito e riconosciuto nell'impugnato decreto, in favore
3 della ricorrente andava riconosciuto ed applicato lo scatto stipendiale con applicazione della fascia 9 già a far data dal 22.03.2009, così maturando l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 15 a far data dal 22.03.2016 (già escluso l'anno 2013
per espressa disposizione di legge) e l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 21 a far data dal 22.3.2022;
che, in buona sostanza, erano stati riconosciuti per intero i primi quattro anni di servizio e per i 2/3 i rimanenti;
che, per tutti gli anni di lavoro prestato dalla ricorrente, il non CP_1 aveva riconosciuto alla medesima la corretta anzianità di servizio e la conseguente progressione stipendiale, entrambi spettanti in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001;
L'amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente citata, restando pertanto contumace.
L'art. 485 D.lgs. 297/1994 (intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera") al primo comma prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”.
4 L'art. 489 del medesimo D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") al primo comma prevede, per il personale docente, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 23.8.1988 n. 399 (intitolato
"Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
"effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del
5 servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
E' pacifico che nel caso di specie il , al momento dell'immissione in CP_2 ruolo della parte ricorrente, ha ricostruito la carriera del collaboratore scolastico valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendolo tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza Persona_1
e e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti Persona_2 Persona_3
50 e 51) che: “50. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze
[...]
, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, e Persona_1 Persona_2
C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; Persona_3 ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza DO Pantana, cit., punto
72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
6 51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e Per_1 Per_2
e Iglesias punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41;
[...] Per_3 sentenza DO Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48).” Conclusivamente la Corte di Giustizia ha affermato che : “La clausola 4 dell 'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Sempre la CGUE nell'ordinanza del del 4.9.2014 ha affermato (al punto Pt_2
17) che “La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di
7 un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da
"ragioni oggettive " ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, quando... la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell' ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.
Sulla legittimità dell'articolo 485 del D.lgs 297/94 si è pronunciata la CGUE che con la sentenza emessa nella causa C-466/17 HI TT contro
[...]
, del 20.09.18 ha statuito quanto segue: “Pertanto, gli obiettivi Controparte_3 invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre
2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). 48 Fatte Per_4 salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie
8 possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49
Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”…. 51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso..”
La Corte di Giustizia ha, dunque, concluso come segue: “Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. 54 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga
9 conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.”
La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente sulla questione ed ha affermato, nella sentenza n. 31149 del 2019, per il personale docente, quanto segue: “è da escludere che la disciplina dettata dall'art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora
“l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”
(per il personale ATA cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 31150 del
28.11.2019)
La Corte di Cassazione ha anche precisato che “nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione carriera adottato dall' Controparte_1 nel gennaio 2008, nella vigenza della direttiva”.
10 Alla luce dei suddetti principi di diritto è, dunque, possibile passare all'esame del caso concreto.
Orbene, nel caso di specie risulta che il ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico dal 1994 al 2011 in base a distinti contratti di lavoro a tempo determinato e che alla data del 1.9.2011, data di effettiva assunzione in servizio, il riconosceva la seguente anzianità: CP_2
8, mesi 6 e giorni 6
Tale calcolo veniva elaborato facendo applicazione della normativa nazionale di cui al d.lgs. n.297/1994 e, dunque, computato parzialmente il servizio effettivamente prestato.
Di converso, facendo riferimento al servizio concretamente svolto, la ricorrente deduce di aver maturato un'anzianità pre ruolo di anni 10, mesi 9 e giorni 9.
Non vi sono questioni relative al servizio prestato nell'anno 2013, essendo il servizio pre-ruolo stato prestato interamente in periodo anteriore al 2013.
Dalla comparazione delle anzianità valutate si evince che l'anzianità calcolata dal ai sensi del d.lgs. 297/94 è inferiore a quella maturata dalla CP_2 ricorrente sulla base del servizio pre-ruolo effettivo, sicchè alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, il decreto di ricostruzione carriera emesso dalla resistente deve considerarsi illegittimo nei confronti della ricorrente e va riformato.
11 In definitiva sintesi, alla data dell'1.9.2011 l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente ai fini giuridici ed economici la complessiva anzianità ai fini giuridici ed economici pari ad anni 10, mesi 9 e giorni
9, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differente retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente rilevata dalla parte resistente
Ne consegue che alla ricorrente dovrà essere riconosciuto l'integrale servizio pre-ruolo in applicazione della Direttiva 1999/70 CE, con conseguente riconoscimento dell'incidenza dell'anzianità maturata sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto godere e che invece non ha percepito, a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente eccepita dalla resistente.
Quanto alle rivendicazioni economiche, la ricorrente avrebbe avuto diritto all'inserimento nella fascia 9 già a far data dal 22.03.2009, così maturando l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 15 dal 22.03.2016 (già escluso l'anno 2013 per espressa disposizione di legge) e l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 21 dal 22.3.2022.
le differenze retributive dovute con la valutazione per intero degli anni di servizio non di ruolo prestati e dell'anzianità maturata prima della sua nomina in ruolo, fino alla data della proposizione del ricorso, ammontano a complessivi Euro
4.291,87 €, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, sulla base dei calcoli elaborati dalla ricorrente ed illustrati in ricorso, sulla correttezza dei quali non si ha motivo di dubitare.
La domanda va, pertanto, accolta come da dispositivo.
12 Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara con decorrenza
1/09/2011 il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità effettivamente maturata nei servizi preruolo;
per l'effetto accerta e dichiara a tutti gli effetti giuridici che alla data dell'1/09/2011 l'anzianità di servizio della ricorrente era di complessivi anni 10, mesi 9 e giorni 9;
2. condanna il resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di CP_1 risarcimento del danno, la somma di 4.291,87 €, con gli interessi dalla data della pronuncia al saldo;
3. pone a carico del le spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in €. 1.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 5.12.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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