CASS
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/09/2025, n. 30198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30198 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI EA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Salvatore Staiano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30198 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 17 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini perliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata ad EA SI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 15 (art. 416-ter cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EA SI che, con atto di ricorso, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Manca la ricostruzione indiziaria della esistenza del patto di scambio politico- elettorale non risultando conferente la richiesta del ricorrente di vedersi conferire "una carica di rilievo" rispetto al contesto captativo in cui si colloca, senza che il ricorrente chieda mai al AP di procurargli dei voti e arrestandosi il dato captativo in occasione della presentazione della lista. Infine, palese è il vizio della ordinanza che/ nella dimostrazione del dolo del ricorrente richiama captazioni alle quali è estraneo e fa riferimento ad una indinnostrata levatura mafiosa di NI AP. In ogni caso, manca la individuazione del rapporto sinallagmatico sotteso alla fattispecie lnon potendosi fare leva sulla generica disponibilità del ricorrente e in assenza di qualsiasi promessa o dazione di utilità. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'omessa considerazione dell'interruzione di qualsiasi rapporto tra il ricorrente e il AP a partire dal 4 settembre 2021, della assenza di personalità recidivante e del tempo silente. 2.3. Sono stati proposti motivi nuovi in relazione al primo motivo di ricorso, con riferimento alla assenza dei profili, oggettivo e soggettivo, della ipotesi ascritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il primo motivo è fondato. La ordinanza ha delineato il contesto elettorale incentrato sul protagonismo elettorale di NI AP volto a definire i componenti delle liste elettorali e prefigurare gli incarichi amministrativi all'esito delle elezioni, di cui è previsto il 2 risultato e ha ritenuto la sussistenza dell'accordo criminoso sulla base delle conversazioni intercorse tra SI e NI AP nella fase di predisposizione della lista, in cui i due discutono della candidatura del primo e della necessità dell'assenso del . AP, nonché della richiesta, a quest'ultimo rivolta una volta formata la lista, di avere una carica di rilievo. In tale accordo, per il "peso" unanime riconosciuto al AP, si ritiene implicitamente riconnpreso l'utilizzo del metodo mafioso nel procacciamento dei voti. 3. Ritiene questo Collegio che la ricostruzione fattuale posta a base della gravità indiziaria esuli dalla fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen. ascritta, secondoikquale il reato di scambio elettorale politico mafioso ha per oggetto la «promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis» e si consuma con la mera stipulazione dell'intesa illecita. Il Tribunale, come il Giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura, non si è attenuto al richiamato parametro di legittimità in quanto, non solo non ha dato conto della personale consapevolezza del ricorrente dell'intento di NI AP di ricorrere all'uso della forza mafiosa per procacciare voti alla lista "Vivi Badolato" in cui il ricorrente era stato inserito, ma neanche ha individuato la pattuizione di alcuno scambio elettorale politico-mafioso da parte dello stesso h ricorrente e 9e„aver concorso, in alcuna forma, alla realizzazione dello stesso o essersi attivato per la sua esecuzione, non valendo a tal riguardo soltanto la richiesta del ricorrente al AP di conseguire una carica di rilievo, quale "ricompensa" per aver accettato la candidatura, ancorché espressione della sua consapevolezza della capacità di influenza dello stesso AP. 4. La estraneità della fattispecie concreta all'ipotesi di cui all'art. 416-ter cod. pen. determina l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella genetica limitatamente al reato di cui al capo 15. 5. L'annullamento assorbe ogni altra questione sulle esigenze cautelari. 6. Alla assenza di gravità indiziaria consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e della ordinanza genetica, con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 7. Deve essere disposta l'immediata cessazione della misura cautelare nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 15) con immediata remissione in libertà del ricorrente, se non detenuto per altra causa. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria in relazione alla immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di SI EA l'ordinanza impugnata nonché l'Ordinanza emessa il 17 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in relazione al reato di cui al capo 15). Dispone la cessazione della misura cautelare e l'immediata liberazione di EA SI se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 14/07/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Salvatore Staiano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30198 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 17 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini perliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata ad EA SI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 15 (art. 416-ter cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EA SI che, con atto di ricorso, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Manca la ricostruzione indiziaria della esistenza del patto di scambio politico- elettorale non risultando conferente la richiesta del ricorrente di vedersi conferire "una carica di rilievo" rispetto al contesto captativo in cui si colloca, senza che il ricorrente chieda mai al AP di procurargli dei voti e arrestandosi il dato captativo in occasione della presentazione della lista. Infine, palese è il vizio della ordinanza che/ nella dimostrazione del dolo del ricorrente richiama captazioni alle quali è estraneo e fa riferimento ad una indinnostrata levatura mafiosa di NI AP. In ogni caso, manca la individuazione del rapporto sinallagmatico sotteso alla fattispecie lnon potendosi fare leva sulla generica disponibilità del ricorrente e in assenza di qualsiasi promessa o dazione di utilità. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'omessa considerazione dell'interruzione di qualsiasi rapporto tra il ricorrente e il AP a partire dal 4 settembre 2021, della assenza di personalità recidivante e del tempo silente. 2.3. Sono stati proposti motivi nuovi in relazione al primo motivo di ricorso, con riferimento alla assenza dei profili, oggettivo e soggettivo, della ipotesi ascritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il primo motivo è fondato. La ordinanza ha delineato il contesto elettorale incentrato sul protagonismo elettorale di NI AP volto a definire i componenti delle liste elettorali e prefigurare gli incarichi amministrativi all'esito delle elezioni, di cui è previsto il 2 risultato e ha ritenuto la sussistenza dell'accordo criminoso sulla base delle conversazioni intercorse tra SI e NI AP nella fase di predisposizione della lista, in cui i due discutono della candidatura del primo e della necessità dell'assenso del . AP, nonché della richiesta, a quest'ultimo rivolta una volta formata la lista, di avere una carica di rilievo. In tale accordo, per il "peso" unanime riconosciuto al AP, si ritiene implicitamente riconnpreso l'utilizzo del metodo mafioso nel procacciamento dei voti. 3. Ritiene questo Collegio che la ricostruzione fattuale posta a base della gravità indiziaria esuli dalla fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen. ascritta, secondoikquale il reato di scambio elettorale politico mafioso ha per oggetto la «promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis» e si consuma con la mera stipulazione dell'intesa illecita. Il Tribunale, come il Giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura, non si è attenuto al richiamato parametro di legittimità in quanto, non solo non ha dato conto della personale consapevolezza del ricorrente dell'intento di NI AP di ricorrere all'uso della forza mafiosa per procacciare voti alla lista "Vivi Badolato" in cui il ricorrente era stato inserito, ma neanche ha individuato la pattuizione di alcuno scambio elettorale politico-mafioso da parte dello stesso h ricorrente e 9e„aver concorso, in alcuna forma, alla realizzazione dello stesso o essersi attivato per la sua esecuzione, non valendo a tal riguardo soltanto la richiesta del ricorrente al AP di conseguire una carica di rilievo, quale "ricompensa" per aver accettato la candidatura, ancorché espressione della sua consapevolezza della capacità di influenza dello stesso AP. 4. La estraneità della fattispecie concreta all'ipotesi di cui all'art. 416-ter cod. pen. determina l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella genetica limitatamente al reato di cui al capo 15. 5. L'annullamento assorbe ogni altra questione sulle esigenze cautelari. 6. Alla assenza di gravità indiziaria consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e della ordinanza genetica, con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 7. Deve essere disposta l'immediata cessazione della misura cautelare nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 15) con immediata remissione in libertà del ricorrente, se non detenuto per altra causa. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria in relazione alla immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di SI EA l'ordinanza impugnata nonché l'Ordinanza emessa il 17 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in relazione al reato di cui al capo 15). Dispone la cessazione della misura cautelare e l'immediata liberazione di EA SI se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 14/07/2025.