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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria MARRA Presidente
2) dott.ssa Michele Campanale Consigliere
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169 del Ruolo generale delle cause dell'anno
2024, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
T R A
in persona dei liquidatori e rappresentata e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesa dall'avv. Luigi NILO
Appellante
E
, in persona del Sindaco l.g.p.t. dall'avv. Angela Maria BUCCOLIERO Controparte_1
Appellato
Conclusioni
Per parte appellante: “1) dichiarare nulla l'ordinanza del Tribunale di Taranto oggetto del presente gravame per le ragioni indicate al punto 1) della parte in diritto della presente impugnativa;
2) in ogni caso procedere all'annullamento e/o alla riforma dell'ordinanza impugnata e per l'effetto: - dichiarare il diritto dell'appellante a veder corrisposti in suo favore dal sulla Controparte_1 sorte capitale già liquidata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale (o a quello diverso ritenuto di giustizia) da applicarsi sull'importo rivalutato, con decorrenza dalla data di emissione delle singole fatture fino al dì dell'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannare il a pagare all' Controparte_1 appellante la suddetta rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale dovuti sulla somma già versata in linea capitale, con decorrenza dalla suddetta data di emissione delle singole fatture fino al dì dell'effettivo soddisfo, o comunque con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
condannare il alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio Controparte_1 grado di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge”; per parte appellata: “
1. Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile ed infondato in fatto e in diritto;
2. Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con citazione del 26/04/2024, la società in epigrafe indicata ha proposto appello avverso l'ordinanza n. 7669/2024, emessa ex art. 702 bis cpc in data 18.3.2024, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla medesima società odierna appellante volta alla condanna del CP_1
al pagamento in suo favore della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi
[...] sulla sorte capitale già liquidata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. (euro € 2.383.897,39) giusta sentenza 2139/2017 (emessa nel precedente giudizio rgl 8885/2014), ritenendo formatosi il giudicato su detta sentenza relativa al medesimo rapporto giuridico ed essendo le somme richieste a titolo di accessori componenti inscindibili del credito di valore liquidato e, quindi, non frazionabile.
1.1. L'appellane, ha, in particolare, dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. in ordine all'ambito di operatività del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2139/2017 (RGN. N. 8885/2014) resa tra le parti in causa, l'erronea applicazione alla fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. del principio di unicità del risarcimento del danno, la violazione dell'art. 248 c. 4 TUEL, ostativo al riconoscimento degli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sui debiti insoluti dell'ente comunale in pendenza della procedura di dissesto finanziario.
1.2. Costituito regolarmente in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 stante l'esistenza del giudicato derivante dalla sentenza n. 2139/2017 resa tra le odierne parti in causa e l'infrazionabilità del credito di valore azionato avente una struttura tendenzialmente unitaria ricomprendente anche le maggiorazioni domandate in questa sede.
1.3. Nelle note di trattazione scritta, parte appellante, ha evidenziato la pendenza di altri procedimenti analoghi pendenti innanzi a codesto Ufficio, giunti al termine, e rinviati per la decisione, tanto per un eventuale rinvio e possibile riunione.
1.4. La causa, pertanto, all'esito dell'udienza trattata come in epigrafe, è stata riservata per la decisione al Collegio, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. L'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1.Deve preliminarmente rilevarsi che la richiesta di rinvio e riunione di procedimenti - formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.9.2025 – si presenta generica in quanto priva del benchè minimo supporto assertivo in ordine al concreto contenuto dei giudizi pendenti, non essendo stato neanche prodotto alcun atto processuale idoneo a consentire adeguata valutazione della richiesta di riunione dei procedimenti.
2.2. Nel merito, la sentenza n. 2139/2017 è stata emessa dal Tribunale di Taranto nel precedente procedimento R.G.N. 8885/2014 vertente sul pagamento del corrispettivo derivate dal contratto di appalto intercorso tra la società e l'ente locale per il servizio di pulizia.
Detta sentenza ha riconosciuto in favore della società odierna appellante la somma di €
2.383.897,39 a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc ed ha escluso la spettanza sullo stesso degli interessi e rivalutazione monetaria, avendo la parte creditrice chiesto espressamente solo gli interessi moratori ex dlgs 231/2002 (esclusi per quanto motivato in sentenza cui si rinvia per evidenti ragioni di economia processuale al fine di non appesantire la lettura della presente decisione) ed avendo omesso, di contro, a fronte del riconoscimento da parte della PA del debito a titolo di indebito arricchimento, di formulare, all'interno del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, apposita domanda riconvenzionale al fine di mutare la propria domanda - rispetto a quella formulata nel ricorso monitorio - tale da consentire a quel giudice relativa statuizione nel rispetto dell'art. 112 cpc.
2.4. Su detto punto specifico della motivazione, la società non ha proposto appello avverso la sentenza n. 2139/2017, dovendosi, pertanto, ritenere formato il giudicato.
È, difatti, utile richiamare il principio di diritto, che questo Collegio condivide, secondo il quale:
“qualora il giudice di primo grado, nel liquidare un debito di valore non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi, tanto se siano stati richiesti quanto nell'ipotesi inversa, la mancata impugnazione da parte del creditore con gravame principale o incidentale autonomo di tale implicita statuizione di rigetto, osta, per preclusione nascente da giudicato interno, all'attribuzione da parte del giudice di secondo grado dei suddetti interessi nonché al creditore di domandarli in autonomo giudizio” (così, Cass. Civ. n. 8657/2006; Cass. Civ.
11.03.1987 n. 2529; Cass. Civ. 25.06.1980 n. 3986; Cass. Civ. 10.3.1995 n. 2809; Cass. Civ.
10.7.1999 n. 7278).
In specie, l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. è un debito di valore da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data dell'illecito, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria fino alla decisione per reintegrare il patrimonio del creditore, e riconoscendo gli interessi - di natura compensativa - non autonomi, perché non normativamente previsti non essendo l'obbligazione originariamente pecuniaria, ma idonei come criterio di liquidazione del danno presunto fino a prova contraria, con decorrenza dalla data dell'altrui arricchimento e nei limiti di questo (art. 2041 c.c.), costituito dal ritardo nell'utilizzazione, nei singoli momenti, dell'equivalente danaro, determinante diminuzione patrimoniale (v., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 07/03/1995 ; Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007; Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 2023).
Ne deriva, pertanto, che l'unitarietà del debito di valore1 nelle voci di cui si compone, stante la definitività della predetta statuizione negatoria degli interessi e rivalutazione monetaria, non consente il loro riconoscimento in tale giudizio.
Al riguardo, è utile richiamare il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)" (da ultimo, Cass. n. 1259/24;
Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Ne consegue, pertanto, che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il «petitum» del primo (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre
1986, n. 6991, Rv. 449071-01). (Cass. n. 5486/19).
2.5. Di alcun ausilio è il richiamo all'art. 248 c. 4 del T.U.E.L., atteso che il giudicato formatosi circa la negazione degli interessi e rivalutazione sul debito di valore ex art. 2041 cc, rende irrilevante, in quanto assorbita dalla predetta irretrattabilità della decisione, la questione della possibilità di richiedere le somme oggetto di causa stante il ritorno in bonis dell'ente locale.
La sentenza citata ha, comunque, escluso la condanna dell'ente locale al pagamento degli interessi non richiesti dalla parte creditrice.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo le tabelle vigenti in relazione ai valori minimi dello scaglione valore indeterminabile complessità media in relazione alla concreta attività svolta.
Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 quater del Tribunale di Taranto, prima sezione civile, n. 7669/2024, contro il , ogni diversa istanza reietta, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, l'ordinanza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore del , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4240,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'odierna parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, addì 04.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 02/04/1997, Rv. 503459 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12839 del 01/12/1992, Rv. 479836 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 21/03/1977, Rv. 384762 - 01).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria MARRA Presidente
2) dott.ssa Michele Campanale Consigliere
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169 del Ruolo generale delle cause dell'anno
2024, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
T R A
in persona dei liquidatori e rappresentata e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesa dall'avv. Luigi NILO
Appellante
E
, in persona del Sindaco l.g.p.t. dall'avv. Angela Maria BUCCOLIERO Controparte_1
Appellato
Conclusioni
Per parte appellante: “1) dichiarare nulla l'ordinanza del Tribunale di Taranto oggetto del presente gravame per le ragioni indicate al punto 1) della parte in diritto della presente impugnativa;
2) in ogni caso procedere all'annullamento e/o alla riforma dell'ordinanza impugnata e per l'effetto: - dichiarare il diritto dell'appellante a veder corrisposti in suo favore dal sulla Controparte_1 sorte capitale già liquidata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale (o a quello diverso ritenuto di giustizia) da applicarsi sull'importo rivalutato, con decorrenza dalla data di emissione delle singole fatture fino al dì dell'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannare il a pagare all' Controparte_1 appellante la suddetta rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale dovuti sulla somma già versata in linea capitale, con decorrenza dalla suddetta data di emissione delle singole fatture fino al dì dell'effettivo soddisfo, o comunque con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
condannare il alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio Controparte_1 grado di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge”; per parte appellata: “
1. Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile ed infondato in fatto e in diritto;
2. Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con citazione del 26/04/2024, la società in epigrafe indicata ha proposto appello avverso l'ordinanza n. 7669/2024, emessa ex art. 702 bis cpc in data 18.3.2024, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla medesima società odierna appellante volta alla condanna del CP_1
al pagamento in suo favore della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi
[...] sulla sorte capitale già liquidata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. (euro € 2.383.897,39) giusta sentenza 2139/2017 (emessa nel precedente giudizio rgl 8885/2014), ritenendo formatosi il giudicato su detta sentenza relativa al medesimo rapporto giuridico ed essendo le somme richieste a titolo di accessori componenti inscindibili del credito di valore liquidato e, quindi, non frazionabile.
1.1. L'appellane, ha, in particolare, dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. in ordine all'ambito di operatività del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2139/2017 (RGN. N. 8885/2014) resa tra le parti in causa, l'erronea applicazione alla fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. del principio di unicità del risarcimento del danno, la violazione dell'art. 248 c. 4 TUEL, ostativo al riconoscimento degli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sui debiti insoluti dell'ente comunale in pendenza della procedura di dissesto finanziario.
1.2. Costituito regolarmente in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 stante l'esistenza del giudicato derivante dalla sentenza n. 2139/2017 resa tra le odierne parti in causa e l'infrazionabilità del credito di valore azionato avente una struttura tendenzialmente unitaria ricomprendente anche le maggiorazioni domandate in questa sede.
1.3. Nelle note di trattazione scritta, parte appellante, ha evidenziato la pendenza di altri procedimenti analoghi pendenti innanzi a codesto Ufficio, giunti al termine, e rinviati per la decisione, tanto per un eventuale rinvio e possibile riunione.
1.4. La causa, pertanto, all'esito dell'udienza trattata come in epigrafe, è stata riservata per la decisione al Collegio, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. L'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1.Deve preliminarmente rilevarsi che la richiesta di rinvio e riunione di procedimenti - formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.9.2025 – si presenta generica in quanto priva del benchè minimo supporto assertivo in ordine al concreto contenuto dei giudizi pendenti, non essendo stato neanche prodotto alcun atto processuale idoneo a consentire adeguata valutazione della richiesta di riunione dei procedimenti.
2.2. Nel merito, la sentenza n. 2139/2017 è stata emessa dal Tribunale di Taranto nel precedente procedimento R.G.N. 8885/2014 vertente sul pagamento del corrispettivo derivate dal contratto di appalto intercorso tra la società e l'ente locale per il servizio di pulizia.
Detta sentenza ha riconosciuto in favore della società odierna appellante la somma di €
2.383.897,39 a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc ed ha escluso la spettanza sullo stesso degli interessi e rivalutazione monetaria, avendo la parte creditrice chiesto espressamente solo gli interessi moratori ex dlgs 231/2002 (esclusi per quanto motivato in sentenza cui si rinvia per evidenti ragioni di economia processuale al fine di non appesantire la lettura della presente decisione) ed avendo omesso, di contro, a fronte del riconoscimento da parte della PA del debito a titolo di indebito arricchimento, di formulare, all'interno del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, apposita domanda riconvenzionale al fine di mutare la propria domanda - rispetto a quella formulata nel ricorso monitorio - tale da consentire a quel giudice relativa statuizione nel rispetto dell'art. 112 cpc.
2.4. Su detto punto specifico della motivazione, la società non ha proposto appello avverso la sentenza n. 2139/2017, dovendosi, pertanto, ritenere formato il giudicato.
È, difatti, utile richiamare il principio di diritto, che questo Collegio condivide, secondo il quale:
“qualora il giudice di primo grado, nel liquidare un debito di valore non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi, tanto se siano stati richiesti quanto nell'ipotesi inversa, la mancata impugnazione da parte del creditore con gravame principale o incidentale autonomo di tale implicita statuizione di rigetto, osta, per preclusione nascente da giudicato interno, all'attribuzione da parte del giudice di secondo grado dei suddetti interessi nonché al creditore di domandarli in autonomo giudizio” (così, Cass. Civ. n. 8657/2006; Cass. Civ.
11.03.1987 n. 2529; Cass. Civ. 25.06.1980 n. 3986; Cass. Civ. 10.3.1995 n. 2809; Cass. Civ.
10.7.1999 n. 7278).
In specie, l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. è un debito di valore da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data dell'illecito, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria fino alla decisione per reintegrare il patrimonio del creditore, e riconoscendo gli interessi - di natura compensativa - non autonomi, perché non normativamente previsti non essendo l'obbligazione originariamente pecuniaria, ma idonei come criterio di liquidazione del danno presunto fino a prova contraria, con decorrenza dalla data dell'altrui arricchimento e nei limiti di questo (art. 2041 c.c.), costituito dal ritardo nell'utilizzazione, nei singoli momenti, dell'equivalente danaro, determinante diminuzione patrimoniale (v., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 07/03/1995 ; Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007; Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 2023).
Ne deriva, pertanto, che l'unitarietà del debito di valore1 nelle voci di cui si compone, stante la definitività della predetta statuizione negatoria degli interessi e rivalutazione monetaria, non consente il loro riconoscimento in tale giudizio.
Al riguardo, è utile richiamare il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)" (da ultimo, Cass. n. 1259/24;
Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Ne consegue, pertanto, che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il «petitum» del primo (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre
1986, n. 6991, Rv. 449071-01). (Cass. n. 5486/19).
2.5. Di alcun ausilio è il richiamo all'art. 248 c. 4 del T.U.E.L., atteso che il giudicato formatosi circa la negazione degli interessi e rivalutazione sul debito di valore ex art. 2041 cc, rende irrilevante, in quanto assorbita dalla predetta irretrattabilità della decisione, la questione della possibilità di richiedere le somme oggetto di causa stante il ritorno in bonis dell'ente locale.
La sentenza citata ha, comunque, escluso la condanna dell'ente locale al pagamento degli interessi non richiesti dalla parte creditrice.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo le tabelle vigenti in relazione ai valori minimi dello scaglione valore indeterminabile complessità media in relazione alla concreta attività svolta.
Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 quater del Tribunale di Taranto, prima sezione civile, n. 7669/2024, contro il , ogni diversa istanza reietta, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, l'ordinanza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore del , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4240,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'odierna parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, addì 04.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 02/04/1997, Rv. 503459 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12839 del 01/12/1992, Rv. 479836 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 21/03/1977, Rv. 384762 - 01).