Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N° 320/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 320 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...] con il patrocinio dell'avv.
GUERRINI SARA ( ); elettivamente domiciliata in CORSO DELLA C.F._2
REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. GUERRINI
SARA
- ricorrente
Nei confronti di
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...] con il C.F._3 patrocinio dell'avv. VERSARI STEFANO ( ); elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA G. REGNOLI N. 34 47121 FORLI' presso il difensore avv. VERSARI
STEFANO
- resistente
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse della ricorrente da costituire parte integrante del verbale d'udienza del Parte_1
24/01/2024” ex art. 189 c.p.c. depositato in data 23 gennaio 2024 la ricorrente Parte_1
ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale di: “DICHIARARE la separazione giudiziale dei coniugi e con della Parte_1 Controparte_1 CP_2
separazione a carico del marito che ha determinato la rottura del rapporto di coniugio per tutte la ragioni esposte in narrativa;
DISPORRE che il figlio minore venga affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori e venga allocato presso la residenza della madre, disciplinandosi
l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, avendolo cura di consentirlo con gradualità e tenendo conto delle fragilità del padre, ammonendolo di tenere un comportamento rispettoso e tutelante delle esigenze-psicofisiche di il tutto con il Per_1
monitoraggio del servizio sociale competente;
DISPORRE a carico di il versamento alla moglie, quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore, della somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile su base Istat, oltre al 100% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportivo- ricreative e straordinarie in genere, come da Protocollo del Tribunale di Forlì;
DISPORRE a carico di il versamento alla moglie, quale contributo al Controparte_1 suo mantenimento, della somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile su base
Istat;
CONDANNARE alla refusione delle spese di lite a favore dello Stato, Controparte_1 stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato.”. Parte_1
Con “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in data 11/03/2024 il resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di “1) Controparte_1
in via riconvenzionale dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo alla moglie per grave violazione dei doveri coniugali determinata dall'aver abbandonato il tetto coniugale con chiara intenzione di non voler farvi ritorno;
2) rigettare la domanda di addebito formulata ex adverso in quanto infondata per le motivazioni indicate in narrativa;
3) disporre che il figlio venga affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
4) a conferma dell'ordinanza Presidenziale della Dott.ssa Talia emessa in data 08.09.2022, disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio minore di € 200,00 mensili, da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Forlì;
4) disporre che, in ragione della tenera età del bambino, il padre tenga con sé il figlio il sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 12.00 in quanto lo stesso ha turni di lavoro che lo occupano tutti i pomeriggi dalle ore 14,00 sino alle 22,00 e quindi non può tenere con sé il bambino ciò fino a quando il bambino non avrà compiuto i 6 anni;
al raggiungimento del sesto anno di età la giornata del sabato in cui starà con il padre pernotterà anche presso l'abitazione dello stesso che poi Per_1
provvederà ad accompagnarlo dalla madre la domenica alle ore 10,00;
5) sempre a decorrere dal sesto anno di età del figlio, disporre che il padre tenga con sé il figlio, durante le vacanze Natalizie per 3 giorni consecutivi, durante le vacanze Pasquali per 2 giorni consecutivi e durante le vacanze estive per 5 giorni consecutivi;
6) rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie in ragione della proposta domanda di addebito e, comunque, in quanto non ne sussistono i presupposti;
7) disporre che la casa coniugale sita in Forlì, via Bologna n 331 resti assegnata al marito unico intestatario del contratto di locazione con tutti gli arredi ivi presenti, anche tenuto conto del fatto che la ricorrente se ne è da tempo allontanata avendo fissato la propria dimora presso la residenza dei genitori della stessa.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi con richiesta di addebito a carico del marito” depositato in data 07/02/2022 chiedeva la pronunzia della Parte_1
separazione personale con addebito da premettendo che dal matrimonio, Controparte_1
celebrato il giorno 05/02/2018 in Forlì (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 8, parte I, serie /, anno 2018, con opzione per il regime della separazione dei beni, era nato il figlio in data 12/04/2018, Persona_1
ancora minorenne. Rappresentava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito – venuto meno agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio e della moglie, la quale doveva occuparsi da sola della cura ed educazione del figlio – che avevano condotto al fallimento del matrimonio, risultando vano anche il tentativo di mediazione familiare, a causa dell'assenza del Compaore agli incontri fissati, chiedendo pertanto: l'addebito della separazione al resistente;
la collocazione del figlio presso di sé con affidamento condiviso a entrambi i genitori, disciplinando Per_1
l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, con il monitoraggio del Servizio Sociale competente;
l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento di un assegno di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat, e del 100% delle spese straordinarie;
il versamento da parte del resistente di € 300,00 mensili quale contributo al suo mantenimento;
nonché, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14/04/2022 Controparte_1
contestando integralmente gli assunti di controparte e rappresentando di non essersi mai sottratto ai propri doveri coniugali e di padre, avendo sempre unicamente provveduto, ad esclusione del periodo in cui era stato disoccupato, a tutte le spese familiari;
imputava alla moglie il fallimento del matrimonio, stante l'abbandono della casa coniugale da parte di quest'ultima, con violazione del dovere di coabitazione, essendosi trasferita nell'abitazione dei genitori nonché di impedirgli di vedere o sentire telefonicamente il figlio, chiedendo quindi l'addebito della separazione alla stessa;
segnalava inoltre la propria paternità verso altri 5 figli, dei quali provvedeva al mantenimento. Il resistente, quindi, chiedeva: la partecipazione al mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili, da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'affidamento del figlio a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, Per_1
disponendo che il padre potesse tenere con sé il minore, fino all'età di 6 anni, il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mentre, una volta superati i 6 anni, dal sabato pomeriggio con pernottamento presso l'abitazione del padre, fino alla domenica mattina alle ore 10.00, oltre che per le vacanze natalizie per 3 giorni consecutivi, pasquali per 2 giorni consecutivi ed estive per 5 giorni consecutivi;
il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 07/09/2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto quanto segue: “3) affida il figlio minore nato a Forlì il [...] ad [...] i Persona_1
genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé;
4) delega per la vigilanza il Servizio Sociale territorialmente competente;
5) dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio alternativamente una settimana il sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 e la settimana successiva la domenica dalle ore
9,00 alle ore 12.00 con delega al Servizio per l'eventuale sospensione o modifica di tale disciplina;
6) dispone che il corrisponda alla , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2022, detratto quanto eventualmente corrisposto nel periodo a tale titolo,
l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale, riportato in nota
7) rigetta la domanda della di attribuzione, in via temporanea ed urgente, di un Pt_1
assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in proprio favore;
”
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e, su istanza della ricorrente, veniva aperto un subprocedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 709 comma IV c.p.c., che veniva rigettato. Con successiva ordinanza il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate da entrambe le parti e mandava al Servizio Sociale di
Forlì, incaricato della vigilanza come da ordinanza presidenziale del 07/09/2022, il deposito della relazione di aggiornamento.
* * * * *
1- Preliminarmente va confermato quanto già precisato nell'ordinanza presidenziale in merito alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile, nella quale è riportato: “rilevato preliminarmente che, pur in presenza dell'elemento di estraneità rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di uno Stato terzo, trova tuttavia applicazione la normativa dell'Unione Europea stante la sussistenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (si veda in termini la sentenza della Corte di Giustizia – Terza sezione – del 29 novembre 2007 – Causa C-68 nella quale si afferma, precisandone i limiti ove i giudici di un altro Stato membro siano competenti ai sensi dell'art. 3 del Reg. 2201/2003, che “come risulta dal quarto e ottavo “considerando” del regolamento n. 1347/2000, le cui disposizioni riguardanti la competenza a statuire sulle questioni in materia di divorzio sono state in sostanza riprese nel regolamento n. 2201/2003, quest'ultimo è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Di conseguenza, il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo “considerando” del regolamento n.
1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra
1'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza); ritenuto che il principio, sopra enunciato, del primato del diritto dell'Unione Europea ha valenza generale, estesa pertanto, oltre che all'individuazione dell'autorità giudiziaria che ha competenza giurisdizionale, ad ogni altra questione rilevante, quale ad esempio
l'individuazione della normativa applicabile;
considerato che
, nel caso di specie, l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art.
3 del Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova
l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove ancora entrambi risiedono;
considerato infine che, in mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova applicazione nel caso di specie quanto alla richiesta di separazione - in base all'art. 8 lett.
b) del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre
2010 (cosiddetto Roma III) relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21 giugno 2012 - la legge italiana, quale legge dello Stato “dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”; considerato inoltre che la legge italiana è altresì applicabile ai provvedimenti in materia di affidamento della prole, rinviando l'art. 42 della l. n. 218/1995 alla convenzione dell'Aja
1961 che individua quale criterio di collegamento quello della residenza abituale del minore;
ritenuto inoltre che in forza del Regolamento n.4/2009 sussiste la giurisdizione anche per quanto concerne la domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento;
considerato che
, in relazione a tale domanda la legge applicabile è quella del luogo di residenza del creditore alimentare, quindi del figlio in forza del Protocollo dell'Aja 2007 sulle obbligazioni alimentari richiamato dall'art. 15 del predetto regolamento e dunque la legge italiana”.
2- In merito alla richiesta di addebito avanzata da entrambe le parti, va considerato che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord. 20.12.2021, n. 40795; Cass. civ.
n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). Al riguardo, si è recentemente statuito come vada riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis” (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n.
2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez. VI, ordinanza n. 1715 del 23.01.2019, ove si è ritenuto che “…. la crisi coniugale sia piuttosto da addebitare ad una incompatibilità caratteriale dei coniugi che nel tempo ha reso irreversibile la rottura del rapporto”). Ciò premesso, la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al resistente deve rigettarsi in quanto rimasta priva di supporto probatorio. Del pari e per la stessa ragione è da rigettare la richiesta del resistente di addebito della separazione alla ricorrente, con la precisazione che l'abbandono da parte dell'altro coniuge della casa familiare non può costituire causa di addebito della separazione quando sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si è già verificata e in conseguenza di tale fatto (cfr., Cass. civ. n. 18613/2008).
Invero dalle reciproche accuse delle parti – secondo la ricorrente il marito non si sarebbe mai curato né di lei né del figlio mentre secondo il resistente, al contrario, subito dopo la nascita del figlio si sarebbe sottratta agli obblighi di assistenza morale e Parte_1
materiale nei confronti suoi e del figlio al punto che lo stesso si sarebbe trovato da solo a dover accudire il figlio ancora piccolo e a gestire la casa facendo fronte a tutte le incombenze quotidiane nella totale assenza della moglie – si evince come l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente, tornata a vivere con i propri genitori, sia intervenuto in una situazione già irrimediabilmente compromessa, tant'è che la stessa ricorrente ha dichiarato di aver tentato di intraprendere un percorso di mediazione familiare tramite il Servizio Sociale, poi non andato a buon fine a causa della mancata presenza del marito agli incontri fissati.
3- Osserva il Collegio che, alla luce delle conclusioni da ultimo rassegnate in giudizio da occorre prendere atto che le parti concordano nel disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che in mancanza Per_1
di elementi di segno contrario costituisce la regola, con collocamento prevalente del minore con la madre, non opponendosi quest'ultima al diritto di visita nei giorni indicati dal padre, specificando però la necessità di mantenere il monitoraggio da parte del servizio sociale competente. A tale proposito, nella relazione del Servizio Sociale di Forlì del 12.03.2024 viene evidenziata la forte necessità per di “sperimentare un contesto Per_1
organizzativo chiaro e prevedibile”, nonché la conferma che quest'ultimo debba continuare a vivere presso l'abitazione della madre, ma avendo ben chiari i momenti di incontro con il padre.
Il resistente ha chiesto di vedere il figlio: il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 fino a quando questi non avrà compiuto sei anni;
al raggiungimento del sesto anno di età nella giornata del sabato con pernotto presso l'abitazione dello stesso fino alle ore 10.00 della domenica mattina. Posto che il minore ha ormai raggiunto l'età di sei anni, si ritiene di accogliere la richiesta del padre di pernottamento del minore presso la propria abitazione nel fine settimana, in mancanza di elementi di segno contrario, che non sono emersi nel presente giudizio, nel rispetto dell'alternanza dei fine settimana tra la madre e il padre. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio fino alle ore 12.00 della domenica, andandolo a prendere e riportandolo presso l'abitazione materna, oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e sette giorni consecutivi durante le vacanze estive.
Nella comunicazione della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo n. 2 “Irene
Ugolini Zoli”, allegata alla relazione dei Servizi Sociali del 12.03.2024, viene evidenziato come le condizioni del minore lascino a volte molto a desiderare in quanto lo stesso viene portato a scuola con abiti che recano segni di urina asciugati addosso, situazione vissuta con consapevolezza matura del bambino, che prova vergogna per quanto accade. Nella medesima comunicazione si precisa come madre e figlio siano alloggiati presso la casa dei nonni, dove vivono molti altri familiari (circa 8/9 persone), con conseguente difficoltà anche nell'accesso al servizio igienico.
Considerato che nella predetta relazione dei Servizi Sociali è riportato che la madre ha riferito di essere in attesa dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dove andrebbe a vivere unitamente al figlio, e confidando nel fatto che tale soluzione possa essere di giovamento alle generali condizioni di vita del minore, comprese quelle di carattere igienico, si ritiene tuttavia necessario confermare, a tutela della sana ed equilibrata crescita psico-fisica di l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di Per_1
monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, disponendo che un educatore effettui visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori con cadenza almeno mensile, con richiesta di relazione semestrale di aggiornamento al Giudice Tutelare, al quale viene disposta la trasmissione del presente provvedimento per i suoi compiti ex art. 337 c.c.
4- Risulta invece inammissibile la richiesta di assegnazione della casa coniugale da parte del resistente, comunque corrispondente alla situazione già in essere e non contestata dalla moglie, potendosi, come da consolidata giurisprudenza, disporre tale assegnazione unicamente in favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. In mancanza di richiesta di assegnazione da parte della ricorrente, nulla deve disporsi in relazione all'abitazione coniugale.
5- Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, già determinato dal Presidente del Tribunale nella misura di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in linea con quanto richiesto dal resistente, non essendo variate le condizioni reddituali e la capacità lavorativa delle parti rispetto al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale, non vi è ragione per procedere in questa sede alla revisione di quanto ivi previsto in merito al contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre, trattandosi di statuizione motivatamente e congruamente resa sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi, quali il reddito del (reddito imponibile di € 20.245,00 nel 730/2023), CP_1
l'obbligo di mantenimento in capo allo stesso di altri cinque figli, di cui due con lui conviventi in Italia, la giovane età della ricorrente, nonché le passate attività lavorative svolte dalla stessa, seppure in maniera saltuaria.
6- Alla luce delle stesse considerazioni, già esposte nell'ordinanza presidenziale, va ribadita anche in questa sede la mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
7- Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche Controparte_1
istruttoria, così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(BURKINA FASO) il 02/01/1971, e nato a [...] Controparte_1
(BURKINA FASO) il 01/01/1979, unitisi in matrimonio il 5 febbraio 2018 a Forlì (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2018 Atto n° 8 Parte I^ SERIE /); affida il figlio minore nato a Forlì (FC) il [...], ad [...] i genitori, Per_1
con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé; dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 1500 fino alla domenica alle ore 1200, prelevandolo e riportandolo presso l'abitazione materna, oltre che tre giorni consecutivi durante le festività natalizie, due giorni consecutivi durante le festività pasquali e sette giorni consecutivi durante le vacanze estive;
conferisce al Servizio Sociale territorialmente competente l'incarico di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, disponendo che un educatore effettui visite domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori con cadenza almeno mensile, con richiesta di relazione di aggiornamento semestrale al Giudice Tutelare al quale dispone la trasmissione del presente provvedimento per i suoi compiti ex art. 337 c.c.; conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2022, detratto quanto già corrisposto nel periodo a tale titolo, l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì in data 9 giugno 2017; rigetta le richieste di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti;
rigetta la richiesta di i assegnazione della casa coniugale sita in Controparte_1
Forlì (FC), Viale Bologna n. 331A; rigetta la richiesta di di assegno di mantenimento in proprio favore;
Parte_1
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria