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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 997/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12961/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AL Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 264 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento Modello C, Partita di Credito n. 000101/2025, notificato da AL Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia –
Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, per l'importo complessivo di euro 264,50, di cui euro
237,50 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie.
L'atto trae origine dal procedimento civile n. 158/2020 RG del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di
Ischia, introdotto dalla ricorrente con ricorso per tutela possessoria ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., avente ad oggetto la rimozione di cavi e condotte elettriche installate su una porzione delimitata del muro di cinta della proprietà della ricorrente.
In calce al ricorso introduttivo del giudizio civile la parte attrice dichiarava che, ai fini del contributo unificato, il valore della controversia era inferiore ad euro 1.000, versando la somma di euro 21,50.
Il procedimento possessorio veniva successivamente dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
Con comunicazione del 22 novembre 2023 la Cancelleria del Tribunale riteneva non congrua la dichiarazione di valore e qualificava la causa come di valore indeterminabile, richiedendo l'integrazione del contributo unificato fino all'importo di euro 259,00.
Non avendo la parte provveduto al pagamento, il credito veniva iscritto a ruolo dall'Ufficio Recupero
Crediti e trasmesso ad AL Giustizia S.p.A., che notificava l'invito al pagamento impugnato.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e per erronea determinazione del valore della lite.
AL Giustizia S.p.A. si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa del Ministero della Giustizia, oltre a resistere nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Giudice ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente sull'erroneità della determinazione del contributo unificato tenuto conto che dall'esame della documentazione in atti risulta che il procedimento civile n. 158/2020 aveva ad oggetto una molestia possessoria consistente nell'installazione di impianti elettrici su una porzione limitata del muro di cinta della ricorrente, della lunghezza di circa cm 80 e dell'altezza di m. 1,15. Non era quindi in contestazione l'intero compendio immobiliare, ma esclusivamente un bene specifico e delimitato.
Infatti, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della controversia, che nelle azioni possessorie coincide con il valore del bene oggetto della turbativa.
La qualificazione della causa come di valore indeterminabile operata dall'Ufficio giudiziario, sulla base del solo rilievo della mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile nel suo complesso, è giuridicamente errata, poiché l'oggetto del giudizio non era l'intero fabbricato, ma una porzione del muro di cinta.
Ne consegue che la dichiarazione di valore resa dalla ricorrente in calce al ricorso civile era legittima e che il contributo unificato di euro 21,50 era correttamente dovuto e versato.
Pertanto, l'importo di euro 237,50 richiesto a titolo di contributo unificato, nonché l'importo di euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, risultano non dovuti.
Considerato che
l'ente impositore, Ministero della Giustizia -Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Ischia, non risulta costituito, pur regolarmente convocato dalla ricorrente a seguito di ordinanza interlocutoria di codesta Corte, non prova la regolarità del proprio operato si accoglie il ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'ente impositore considerato che AL
Giustizia S.p.A. opera quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia -
Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, cpa e iva come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12961/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AL Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 264 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento Modello C, Partita di Credito n. 000101/2025, notificato da AL Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia –
Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, per l'importo complessivo di euro 264,50, di cui euro
237,50 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie.
L'atto trae origine dal procedimento civile n. 158/2020 RG del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di
Ischia, introdotto dalla ricorrente con ricorso per tutela possessoria ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., avente ad oggetto la rimozione di cavi e condotte elettriche installate su una porzione delimitata del muro di cinta della proprietà della ricorrente.
In calce al ricorso introduttivo del giudizio civile la parte attrice dichiarava che, ai fini del contributo unificato, il valore della controversia era inferiore ad euro 1.000, versando la somma di euro 21,50.
Il procedimento possessorio veniva successivamente dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
Con comunicazione del 22 novembre 2023 la Cancelleria del Tribunale riteneva non congrua la dichiarazione di valore e qualificava la causa come di valore indeterminabile, richiedendo l'integrazione del contributo unificato fino all'importo di euro 259,00.
Non avendo la parte provveduto al pagamento, il credito veniva iscritto a ruolo dall'Ufficio Recupero
Crediti e trasmesso ad AL Giustizia S.p.A., che notificava l'invito al pagamento impugnato.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e per erronea determinazione del valore della lite.
AL Giustizia S.p.A. si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa del Ministero della Giustizia, oltre a resistere nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Giudice ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente sull'erroneità della determinazione del contributo unificato tenuto conto che dall'esame della documentazione in atti risulta che il procedimento civile n. 158/2020 aveva ad oggetto una molestia possessoria consistente nell'installazione di impianti elettrici su una porzione limitata del muro di cinta della ricorrente, della lunghezza di circa cm 80 e dell'altezza di m. 1,15. Non era quindi in contestazione l'intero compendio immobiliare, ma esclusivamente un bene specifico e delimitato.
Infatti, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della controversia, che nelle azioni possessorie coincide con il valore del bene oggetto della turbativa.
La qualificazione della causa come di valore indeterminabile operata dall'Ufficio giudiziario, sulla base del solo rilievo della mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile nel suo complesso, è giuridicamente errata, poiché l'oggetto del giudizio non era l'intero fabbricato, ma una porzione del muro di cinta.
Ne consegue che la dichiarazione di valore resa dalla ricorrente in calce al ricorso civile era legittima e che il contributo unificato di euro 21,50 era correttamente dovuto e versato.
Pertanto, l'importo di euro 237,50 richiesto a titolo di contributo unificato, nonché l'importo di euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, risultano non dovuti.
Considerato che
l'ente impositore, Ministero della Giustizia -Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Ischia, non risulta costituito, pur regolarmente convocato dalla ricorrente a seguito di ordinanza interlocutoria di codesta Corte, non prova la regolarità del proprio operato si accoglie il ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'ente impositore considerato che AL
Giustizia S.p.A. opera quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia -
Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, cpa e iva come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.