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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2001/23 RG
Udienza del 31.10.25
È presente, via teams, l'avv. Scarano.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2001/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
EL OL
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione.
Oggetto del processo
La causa trae origine dal ricorso con il quale allegato di essere cessionaria da CP_1 [...]
del credito di € 2.142,00 derivante da un finanziamento concesso al Controparte_2
OL da (poi fusasi per incorporazione nella Controparte_3 CP_2 [...]
), ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Massa un decreto ingiuntivo nei Controparte_2 confronti del primo.
1 Il OL ha proposto opposizione contestando che non risultava alcuna cessione fra la società finanziatrice ed ed eccependo inoltre la prescrizione del credito. CP_1
ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto CP_1
Con sentenza n. 298/23, il Giudice di Pace ha repinto l'opposizione.
Il OL ha proposto appello e si è costituta, entrambi insistendo nelle rispettive CP_1 domande e difese.
Motivi della decisione
In fattispecie come quella per la quale è causa, perché possa ritenersi l'esistenza della cessione, e dunque la titolarità del credito in capo al cessionario, sono necessari: 1) un contratto di cessione in blocco;
2) l'inclusione del rapporto per il quale è causa in una delle categorie dei crediti ceduti.
Qualora venga contestata l'esistenza della cessione in blocco, o anche semplicemente il contraente ceduto rilievi la mancata produzione del relativo contratto (essendo la stipula di quest'ultimo un fatto estraneo al contraente ceduto, tale rilievo è sufficiente a far ritenere la cessione contestata), il cessionario deve fornire la relativa prova, producendo appunto il contratto in questione.
Tale prova non può invece essere rappresentata dalla produzione della Gazzetta Ufficiale, nella quale sia pubblicata la notizia della cessione.
Premesso che tale pubblicazione di per sé assolve unicamente alla finalità di cui all'art 1264 cc, sulla Gazzetta Ufficiale viene infatti riportato non il contratto, bensì appunto solo la relativa notizia;
notizia, si aggiunga, proveniente dal cessionario. In questione è cioè una dichiarazione di quest'ultimo di avere acquistato quel certo portafoglio di crediti, vale in sostanza a dire un'autodichiarazione, che, in quanto tale, non può evidentemente fornire alcuna prova in merito a quanto autodichiarato.
Chiarito quanto precede, e considerato che si è limitata a produrre la Gazzetta CP_1
Ufficiale che riporta la notizia della cessione, senza produrre il contratto, ne consegue che manca la prova della titolarità in capo alla medesima del credito per il quale è causa. CP_1
Assorbentemente dell'eccezione di prescrizione, l'opposizione va dunque accolta e la domanda di respinta. CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di CP_1 condanna a rifondere al OL le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 223,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
2 MI Fornaciari
3
Udienza del 31.10.25
È presente, via teams, l'avv. Scarano.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2001/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
EL OL
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione.
Oggetto del processo
La causa trae origine dal ricorso con il quale allegato di essere cessionaria da CP_1 [...]
del credito di € 2.142,00 derivante da un finanziamento concesso al Controparte_2
OL da (poi fusasi per incorporazione nella Controparte_3 CP_2 [...]
), ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Massa un decreto ingiuntivo nei Controparte_2 confronti del primo.
1 Il OL ha proposto opposizione contestando che non risultava alcuna cessione fra la società finanziatrice ed ed eccependo inoltre la prescrizione del credito. CP_1
ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto CP_1
Con sentenza n. 298/23, il Giudice di Pace ha repinto l'opposizione.
Il OL ha proposto appello e si è costituta, entrambi insistendo nelle rispettive CP_1 domande e difese.
Motivi della decisione
In fattispecie come quella per la quale è causa, perché possa ritenersi l'esistenza della cessione, e dunque la titolarità del credito in capo al cessionario, sono necessari: 1) un contratto di cessione in blocco;
2) l'inclusione del rapporto per il quale è causa in una delle categorie dei crediti ceduti.
Qualora venga contestata l'esistenza della cessione in blocco, o anche semplicemente il contraente ceduto rilievi la mancata produzione del relativo contratto (essendo la stipula di quest'ultimo un fatto estraneo al contraente ceduto, tale rilievo è sufficiente a far ritenere la cessione contestata), il cessionario deve fornire la relativa prova, producendo appunto il contratto in questione.
Tale prova non può invece essere rappresentata dalla produzione della Gazzetta Ufficiale, nella quale sia pubblicata la notizia della cessione.
Premesso che tale pubblicazione di per sé assolve unicamente alla finalità di cui all'art 1264 cc, sulla Gazzetta Ufficiale viene infatti riportato non il contratto, bensì appunto solo la relativa notizia;
notizia, si aggiunga, proveniente dal cessionario. In questione è cioè una dichiarazione di quest'ultimo di avere acquistato quel certo portafoglio di crediti, vale in sostanza a dire un'autodichiarazione, che, in quanto tale, non può evidentemente fornire alcuna prova in merito a quanto autodichiarato.
Chiarito quanto precede, e considerato che si è limitata a produrre la Gazzetta CP_1
Ufficiale che riporta la notizia della cessione, senza produrre il contratto, ne consegue che manca la prova della titolarità in capo alla medesima del credito per il quale è causa. CP_1
Assorbentemente dell'eccezione di prescrizione, l'opposizione va dunque accolta e la domanda di respinta. CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di CP_1 condanna a rifondere al OL le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 223,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
2 MI Fornaciari
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