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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/07/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2416/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 2416/2024 R.G.
Promossa da:
(C.F.: , nata ad [...] il [...], anche per la figlia Controparte_1 C.F._1 minore (C.F.: ), nata ad [...] il Persona_1 C.F._2
07.07.2007;
(C.F.: , nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._3
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale, dall'Avv. LEUZZI GIUSEPPE, elettivamente domiciliate in Asti, via Incisa 10;
parti attrici
Contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, domiciliata in Torino, via Mercatini 5
parte convenuta
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti attrici:
“Contrariis reiectis,
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Asti, previe le declaratorie del caso e di legge, accogliere le seguenti domande: in via istruttoria: ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi, anche in prova contraria, indicati in premessa e preceduti dal “Vero che”; indica a testi sui capitoli dedotti nella parte del premesso in fatto:
- sig. , res. Asti;
- sig. , res. Asti;
- sig. , res. Asti;
- sig. Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
, res. Asti;
- sig. , res. Revignano;
- sig. , res. CP_3 CP_4 Persona_3
Revignano; res. Asti;
- dott.ss c/o AS - dott. Persona_4 Persona_5 CP_5
C/o studio medico CSM - Asti Via Giobert 17. Persona_6
Disporre in caso di contestazione CTU medico legale atta ad accertare, sulla base della documentazione medica offerta e di ogni altra documentazione acquisenda o indagine necessaria, la natura professionale della patologia del sig. anche quantificandone il danno CP_6 biologico e ogni altro danno derivante dalle condizioni del predetto;
nel merito: accertare e dichiarare che le attrici in ragione del decesso del sig. CP_6 deceduto in data 7.11.2018 in conseguenza della malattia professionale di cui era afflitto ovvero mesotelioma pleurico derivante dall'esposizione del fattore di rischio e per l'effetto condannare
, e per le ragioni su esposte con la presente domanda, a Controparte_2 CP_7 corrispondere alle conchiudenti un ristoro per la perdita del congiunto pari ad euro 284.500,00 per ciascuna delle attrici a tiolo di danno non patrimoniale e morale. in subordine: accertare e dichiarare che le attrici in ragione del decesso del sig. CP_6 deceduto in data 7.11.2018 in conseguenza della malattia professionale di cui era afflitto ovvero mesotelioma pleurico derivante dall'esposizione del fattore di rischio e per l'effetto condannare
, e per le ragioni su esposte con la presente domanda, a corrispondere alle Controparte_2 conchiudenti un ristoro per la perdita del congiunto a tiolo di danno non patrimoniale e morale da liquidarsi in via equitativa o come riterrà di giustizia il giudice anche sulla base dei riscontri di causa.
Con vittoria di onorari e spese legali di procedura”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità passiva di Controparte_8
[...] respingere le domande formulate ex adverso.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.4.2024, ritualmente notificato, le parti attrici citavano in giudizio
[...]
allegando che: Controparte_2 - è la figlia nonché erede del sig. mentre , Controparte_1 CP_6 Parte_2 [...]
e sono le nipoti del predetto Parte_1 Persona_1 CP_6
- il sig. nato ad [...] il [...] è deceduto in data 7.11.2018 a causa di un CP_6 mesotelioma pleurico bifasico;
- il sig. è stato dipendente di Ferrovie dello Stato - RFI dal 01.09.1977 al CP_6
31.12.2001, quando per sopraggiunti limiti di età, è andato in astensione lavorativa per pensionamento;
- il sig. all'epoca del rapporto lavorativo con , ha svolto le CP_6 Controparte_2 mansioni di tecnico di ferrovie addetto alla manutenzione del materiale rotabile ovvero di locomotrici e carrozze, svolgendo le proprie attività lavorative anche presso le unità di Torino delle O.G.R.-Officine Grandi Riparazioni;
- nella fabbricazione e manutenzione delle parti isolanti di locomotive a vapore e successivamente di quelle elettriche e a gasolio, nonché delle carrozze, venivano utilizzati corde di amianto e lana/fibra di amianto;
- il sig. svolgeva le proprie mansioni privo di dispositivi di protezione quali CP_6 maschere con filtri per evitare inalazioni e respirazioni delle polveri prodotte dai materiali in amianto;
- il sig. ha svolto le proprie mansioni privo di qualsiasi informazione sui rischi CP_6 derivanti dalle polveri di amianto;
- a seguito di molteplici ricoveri, il sig. veniva ricoverato in data 11.4.2018 presso CP_6 il reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale di Alessandria ove veniva sottoposto a toracoscopia sinistra con talcaggio e biopsie pleuriche che evidenziano la presenza di un mesotelioma pleurico maligno bifasico;
- l' con provvedimento del 16.07.2021 a seguito di visita collegiale sugli atti veniva CP_9 riconosciuta la malattia professionale del sig. e la valutazione di un danno pari CP_6 all'80%;
- gli eredi, nella persona della sig.ra più volte, a mezzo del proprio difensore, Controparte_1 cercavano di ottenere dalle il giusto ristoro dei danni subiti, ricevendo Controparte_2 sempre un fermo diniego;
- essendo stati vani i tentativi di trovare una soluzione bonaria del ristoro, le attrici si sono determinate a presentare la presente domanda di risarcimento.
Chiedevano quindi la condanna della società convenuta al pagamento di un risarcimento pari a euro 284.500,00 per ciascuna delle attrici a tiolo di danno non patrimoniale e morale o, in subordine, la condanna al pagamento di un ristoro per la perdita del congiunto a titolo di danno non patrimoniale e morale da liquidarsi in via equitativa sulla base dei riscontri di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo la sua carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in ragione del fatto che all'iniziale datore di lavoro,
[...] succedeva in forza Controparte_10 della legge n. 210/1985, l'Ente Ferrovie dello Stato, poi trasformato in
[...] ex art. 18 della legge n. 359/1992 che in seguito, con Controparte_11 delibera assembleare del 9.4.2001, decideva di conferire i rami Corporate e e le Parte_3 partecipazioni societarie afferenti ai relativi ambiti di attività alla società Controparte_12
costituita il 15.12.2000, e contestualmente mutava la propria denominazione
[...] sociale da a Controparte_11 Controparte_13
, in sigla .
[...] CP_14
La società convenuta chiedeva pertanto il rigetto della domanda ex adverso formulata.
In prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la difesa di parte attrice chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa di . Controparte_15
All'esito dell'udienza del 9.6.2025, il giudice rigettava le istanze di prove dedotte e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rinviava all'udienza del
26.6.2026 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con successivo provvedimento in data 26.6.2025, rilevato l'errore materiale contenuto nell'ordinanza 10.6.2025 in punto indicazione della data dell'udienza, fissava udienza per discussione orale della causa al 21.7.2025.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito, il GI riservava la decisione.
---
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta è fondata per le ragioni che seguono.
Il de cuius è stato assunto il 2.5.1977 dall'allora , cui Controparte_10 succedeva ex legge n. 210/1985 l'Ente Ferrovie dello Stato, poi divenuta nel 1992
[...]
la quale successivamente, con delibera Controparte_11 assembleare del 9.4.2001, decideva di conferire i rami Corporate e e le Parte_3 partecipazioni societarie afferenti ai relativi ambiti di attività nella società Controparte_12
costituita il 15.12.2000 e, contestualmente, mutare la propria denominazione
[...] sociale da a Controparte_11 Controparte_13 Con
in sigla (da ora innanzi, per brevità, .
[...] CP_14
La società mutava, a propria volta, la denominazione sociale in CP_11 Controparte_12
con decorrenza 13 luglio 2001 . Controparte_2
Quanto sopra risulta pacificamente dagli atti di causa, in particolare dal progetto di scissione prodotto sub doc. 2 da parte convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. Più precisamente, al suo interno è contenuto l'elenco dettagliato delle attività che per effetto della scissione sono state trasferite in capo alla società beneficiaria ( e Controparte_12 dalla loro disamina, si evince chiaramente che non si tratta di attività aventi carattere operativo, ma di coordinamento, indirizzo e controllo finanziario-amministrativo (cfr. pagg. 5 e ss. doc. 2).
Il datore è pertanto rimasto poi Controparte_11 rinominato CP_14
Peraltro, detto elemento emerge pacificamente anche dall'analisi della documentazione prodotta da parte attrice. In particolare, all'interno della dichiarazione ex D.M. 27/10/2004 prodotta sub doc. 4 dell'atto di citazione, è contenuta l'attestazione del fatto che: “il sig. […] è CP_6 stato alle dipendenze del , poi Ente Ferrovie dello Stato e Controparte_10 successivamente oggi (in Controparte_11 CP_14 ragione del cambiamento di denominazione avvenuto in data 01.07.2001)” (cfr. doc. 4, pag. 2). Con Pertanto, la circostanza che il datore di lavoro del sig. fosse e non l'odierna CP_6 convenuta era ben nota a parte attrice fin da prima dell'instaurazione della presente causa e ciononostante, è stato convenuto in giudizio un soggetto – (già Controparte_8
– del tutto estraneo ai fatti di causa. Controparte_2
Non risulta dunque applicabile al caso concreto la fattispecie di cui all'art. 269, comma 3 c.p.c. invocata da parte attrice nella sua prima memoria art. 171 ter c.p.c. e in sede di discussione orale, in quanto l'interesse a chiamare in causa il terzo non è sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella sua comparsa di risposta, ma era preesistente alla sua costituzione essendo la situazione agevolmente conoscibile all'attore sulla base della consultazione della documentazione originariamente in suo possesso e versata in atti fin dall'instaurazione della presente causa. A ulteriore riprova di ciò, vi è altresì il fatto che all'interno delle premesse in fatto dell'atto di citazione, è lo stesso difensore di parte attrice a scrivere testualmente che: “il sig è CP_6 stato dipendente di Ferrovie dello Stato- RFI dal 01.09.1977 al 31.12.2001 …” (cfr. pag. 2 atto di citazione, punto n. 3).
Non può, dunque, essere disposta la chiamata in causa di come richiesta da parte attrice CP_14 atteso che la chiamata in causa, nel nostro ordinamento processuale, è prevista in ipotesi tassative e senza dubbio non con la finalità di emendare l'errore nell'individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto ad una pretesa azionata (conforme Tribunale di Torre
Annunziata, R.G. n. 1039/2023 del 24/01/2024).
Da quanto sopra discende la necessità di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della parte resistente e di rigettare la domanda proposta.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, rigetta le domande formulate dalle parti attrici;
2) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Asti, il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 2416/2024 R.G.
Promossa da:
(C.F.: , nata ad [...] il [...], anche per la figlia Controparte_1 C.F._1 minore (C.F.: ), nata ad [...] il Persona_1 C.F._2
07.07.2007;
(C.F.: , nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._3
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale, dall'Avv. LEUZZI GIUSEPPE, elettivamente domiciliate in Asti, via Incisa 10;
parti attrici
Contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, domiciliata in Torino, via Mercatini 5
parte convenuta
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti attrici:
“Contrariis reiectis,
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Asti, previe le declaratorie del caso e di legge, accogliere le seguenti domande: in via istruttoria: ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi, anche in prova contraria, indicati in premessa e preceduti dal “Vero che”; indica a testi sui capitoli dedotti nella parte del premesso in fatto:
- sig. , res. Asti;
- sig. , res. Asti;
- sig. , res. Asti;
- sig. Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
, res. Asti;
- sig. , res. Revignano;
- sig. , res. CP_3 CP_4 Persona_3
Revignano; res. Asti;
- dott.ss c/o AS - dott. Persona_4 Persona_5 CP_5
C/o studio medico CSM - Asti Via Giobert 17. Persona_6
Disporre in caso di contestazione CTU medico legale atta ad accertare, sulla base della documentazione medica offerta e di ogni altra documentazione acquisenda o indagine necessaria, la natura professionale della patologia del sig. anche quantificandone il danno CP_6 biologico e ogni altro danno derivante dalle condizioni del predetto;
nel merito: accertare e dichiarare che le attrici in ragione del decesso del sig. CP_6 deceduto in data 7.11.2018 in conseguenza della malattia professionale di cui era afflitto ovvero mesotelioma pleurico derivante dall'esposizione del fattore di rischio e per l'effetto condannare
, e per le ragioni su esposte con la presente domanda, a Controparte_2 CP_7 corrispondere alle conchiudenti un ristoro per la perdita del congiunto pari ad euro 284.500,00 per ciascuna delle attrici a tiolo di danno non patrimoniale e morale. in subordine: accertare e dichiarare che le attrici in ragione del decesso del sig. CP_6 deceduto in data 7.11.2018 in conseguenza della malattia professionale di cui era afflitto ovvero mesotelioma pleurico derivante dall'esposizione del fattore di rischio e per l'effetto condannare
, e per le ragioni su esposte con la presente domanda, a corrispondere alle Controparte_2 conchiudenti un ristoro per la perdita del congiunto a tiolo di danno non patrimoniale e morale da liquidarsi in via equitativa o come riterrà di giustizia il giudice anche sulla base dei riscontri di causa.
Con vittoria di onorari e spese legali di procedura”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità passiva di Controparte_8
[...] respingere le domande formulate ex adverso.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.4.2024, ritualmente notificato, le parti attrici citavano in giudizio
[...]
allegando che: Controparte_2 - è la figlia nonché erede del sig. mentre , Controparte_1 CP_6 Parte_2 [...]
e sono le nipoti del predetto Parte_1 Persona_1 CP_6
- il sig. nato ad [...] il [...] è deceduto in data 7.11.2018 a causa di un CP_6 mesotelioma pleurico bifasico;
- il sig. è stato dipendente di Ferrovie dello Stato - RFI dal 01.09.1977 al CP_6
31.12.2001, quando per sopraggiunti limiti di età, è andato in astensione lavorativa per pensionamento;
- il sig. all'epoca del rapporto lavorativo con , ha svolto le CP_6 Controparte_2 mansioni di tecnico di ferrovie addetto alla manutenzione del materiale rotabile ovvero di locomotrici e carrozze, svolgendo le proprie attività lavorative anche presso le unità di Torino delle O.G.R.-Officine Grandi Riparazioni;
- nella fabbricazione e manutenzione delle parti isolanti di locomotive a vapore e successivamente di quelle elettriche e a gasolio, nonché delle carrozze, venivano utilizzati corde di amianto e lana/fibra di amianto;
- il sig. svolgeva le proprie mansioni privo di dispositivi di protezione quali CP_6 maschere con filtri per evitare inalazioni e respirazioni delle polveri prodotte dai materiali in amianto;
- il sig. ha svolto le proprie mansioni privo di qualsiasi informazione sui rischi CP_6 derivanti dalle polveri di amianto;
- a seguito di molteplici ricoveri, il sig. veniva ricoverato in data 11.4.2018 presso CP_6 il reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale di Alessandria ove veniva sottoposto a toracoscopia sinistra con talcaggio e biopsie pleuriche che evidenziano la presenza di un mesotelioma pleurico maligno bifasico;
- l' con provvedimento del 16.07.2021 a seguito di visita collegiale sugli atti veniva CP_9 riconosciuta la malattia professionale del sig. e la valutazione di un danno pari CP_6 all'80%;
- gli eredi, nella persona della sig.ra più volte, a mezzo del proprio difensore, Controparte_1 cercavano di ottenere dalle il giusto ristoro dei danni subiti, ricevendo Controparte_2 sempre un fermo diniego;
- essendo stati vani i tentativi di trovare una soluzione bonaria del ristoro, le attrici si sono determinate a presentare la presente domanda di risarcimento.
Chiedevano quindi la condanna della società convenuta al pagamento di un risarcimento pari a euro 284.500,00 per ciascuna delle attrici a tiolo di danno non patrimoniale e morale o, in subordine, la condanna al pagamento di un ristoro per la perdita del congiunto a titolo di danno non patrimoniale e morale da liquidarsi in via equitativa sulla base dei riscontri di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo la sua carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in ragione del fatto che all'iniziale datore di lavoro,
[...] succedeva in forza Controparte_10 della legge n. 210/1985, l'Ente Ferrovie dello Stato, poi trasformato in
[...] ex art. 18 della legge n. 359/1992 che in seguito, con Controparte_11 delibera assembleare del 9.4.2001, decideva di conferire i rami Corporate e e le Parte_3 partecipazioni societarie afferenti ai relativi ambiti di attività alla società Controparte_12
costituita il 15.12.2000, e contestualmente mutava la propria denominazione
[...] sociale da a Controparte_11 Controparte_13
, in sigla .
[...] CP_14
La società convenuta chiedeva pertanto il rigetto della domanda ex adverso formulata.
In prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la difesa di parte attrice chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa di . Controparte_15
All'esito dell'udienza del 9.6.2025, il giudice rigettava le istanze di prove dedotte e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rinviava all'udienza del
26.6.2026 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con successivo provvedimento in data 26.6.2025, rilevato l'errore materiale contenuto nell'ordinanza 10.6.2025 in punto indicazione della data dell'udienza, fissava udienza per discussione orale della causa al 21.7.2025.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito, il GI riservava la decisione.
---
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta è fondata per le ragioni che seguono.
Il de cuius è stato assunto il 2.5.1977 dall'allora , cui Controparte_10 succedeva ex legge n. 210/1985 l'Ente Ferrovie dello Stato, poi divenuta nel 1992
[...]
la quale successivamente, con delibera Controparte_11 assembleare del 9.4.2001, decideva di conferire i rami Corporate e e le Parte_3 partecipazioni societarie afferenti ai relativi ambiti di attività nella società Controparte_12
costituita il 15.12.2000 e, contestualmente, mutare la propria denominazione
[...] sociale da a Controparte_11 Controparte_13 Con
in sigla (da ora innanzi, per brevità, .
[...] CP_14
La società mutava, a propria volta, la denominazione sociale in CP_11 Controparte_12
con decorrenza 13 luglio 2001 . Controparte_2
Quanto sopra risulta pacificamente dagli atti di causa, in particolare dal progetto di scissione prodotto sub doc. 2 da parte convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. Più precisamente, al suo interno è contenuto l'elenco dettagliato delle attività che per effetto della scissione sono state trasferite in capo alla società beneficiaria ( e Controparte_12 dalla loro disamina, si evince chiaramente che non si tratta di attività aventi carattere operativo, ma di coordinamento, indirizzo e controllo finanziario-amministrativo (cfr. pagg. 5 e ss. doc. 2).
Il datore è pertanto rimasto poi Controparte_11 rinominato CP_14
Peraltro, detto elemento emerge pacificamente anche dall'analisi della documentazione prodotta da parte attrice. In particolare, all'interno della dichiarazione ex D.M. 27/10/2004 prodotta sub doc. 4 dell'atto di citazione, è contenuta l'attestazione del fatto che: “il sig. […] è CP_6 stato alle dipendenze del , poi Ente Ferrovie dello Stato e Controparte_10 successivamente oggi (in Controparte_11 CP_14 ragione del cambiamento di denominazione avvenuto in data 01.07.2001)” (cfr. doc. 4, pag. 2). Con Pertanto, la circostanza che il datore di lavoro del sig. fosse e non l'odierna CP_6 convenuta era ben nota a parte attrice fin da prima dell'instaurazione della presente causa e ciononostante, è stato convenuto in giudizio un soggetto – (già Controparte_8
– del tutto estraneo ai fatti di causa. Controparte_2
Non risulta dunque applicabile al caso concreto la fattispecie di cui all'art. 269, comma 3 c.p.c. invocata da parte attrice nella sua prima memoria art. 171 ter c.p.c. e in sede di discussione orale, in quanto l'interesse a chiamare in causa il terzo non è sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella sua comparsa di risposta, ma era preesistente alla sua costituzione essendo la situazione agevolmente conoscibile all'attore sulla base della consultazione della documentazione originariamente in suo possesso e versata in atti fin dall'instaurazione della presente causa. A ulteriore riprova di ciò, vi è altresì il fatto che all'interno delle premesse in fatto dell'atto di citazione, è lo stesso difensore di parte attrice a scrivere testualmente che: “il sig è CP_6 stato dipendente di Ferrovie dello Stato- RFI dal 01.09.1977 al 31.12.2001 …” (cfr. pag. 2 atto di citazione, punto n. 3).
Non può, dunque, essere disposta la chiamata in causa di come richiesta da parte attrice CP_14 atteso che la chiamata in causa, nel nostro ordinamento processuale, è prevista in ipotesi tassative e senza dubbio non con la finalità di emendare l'errore nell'individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto ad una pretesa azionata (conforme Tribunale di Torre
Annunziata, R.G. n. 1039/2023 del 24/01/2024).
Da quanto sopra discende la necessità di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della parte resistente e di rigettare la domanda proposta.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, rigetta le domande formulate dalle parti attrici;
2) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Asti, il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti