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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 02/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12487/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MINEO ANDREA ed Avv. MOSCARIELLO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla, per i motivi esposti in parte motiva, l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-002245343;
◊ condanna l'ente resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002245343 emessa dall'ente previdenziale resistente, notificatagli in data 29/07/2024, dell'importo complessivo di euro 17.393,96, dovuto per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'atto di accertamento n. 5500.30/09/2021.0801808 del 30/09/2021 CP_1
riferito all'anno 2019, deducendone l'illegittimità sia per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 28 della lelle n. 689/1981, sia per la mancata notifica degli atti prodromici, sia per la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, sia per l'inosservanza del termine di cui al combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990,
sia, infine, per difetto di motivazione, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ed eccessività e/o sproporzione della sanzione amministrativa.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 08/10/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso merita di essere accolto, essendo fondato il motivo di opposizione con il quale il ricorrente ha rappresentato la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81.
Or, l'art. 14 della legge n. 689/1981 testualmente prevede quanto segue: “La violazione, quando è possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido
al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento … L'obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto”.
L' applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame è stata riconosciuta ed affermata dalla giurisprudenza di merito in numerose pronunce (cfr. a titolo esemplificativo Tribunale di Sciacca sentenza n. 111/2025, Tribunale
Palermo sentenza n. 872/2024, Tribunale Napoli sentenza n. 3956/2024; Tribunale Catania sentenza n.
2493/2023; Tribunale Arezzo sentenza 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023) e si basa sui seguenti argomenti: 1) il rinvio operato dall'art 6 del D.lgs. n. 8/2016, il quale dispone che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; 2) la circolare n. 32 CP_1
del 25/02/2022, la quale precisa che “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a
uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”; 3) l'art. 23, secondo comma, del D.L. n. 48/2023, il quale prevede che “per le violazioni riferite ai periodi di omissione
dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24
novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di
violazione”, riconoscendo, dunque, implicitamente che per le violazioni anteriori al gennaio 2023 sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Accertata l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, circa l'individuazione del
dies a quo del termine di decadenza, deve distinguersi l'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso prima dell'intervenuta depenalizzazione ad opera del D. Lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/02/2016, dall'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso, viceversa, successivamente.
Ed invero, il termine di decorrenza per gli illeciti commessi anteriormente alla data del 6/02/2018 non può
che essere individuato nel momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), ovvero nel momento in cui l'ente previdenziale resistente, con la depenalizzazione, è stato posto nella condizione di poter avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa;
viceversa, per gli illeciti verificatisi posteriormente al 6/02/2016 – come nel caso di specie – il termine per la notifica dell'accertamento non può che decorrere dalla verificazione dell'illecito.
In conseguenza, nel caso in esame, la notifica dell'atto di accertamento, avvenuta come documentato dall'ente resistente nell'ottobre 2021 e relativa a violazioni risalenti al dicembre 2019, nonché al periodo febbraio/novembre 2019, risulta tardiva, poiché avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni dalla verificazione dell'illecito e ciò anche considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid 19.
Non nuoce aggiungere che l'ente previdenziale resistente, costituitosi in giudizio, non ha indicato l'esistenza di specifiche ragioni connesse all'attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione idonee a giustificare il decorso di un più ampio lasso di tempo ai fini della notifica dell'accertamento.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento del ricorso, non essendo stata raggiunta prova circa la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla verifica dell'illecito e dovendo trovare applicazione l'ultimo comma della norma di cui all'art. 14 L. 689/1981 secondo il quale “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. ◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 14/04/2025.
IL GOP
AN LF IA LA LA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 02/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12487/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MINEO ANDREA ed Avv. MOSCARIELLO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla, per i motivi esposti in parte motiva, l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-002245343;
◊ condanna l'ente resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002245343 emessa dall'ente previdenziale resistente, notificatagli in data 29/07/2024, dell'importo complessivo di euro 17.393,96, dovuto per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'atto di accertamento n. 5500.30/09/2021.0801808 del 30/09/2021 CP_1
riferito all'anno 2019, deducendone l'illegittimità sia per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 28 della lelle n. 689/1981, sia per la mancata notifica degli atti prodromici, sia per la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, sia per l'inosservanza del termine di cui al combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990,
sia, infine, per difetto di motivazione, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ed eccessività e/o sproporzione della sanzione amministrativa.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 08/10/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso merita di essere accolto, essendo fondato il motivo di opposizione con il quale il ricorrente ha rappresentato la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81.
Or, l'art. 14 della legge n. 689/1981 testualmente prevede quanto segue: “La violazione, quando è possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido
al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento … L'obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto”.
L' applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame è stata riconosciuta ed affermata dalla giurisprudenza di merito in numerose pronunce (cfr. a titolo esemplificativo Tribunale di Sciacca sentenza n. 111/2025, Tribunale
Palermo sentenza n. 872/2024, Tribunale Napoli sentenza n. 3956/2024; Tribunale Catania sentenza n.
2493/2023; Tribunale Arezzo sentenza 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023) e si basa sui seguenti argomenti: 1) il rinvio operato dall'art 6 del D.lgs. n. 8/2016, il quale dispone che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; 2) la circolare n. 32 CP_1
del 25/02/2022, la quale precisa che “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a
uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”; 3) l'art. 23, secondo comma, del D.L. n. 48/2023, il quale prevede che “per le violazioni riferite ai periodi di omissione
dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24
novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di
violazione”, riconoscendo, dunque, implicitamente che per le violazioni anteriori al gennaio 2023 sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Accertata l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, circa l'individuazione del
dies a quo del termine di decadenza, deve distinguersi l'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso prima dell'intervenuta depenalizzazione ad opera del D. Lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/02/2016, dall'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso, viceversa, successivamente.
Ed invero, il termine di decorrenza per gli illeciti commessi anteriormente alla data del 6/02/2018 non può
che essere individuato nel momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), ovvero nel momento in cui l'ente previdenziale resistente, con la depenalizzazione, è stato posto nella condizione di poter avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa;
viceversa, per gli illeciti verificatisi posteriormente al 6/02/2016 – come nel caso di specie – il termine per la notifica dell'accertamento non può che decorrere dalla verificazione dell'illecito.
In conseguenza, nel caso in esame, la notifica dell'atto di accertamento, avvenuta come documentato dall'ente resistente nell'ottobre 2021 e relativa a violazioni risalenti al dicembre 2019, nonché al periodo febbraio/novembre 2019, risulta tardiva, poiché avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni dalla verificazione dell'illecito e ciò anche considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid 19.
Non nuoce aggiungere che l'ente previdenziale resistente, costituitosi in giudizio, non ha indicato l'esistenza di specifiche ragioni connesse all'attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione idonee a giustificare il decorso di un più ampio lasso di tempo ai fini della notifica dell'accertamento.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento del ricorso, non essendo stata raggiunta prova circa la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla verifica dell'illecito e dovendo trovare applicazione l'ultimo comma della norma di cui all'art. 14 L. 689/1981 secondo il quale “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. ◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 14/04/2025.
IL GOP
AN LF IA LA LA
(firmato digitalmente a margine)