TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1511/2024 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bistagno (AL), Via Leonardo Pozzo n. 1;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Bistagno (AL), Via Leonardo Pozzo n.1; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Ponzio del Foro di Alessandria, presso lo studio del quale, in Acqui Terme (AL), Corso Dante n. 28, sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 08 luglio 2024, con il quale le odierne parti hanno domandato la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cessole il 30 settembre 2001; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 30 ottobre 2024, con le quali le odierne parti hanno confermato la domanda di separazione nel matrimonio dalle medesime contratto, alle pagina 1 di 5 seguenti condizioni: “1 ) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimane affidato alla moglie, che vi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti, mentre il marito si trasferirà presso altra residenza entro 10 giorni dall'omologa della presente separazione, prelevando nello stesso termine i propri effetti perso-nali. 2 ) Al mantenimento per le spese per il mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la IG.ra , con un contributo Pt_1
del marito di €. 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT. Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria. 3 ) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono: a ) Il IG. trasferisce alla CP_1
moglie il proprio diritto di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via Leonardo Pozzo n. 1, acquistata dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio in data 26.10.2005, repertorio n. 1613, racc. 823, ( doc. n. 3 ), così Persona_1
individuata: “ Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Co-mune di Bistagno, come segue: - Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca.
4, vani 5, R.C. €. 400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub 18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17. Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa
Sanpaolo in data 26.10.2005 rep 1614, racc. 824 ( doc. n. 4), estinto anticipatamente in data
16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della IG.ra , della somma di €. 20.000,00. b ) Pt_1
In corrispettivo della quota acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la
IG.ra verserà al marito l'importo di €. 35.000,00 ( trentacinquemila/00 ), entro dieci giorni Pt_1
dalla sottoscrizione del pre-sente ricorso. c ) I coniugi si impegnano a perfezionare il predetto trasferimento avanti il Notaio di Acqui Terme, entro trenta giorni dall'omologa Persona_2
della pre-sente separazione, sostenendo in pari misura le relative spese. d ) Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la IG.ra diviene proprietaria Pt_1
esclusiva dell'immobile so-pra descritto. I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pre-gresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimo-niale
4 ) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio”. vista
pagina 2 di 5 la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario a Cessole il 30 settembre 2001 e che, da tale unione, sono nati, in data 16 giugno 2006, i figli e , maggiorenni Persona_3 Persona_4
non economicamente autosufficienti;
b) ritenuto che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
c) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse dei figli e;
Per_3 Persona_4
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione nel matrimonio tra (C.F. ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 16 aprile 1975, residente in [...], ed Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Leonardo Pozzo n.1, contratto in Cessole (AT) il 30 settembre 2001; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessole (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001 Parte II Serie A N. 5); dispone che
1) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimanga affidato alla moglie, che ivi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti, mentre il marito si trasferirà presso altra residenza entro 10 giorni dall'omologa della presente separazione, prelevando nello stesso termine i propri effetti personali.
pagina 3 di 5 2) Al mantenimento per le spese per il mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la IG.ra con un contributo del marito di €. 600,00, da versarsi entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT.
Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi patrimoniali fra le parti:
3) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono: a) Il IG. trasferisce alla moglie il proprio diritto CP_1
di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via
Leonardo Pozzo n. 1, acquistata dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio
[...]
in data 26.10.2005, repertorio n. 1613, racc. 823, (doc. n. 3), così individuata: Per_1
“Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Comune di Bistagno, come segue: - Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca. 4, vani 5, R.C. €.
400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub 18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17. Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo in data
26.10.2005 rep 1614, racc. 824 doc. n. 4), estinto anticipatamente in data 16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della IG.ra , della somma di €. 20.000,00. b) In corrispettivo della quota Pt_1
acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la IG.ra verserà al Pt_1
marito l'importo di €. 35.000,00 (trentacinquemila/00 ), entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. c) I coniugi si impegnano a perfezionare il predetto trasferimento avanti il Notaio
di Acqui Terme, entro trenta giorni dall'omologa della presente separazione, Persona_2
sostenendo in pari misura le relative spese. d) Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la IG.ra diviene proprietaria esclusiva dell'immobile sopra Pt_1
descritto. I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimoniale prende atto degli ulteriori accordi tra le parti:
4) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1511/2024 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bistagno (AL), Via Leonardo Pozzo n. 1;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Bistagno (AL), Via Leonardo Pozzo n.1; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Ponzio del Foro di Alessandria, presso lo studio del quale, in Acqui Terme (AL), Corso Dante n. 28, sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 08 luglio 2024, con il quale le odierne parti hanno domandato la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cessole il 30 settembre 2001; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 30 ottobre 2024, con le quali le odierne parti hanno confermato la domanda di separazione nel matrimonio dalle medesime contratto, alle pagina 1 di 5 seguenti condizioni: “1 ) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimane affidato alla moglie, che vi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti, mentre il marito si trasferirà presso altra residenza entro 10 giorni dall'omologa della presente separazione, prelevando nello stesso termine i propri effetti perso-nali. 2 ) Al mantenimento per le spese per il mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la IG.ra , con un contributo Pt_1
del marito di €. 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT. Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria. 3 ) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono: a ) Il IG. trasferisce alla CP_1
moglie il proprio diritto di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via Leonardo Pozzo n. 1, acquistata dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio in data 26.10.2005, repertorio n. 1613, racc. 823, ( doc. n. 3 ), così Persona_1
individuata: “ Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Co-mune di Bistagno, come segue: - Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca.
4, vani 5, R.C. €. 400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub 18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17. Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa
Sanpaolo in data 26.10.2005 rep 1614, racc. 824 ( doc. n. 4), estinto anticipatamente in data
16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della IG.ra , della somma di €. 20.000,00. b ) Pt_1
In corrispettivo della quota acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la
IG.ra verserà al marito l'importo di €. 35.000,00 ( trentacinquemila/00 ), entro dieci giorni Pt_1
dalla sottoscrizione del pre-sente ricorso. c ) I coniugi si impegnano a perfezionare il predetto trasferimento avanti il Notaio di Acqui Terme, entro trenta giorni dall'omologa Persona_2
della pre-sente separazione, sostenendo in pari misura le relative spese. d ) Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la IG.ra diviene proprietaria Pt_1
esclusiva dell'immobile so-pra descritto. I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pre-gresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimo-niale
4 ) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio”. vista
pagina 2 di 5 la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario a Cessole il 30 settembre 2001 e che, da tale unione, sono nati, in data 16 giugno 2006, i figli e , maggiorenni Persona_3 Persona_4
non economicamente autosufficienti;
b) ritenuto che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
c) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse dei figli e;
Per_3 Persona_4
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione nel matrimonio tra (C.F. ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 16 aprile 1975, residente in [...], ed Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Leonardo Pozzo n.1, contratto in Cessole (AT) il 30 settembre 2001; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessole (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001 Parte II Serie A N. 5); dispone che
1) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimanga affidato alla moglie, che ivi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti, mentre il marito si trasferirà presso altra residenza entro 10 giorni dall'omologa della presente separazione, prelevando nello stesso termine i propri effetti personali.
pagina 3 di 5 2) Al mantenimento per le spese per il mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la IG.ra con un contributo del marito di €. 600,00, da versarsi entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT.
Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi patrimoniali fra le parti:
3) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono: a) Il IG. trasferisce alla moglie il proprio diritto CP_1
di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via
Leonardo Pozzo n. 1, acquistata dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio
[...]
in data 26.10.2005, repertorio n. 1613, racc. 823, (doc. n. 3), così individuata: Per_1
“Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Comune di Bistagno, come segue: - Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca. 4, vani 5, R.C. €.
400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub 18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17. Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo in data
26.10.2005 rep 1614, racc. 824 doc. n. 4), estinto anticipatamente in data 16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della IG.ra , della somma di €. 20.000,00. b) In corrispettivo della quota Pt_1
acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la IG.ra verserà al Pt_1
marito l'importo di €. 35.000,00 (trentacinquemila/00 ), entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. c) I coniugi si impegnano a perfezionare il predetto trasferimento avanti il Notaio
di Acqui Terme, entro trenta giorni dall'omologa della presente separazione, Persona_2
sostenendo in pari misura le relative spese. d) Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la IG.ra diviene proprietaria esclusiva dell'immobile sopra Pt_1
descritto. I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimoniale prende atto degli ulteriori accordi tra le parti:
4) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. pagina 4 di 5 Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 5 di 5