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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/07/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTANZA MASSIMILIANO, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GAIARDONI LUCILLA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dep. 09/06/2025, le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione della causa di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo congiuntamente presentato, qui richiamate integralmente per relationem:
Il PM nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui ricorso congiunto;
dato atto che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni per la regolamentazione del divorzio, come formulate nel ricorso congiunto;
dato atto che, nel merito, le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 11/11/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva (cfr. nota di cancelleria di passaggio in giudicato dep.
11/03/2025);
ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di pagina 2 di 3 separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , n. a Parte_1
VILLAFRANCA DI VERONA (VR), il 27/04/1969, CF. C.F._1
e , n. in FRANCIA, il Controparte_1
02/11/1965, CF. , celebrato il 24/03/2001 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num. 117 –
PARTE II - SERIE C - ANNO 2001;
2) omologa le condizioni di divorzio come indicate nel ricorso introduttivo congiunto, qui richiamato per relationem;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 30/06/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTANZA MASSIMILIANO, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GAIARDONI LUCILLA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dep. 09/06/2025, le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione della causa di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo congiuntamente presentato, qui richiamate integralmente per relationem:
Il PM nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui ricorso congiunto;
dato atto che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni per la regolamentazione del divorzio, come formulate nel ricorso congiunto;
dato atto che, nel merito, le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 11/11/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva (cfr. nota di cancelleria di passaggio in giudicato dep.
11/03/2025);
ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di pagina 2 di 3 separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , n. a Parte_1
VILLAFRANCA DI VERONA (VR), il 27/04/1969, CF. C.F._1
e , n. in FRANCIA, il Controparte_1
02/11/1965, CF. , celebrato il 24/03/2001 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num. 117 –
PARTE II - SERIE C - ANNO 2001;
2) omologa le condizioni di divorzio come indicate nel ricorso introduttivo congiunto, qui richiamato per relationem;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 30/06/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3