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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9247 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 17090/2021 r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno
per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
calce su foglio separato dall'Avv. Aulino Giuseppe presso lo studio del quale sito in via Emilio
Scaglione, 23 – Napoli, elettivamente domicilia
Appellante
e nella qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo Controparte_1
di Garanzia Vittima della Strada (p. iva . in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi, in virtù di procura generale alle liti (Notaio
[...]
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) ed elettivamente domiciliata Persona_1
presso lo studio del difensore in Napoli in Piazza Carità n.32
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 21.06.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio in qualità di F.G.V.S. innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo Controparte_1 la riforma della sentenza n. 8400/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
23.03.2021, con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per insussistenza dei presupposti ex art. 283 lett.a) Dlgs. 209/05.
1.1. , nel giudizio di primo grado, aveva citato chiedendo, Parte_1 Controparte_2
previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'automobilista rimasto ignoto nella causazione dell'evento dannoso, la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 4.611,00.
In particolare, deduceva che, in data 12.06.2014, alle ore 12:15 circa, in Napoli alla Piazza Tafuri,
mentre era in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un autoveicolo che nell'eseguire una manovra di retromarcia, non si avveda della sua presenza e lo investiva per poi darsi precipitosamente alla fuga, non consentendo a lui ed ai presenti di rilevare il numero di targa.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta di plurimi motivi a mezzo dei quali deduceva la violazione degli artt. 148 comma 1,2,5, 283 e 145 D.lgs 209/05, l'errata valutazione della prova,
l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al rigetto nel merito, infine contestava la non ammissione della c.t.u. nel giudizio di primo grado.
1.3. Si costituiva l'appellata resistendo all'avverso gravame come da comparsa depositata in atti,
chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 14.10.2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo in data 15.09.2025 e la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. L'appello è infondato.
All'esame dei motivi di gravame, va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato. In punto di diritto, va rammentato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990,
n. 1860).
La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass.,
8/3/1990, n. 1860).
2.2. Ciò posto, l'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che il giudice di prime cure ha attribuito valenza di condizione di procedibilità alla denuncia querela e ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
Dalla piana lettura della sentenza appellata emerge, quanto al primo motivo, che il giudice di prime cure non ha attribuito valenza di condizione di procedibilità alla denuncia querela, tanto è vero che in sentenza si legge: “Seppure non vi sia alcuna condizione di procedibilità della domanda costituita
dalla presentazione della denuncia/querela, purtuttavia va esaminato il comportamento attoreo per
valutare dell'attore abbia fatto il possibile per identificare l'autore del fatto responsabile delle lesioni
riportate” .
La richiamata motivazione presta adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, né il danneggiato è tenuto a identificare personalmente il veicolo, essendo sufficiente che l'impossibilità di identificazione derivi da circostanze oggettive non imputabili a sua colpa (cfr. ex plurimis Cass. n. 20066/2013).
Tuttavia, se l'omessa o ritardata denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, allo stesso modo l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, per sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto cfr.
ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass.
4.11.2014 n.23434).
Dunque, nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, il giudice non può arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cd. “veicolo pirata” e del suo conducente.
Di tali principi dunque il primo giudice ha fatto corretta applicazione, evidenziando che, nel caso di specie, nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593 c.p. presentata dall'odierno appellante solo in data 10.03.2017, a distanza di più tre anni dall'investimento, nel ricostruire la dinamica del sinistro,
non si faceva cenno alla presenza di testimoni, sebbene, il teste poi indicato in giudizio ed escusso era il cognato dell'appellante che ha peraltro dichiarato di essere stato presente sul luogo del sinistro.
Alcuna indicazione del teste vi era nemmeno nelle richieste di risarcimento dei danni datate 4.07.2014
e 15.06.2016.
Dunque, il primo giudice ha valutato in concreto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 co.1 c.c., l'avvenuta presentazione della denuncia querela nel contesto di tutti gli elementi di prova.
Infondato è poi anche l'altro motivo di censura.
Come rilevato dal primo giudice, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso Testimone_1
sono generiche ed apodittiche. Il predetto ha infatti dichiarato: “Ricordo che era la metà del mese di
giugno dell'anno 2014, erano circa le 12.00 ed io mi trovato in Napoli alla Piazza Tafuri, rione di
Piscinola. Ero a piedi in compagnia di mio cognato e di un altro amico, il Sig. Parte_1 [...]
. Stavamo parlando fuori il palazzo del Municipio quando il Sig. ci salutò Persona_2 Pt_1
per andare via. Non appena sceso dal marciapiede per attraversare la strada, in quanto in quel posto
vi erano le strisce pedonali, un autoveicolo parcheggiato parallelamente al marciapiede e nella direzione del Sig. , si muoveva improvvisamente, investendo il predetto Sig. . Preciso Pt_1 Pt_1
che il conducente del detto autoveicolo effettuava una manovra di retromarcia per uscire dalla
posizione di sosta senza avvedersi della persona del Sig. . Preciso che l'auto urtava con il suo Pt_1
lato posteriore centrale il lato sinistro del corpo del Sig. , all'altezza del ginocchio, e lo stesso, Pt_1
per effetto dell'urto, cadeva al suolo sul lato destro. Il conducente del veicolo scappò via subito dopo
l'urto senza prestare soccorso, né io, né altri istanti riuscimmo a rilevare alcun dato utile ad
identificare il veicolo investitore. Ricordo che il veicolo era di colore scuro e di media cilindrata,
Dopo l'urto io ed il Sig. soccorremmo il Sig. , aiutandolo ad alzarsi;
lo stesso Persona_2 Pt_1
lamentava dolori al ginocchio sinistro, dove era stato urtato, dolori alla testa e riportava qualche
graffio per il corpo. A quel punto io rimasi sul posto con il Sig. , mentre il Sig. Pt_1 Persona_2
andò a prendere l'auto per accompagnare l'infortunato in Ospedale”.
Ebbene, la deposizione è palesemente inattendibile in quanto il predetto non è stato in grado di riferire marca, modello e colore del veicolo investitore sebbene dichiari di essere stato presente all'incidente;
dall'altra parte, il tipo di veicolo ed il colore dello stesso non risultano indicati neanche nell'atto di citazione ove si fa generico riferimento ad “un autoveicolo” investitore.
Appare altresì inverosimile che un veicolo fermo in sosta, nell'effettuare una retromarcia, sia ripartito ad una velocità tale non solo da far cadere al suolo il pedone ma anche da ripartire senza che il teste presente sia riuscito ad annotare il numero di targa. Dall'altra parte, sul punto, il predetto ha reso una dichiarazione del tutto apodittica atteso che la riferita circostanza ( “.. né io, né altri istanti riuscimmo
a rilevare alcun dato utile ad identificare il veicolo investitore” ) non è in alcun modo circostanziata.
Dunque, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal teste, come statuito dal Giudice di pace di Napoli,
non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
A ciò, deve aggiungersi l'anomala assenza di rilievi fotografici in atti che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica nonché l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza e/o di personale medico. In tale contesto, deve comunque rimarcarsi che al danneggiato è richiesta una condotta diligente,
anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale:
“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue
automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della
condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità
della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, stante l'infondatezza dei motivi di gravame,
l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.17090/2021 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
-condanna alla refusione delle spese del grado in favore della Parte_1 Controparte_2
in qualità di F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi euro 2.552,00 oltre
[...]
rimborso spese generali, i.v.a. e cpa come per legge;
-dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso, in Napoli, in data 14.10.2025
Il giudice Dr.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 17090/2021 r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno
per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
calce su foglio separato dall'Avv. Aulino Giuseppe presso lo studio del quale sito in via Emilio
Scaglione, 23 – Napoli, elettivamente domicilia
Appellante
e nella qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo Controparte_1
di Garanzia Vittima della Strada (p. iva . in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi, in virtù di procura generale alle liti (Notaio
[...]
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) ed elettivamente domiciliata Persona_1
presso lo studio del difensore in Napoli in Piazza Carità n.32
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 21.06.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio in qualità di F.G.V.S. innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo Controparte_1 la riforma della sentenza n. 8400/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
23.03.2021, con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per insussistenza dei presupposti ex art. 283 lett.a) Dlgs. 209/05.
1.1. , nel giudizio di primo grado, aveva citato chiedendo, Parte_1 Controparte_2
previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'automobilista rimasto ignoto nella causazione dell'evento dannoso, la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 4.611,00.
In particolare, deduceva che, in data 12.06.2014, alle ore 12:15 circa, in Napoli alla Piazza Tafuri,
mentre era in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un autoveicolo che nell'eseguire una manovra di retromarcia, non si avveda della sua presenza e lo investiva per poi darsi precipitosamente alla fuga, non consentendo a lui ed ai presenti di rilevare il numero di targa.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta di plurimi motivi a mezzo dei quali deduceva la violazione degli artt. 148 comma 1,2,5, 283 e 145 D.lgs 209/05, l'errata valutazione della prova,
l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al rigetto nel merito, infine contestava la non ammissione della c.t.u. nel giudizio di primo grado.
1.3. Si costituiva l'appellata resistendo all'avverso gravame come da comparsa depositata in atti,
chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 14.10.2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo in data 15.09.2025 e la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. L'appello è infondato.
All'esame dei motivi di gravame, va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato. In punto di diritto, va rammentato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990,
n. 1860).
La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass.,
8/3/1990, n. 1860).
2.2. Ciò posto, l'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che il giudice di prime cure ha attribuito valenza di condizione di procedibilità alla denuncia querela e ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
Dalla piana lettura della sentenza appellata emerge, quanto al primo motivo, che il giudice di prime cure non ha attribuito valenza di condizione di procedibilità alla denuncia querela, tanto è vero che in sentenza si legge: “Seppure non vi sia alcuna condizione di procedibilità della domanda costituita
dalla presentazione della denuncia/querela, purtuttavia va esaminato il comportamento attoreo per
valutare dell'attore abbia fatto il possibile per identificare l'autore del fatto responsabile delle lesioni
riportate” .
La richiamata motivazione presta adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, né il danneggiato è tenuto a identificare personalmente il veicolo, essendo sufficiente che l'impossibilità di identificazione derivi da circostanze oggettive non imputabili a sua colpa (cfr. ex plurimis Cass. n. 20066/2013).
Tuttavia, se l'omessa o ritardata denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, allo stesso modo l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, per sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto cfr.
ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass.
4.11.2014 n.23434).
Dunque, nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, il giudice non può arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cd. “veicolo pirata” e del suo conducente.
Di tali principi dunque il primo giudice ha fatto corretta applicazione, evidenziando che, nel caso di specie, nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593 c.p. presentata dall'odierno appellante solo in data 10.03.2017, a distanza di più tre anni dall'investimento, nel ricostruire la dinamica del sinistro,
non si faceva cenno alla presenza di testimoni, sebbene, il teste poi indicato in giudizio ed escusso era il cognato dell'appellante che ha peraltro dichiarato di essere stato presente sul luogo del sinistro.
Alcuna indicazione del teste vi era nemmeno nelle richieste di risarcimento dei danni datate 4.07.2014
e 15.06.2016.
Dunque, il primo giudice ha valutato in concreto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 co.1 c.c., l'avvenuta presentazione della denuncia querela nel contesto di tutti gli elementi di prova.
Infondato è poi anche l'altro motivo di censura.
Come rilevato dal primo giudice, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso Testimone_1
sono generiche ed apodittiche. Il predetto ha infatti dichiarato: “Ricordo che era la metà del mese di
giugno dell'anno 2014, erano circa le 12.00 ed io mi trovato in Napoli alla Piazza Tafuri, rione di
Piscinola. Ero a piedi in compagnia di mio cognato e di un altro amico, il Sig. Parte_1 [...]
. Stavamo parlando fuori il palazzo del Municipio quando il Sig. ci salutò Persona_2 Pt_1
per andare via. Non appena sceso dal marciapiede per attraversare la strada, in quanto in quel posto
vi erano le strisce pedonali, un autoveicolo parcheggiato parallelamente al marciapiede e nella direzione del Sig. , si muoveva improvvisamente, investendo il predetto Sig. . Preciso Pt_1 Pt_1
che il conducente del detto autoveicolo effettuava una manovra di retromarcia per uscire dalla
posizione di sosta senza avvedersi della persona del Sig. . Preciso che l'auto urtava con il suo Pt_1
lato posteriore centrale il lato sinistro del corpo del Sig. , all'altezza del ginocchio, e lo stesso, Pt_1
per effetto dell'urto, cadeva al suolo sul lato destro. Il conducente del veicolo scappò via subito dopo
l'urto senza prestare soccorso, né io, né altri istanti riuscimmo a rilevare alcun dato utile ad
identificare il veicolo investitore. Ricordo che il veicolo era di colore scuro e di media cilindrata,
Dopo l'urto io ed il Sig. soccorremmo il Sig. , aiutandolo ad alzarsi;
lo stesso Persona_2 Pt_1
lamentava dolori al ginocchio sinistro, dove era stato urtato, dolori alla testa e riportava qualche
graffio per il corpo. A quel punto io rimasi sul posto con il Sig. , mentre il Sig. Pt_1 Persona_2
andò a prendere l'auto per accompagnare l'infortunato in Ospedale”.
Ebbene, la deposizione è palesemente inattendibile in quanto il predetto non è stato in grado di riferire marca, modello e colore del veicolo investitore sebbene dichiari di essere stato presente all'incidente;
dall'altra parte, il tipo di veicolo ed il colore dello stesso non risultano indicati neanche nell'atto di citazione ove si fa generico riferimento ad “un autoveicolo” investitore.
Appare altresì inverosimile che un veicolo fermo in sosta, nell'effettuare una retromarcia, sia ripartito ad una velocità tale non solo da far cadere al suolo il pedone ma anche da ripartire senza che il teste presente sia riuscito ad annotare il numero di targa. Dall'altra parte, sul punto, il predetto ha reso una dichiarazione del tutto apodittica atteso che la riferita circostanza ( “.. né io, né altri istanti riuscimmo
a rilevare alcun dato utile ad identificare il veicolo investitore” ) non è in alcun modo circostanziata.
Dunque, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal teste, come statuito dal Giudice di pace di Napoli,
non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
A ciò, deve aggiungersi l'anomala assenza di rilievi fotografici in atti che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica nonché l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza e/o di personale medico. In tale contesto, deve comunque rimarcarsi che al danneggiato è richiesta una condotta diligente,
anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale:
“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue
automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della
condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità
della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, stante l'infondatezza dei motivi di gravame,
l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.17090/2021 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
-condanna alla refusione delle spese del grado in favore della Parte_1 Controparte_2
in qualità di F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi euro 2.552,00 oltre
[...]
rimborso spese generali, i.v.a. e cpa come per legge;
-dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso, in Napoli, in data 14.10.2025
Il giudice Dr.ssa Nunzia Tesone