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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/11/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1207/2024 R.G.: avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31.10.2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola, via San
Francesco D'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avv. MIDULLA GIANMARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/02/1979 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Noto,
Ronco Spartaco n. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis, comma 49 e ss. c.p.c. (depositato il 2.4.2024) e Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 9.8.2014 Parte_2 e che dall'unione non nascevano figli, chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi con cumulativa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, i coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il giorno 9.8.2014 (Atto n. 62, Parte II,
Serie A, Anno 2014);
- di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione non è stata generata prole.
All'udienza del 31.10.2024, le parti, comparse personalmente, hanno ribadito innanzi al Giudice la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data;
inoltre, in merito alla condizione, indicata in ricorso, attinente il trasferimento immobiliare, hanno chiarito che essa debba intendersi come obbligazione a trasferire successivamente alla pronuncia di separazione.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
10.5.2024).
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso presentato congiuntamente, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima
Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il giorno 9.8.2014
[...]
(Atto n. 62, Parte II, Serie A, Anno 2014), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOTO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.11.2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1207/2024 R.G.: avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31.10.2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola, via San
Francesco D'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avv. MIDULLA GIANMARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/02/1979 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Noto,
Ronco Spartaco n. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis, comma 49 e ss. c.p.c. (depositato il 2.4.2024) e Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 9.8.2014 Parte_2 e che dall'unione non nascevano figli, chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi con cumulativa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, i coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il giorno 9.8.2014 (Atto n. 62, Parte II,
Serie A, Anno 2014);
- di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione non è stata generata prole.
All'udienza del 31.10.2024, le parti, comparse personalmente, hanno ribadito innanzi al Giudice la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data;
inoltre, in merito alla condizione, indicata in ricorso, attinente il trasferimento immobiliare, hanno chiarito che essa debba intendersi come obbligazione a trasferire successivamente alla pronuncia di separazione.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
10.5.2024).
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso presentato congiuntamente, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima
Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il giorno 9.8.2014
[...]
(Atto n. 62, Parte II, Serie A, Anno 2014), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOTO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.11.2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone