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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1885/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv. Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]C.da Moira n. 35, elettivamente C.F._1 domiciliato in Tortorici, c/da Mercurio 189, presso lo studio dell'Avv. Fabio
AR IC, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2023 l' esponeva che Pt_1 CP_1
aveva presentato in data 13/07/21 istanza di ATP per l'accertamento e il
[...] riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge
222/1984; che, effettuata la CTU medico legale, era stata accertata una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, con diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da Ottobre 2022; che era stata depositata dichiarazione di dissenso da parte dell' ; che l'insieme delle patologie da cui era affetto Pt_1
non erano tali da comportare la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini personali;
che il c.t.u. aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
L' chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che il Sig. CP_2
non versava in uno stato di minorazione tale da renderlo meritevole Pt_2 dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi.
Il Sig. si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza nel merito per provata sussistenza del requisito sanitario della prestazione di assegno ordinario di invalidità sin da Ottobre 2022. Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal Sig.
al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n.
RG 2409/21, fascicolo acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il periziato era affetto da patologie che lo rendevano meritevole della provvidenza richiesta, fissando la decorrenza del beneficio a partire da Ottobre 2022.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava Pt_1
l'atto in questione.
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi che CP_1
non avesse diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
[...]
2 Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, rinnovate le operazioni peritali sulla base delle osservazioni formulate dalle parti, il CTU con motivazione logica che si condivide ha concluso affermando che si ritiene che le patologie di cui soffre il ricorrente
siano tali allo stato attuale ,cosi come lo erano nella Controparte_1
precedente visita peritale, da determinare una riduzione a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative specifiche e pertanto allo stesso compete il riconoscimento dell'Assegno Ordinario di Invalidità a far data ottobre 2022.
Tali conclusioni appaiono esenti da vizi, supportate da argomentazione logica e condivisibile, senza che vi siano poi state delle contestazioni specifiche tra le parti.
Va, pertanto, rigettato il ricorso dell' con il riconoscimento dello status Pt_1
sanitario relativo alla riduzione a meno di 1/3 delle capacità lavorativa specifiche di parte resistente dall'ottobre del 2022.
3 Non si procede alla condanna alla liquidazione della prestazione trattandosi di giudizio ex art. 445 bis sesto comma c.p.c.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n.
147/2022, parametri minimi e in ragione del valore della domanda (calcolata sui tre anni poiché A.O.I) e dell'entità delle questioni affrontate.
Sono poste a carico dell' le spese relative alla consulenza, separatamente Pt_1
liquidate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' in persona del Pt_1
suo legale rappresentante pro tempore con ricorso depositato in data 09/06/2023 nei confronti di , intesi i difensori delle parti e disattesa ogni Controparte_3
contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Controparte_1
legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità sin da Ottobre 2022 con riduzione a meno di 1/3 della propria capacità di lavoro specifica;
- Rigetta, dunque, il ricorso in opposizione,
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.170,00 per la fase
[...]
di ATPO oltre spese generali, cpa ed iva ed euro 2.697,00 oltre spese generali cpa ed iva per la presente fase, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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