TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 107
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Decreto cautelare 15 ottobre 2025
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Decreto cautelare 30 ottobre 2025
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Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità rispetto al criterio 1.a) Attività di ricerca- C) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni

    La Corte ritiene l'errore materiale irrilevante ai fini dell'esito della selezione e ininfluente sul distacco dalla controinteressata. La valutazione della congruenza dei convegni con il S.S.D. spetta alla Commissione.

  • Rigettato
    Illegittimità rispetto al criterio 1.b. Pubblicazioni scientifiche

    La Corte distingue tra quantità (consistenza complessiva della produzione) e qualità delle pubblicazioni. Riconosce al ricorrente punteggio superiore per consistenza complessiva. Ritiene legittima la valutazione della monografia della controinteressata, poiché la normativa sul deposito legale è abrogata e il bando ammette testi accettati per la pubblicazione. Il voto numerico è motivazione sufficiente. La valutazione ANVUR non vincola la Commissione. La valutazione qualitativa delle singole pubblicazioni è distinta dalla consistenza complessiva della produzione.

  • Rigettato
    Illegittimità rispetto al criterio attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Valutazione dell’attività didattica: a - volume e continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità

    La conversione in CFU è una mera operazione aritmetica basata sui regolamenti universitari. La penalizzazione per la coerenza degli insegnamenti è giustificata dalla percentuale di CFU non pertinenti al S.S.D. Le missioni Erasmus sono valutabili nell'attività integrativa, non in quella didattica. Le missioni all'estero e gli incarichi di visiting professor non sono stati considerati in quanto non riguardanti corsi di cui i candidati erano responsabili.

  • Rigettato
    Illegittimità rispetto al criterio attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. b - congruenza delle attività con il gruppo scientifico disciplinare e con il settore scientifico disciplinare e con gli ulteriori elementi di qualificazione previsti dal bando

    La Corte ritiene che la valutazione della congruenza con il S.S.D. sia ragionevole, dato che solo poco più della metà dei CFU dichiarati dal ricorrente sono congruenti al S.S.D. oggetto della procedura. L'interpretazione del ricorrente renderebbe illogico il riferimento al S.S.D. nel bando.

  • Rigettato
    Illegittimità rispetto al criterio attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti riguardo la valutazione dell’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di scuola di specialità, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement, sulla base della a – numerosità delle tesi presentate per la discussione b – attività di assistenza orientamento e servizio agli studenti

    La Corte rileva che il ricorrente ha dichiarato solo in parte le sue attività e che la controinteressata ha dichiarato un numero significativamente maggiore di tesi seguite. La valutazione della Commissione è proporzionata alla documentazione fornita dai candidati.

  • Inammissibile
    Impugnazione del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori universitari di prima e seconda fascia

    L'impugnazione del Regolamento è tardiva e pertanto irricevibile, in quanto proposta con ricorso per motivi aggiunti notificato oltre i termini previsti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 107
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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