Decreto cautelare 15 ottobre 2025
Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02594/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON NU, rappresentato e difeso dall’avvocato ON Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo e Rossella Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati DR Sciolla, Sergio Viale, RA Forneris e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto rettorale dell’Università di Torino di approvazione degli atti della procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 7106/2025, prot. 0538097 del 22.7.2025, pubblicato all’Albo il 22.7.2025;
e per quanto occorrer possa:
- in parte qua del decreto rettorale dell’Università di Torino con cui è stata indetta procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 2520/2025, prot. 0208061 del 13.3.2025;
- del verbale n. 1 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, recante la “ Definizione dei criteri di valutazione ” del 20.6.2025;
- del verbale n. 2 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’università di Torino, recante “ Valutazione Analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione punteggio e relazione finale ” dell’11.07.2025;
- del decreto di nomina della Prof.ssa RA NA al momento non conosciuto e che se esistente si impugna al buio; - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NU ON il 15/11/2025:
- del decreto rettorale dell’Università di Torino di approvazione degli atti della procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 7106/2025, prot. 0538097 del 22.7.2025, pubblicato all’Albo il 22.7.2025;
e per quanto occorrer possa:
- in parte qua del decreto rettorale dell’Università di Torino con cui è stata indetta procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 2520/2025, prot. 0208061 del 13.3.2025;
- del verbale n. 1 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, recante la “ Definizione dei criteri di valutazione ” del 20.6.2025;
- del verbale n. 2 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’università di Torino, recante “ Valutazione Analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione punteggio e relazione finale ” dell’11.07.2025;
- del decreto di nomina della Prof.ssa RA NA al momento non conosciuto e che se esistente si impugna al buio;
- nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali
E PER L’ANNULLAMENTO
- della delibera del Consiglio di Dipartimento Studi Storici, Università di Torino, del 15 settembre 2025, verbale n. 22/2025, con particolare riguardo al punto n. 3 all’OdG riguardante la chiamata della prof.ssa RA NA;
- del decreto rettorale di nomina della prof.ssa RA NA rep. 8862/2025, prot. 0684288 del 29 settembre 2025;
- della presa di servizio della dott.ssa RA NA del 1° ottobre 2025;
e per quanto occorrer possa:
- del “ Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”,
tutti conosciuti a seguito del deposito dell’Università di Torino effettuati nel presente giudizio il 7 novembre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della prof.ssa RA NA e dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 il dott. DR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto rettorale n. 2520/2025 del 13 marzo 2025, l’Università di Torino ha indetto una procedura selettiva per n. 1 posto di professore di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter della L. n. 240/2010 per il Dipartimento di Studi Storici, Gruppo Scientifico Disciplinare 10/ARTE-01 Storia dell’arte, Settore Scientifico Disciplinare ARTE-01/b Storia dell’arte moderna.
Ai sensi dell’art. 1 del bando, “ l’impegno didattico così come quello scientifico è interamente previsto all’interno degli insegnamenti Storia dell’arte moderna così come definito dalla declaratoria del settore scientifico disciplinare ” (cfr. pag. 3).
Con decreto rettorale n. 4960 del 21 maggio 2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice, nelle persone del prof. Francesco Frangi (Università di Pavia), prof. DR Morandotti (Università di Torino) e prof.ssa Raffaella Morselli (Università di Roma La Sapienza).
La Commissione si è riunita per la prima seduta in data 20 giugno 2025 e, prima di conoscere i nominativi dei candidati, ha fissato i criteri di valutazione.
Nel verbale n. 1 la Commissione ha stabilito di attribuire i seguenti punteggi agli elementi oggetto di valutazione: i) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: punti 51; ii) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: punti 40, per un totale di punti 91.
Gli elementi di valutazione sono poi stati suddivisi nei seguenti sub-criteri:
- attività di ricerca: max punti 6;
- pubblicazioni scientifiche: max punti 42;
- consistenza complessiva della produzione scientifica: max punti 3;
- attività didattica: max punti 30;
- attività didattica integrativa e di servizio agli studenti: max punti 10.
In data 11 luglio 2025 la Commissione si è riunita in seconda seduta, ha avuto accesso ai nominativi dei canditati, rilevando l’assenza di incompatibilità, e ha assegnato i punteggi secondo i sub-criteri prestabiliti.
In particolare, i candidati partecipanti erano quattro: il prof. ON NU (qui ricorrente), la prof.ssa RA NA (qui controinteressata), il prof. Andrea EO ed il prof. Gennaro De Simone.
All’esito dell’assegnazione dei punteggi, la prof.ssa NA si è classificata al primo posto con 79,50 punti (di cui 44,50 per ricerca e pubblicazioni, 35 per didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti), mentre l’odierno ricorrente si è collocato al secondo posto con 75,75 punti (di cui 47,75 per ricerca e pubblicazioni, 28 per didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti).
Di conseguenza, sulla base dei punteggi assegnati, nel verbale n. 2 la Commissione ha individuato la prof.ssa NA quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia.
Con decreto rettorale n. 7106/2025 del 22 luglio 2025, l’Università ha approvato gli atti della procedura selettiva e ha preso atto della individuazione della prof.ssa NA quale candidata maggiormente qualificata.
In data 15 settembre 2025 il Consiglio di Dipartimento Studi Storici ha approvato la chiamata della prof.ssa NA quale professoressa di prima fascia per il S.S.D. ARTE-01/b Storia dell’arte moderna con presa di servizio al 1° ottobre 2025.
In data 25 settembre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la deliberazione del Dipartimento di Studi Storici e con decreto rettorale n. 8862/2025 del 29 settembre 2025 la prof.ssa NA è stata nominata professoressa di prima fascia-tempo pieno per il S.S.D. ARTE-01/B Storia dell’arte moderna a decorrere dal 1° ottobre 2025.
La prof.ssa NA ha preso servizio nella suddetta data.
In data 26 settembre 2025 il prof. NU ha notificato il ricorso per l’annullamento del decreto rettorale del 22 luglio 2025 di approvazione degli atti della procedura selettiva, dei verbali nn. 1 e 2 della Commissione, del bando e del decreto di nomina della prof.ssa NA, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
“ Eccesso di potere per violazione dei criteri predeterminati; difetto di motivazione; illogicità e manifesta irragionevolezza. Difetto di proporzionalità. Errore di fatto ”.
I. “ Illegittimità rispetto al criterio 1.a) Attività di ricerca- C) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni ”;
II. “ Illegittimità rispetto al criterio 1.b. Pubblicazioni scientifiche ”;
III. “ Illegittimità rispetto al criterio attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Valutazione dell’attività didattica: a - volume e continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità ”;
IV. “ Illegittimità rispetto al criterio attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. b - congruenza delle attività con il gruppo scientifico disciplinare e con il settore scientifico disciplinare e con gli ulteriori elementi di qualificazione previsti dal bando ”;
V. “ Illegittimità rispetto al criterio attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti riguardo la valutazione dell’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di scuola di specialità, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement, sulla base della a – numerosità delle tesi presentate per la discussione b – attività di assistenza orientamento e servizio agli studenti ”.
L’Università degli Studi di Torino e la controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
L’istanza di misure cautelari monocratiche, inizialmente accolta, veniva successivamente revocata con decreto n. 519 del 30 ottobre 2025.
Nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e ivi veniva fissata, per la trattazione del ricorso, l’udienza pubblica del 16 gennaio 2026.
In data 15 novembre 2025 il ricorrente ha notificato motivi aggiunti con i quali ha impugnato, unitamente agli atti già gravati, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Storici del 15 settembre 2025, il decreto rettorale del 29 settembre 2025 di nomina della prof.ssa NA, la sua presa di servizio del 1° ottobre 2025 e anche, “ per quanto occorrer possa ”, il Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori universitari di prima e seconda fascia dell’Università di Torino (D.R. n. 4289 del 16 dicembre 2020), riproponendo sostanzialmente le medesime e identiche censure già sollevate nel ricorso introduttivo.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese; in particolare, le parti resistenti hanno eccepito la parziale irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti per tardività dell’impugnazione del sopra citato Regolamento di Ateneo, nonché l’inammissibilità dei nuovi motivi di ricorso svolti con la memoria depositata dal ricorrente in data 15 dicembre 2025 e non notificata.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
In via preliminare, occorre rilevare la parziale irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti per tardività dell’impugnazione del Regolamento di Ateneo. Con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnativa al “ Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori universitari di prima e seconda fascia ”, atto a contenuto generale che costituisce la fonte normativa interna sulla base della quale è stato redatto il bando di concorso. Detta impugnazione è tardiva e, pertanto, irricevibile.
Tale impugnazione è stata proposta per rimediare all’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di inammissibilità dell’impugnazione del bando e degli atti della Commissione giudicatrice nelle parti in cui erano identici o comunque corrispondenti alle norme del Regolamento dell’Università non impugnato tempestivamente con il ricorso introduttivo.
Secondo un costante orientamento interpretativo, “ costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa … quello secondo il quale nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicanti effetti lesivi solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione – la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione concreta e attuale – ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solo quest’ultimo, dando concreta applicazione alle norme regolamentari censurate, rende attuale l’interesse del destinatario ad attivare i rimedi giurisdizionali ” (Cons. Stato, Sez. VII, 2 dicembre 2025, n. 9478; Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 456). L’atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta.
Tuttavia, la lesività delle previsioni regolamentari, per il ricorrente, si è concretizzata sin dalla data del 22 luglio 2025 in cui è stato pubblicato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato in data 15 novembre 2025.
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti, ove diretto ad avversare il “ Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori universitari di prima e seconda fascia ”, deve considerarsi irricevibile.
Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso si appalesa infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente, con riferimento al criterio relativo all’attività di ricerca (per il quale possono essere attribuiti al massimo sei punti) e in particolare al sotto-criterio concernente la partecipazione a congressi e convegni (per il quale possono essere assegnati al massimo due punti), sostiene che il punteggio attribuito al medesimo ( id est , 1,25 punti) sarebbe errato e che lo stesso, avendo partecipato a 13 convegni di rilevanza internazionale e 8 di interesse nazionale anziché a 12 convegni di rilevanza internazionale e 8 di interesse nazionale, come erroneamente rilevato dalla Commissione, avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore, sia sotto il profilo della rilevanza nazionale e internazionale dei convegni (voce per la quale ha conseguito 0,75 punti sul totale di 1), sia per la congruenza degli stessi con il S.S.D. (voce per la quale ha riportato 0,50 punti sul totale di 1).
Il motivo è infondato e comunque inammissibile.
Benché corrisponda al vero che la Commissione, per errore materiale, nel verbale n. 1 abbia conteggiato 12 convegni internazionali anziché 13, tale differenza si può stimare irrilevante, in quanto la giustificazione del punteggio di 0,75 assegnato dalla Commissione al ricorrente si trae dal raffronto con i titoli posseduti dal terzo candidato prof. EO, il quale ha ricevuto per tale sub-criterio un punto (cioè il punteggio massimo), ma ha dichiarato di avere partecipato a 16 congressi e convegni internazionali e a 27 convegni di interesse nazionale. Il punteggio massimo di un punto è stato assegnato soltanto al candidato prof. EO che possedeva un numero di gran lunga superiore di congressi e convegni sia internazionali sia nazionali: ne discende, proporzionalmente e comparativamente, la correttezza del punteggio di 0,75 assegnato al ricorrente, essendo ininfluente l’errore di un solo congresso/convegno. Giova inoltre evidenziare come alla controinteressata per 18 convegni (13 internazionali e 5 nazionali) siano stati attribuiti 0,50 punti (su max 1 punto). È evidente, allora, come in base ai numeri sopra riportati, la differenza tra i profili dei due candidati sia stata già adeguatamente valorizzata. In ogni caso, anche ipotizzando l’accoglimento delle richieste del ricorrente, non verrebbe superato il distacco complessivo rispetto alla controinteressata ( id est , 3,75 punti), in quanto il maggior punteggio cui potrebbe ambire il ricorrente risulta marginale (0,25 punti), sicché è inidoneo a superare la prova di resistenza; la censura risulta pertanto affetta da difetto di interesse in quanto non idonea a sovvertire l’esito della selezione.
Occorre poi rilevare che per la congruenza con il S.S.D. sono stati attribuiti al ricorrente punti 0,50 su un massimo di 1 punto (come del resto anche agli altri candidati), in quanto non tutti i convegni indicati sono stati considerati dalla Commissione del tutto pertinenti al settore scientifico disciplinare di “ Storia dell’arte moderna ”, oggetto del concorso, sulla base di una valutazione di merito che, comunque, spetta alla Commissione stessa, alla stregua delle proprie competenze tecniche.
Con il secondo pluriarticolato motivo di impugnazione, il ricorrente si duole di aver ricevuto 41,50 punti (su max 42) per le dodici pubblicazioni scientifiche, ovvero lo stesso punteggio assegnato alla controinteressata, nonostante le sue pubblicazioni fossero asseritamente “ di quantità e qualità superiore alla Prof.ssa NA ”. In particolare, il ricorrente rivendica 5 monografie, 6 articoli in fascia A e 1 saggio in volume miscellaneo, mentre la controinteressata ha presentato 2 monografie, 4 articoli in fascia A e 6 saggi in volume miscellaneo. Ad avviso del ricorrente, tale sopravvalutazione della produzione scientifica della controinteressata sarebbe imputabile alla erronea predeterminazione dei sub-criteri da parte della Commissione, tradottasi nell’assegnazione di 7 punti alle monografie, 6 punti agli articoli di fascia A e 5 punti agli articoli di minore collocazione editoriale. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che una delle due monografie presentate dalla ricorrente non era stata ancora pubblicata, ma solo accettata per la pubblicazione da una casa editrice: si tratta della monografia “ Disegno e cultura visiva a metà Settecento. Documentare, narrare, mettere in scena ”, Roma, Officina Libraria, 2025. Per tale monografia, il ricorrente contesta anzitutto la possibilità stessa di considerarla come pubblicazione scientifica, mancando l’adempimento previsto dall’art. 1 del D.lgs. Lgt. n. 660/1945, ovvero il deposito di quattro esemplari in Prefettura e di un esemplare in Procura della Repubblica, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2364/2004. Inoltre, il ricorrente ha impugnato, in generale, per difetto di motivazione ed erronea applicazione dei sub-criteri, il punteggio complessivo di 5 punti assegnato alla suddetta monografia, nonché, in particolare, per “ abnormità ”, il punteggio assegnato di 0,75 punti (su max 1) per il sub-criterio “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione nella comunità scientifica ”, dal momento che la mancata pubblicazione della monografia ne escludeva del tutto la diffusione nella comunità scientifica. Sotto un terzo profilo, il ricorrente impugna la sottovalutazione di due proprie monografie indicate ai nn. 2 e 3 dell’elenco delle pubblicazioni: si tratta di due monografie dedicate a OV ON e a Michelangelo, entrambe valutate con il riconoscimento di 3,50 punti (su max 7). A supporto della propria tesi, il ricorrente evidenzia che tali pubblicazioni, in sede di VQR, sono state valutate come eccellenti e che pertanto la Commissione avrebbe respinto nei fatti la valutazione di “ eccellente ” attribuita dall’ANVUR nella VQR 2015-2019. Sotto un ulteriore profilo, il ricorrente deduce che, nel giudizio complessivo dato dalla Commissione in relazione al criterio “ 1c) Consistenza complessiva della produzione scientifica ”, la produzione del prof. NU risulta di consistenza superiore a quella della controinteressata, sicché risulterebbe inequivocabilmente viziata l’attribuzione dello stesso punteggio per le dodici pubblicazioni (criterio “ 1b) Pubblicazioni scientifiche ”).
Le censure sopra compendiate sono prive di pregio.
Quanto alla censura con cui il ricorrente deduce che le proprie pubblicazioni sarebbero di quantità e qualità superiore rispetto a quelle della controinteressata, il medesimo sovrappone erroneamente la quantità della produzione scientifica complessiva con la qualità delle dodici pubblicazioni scelte da ciascun candidato. Con riferimento al primo elemento, concernente la quantità dei lavori prodotti dal candidato, esiste un criterio dedicato a tale aspetto, di cui è traccia all’art. 8 del bando, che è quello relativo alla “ consistenza complessiva della produzione scientifica ” a cui è stato assegnato uno specifico punteggio. Orbene, a questo proposito il ricorrente ha riportato un punteggio (2,50 su 3 punti) decisamente più alto rispetto a quello della controinteressata (1 punto su 3), a dimostrazione del riconoscimento da parte della Commissione, sotto questo aspetto, della superiorità del profilo professionale del ricorrente e pertanto della corretta e legittima valutazione della maggiore numerosità delle pubblicazioni del medesimo rispetto a quelle della vincitrice (e ciò anche, peraltro, in rapporto a un altro candidato al quale è stato attribuito il punteggio massimo, cioè 3 punti, vista la sua maggior produzione rispetto a tutti gli altri). I due candidati hanno riportato, invece, il medesimo punteggio ( id est , 41,50 punti) con riferimento alla valutazione delle singole pubblicazioni da un punto di vista qualitativo; giova osservare che la Commissione era chiamata a valutare il pregio e il valore tecnico delle stesse e non la loro quantità (misurata, invece, specificamente in base al distinto criterio della consistenza complessiva, come già sopra illustrato), visto peraltro che il numero massimo di pubblicazioni presentabili, e di conseguenza concretamente presentate dai candidati, era previsto in misura uguale per tutti e fissato in dodici dall’art. 1 del bando.
Ciò posto, il ricorrente ribadisce ad ogni modo la sua superiorità, sottolineando, al riguardo, come lo stesso abbia presentato 5 monografie, 6 articoli in fascia A e 1 saggio in volume miscellaneo, a fronte della controinteressata che avrebbe presentato 2 monografie, 4 articoli in fascia A e 6 volumi miscellanei. La censura non coglie nel segno in quanto fondata sull’erronea inferenza logica in base alla quale il maggior pregio qualitativo di una pubblicazione deriva indefettibilmente dalla tipologia editoriale attraverso la quale è veicolata. Peraltro, i sub-criteri predisposti dalla Commissione distinguevano la tipologia editoriale degli scritti a seconda che fossero monografie, articoli o contributi in volume, prefissando un punteggio massimo decrescente (7 punti alle monografie, 6 punti agli articoli di fascia A e 5 punti agli altri articoli). A questo riguardo occorre evidenziare che l’assegnazione concreta del punteggio, in base alla griglia dei sub-criteri qualitativi, è espressione dell’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione.
Con riferimento alla censura con la quale il ricorrente deduce che la monografia della controinteressata sopra menzionata non poteva essere valutata dalla Commissione giudicatrice, in quanto, al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, non era stata pubblicata secondo il procedimento disciplinato dall’art. 1 del D.lgs. Lgt. n. 660/1945, la stessa non merita di essere favorevolmente apprezzata per le ragioni di seguito enunciate. Il D.lgs. Lgt. n. 660/1945 si è limitato a modificare la L. n. 374/1939 recante “ Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni ”. Tuttavia, la L. n. 374/1939, nel testo modificato dal D.lgs. Lgt. n. 660/1945, è stata interamente abrogata dall’art. 8 della L. n. 106/2004 e dall’art. 46 del D.P.R. n. 252/2006. L’abrogazione è stata confermata dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Ciò precisato, le previsioni della lex specialis della procedura, recanti la possibilità di attribuire considerazione alle pubblicazioni o ai testi semplicemente “ accettati per la pubblicazione ” (cfr. artt. 3, 4 e 8 del bando), devono ritenersi finalizzate ad “ ampliare il novero delle produzioni scientifiche valutabili, che non sono solo le pubblicazioni, ma anche i testi accettati per la pubblicazione. E se per pubblicazione, secondo la giurisprudenza, si intende la stampa a cura di un editore (e non di un mero tipografo), per testo accettato per la pubblicazione non può che, logicamente, intendersi il testo accettato da un editore per la successiva pubblicazione ” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1512, punto 8.7 della motivazione). La previsione in base alla quale sono considerati pubblicazioni scientifiche anche i “ testi accettati per la pubblicazione unitamente alla conferma di accettazione dell’editore ”, è conforme all’art. 10, comma 2, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori universitari di prima e seconda fascia dell’Università di Torino, a mente del quale “ Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti … ”, quest’ultimo però non tempestivamente impugnato dal ricorrente. L’art. 10, comma 2, del Regolamento dell’Università non si pone in contrasto con fonti sovraordinate e pertanto non ricorrono i presupposti per l’eventuale disapplicazione. Infatti, il D.P.R. n. 252/2006 e la L. n. 106/2004 disciplinano il procedimento di “ deposito legale ” degli scritti editi in Italia (peraltro “ il deposito legale è un posterius rispetto alla pubblicazione dell’opera ”: T.A.R. Toscana, Sez. IV, 21 ottobre 2025, n. 1652) e non le modalità con le quali le pubblicazioni devono essere presentate dai candidati nei concorsi universitari, e quindi non possono assurgere a parametro di legittimità del bando qui impugnato o fondare la disapplicazione del Regolamento d’Ateneo non tempestivamente impugnato.
La censura di “ difetto di motivazione ” in ordine al punteggio attribuito alla predetta monografia presentata dalla controinteressata è infondata dal momento che il voto numerico costituisce motivazione sufficiente nelle procedure concorsuali. Costituisce infatti ius receptum il principio in base al quale “ il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione ” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2025, n. 8248; Cons. Stato, Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235; Cons. Stato, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782).
Risulta infondata anche la censura rivolta contro il punteggio di 0,75 (su max punti 1) assegnato dalla Commissione alla monografia della controinteressata per pretesa mancata diffusione nella comunità scientifica del testo non ancora pubblicato. Infatti, il sub-criterio prefissato dalla Commissione era basato sulla “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica ” e non soltanto sulla diffusione all’interno della comunità scientifica. La rilevanza della monografia della controinteressata, secondo questo sub-criterio, discende dall’importanza dell’editore che la pubblica, vale a dire la Officina Libraria che rappresenta una casa editrice di punta del panorama nazionale ed internazionale dell’editoria della Storia dell’Arte. L’importanza dell’editore, non contestata dal ricorrente, giustifica quindi l’assegnazione del punteggio di 0,75 secondo il sub-criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale ed è autosufficiente a fondare la motivazione. Nel contempo, in chiave prognostica, l’importanza della collocazione editoriale della monografia può riflettersi positivamente sulla futura diffusione nella comunità scientifica dell’opera.
Quanto alla pretesa sottovalutazione delle monografie del ricorrente indicate ai nn. 2 e 3 dell’elenco delle pubblicazioni in contrasto con la positiva valutazione attribuita dall’ANVUR nell’ambito della VQR, il Collegio osserva che non appare contraddittorio che la Commissione non abbia considerato e valorizzato la valutazione positiva espressa in sede di VQR delle due pubblicazioni, “ in quanto la Commissione, nell’esercizio della discrezionalità che le appartiene, non può essere condizionata o limitata da una valutazione precedente, considerato che tale giudizio (seppur favorevole) è stato espresso sulla base di diversi criteri e per finalità (la valutazione della qualità della ricerca scientifica) che non coincidono con quelle che riguardano il riconoscimento della idoneità all’attività di docenza universitaria ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 dicembre 2016, n. 12765; cfr. altresì T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 ottobre 2020, n. 608; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 6 giugno 2023, n. 9550; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV quater, 30 aprile 2025, n. 8417). Nello stesso senso, in fattispecie analoga, il T.A.R. Piemonte ha affermato che non influisce sulla legittimità del punteggio assegnato alle pubblicazioni di un candidato in una procedura di chiamata di professore di prima fascia il giudizio di apprezzamento espresso sul conto delle stesse pubblicazioni in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale, e ciò per il fatto che in sede A.S.N. la valutazione non è comparativa né mira a selezionare un determinato candidato né ad attribuire una posizione (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 5 aprile 2025, n. 595).
Con l’ultima censura articolata nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta il punteggio di 41,50 assegnato alle sue pubblicazioni scientifiche, ritenendolo incongruente rispetto al pari punteggio di 41,50 riconosciuto alla controinteressata in ragione del fatto che la consistenza complessiva della sua produzione scientifica sarebbe “ superiore a quella della Prof.ssa NA ”. La censura è destituita di fondamento. Per valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica, era stato adottato il seguente specifico sub-criterio: “ la commissione giudicatrice tiene altresì in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità, la continuità temporale della stessa e la congruenza con il gruppo scientifico disciplinare ” (cfr. pag. 3 del verbale n. 1). Per tale sub-criterio, riferito alla intera produzione scientifica dei candidati, era previsto il riconoscimento sino a un massimo di tre punti. Il ricorrente ha una produzione scientifica superiore a quella della controinteressata, in quanto ha iniziato prima l’attività scientifica, e ha ricevuto per tale ragione 2,50 punti con la seguente motivazione: “ produzione scientifica consistente, intensa, continuativa nonché congruente tra il 1989 e il 2023 ”. La controinteressata, che in ragione della più giovane età ha una produzione meno consistente, ha ricevuto 1 punto con la seguente argomentazione: “ produzione scientifica relativamente consistente, intensa, continuativa nonché congruente tra il 1998 e il 2025 ”. Per contro, il sub-criterio dedicato alle “ pubblicazioni scientifiche ” non è un criterio quantitativo riferito all’intera produzione dei candidati, ma un criterio qualitativo riferito alle sole dodici pubblicazioni da loro prescelte come valutabili. Ne consegue che non è logico e pertinente fondare la pretesa incongruenza della valutazione “qualitativa” delle dodici pubblicazioni scientifiche prescelte sulla divergente valutazione assegnata alla “ consistenza complessiva della produzione scientifica ” dei candidati.
L’ulteriore censura del ricorrente, riferita alla pretesa mancata sottoposizione della monografia della controinteressata ad un procedimento di revisione tra pari, costituisce una censura del tutto nuova. Infatti, nel ricorso e nei motivi aggiunti non è stato sollevato il tema della pretesa mancata sottoposizione della monografia a un procedimento di revisione tra pari: di conseguenza, nella memoria del 15 dicembre 2025 il ricorrente ha ampliato o comunque modificato il fatto costitutivo della domanda. Tale censura costituisce ampliamento della causa petendi e quindi modificazione della domanda introduttiva. Infatti, secondo la giurisprudenza si è in presenza di una nuova censura se questa “ è connotata da un nuovo (o mutato) petitum ovvero da una nuova (o mutata) causa petendi e, quindi, è caratterizzata da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata ” (Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2021, n. 4169; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2021, n. 8715; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 1863). Il nuovo motivo di ricorso così proposto è quindi inammissibile, in quanto è stato dedotto attraverso una memoria non notificata in violazione del principio del contraddittorio.
Il ricorrente introduce poi, attraverso la memoria depositata in data 15 dicembre 2025, una seconda censura totalmente nuova in ordine alla pretesa carenza del requisito della “ innovatività ” del capitolo primo della monografia della controinteressata che sarebbe una riproduzione di un articolo pubblicato sulla rivista Ricche Minere: testi che, ad avviso del ricorrente, sarebbero “ sostanzialmente identici ”. Anche tale censura è inammissibile, in quanto dedotta in una memoria non notificata in violazione del principio del contraddittorio.
Infine, del tutto nuovo è il motivo con il quale il ricorrente censura l’attribuzione di 0,75 punti alla propria pubblicazione n. 10, in quanto la rivista, ove è apparsa, sarebbe “ la più autorevole rivista internazionale di Storia dell’arte ”. Anche tale ulteriore censura è inammissibile, in quanto dedotta attraverso la memoria depositata in data 15 dicembre 2025 non notificata in violazione del principio del contraddittorio.
Per quanto precede, le censure attoree veicolate con il secondo motivo di ricorso devono essere nel loro complesso disattese.
Con il terzo, quarto e quinto dei motivi di impugnazione, il ricorrente lamenta innanzitutto l’illegittimità della procedura rispetto al criterio dell’“ attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ” (max punti 40) con riferimento specifico alla valutazione dell’“ attività di didattica ” e al suo sotto-criterio “ a - volume e continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità ”, sostenendo come vi sarebbe stata una iniqua applicazione dei criteri e una erronea attribuzione dei punteggi. Il ricorrente censura, in particolare, che la Commissione avrebbe autonomamente convertito in 295 CFU (crediti formativi universitari) il monte ore degli insegnamenti dichiarati dalla controinteressata nel suo curriculum . Ad avviso del ricorrente, tale conversione costituirebbe una etero-integrazione della domanda della controinteressata, la cui attività di insegnamento, in quanto non declinata nel curriculum in CFU, ma solo in monte ore, non avrebbe dovuto essere considerata, con conseguente pretesa violazione della par condicio . Sotto un secondo profilo, il ricorrente ha impugnato l’attribuzione dei punteggi alla sua attività didattica, deducendo l’illegittima penalizzazione subita, a suo dire, per il sub-criterio della coerenza degli insegnamenti rispetto al S.S.D., frutto della pretesa opacità del metro di attribuzione. Il ricorrente soggiunge che la Commissione avrebbe “ assunto un atteggiamento discriminatorio verso l’attività didattica effettuata in SSD diversi da quello oggetto della procedura, seppur compresi nello stesso GSD ”. Il ricorrente si duole poi della mancata valutazione, nella attività didattica, delle missioni Erasmus, di tre missioni all’estero e di due incarichi di visiting professor in Università straniere, pur ammettendo che tali titoli non sono stati riconosciuti neanche alla controinteressata. Infine, il ricorrente impugna il punteggio assegnato alla controinteressata per il sub-criterio “ attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti ”, lamentando che la Commissione le abbia riconosciuto a tale titolo il punteggio massimo di 10 punti in applicazione del sub-criterio basato sul numero delle tesi presentate per la discussione (max 8 punti) e sulla attività di assistenza orientamento e servizio agli studenti (max 2 punti). Sicché, secondo il ricorrente, il posto a concorso sarebbe stato assegnato in virtù delle tesi di laurea seguite, del ricevimento degli studenti e del tutoraggio, atteso il divario di punteggio tra il ricorrente (che per tali voci ha conseguito 4 punti) e la controinteressata (che per tali voci ha conseguito 10 punti).
I motivi di ricorso non sono suscettibili di favorevole delibazione.
Al riguardo giova premettere che per l’attività didattica era previsto un massimo di 30 punti così ripartiti: 20 punti per il “ a - volume e continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità ”; 10 punti per la “ b - Congruenza delle attività con il gruppo scientifico disciplinare e con il settore scientifico disciplinare ”. Per l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti era previsto un massimo di 10 punti così ripartiti: 8 punti in base alla numerosità delle tesi presentate per la discussione e 2 punti in base all’attività di assistenza orientamento e servizio agli studenti.
A ben vedere, né il verbale n. 1 della Commissione né il bando stabilivano che il volume e l’attività didattica dovessero essere declinati nel curriculum mediante indicazione dei CFU, limitandosi a prescrivere che fosse indicato il “ volume e la continuità delle attività ” (cfr. pag. 10 del bando e pag. 3 del verbale n. 1). La Commissione, quindi, per comparare i curricula dei candidati secondo un criterio omogeneo di valutazione, ha effettuato una semplice operazione aritmetica di conversione in CFU del monte orario indicato dalla controinteressata nel paragrafo 4.1 “ insegnamenti ” del proprio curriculum . Orbene, la Commissione ha svolto una mera divisione basata sulla corrispondenza di un CFU a sei ore di insegnamento prestabilita dal regolamento didattico del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e dunque recepita dai corsi di laurea ad esso afferenti in Beni Culturali e in Storia dell’Arte (cfr. documenti nn. 12, 13 e 14 della controinteressata). Tale rapporto in base al quale un CFU corrisponde a sei ore di insegnamento è riferito al periodo dal 2011 sino al 2025 durante il quale i moduli di insegnamento erano articolati in 36 o 72 ore corrispondenti, rispettivamente, a 6 o a 12 CFU. Nel periodo dal 2003 al 2010 i moduli di insegnamento erano articolati in 30 o 60 ore corrispondenti a 5 o 10 CFU. Così operando, quindi, la Commissione non ha effettuato una valutazione discrezionale del rapporto CFU/ore di insegnamento, ma ha applicato i regolamenti didattici dell’Università che prestabiliscono, in modo matematico e vincolato, a quante ore di insegnamento corrisponde un CFU. Giova poi osservare che nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente non ha censurato come erronea la quantificazione dei 295 CFU riconosciuti alla controinteressata da parte della Commissione, né ha dedotto l’erroneità del rapporto di conversione. Peraltro, la Commissione, al fine di rendere omogenei i titoli dei candidati ben avrebbe potuto eseguire anche l’operazione inversa, ovvero convertire i CFU dichiarati dal ricorrente in altrettante ore di insegnamento.
Quanto alla lamentata penalizzazione subita dal ricorrente, in ragione della parziale incoerenza dei propri insegnamenti rispetto al settore scientifico disciplinare che ha determinato l’attribuzione di 5,50 punti su un massimo di 10 per la “ congruenza delle attività con il gruppo scientifico disciplinare e con il settore scientifico disciplinare ” (cfr. pag. 3 del verbale n. 1), il ricorrente non contesta che, dei 411 CFU dichiarati – e per i quali ha conseguito il punteggio maggiore tra tutti i candidati a titolo di “ volume e continuità ” – ben 189 CFU sono afferenti ad un S.S.D. diverso da quello oggetto della procedura ( id est , ARTE-01/C Storia dell’arte contemporanea e ARTE-01/D Museologia e critica artistica e del restauro, “ non coerenti con il SSD oggetto della selezione ”). Il punteggio di 5,50 punti assegnato dalla Commissione per questo sub-criterio è quindi ragionevole, in quanto solo poco più della metà dei CFU dichiarati dal ricorrente sono congruenti rispetto al S.S.D. oggetto della procedura. La scelta della Commissione, nel dettare i sub-criteri, è stata quindi legittimamente orientata nel senso di valorizzare maggiormente gli insegnamenti svolti nello stesso S.S.D. Se fosse corretta l’interpretazione proposta dal ricorrente, secondo la quale il sub-criterio della congruenza considererebbe equivalenti il G.S.D. e il S.S.D., o addirittura il primo prevalente sul secondo, tale sub-criterio sarebbe manifestamente illogico nella parte in cui menziona la congruenza con il settore scientifico disciplinare. Infatti, posto che il S.S.D. “ ARTE-01/B Storia dell’arte moderna ” rientra nel G.S.D. “ 10/arte-01 Storia dell’arte ” (cfr. allegato A al D.M. n. 639/2024), non vi sarebbe alcuna ragione di far riferimento anche al S.S.D., se il solo G.S.D. fosse già sufficiente ad attribuire il punteggio massimo. Tale conclusione è coerente con la previsione di cui all’art. 1 del bando, a mente della quale “ l’impegno didattico così come quello scientifico è interamente previsto all’interno degli insegnamenti Storia dell’arte moderna così come definito dalla declaratoria del settore scientifico disciplinare ” (cfr. pag. 3). Il riconteggio dei punti asseritamente attribuiti ai CFU relativi all’attività didattica della controinteressata e del ricorrente, operato da quest’ultimo attraverso la memoria depositata in data 15 dicembre 2025 (distinguendo tra insegnamenti afferenti al S.S.D. o al G.S.D.), costituisce motivo di ricorso nuovo e come tale inammissibile e irricevibile per le ragioni già esposte.
Con riferimento alla dedotta mancata valutazione, nell’attività didattica, di tredici missioni Erasmus, di tre missioni all’estero e di due incarichi di visiting professor in Università straniere, occorre premettere che il pertinente sub-criterio prefissato dalla Commissione per l’attività didattica fa riferimento agli insegnamenti e ai moduli con particolare riferimento a quelli “ di cui si è assunta la responsabilità ” (cfr. pag. 3 del verbale n. 1). Tale declaratoria delimita quindi la valutazione degli insegnamenti a quelli di cui il candidato è responsabile didattico e scientifico, nei quali il docente non si limita allo svolgimento della lezione, ma assume anche le attività conseguenti e connesse alla titolarità del corso, e in particolare lo svolgimento degli esami nei confronti degli studenti e l’assegnazione delle tesi. Ciò precisato, il curriculum del ricorrente (alle pagine 5 e 6) menziona tali attività nell’ambito delle “ lezioni accademiche su invito in Italia e all’estero ”. Non si tratta quindi di corsi di insegnamento di cui il ricorrente era responsabile, ma soltanto di lezioni sporadicamente impartite su invito di Università straniere, di cui non è stata specificata né la durata né l’impegno accademico né il settore scientifico disciplinare. Pertanto, con riferimento all’attività di visiting professor , la Commissione ha ritenuto di considerare solo i corsi di cui i candidati avevano assunto la responsabilità e ha applicato tale criterio in modo omogeneo verso tutti i candidati, non solo verso il ricorrente. Quanto alle missioni Erasmus, è sufficiente evidenziare che le sole “ partecipazioni a Commissioni Erasmus ” erano considerate, non nel sub-criterio dell’“ attività didattica ”, ma in quello della “ attività didattica integrativa ” (cfr. pag. 10 del bando e pag. 3 del verbale n. 1).
Da ultimo, il ricorrente si duole del punteggio inferiore ottenuto per l’attività di didattica integrativa (in particolare, in relazione al criterio della “ numerosità delle tesi seguite ”), ammettendo egli stesso di aver dichiarato “ solo in parte ” tali attività (cfr. pag. 23 del ricorso introduttivo). Tuttavia, costituisce onere di ogni concorrente presentare una domanda completa, corredata di tutta la documentazione idonea a rappresentare al meglio il proprio profilo. Come riconosciuto da pacifica giurisprudenza, in base al principio di autoresponsabilità, ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori od omissioni commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Cons. Stato, Sez. VI, 5 novembre 2025, n. 8585; Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025, n. 9099). Ciò posto, l’art. 8 del bando, corrispondente all’art. 9, comma 2, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori universitari di prima e seconda fascia dell’Università di Torino, prevede che, tra le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, rilevano specificamente quelle di “ predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale, delle testi di dottorato … i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio … le partecipazioni a Commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement ”. La quantificazione del punteggio operata dalla Commissione è proporzionata per valutare la qualità e la quantità del lavoro svolto dalla controinteressata, che ha dichiarato 52 tesi di laurea quadriennale, 29 tesi di laurea triennale e 4 tesi di dottorato, attività chiaramente superiore rispetto a quella dichiarata dal ricorrente ovvero 7 tesi di laurea quadriennale, 12 tesi di laurea triennale, 2 tesi di laurea magistrale, 2 tesi di dottorato, di talché la Commissione ha correttamente valutato i candidati sulla base di quanto dichiarato e documentato. Tutte le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti dichiarate dalla controinteressata nel suo curriculum sono auto-certificate ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, così come prescritto dall’art. 4 del bando. L’autocertificazione era quindi sufficiente per la loro valutazione, sicché è infondata l’affermazione del ricorrente secondo la quale i dati in questione forniti dalla controinteressata non erano “ accompagnati da alcuna documentazione formale ” (cfr. pagina 23 del ricorso introduttivo).
Ne consegue la reiezione di tutte le censure attoree.
In conclusione il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti in parte deve essere dichiarato irricevibile, laddove diretto ad avversare il Regolamento di Ateneo, e in parte deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- respinge il ricorso introduttivo;
- in parte dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
DR CA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR CA | SA PE |
IL SEGRETARIO