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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5361/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5361/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 542/17, emessa in data 26/04/17, depositata l'08/05/17
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Vincenzo Cani, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, in virtù di procura a margine del ricorso in primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/06/17, la proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Eboli n. 542/17, emessa in data 26/04/17, depositata l'08/05/17, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta da essa appellante avverso il verbale di contestazione di infrazione stradale n. VRG0000401056 per violazione dell'art. 142, co. 8, c.d.s., ossia per l'asserito superamento del limite di velocità sulla rete autostradale Salerno-Reggio Calabria.
La società appellante chiedeva che, in totale riforma della sentenza di primo grado, venisse annullato il verbale opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
pagina 1 di 3 Pur ritualmente convenuta in giudizio con atto rinotificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , non si costituiva la , che veniva dichiarata contumace con CP_1 Controparte_1
ordinanza del 14/06/24.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con la nota sostitutiva dell'udienza del 14/03/25 l'appellante concludeva riportandosi ai propri atti.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa comunicazione/notifica del decreto di comparizione delle parti per la prima udienza, alla quale l'appellante non aveva partecipato;
2) la violazione dell'art. 7, co. 9, d.lgs. n.
150/11 per aver il giudice di pace rigettato l'opposizione per la sola assenza della ricorrente alla prima udienza;
3) il mancato esame del merito della vertenza e, in particolare, dell'eccezione di tardività della notifica del verbale di infrazione stradale;
4) il mancato esame del merito della vertenza in relazione alla prova della commissione dell'illecito e del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità “Tutor”; 5) l'erronea condanna di essa appellante al pagamento delle spese giudiziali, dato che l'Amministrazione resistente si era costituita tramite un proprio funzionario.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato, in quanto dal contenuto del fascicolo d'ufficio di primo grado risulta che il decreto di fissazione della prima udienza è stato regolarmente comunicato al numero di fax del difensore della ricorrente, avv. Cani, indicato nel ricorso introduttivo.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono invece fondati.
Ai sensi dell'art. 7, co. 9, d.lgs. n. 150/11, il giudice, alla prima udienza, se l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese “salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente”.
Nella specie, la predetta disposizione risulta violata, in quanto, a prescindere dalla mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, dalla documentazione da questo prodotta emergeva l'illegittimità del verbale opposto.
Invero, risulta fondata la doglianza inerente alla tardiva notifica di tale verbale, posto che, a fronte di una violazione accertata il 02/09/16, la notifica è stata eseguita, come emerge dalla relativa relata, solo in data 23/12/16, ossia ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201, co. 1,
c.d.s. Non risulta, peraltro, che si sia trattato di rinotifica ai sensi dell'art. 386 del regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s.
pagina 2 di 3 Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione spiegata dalla ed annullato il verbale di contestazione di Parte_1
infrazione stradale n. VRG0000401056.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della e sono Controparte_1
liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 55/14 e succ. modifiche, attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 5361/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione spiegata dalla ed annulla il verbale di contestazione di Parte_1
infrazione stradale n. VRG0000401056;
2. condanna la al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano: per Controparte_1 il primo grado in € 43,00 per spese vive ed € 139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio, in € 43,00 per spese vive ed € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5361/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 542/17, emessa in data 26/04/17, depositata l'08/05/17
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Vincenzo Cani, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, in virtù di procura a margine del ricorso in primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/06/17, la proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Eboli n. 542/17, emessa in data 26/04/17, depositata l'08/05/17, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta da essa appellante avverso il verbale di contestazione di infrazione stradale n. VRG0000401056 per violazione dell'art. 142, co. 8, c.d.s., ossia per l'asserito superamento del limite di velocità sulla rete autostradale Salerno-Reggio Calabria.
La società appellante chiedeva che, in totale riforma della sentenza di primo grado, venisse annullato il verbale opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
pagina 1 di 3 Pur ritualmente convenuta in giudizio con atto rinotificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , non si costituiva la , che veniva dichiarata contumace con CP_1 Controparte_1
ordinanza del 14/06/24.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con la nota sostitutiva dell'udienza del 14/03/25 l'appellante concludeva riportandosi ai propri atti.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa comunicazione/notifica del decreto di comparizione delle parti per la prima udienza, alla quale l'appellante non aveva partecipato;
2) la violazione dell'art. 7, co. 9, d.lgs. n.
150/11 per aver il giudice di pace rigettato l'opposizione per la sola assenza della ricorrente alla prima udienza;
3) il mancato esame del merito della vertenza e, in particolare, dell'eccezione di tardività della notifica del verbale di infrazione stradale;
4) il mancato esame del merito della vertenza in relazione alla prova della commissione dell'illecito e del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità “Tutor”; 5) l'erronea condanna di essa appellante al pagamento delle spese giudiziali, dato che l'Amministrazione resistente si era costituita tramite un proprio funzionario.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato, in quanto dal contenuto del fascicolo d'ufficio di primo grado risulta che il decreto di fissazione della prima udienza è stato regolarmente comunicato al numero di fax del difensore della ricorrente, avv. Cani, indicato nel ricorso introduttivo.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono invece fondati.
Ai sensi dell'art. 7, co. 9, d.lgs. n. 150/11, il giudice, alla prima udienza, se l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese “salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente”.
Nella specie, la predetta disposizione risulta violata, in quanto, a prescindere dalla mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, dalla documentazione da questo prodotta emergeva l'illegittimità del verbale opposto.
Invero, risulta fondata la doglianza inerente alla tardiva notifica di tale verbale, posto che, a fronte di una violazione accertata il 02/09/16, la notifica è stata eseguita, come emerge dalla relativa relata, solo in data 23/12/16, ossia ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201, co. 1,
c.d.s. Non risulta, peraltro, che si sia trattato di rinotifica ai sensi dell'art. 386 del regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s.
pagina 2 di 3 Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione spiegata dalla ed annullato il verbale di contestazione di Parte_1
infrazione stradale n. VRG0000401056.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della e sono Controparte_1
liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 55/14 e succ. modifiche, attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 5361/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione spiegata dalla ed annulla il verbale di contestazione di Parte_1
infrazione stradale n. VRG0000401056;
2. condanna la al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano: per Controparte_1 il primo grado in € 43,00 per spese vive ed € 139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio, in € 43,00 per spese vive ed € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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