Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00890/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Brattoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucia Cesaria Brattoli in Nardo', via Tito Sanasi, n. 18;
contro
Comune di Avetrana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) della nota provvedimentale prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO”, con cui il Comune di Avetrana - S.U.A.P. ha negato l'autorizzazione alla ricorrente “per l'occupazione suolo pubblico ed occupazione area (tende, vasi, ecc.), da realizzarsi in questo Comune su area pubblica prospiciente l'attività commerciale/artigianale “-OMISSIS-” alla -OMISSIS-, distinto in Catasto al -OMISSIS-” e dei pareri alla stessa presupposti ed, in particolare:
b) del parere sfavorevole espresso dal S.U.A.P. del Comune di Avetrana, “trasmesso con nota -OMISSIS-” (conosciuto solo perché richiamato nel corpo del provvedimento di diniego);
c) del parere sfavorevole del 22.06.2022, espresso dal Comando di P.L. del Comune di Avetrana prot. n.-OMISSIS- in atti al prot. n.-OMISSIS-; e, quindi, ancora, ed ove occorra:
d) della comunicazione di avvio del procedimento e contestuale comunicazione dei motivi ostativi del 11-13.05.2022, a firma del Responsabile del Servizio, Arch. Egidio Caputo, e del presupposto citato parere prot. n. -OMISSIS- del 03.05.2022 e di quello ivi richiamato prot. n. -OMISSIS-;
e) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to V. Quarta, in sostituzione dell'avv.to L. Brattoli;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso incentrate sull’eccesso di potere per la contraddittorietà del provvedimento comunale impugnato con le precedenti analoghe autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti dall’A.C. intimata in relazione all’area pubblica de qua , sulla base della medesima normativa legislativa e regolamentare rimasta immutata nel tempo, e sull’illogicità della motivazione esternata dall’A.C., trattandosi, nella specie, di una strada comunale con larghezza, comunque, inferiore a quella di 5,50 metri prevista dal Codice della Strada per il doppio senso di circolazione, che già, quindi, preclude il doppio senso di circolazione, nonché chiusa al traffico veicolare riservato solo ai residenti (3 soggetti), sicché non appare logico argomentare, nella specie, di necessità di istituire un senso unico alternato di circolazione (previsto per altri casi) o di un rischio particolare per la sicurezza della circolazione stradale (anche tenuto conto che nella relazione illustrativa allegata all’istanza di parte ricorrente del 14.04.2022 si legge espressamente che “ verrà garantito il passaggio di qualsiasi mezzo considerato che verrà lasciato libero un passaggio di mt. 3,00. IN CASI ECCEZZIONALI QUALORA SI DOVESSERO VERIFICARE SITUAZIONE DI SICUREZZA TRATTANDOSI DI TENDA ESTRAIBILI VERRA’ RIAVVOLTA IMMEDIATAMENTE ED I TAVOLINI E SEDIE IMMEDIATAMENTE RIMOSSI E/O ACCANTONATI GARANTENDO IL PASSAGGIO IMMEDIATO AI MEZZI DI SOCCORSO ”), nel mentre il richiamo operato “ ai fatti ultimi accaduti in data 30/04/2022 ” è del tutto generico.
Rilevata, peraltro, l’assenza di controdeduzioni del Comune di Avetrana, che non si è costituito nel presente giudizio.
Ritenuto altresì, sussistente, l’allegato periculum in mora .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, ai fini dell’immediato riesame da parte del Comune intimato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 04/04/2023.
Spese della presente fase cautelare irripetibili.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.