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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1045 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea V. A. Speciale e dall'avv. Parte_1
Federico Valori per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Mercuri per Controparte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellata –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 11 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 788 pronunciata dal Tribunale di
Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 18.09.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche, in totale riforma della gravata sentenza n. 788/2024 del Tribunale di Macerata, resa all'esito del procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 890/2021 RG, voglia: in istruttoria: ammettere le prove tempestivamente chieste e non ammesse che si riportano di seguito: prova per testi sui seguenti capitoli (…) Si indicano come testimoni: , Via Castellano n. 11, Montecosaro, sui Tes_1 capitoli nn. 1-3; lano n.11, Montecosaro sui capitoli nn.
4- Testimone_2
7; di Ponzano di Fermo c/o Servizi Sociali di Montecosaro sui Testimone_3 ca ordinare alla Sig.ra di produrre tutti i filmati ripresi dalle telecamere di CP_1 sorveglianza installa alla palazzina dalla data di installazione ad oggi;
nel merito: dichiarare che la responsabilità della separazione non è del Sig. bensì della Pt_1
Sig.ra CP_1 disporre che il figlio minore , stante l'intervenuta nelle more Per_1 autosufficienza economica della , affidato ad entrambi i genitori, Per_2 conviva con il Sig. presso l'abitazione familiare, con quanto di conseguenza Pt_1 ai fini dell'assegna ella stessa;
stabilire a carico della madre un assegno per il concorso nel mantenimento del figlio minore di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, e porre a carico della stessa le spese straordinarie in ragione dei 2/3; in subordine, qualora venga confermata la convivenza del figlio minore
con la madre, venga esplicitamente limitata l'assegnazione della casa Per_1 familiare alla Sig.ra al piano terra della palazzina ed alla sola corte, con CP_1 esplicita esclusione interrato e del piano primo dell'immobile nonché del terreno agricolo circostante, che mai ha costituito parte della abitazione familiare, anche per la specifica destinazione appunto agricola del detto terreno;
sempre in subordine, qualora venga confermata la convivenza del figlio minore
con la madre, porre a carico del padre un assegno per il di lui Per_1 pagina 2 di 11 concorso nel mantenimento di € 250,00 con onere quanto alle spese straordinarie in ragione di 1/3; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
788/2024 del Tribunale di Macerata. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca o diminuzione del contributo per il mantenimento della figlia si chiede di adeguare Persona_3
l'assegno di mantenimento di sul nuova situazione e alla Per_1 luce della rinnovata capacità economica del e dal diritto del figlio a Pt_1 mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (due vacanze estive, una invernale in montagna a sciare), tenuto conto, altresì, delle attuali esigenze lo stesso, che non è più un tredicenne ma un diciassettenne, e conseguentemente condannare il al versamento della Pt_1 somma di 700,00, o quella diversa ritenuta d tizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, da corrispondersi in via anticipata, con cadenza mensile entro il giorno cinque. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge”. “
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza del Tribunale collegiale di Macerata nel procedimento di separazione personale tra le parti in questione, in punto addebito della separazione all'attuale parte appellante, assegnazione della casa familiare, collocamento del figlio minore e quantum mantenimento dello stesso, spese del procedimento;
considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che le statuizioni assunte dal Tribunale e censurate, supportate da motivazione completa e del tutto condivisibile, sono fondate ed aderenti alle emergenze probatorie acquisite, peraltro complete, e in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali in materia;
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata al fine di sentir Controparte_1 dichiarare la separazione personale dal marito con addebito a carico Parte_1 del resistente, il quale avrebbe spesso tenuto un comportamento minaccioso ed pagina 3 di 11 aggressivo, anche alla presenza dei due figli della coppia;
la ricorrente ha altresì chiesto che vengano adottati i provvedimenti più opportuni in merito all'affidamento del figlio (ancora minorenne), che le venga assegnata Per_1
l'abitazione familiare e che venga posto a carico del marito un congruo contributo al mantenimento del ragazzo e della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2 autonoma.
Costituendosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della domanda di Pt_1 addebito proposta dalla moglie e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'ambito dei procedimenti penali avviati a carico del marito, imputando la crisi coniugale alle relazioni intrattenute dalla il resistente CP_1 ha poi dedotto che il comportamento tenuto dalla donna sarebbe pregiudizievole per il figlio minore ed ha pertanto chiesto il collocamento prevalente del ragazzo presso di sé, l'assegnazione dell'abitazione familiare e la previsione a carico della di un congruo contributo al mantenimento di entrambi i figli. CP_1
Con ordinanza in data 24.07.2021, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha provvisoriamente affidato in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore della coppia, con prevalente collocamento presso la madre e possibilità per il padre di incontrare il ragazzo alla presenza dei servizi sociali;
ha altresì assegnato alla l'abitazione familiare, ponendo a carico del un contributo CP_1 Pt_1 mensile pari ad euro 500,00 quale concorso nel mantenimento della figlia Per_2 ed un contributo pari ad euro 300,00 quale concorso nel mantenimento del figlio
. Per_1
All'esito della pronuncia parziale con cui in data 12.02.2022 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e dell'istruttoria successivamente svolta, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio tenutasi in data 18.09.2024 il
Tribunale di Macerata ha accolto la domanda di addebito proposta dalla moglie, confermando per il resto quanto già disposto in via provvisoria nella precedente ordinanza;
i primi giudici hanno in particolare ritenuto che i comportamenti violenti ascritti al possano ritenersi pienamente comprovati dalla Pt_1 documentazione prodotta nel corso del giudizio, in buona parte riferibile ai procedimenti penali avviati nei suoi confronti.
pagina 4 di 11 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il lamentando la mancata Pt_1 ammissione delle prove richieste ai primi giudici e l'erronea valutazione degli elementi desumibili dai paralleli procedimenti penali, alcuni dei quali si sarebbero peraltro conclusi con la sua assoluzione;
ha altresì ribadito la domanda di addebito proposta nei confronti della moglie e la richiesta di assegnazione dell'abitazione familiare;
ha da ultimo chiesto la revoca di qualsiasi contributo al mantenimento della figlia , la quale sarebbe ormai autonoma, o comunque Per_2 la riduzione dell'assegno posto a suo carico per entrambi i figli.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto del gravame e CP_1 la conferma della sentenza di primo grado, insistendo in subordine per l'ammissione delle prove a propria volta richieste ai primi giudici.
La Procura Generale è intervenuta per chiedere la conferma della pronuncia di primo grado, ritenendola coerente con gli elementi acquisiti nel corso del giudizio e con gli attuali orientamenti giurisprudenziali.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.12.2024 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, il censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici Pt_1 hanno accolto la domanda di addebito proposta nei propri confronti;
l'appellante ritiene infatti che l'istruttoria svolta non abbia comprovato i comportamenti a lui addebitati e lamenta la mancata ammissione delle prove richieste al fine di comprovare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie.
Tali motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito da tempo che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia pagina 5 di 11 di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07.08.2024).
Anche a prescindere dai particolari poteri istruttori oggi previsti dall'art. 473.bis.42 comma 5 c.p.c. (non applicabile ratione temporis), è stato altresì ribadito che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I;
ordinanza n.25067 del 10.10.2018); in tale prospettiva, “nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr.
Cass. Sez. I, ordinanza n.40796 del 20.12.2021).
Nel caso di specie, l'appellante contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla propria moglie, evidenziando di essere stato già assolto all'esito di due tra i procedimenti penali avviati nei suoi confronti: dalla documentazione prodotta risulta peraltro che entrambi i fatti ascritti in tali sedi all'imputato sono stati confermati, ma non ne hanno determinato la condanna in quanto il primo reato è stato commesso ai danni della moglie non ancora separata (sussistendo quindi la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p.), mentre la fiocina sequestrata nel bagagliaio dell'auto del non è stata ritenuta un oggetto atto ad offendere. Pt_1
Per quanto riguarda poi gli ulteriori episodi, deve evidenziarsi che i comportamenti aggressivi ascritti al sono stati riferiti non soltanto Pt_1 dalla ma anche dalla figlia maggiore delle parti e dai colleghi di CP_1
pagina 6 di 11 lavoro dell'odierna appellata, i quali hanno assistito in data 24.02.2021 al tentativo del marito di forzare la porta della farmacia gestita anche dalla moglie ed hanno poi riportato talune dichiarazioni rese in precedenza dalla donna, la quale aveva raccontato di svariati infortuni domestici.
Dalla produzione dei verbali delle udienze tenutesi in data 07.11.2022 e in data 14.10.2024 nell'ambito del procedimento penale avviato a carico del per maltrattamenti e violenza sessuale risulta poi che l'odierna Pt_1 appellata e la giovane , a prescindere da qualsiasi valutazione potrà Per_2 essere compiuta in tale sede, non hanno ritrattato le dichiarazioni rese ai
Carabinieri nel corso delle indagini preliminari (come sostanzialmente dedotto dall'appellante), bensì hanno confermato gli episodi già descritti anche nel presente giudizio;
né le dichiarazioni rese dalla figlia possono essere ritenute inattendibili per una minima incertezza in merito alla sequenza temporale dei fatti avvenuti nella serata del 24.02.2021 (quando il ha incendiato taluni abiti della moglie o quantomeno stracci, Pt_1 spaventando i figli e rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, come risulta dal verbale d'intervento e dalle stesse fotografie che raffigurano l'uomo dinanzi al fuoco, mai disconosciute).
Gli elementi sin dall'inizio emersi hanno del resto giustificato la misura cautelare dell'ordine di allontanamento nel procedimento penale, ribadita poi in sede civile;
né risulta irrilevante il comportamento ancor oggi tenuto dall'appellante, ritratto nei video prodotti dalla nel presente grado CP_1
(non contestati dall'uomo) mentre controlla con un binocolo quanto avviene nell'abitazione familiare e danneggia la recinzione che delimita il medesimo immobile.
In tale complessivo contesto, risultano superflue le prove orali nuovamente sollecitate dal volte a verificare se dalle abitazioni vicine fossero state Pt_1 percepite eventuali grida della donna, o se la figlia maggiore della coppia si fosse o meno confidata a riguardo con un cugino del ramo paterno;
altrettanto irrilevanti risultano le eventuali frequentazioni maschili pagina 7 di 11 dell'odierna appellata, che mai avrebbero potuto giustificare i comportamenti violenti imputati al marito.
2. Con il quarto motivo d'appello, il censura poi la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici non hanno addebitato la separazione alla moglie, evidenziando che dall'istruttoria svolta sarebbe emersa la piena prova delle relazioni extraconiugali che la donna avrebbe intrattenuto.
Tale motivo dev'essere rigettato.
A prescindere dall'ammissibilità di tale domanda (che i primi giudici hanno ritenuto rinunciata), è stato infatti chiarito che il comportamento violento tenuto da parte di uno dei coniugi costituisce una violazione talmente grave dei doveri discendenti dal matrimonio da esonerare “il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (leggasi ad esempio Cass.
Sez. I, ordinanza n.31351 del 24.10.2022, nonché la già citata ordinanza n.22294 della medesima Sezione in data 07.08.2022).
3. Con il quinto ed il sesto motivo d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) il censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici Pt_1 hanno assegnato alla moglie l'abitazione familiare;
l'appellante lamenta in particolar modo che non sia stato tenuto in alcun conto il comportamento fedifrago ed ambiguo tenuto dalla donna, che potrebbe costituire un esempio negativo per il figlio ancora minorenne o comunque determinargli pregiudizio;
in subordine, egli ha chiesto che venga assegnato alla moglie il solo piano terra dell'immobile, ovvero l'unica porzione che a proprio dire costituirebbe l'abitazione familiare.
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
Dall'istruttoria complessivamente svolta non è infatti emerso alcun elemento dal quale poter desumere che il comportamento materno abbia in qualche modo pregiudicato il figlio , né che possa pregiudicarlo in Per_1 futuro, essendo peraltro il ragazzo prossimo alla maggiore età; secondo pagina 8 di 11 quanto dichiarato dalla figlia , del resto, sarebbe stato il padre ad Per_2 imporle la visione di alcuni contenuti presenti nel telefonino della madre ed a metterla quindi a conoscenza di taluni suoi comportamenti;
il non ha Pt_1 da ultimo contestato che la moglie si sia da sempre occupata delle esigenze quotidiane di entrambi i figli.
Non sussistono neppure i presupposti per accogliere la domanda proposta in via subordinata dall'appellante, tenuto conto che i comportamenti a lui ascritti rendono decisamente inopportuna l'assegnazione alla moglie di una sola frazione dell'immobile e la conseguente fruizione da parte del marito degli altri contigui spazi;
dall'istruttoria svolta, peraltro, non è emerso in alcun modo che prima della crisi coniugale la famiglia utilizzasse il solo pian terreno e non anche le altre parti dell'immobile, che non risulta neppure diviso in distinte porzioni.
4. Con il settimo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui Pt_1
è stato posto a proprio carico un assegno mensile quale concorso nel mantenimento dei figli, determinato in euro 500,00 per quanto riguarda ed euro 300,00 per quanto riguarda;
l'appellante deduce Per_2 Per_1 che la ragazza sarebbe ormai autosufficiente, lavorando presso la farmacia materna, e chiede comunque il ridimensionamento del contributo previsto per entrambi i figli, tenuto conto delle proprie attuali risorse.
L'appello dev'essere disatteso anche sotto tale profilo.
E' stato infatti chiarito che “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica”, soltanto qualora la dedotta autosufficienza non debba essere
“esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.40282 del
15.12.2021); è stato quindi ritenuto che non possa rilevare a tal fine un contratto di apprendistato, tenuto conto dei particolari obblighi ad esso pagina 9 di 11 connessi, degli impegni conseguenti e del ridotto compenso (cfr. Cass. Sez.
I, sentenza n.407 dell'11.01.2007).
Nel caso di specie, la giovane (nata nel 2000) sta proseguendo i propri studi all'Università di Urbino per conseguire la laurea in Farmacia e, nelle more, ha stipulato con la farmacia di cui è titolare anche la madre un contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di tre anni, che la sta impegnando part time a fronte di un compenso mensile pari a circa 640,00 euro.
Tenuto conto che tale rapporto risulta essenzialmente funzionale al percorso formativo della ragazza e comunque non le consentirebbe di essere autonoma, non sussistono ragioni che giustifichino la revoca o anche la riduzione del contributo già posto a carico del anche in Pt_1 considerazione delle risorse di cui egli dispone (pari a circa euro 45.000 lordi annui, secondo quanto emerge dalla documentazione fiscale prodotta).
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il contributo previsto per il figlio minore, tenuto conto che l'assegno pari ad euro 300,00 risulta assolutamente congruo in considerazione delle esigenze del ragazzo e delle risorse (sostanzialmente di pari entità) di cui dispongono entrambi i genitori.
5. Con l'ottavo motivo d'appello, da ultimo, il censura la propria Pt_1 condanna alla refusione delle spese di lite: non sussistono tuttavia ragioni per riformare la pronuncia neppure sotto tale profilo, stante l'integrale soccombenza dell'odierno appellante.
6. L'esito complessivo del giudizio impone da ultimo la condanna dell'odierno appellante a rifondere anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte del di un ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 788 pronunciata dal Tribunale di Macerata all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 18.09.2024, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA in ogni sua parte la pronuncia gravata.
PONE a carico di le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO che sussistono i presupposti per porre a carico del medesimo soccombente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1045 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea V. A. Speciale e dall'avv. Parte_1
Federico Valori per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Mercuri per Controparte_1 procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellata –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 11 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 788 pronunciata dal Tribunale di
Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 18.09.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche, in totale riforma della gravata sentenza n. 788/2024 del Tribunale di Macerata, resa all'esito del procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 890/2021 RG, voglia: in istruttoria: ammettere le prove tempestivamente chieste e non ammesse che si riportano di seguito: prova per testi sui seguenti capitoli (…) Si indicano come testimoni: , Via Castellano n. 11, Montecosaro, sui Tes_1 capitoli nn. 1-3; lano n.11, Montecosaro sui capitoli nn.
4- Testimone_2
7; di Ponzano di Fermo c/o Servizi Sociali di Montecosaro sui Testimone_3 ca ordinare alla Sig.ra di produrre tutti i filmati ripresi dalle telecamere di CP_1 sorveglianza installa alla palazzina dalla data di installazione ad oggi;
nel merito: dichiarare che la responsabilità della separazione non è del Sig. bensì della Pt_1
Sig.ra CP_1 disporre che il figlio minore , stante l'intervenuta nelle more Per_1 autosufficienza economica della , affidato ad entrambi i genitori, Per_2 conviva con il Sig. presso l'abitazione familiare, con quanto di conseguenza Pt_1 ai fini dell'assegna ella stessa;
stabilire a carico della madre un assegno per il concorso nel mantenimento del figlio minore di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, e porre a carico della stessa le spese straordinarie in ragione dei 2/3; in subordine, qualora venga confermata la convivenza del figlio minore
con la madre, venga esplicitamente limitata l'assegnazione della casa Per_1 familiare alla Sig.ra al piano terra della palazzina ed alla sola corte, con CP_1 esplicita esclusione interrato e del piano primo dell'immobile nonché del terreno agricolo circostante, che mai ha costituito parte della abitazione familiare, anche per la specifica destinazione appunto agricola del detto terreno;
sempre in subordine, qualora venga confermata la convivenza del figlio minore
con la madre, porre a carico del padre un assegno per il di lui Per_1 pagina 2 di 11 concorso nel mantenimento di € 250,00 con onere quanto alle spese straordinarie in ragione di 1/3; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
788/2024 del Tribunale di Macerata. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca o diminuzione del contributo per il mantenimento della figlia si chiede di adeguare Persona_3
l'assegno di mantenimento di sul nuova situazione e alla Per_1 luce della rinnovata capacità economica del e dal diritto del figlio a Pt_1 mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (due vacanze estive, una invernale in montagna a sciare), tenuto conto, altresì, delle attuali esigenze lo stesso, che non è più un tredicenne ma un diciassettenne, e conseguentemente condannare il al versamento della Pt_1 somma di 700,00, o quella diversa ritenuta d tizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, da corrispondersi in via anticipata, con cadenza mensile entro il giorno cinque. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge”. “
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza del Tribunale collegiale di Macerata nel procedimento di separazione personale tra le parti in questione, in punto addebito della separazione all'attuale parte appellante, assegnazione della casa familiare, collocamento del figlio minore e quantum mantenimento dello stesso, spese del procedimento;
considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che le statuizioni assunte dal Tribunale e censurate, supportate da motivazione completa e del tutto condivisibile, sono fondate ed aderenti alle emergenze probatorie acquisite, peraltro complete, e in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali in materia;
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata al fine di sentir Controparte_1 dichiarare la separazione personale dal marito con addebito a carico Parte_1 del resistente, il quale avrebbe spesso tenuto un comportamento minaccioso ed pagina 3 di 11 aggressivo, anche alla presenza dei due figli della coppia;
la ricorrente ha altresì chiesto che vengano adottati i provvedimenti più opportuni in merito all'affidamento del figlio (ancora minorenne), che le venga assegnata Per_1
l'abitazione familiare e che venga posto a carico del marito un congruo contributo al mantenimento del ragazzo e della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2 autonoma.
Costituendosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della domanda di Pt_1 addebito proposta dalla moglie e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'ambito dei procedimenti penali avviati a carico del marito, imputando la crisi coniugale alle relazioni intrattenute dalla il resistente CP_1 ha poi dedotto che il comportamento tenuto dalla donna sarebbe pregiudizievole per il figlio minore ed ha pertanto chiesto il collocamento prevalente del ragazzo presso di sé, l'assegnazione dell'abitazione familiare e la previsione a carico della di un congruo contributo al mantenimento di entrambi i figli. CP_1
Con ordinanza in data 24.07.2021, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha provvisoriamente affidato in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore della coppia, con prevalente collocamento presso la madre e possibilità per il padre di incontrare il ragazzo alla presenza dei servizi sociali;
ha altresì assegnato alla l'abitazione familiare, ponendo a carico del un contributo CP_1 Pt_1 mensile pari ad euro 500,00 quale concorso nel mantenimento della figlia Per_2 ed un contributo pari ad euro 300,00 quale concorso nel mantenimento del figlio
. Per_1
All'esito della pronuncia parziale con cui in data 12.02.2022 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e dell'istruttoria successivamente svolta, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio tenutasi in data 18.09.2024 il
Tribunale di Macerata ha accolto la domanda di addebito proposta dalla moglie, confermando per il resto quanto già disposto in via provvisoria nella precedente ordinanza;
i primi giudici hanno in particolare ritenuto che i comportamenti violenti ascritti al possano ritenersi pienamente comprovati dalla Pt_1 documentazione prodotta nel corso del giudizio, in buona parte riferibile ai procedimenti penali avviati nei suoi confronti.
pagina 4 di 11 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il lamentando la mancata Pt_1 ammissione delle prove richieste ai primi giudici e l'erronea valutazione degli elementi desumibili dai paralleli procedimenti penali, alcuni dei quali si sarebbero peraltro conclusi con la sua assoluzione;
ha altresì ribadito la domanda di addebito proposta nei confronti della moglie e la richiesta di assegnazione dell'abitazione familiare;
ha da ultimo chiesto la revoca di qualsiasi contributo al mantenimento della figlia , la quale sarebbe ormai autonoma, o comunque Per_2 la riduzione dell'assegno posto a suo carico per entrambi i figli.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto del gravame e CP_1 la conferma della sentenza di primo grado, insistendo in subordine per l'ammissione delle prove a propria volta richieste ai primi giudici.
La Procura Generale è intervenuta per chiedere la conferma della pronuncia di primo grado, ritenendola coerente con gli elementi acquisiti nel corso del giudizio e con gli attuali orientamenti giurisprudenziali.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.12.2024 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, il censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici Pt_1 hanno accolto la domanda di addebito proposta nei propri confronti;
l'appellante ritiene infatti che l'istruttoria svolta non abbia comprovato i comportamenti a lui addebitati e lamenta la mancata ammissione delle prove richieste al fine di comprovare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie.
Tali motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito da tempo che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia pagina 5 di 11 di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07.08.2024).
Anche a prescindere dai particolari poteri istruttori oggi previsti dall'art. 473.bis.42 comma 5 c.p.c. (non applicabile ratione temporis), è stato altresì ribadito che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I;
ordinanza n.25067 del 10.10.2018); in tale prospettiva, “nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr.
Cass. Sez. I, ordinanza n.40796 del 20.12.2021).
Nel caso di specie, l'appellante contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla propria moglie, evidenziando di essere stato già assolto all'esito di due tra i procedimenti penali avviati nei suoi confronti: dalla documentazione prodotta risulta peraltro che entrambi i fatti ascritti in tali sedi all'imputato sono stati confermati, ma non ne hanno determinato la condanna in quanto il primo reato è stato commesso ai danni della moglie non ancora separata (sussistendo quindi la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p.), mentre la fiocina sequestrata nel bagagliaio dell'auto del non è stata ritenuta un oggetto atto ad offendere. Pt_1
Per quanto riguarda poi gli ulteriori episodi, deve evidenziarsi che i comportamenti aggressivi ascritti al sono stati riferiti non soltanto Pt_1 dalla ma anche dalla figlia maggiore delle parti e dai colleghi di CP_1
pagina 6 di 11 lavoro dell'odierna appellata, i quali hanno assistito in data 24.02.2021 al tentativo del marito di forzare la porta della farmacia gestita anche dalla moglie ed hanno poi riportato talune dichiarazioni rese in precedenza dalla donna, la quale aveva raccontato di svariati infortuni domestici.
Dalla produzione dei verbali delle udienze tenutesi in data 07.11.2022 e in data 14.10.2024 nell'ambito del procedimento penale avviato a carico del per maltrattamenti e violenza sessuale risulta poi che l'odierna Pt_1 appellata e la giovane , a prescindere da qualsiasi valutazione potrà Per_2 essere compiuta in tale sede, non hanno ritrattato le dichiarazioni rese ai
Carabinieri nel corso delle indagini preliminari (come sostanzialmente dedotto dall'appellante), bensì hanno confermato gli episodi già descritti anche nel presente giudizio;
né le dichiarazioni rese dalla figlia possono essere ritenute inattendibili per una minima incertezza in merito alla sequenza temporale dei fatti avvenuti nella serata del 24.02.2021 (quando il ha incendiato taluni abiti della moglie o quantomeno stracci, Pt_1 spaventando i figli e rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, come risulta dal verbale d'intervento e dalle stesse fotografie che raffigurano l'uomo dinanzi al fuoco, mai disconosciute).
Gli elementi sin dall'inizio emersi hanno del resto giustificato la misura cautelare dell'ordine di allontanamento nel procedimento penale, ribadita poi in sede civile;
né risulta irrilevante il comportamento ancor oggi tenuto dall'appellante, ritratto nei video prodotti dalla nel presente grado CP_1
(non contestati dall'uomo) mentre controlla con un binocolo quanto avviene nell'abitazione familiare e danneggia la recinzione che delimita il medesimo immobile.
In tale complessivo contesto, risultano superflue le prove orali nuovamente sollecitate dal volte a verificare se dalle abitazioni vicine fossero state Pt_1 percepite eventuali grida della donna, o se la figlia maggiore della coppia si fosse o meno confidata a riguardo con un cugino del ramo paterno;
altrettanto irrilevanti risultano le eventuali frequentazioni maschili pagina 7 di 11 dell'odierna appellata, che mai avrebbero potuto giustificare i comportamenti violenti imputati al marito.
2. Con il quarto motivo d'appello, il censura poi la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici non hanno addebitato la separazione alla moglie, evidenziando che dall'istruttoria svolta sarebbe emersa la piena prova delle relazioni extraconiugali che la donna avrebbe intrattenuto.
Tale motivo dev'essere rigettato.
A prescindere dall'ammissibilità di tale domanda (che i primi giudici hanno ritenuto rinunciata), è stato infatti chiarito che il comportamento violento tenuto da parte di uno dei coniugi costituisce una violazione talmente grave dei doveri discendenti dal matrimonio da esonerare “il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (leggasi ad esempio Cass.
Sez. I, ordinanza n.31351 del 24.10.2022, nonché la già citata ordinanza n.22294 della medesima Sezione in data 07.08.2022).
3. Con il quinto ed il sesto motivo d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) il censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici Pt_1 hanno assegnato alla moglie l'abitazione familiare;
l'appellante lamenta in particolar modo che non sia stato tenuto in alcun conto il comportamento fedifrago ed ambiguo tenuto dalla donna, che potrebbe costituire un esempio negativo per il figlio ancora minorenne o comunque determinargli pregiudizio;
in subordine, egli ha chiesto che venga assegnato alla moglie il solo piano terra dell'immobile, ovvero l'unica porzione che a proprio dire costituirebbe l'abitazione familiare.
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
Dall'istruttoria complessivamente svolta non è infatti emerso alcun elemento dal quale poter desumere che il comportamento materno abbia in qualche modo pregiudicato il figlio , né che possa pregiudicarlo in Per_1 futuro, essendo peraltro il ragazzo prossimo alla maggiore età; secondo pagina 8 di 11 quanto dichiarato dalla figlia , del resto, sarebbe stato il padre ad Per_2 imporle la visione di alcuni contenuti presenti nel telefonino della madre ed a metterla quindi a conoscenza di taluni suoi comportamenti;
il non ha Pt_1 da ultimo contestato che la moglie si sia da sempre occupata delle esigenze quotidiane di entrambi i figli.
Non sussistono neppure i presupposti per accogliere la domanda proposta in via subordinata dall'appellante, tenuto conto che i comportamenti a lui ascritti rendono decisamente inopportuna l'assegnazione alla moglie di una sola frazione dell'immobile e la conseguente fruizione da parte del marito degli altri contigui spazi;
dall'istruttoria svolta, peraltro, non è emerso in alcun modo che prima della crisi coniugale la famiglia utilizzasse il solo pian terreno e non anche le altre parti dell'immobile, che non risulta neppure diviso in distinte porzioni.
4. Con il settimo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui Pt_1
è stato posto a proprio carico un assegno mensile quale concorso nel mantenimento dei figli, determinato in euro 500,00 per quanto riguarda ed euro 300,00 per quanto riguarda;
l'appellante deduce Per_2 Per_1 che la ragazza sarebbe ormai autosufficiente, lavorando presso la farmacia materna, e chiede comunque il ridimensionamento del contributo previsto per entrambi i figli, tenuto conto delle proprie attuali risorse.
L'appello dev'essere disatteso anche sotto tale profilo.
E' stato infatti chiarito che “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica”, soltanto qualora la dedotta autosufficienza non debba essere
“esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.40282 del
15.12.2021); è stato quindi ritenuto che non possa rilevare a tal fine un contratto di apprendistato, tenuto conto dei particolari obblighi ad esso pagina 9 di 11 connessi, degli impegni conseguenti e del ridotto compenso (cfr. Cass. Sez.
I, sentenza n.407 dell'11.01.2007).
Nel caso di specie, la giovane (nata nel 2000) sta proseguendo i propri studi all'Università di Urbino per conseguire la laurea in Farmacia e, nelle more, ha stipulato con la farmacia di cui è titolare anche la madre un contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di tre anni, che la sta impegnando part time a fronte di un compenso mensile pari a circa 640,00 euro.
Tenuto conto che tale rapporto risulta essenzialmente funzionale al percorso formativo della ragazza e comunque non le consentirebbe di essere autonoma, non sussistono ragioni che giustifichino la revoca o anche la riduzione del contributo già posto a carico del anche in Pt_1 considerazione delle risorse di cui egli dispone (pari a circa euro 45.000 lordi annui, secondo quanto emerge dalla documentazione fiscale prodotta).
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il contributo previsto per il figlio minore, tenuto conto che l'assegno pari ad euro 300,00 risulta assolutamente congruo in considerazione delle esigenze del ragazzo e delle risorse (sostanzialmente di pari entità) di cui dispongono entrambi i genitori.
5. Con l'ottavo motivo d'appello, da ultimo, il censura la propria Pt_1 condanna alla refusione delle spese di lite: non sussistono tuttavia ragioni per riformare la pronuncia neppure sotto tale profilo, stante l'integrale soccombenza dell'odierno appellante.
6. L'esito complessivo del giudizio impone da ultimo la condanna dell'odierno appellante a rifondere anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte del di un ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 788 pronunciata dal Tribunale di Macerata all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 18.09.2024, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA in ogni sua parte la pronuncia gravata.
PONE a carico di le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO che sussistono i presupposti per porre a carico del medesimo soccombente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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