Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT RL, RA GI, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VITTORIO RANERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3616/00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 02/02/01 R.G.N. 953/95;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/09/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 giugno 2000/2 febbraio 2001 il Tribunale di Palermo confermava la sentenza del 28.2,1995, con la quale il Pretore della stessa città aveva condannato le Ferrovie dello Stato a corrispondere ai dipendenti RL AT e IN ER determinate somme a titolo di riliquidazione del compenso di cottimo, in relazione agli aumenti del compenso per lavoro straordinario. Nel respingere l'appello delle Ferrovie, i giudici di secondo grado osservavano che il diritto degli appellati alla riliquidazione del compenso di cottimo era stato accertato con sentenza, sull'an debeatur, passata in giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 4.11.1993. Rilevavano che le censure mosse avverso la sentenza di primo grado non riguardavano in modo diretto ed immediato la quantificazione operata dal Pretore, ma ne assumevano l'erroneità sul presupposto della insussistenza del diritto alla riliquidazione, punto coperto da giudicato.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, la s.p.a. Ferrovie dello Stato. RL AT e IN ER resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 c.p.c, nonché vizio di motivazione, la difesa della società ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, l'appello aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo del quantum debeatur.
Deduce che nell'atto di appello si era evidenziato che "i ricorrenti hanno percepito per la medesima attività due tipi di compensi (compensi per lavoro straordinario svolto oltre il normale orario di lavoro e compensi di cottimo..... Ai sigg. AT e ER sono stati corrisposti i compensi di cottimo anche per quanto riguarda i record (= cottimo) prodotti durante le ore di straordinario. Cosicché la medesima attività.... è stata retribuita ben due volte. Infatti i sigg. AT e ER dal 24/10/1980 al 31/12/1988 hanno effettuato rispettivamente n. 832 e n. 848 ore di straordinario che sono state regolarmente retribuite e per le quali gli stessi hanno chiesto e ottenuto, a seguito di azione giudiziaria, la riliquidazione del compenso per lavoro straordinario.... Pertanto, sì contestano tutti i conteggi, relativi al credito di ciascun ricorrente, forniti dal consulente tecnico di ufficio, essendo la predetta consulenza inficiata da gravi vizi che ne riducono notevolmente l'attendibilità".
Assume che la società appellante aveva insistito nella censura, ribadendo che "Le quantificazioni cui è pervenuto il CTU, L. 257.031.404 per AT e L. 219.081.544 per ER, consentono di escludere qualsiasi aggancio con la realtà, essendo assolutamente infondate, in forza di quanto sopra esposto, le richieste formulate dagli appellati".
Lamenta che tali censure, attinenti indubbiamente al quantum, sono state ignorate dal Tribunale, che avrebbe dovuto spiegare le ragioni de loro rigetto e procedere all'esame dell'ulteriore documentazione (e specificamente i bollettini stipendio dei due dipendenti), disponendo eventualmente una nuova consulenza.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonché errata motivazione su punto decisivo, la difesa della società deduce che il Tribunale ha motivato il rigetto dell'appello sulla base della sentenza dello stesso Tribunale del 1993, passata in giudicato, anziché verificare la congruità ed esattezza, sotto il profilo quantitativo, delle rivendicazioni retributive avanzate dagli interessati.
Il ricorso, i cui due motivi si esaminano congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, non è fondato. Nei passi dell'atto di appello riportati nel ricorso per Cassazione non sono contenute specifiche censure sui conteggi di quantificazione del diritto alla riliquidazione del compenso di cottimo, non potendo ritenersi tali le affermazioni che la consulenza tecnica sarebbe "inficiata da gravi vizi che ne riducono notevolmente l'attendibilità" o che le somme cui è pervenuto il CTU "consentono di escludere qualsiasi aggancio con la realtà, essendo assolutamente infondate, in forza di quanto sopra esposto, le richieste degli appellati".
È vero, invece, che dagli stessi passi risulta che si tendeva a criticare una duplicazione di compensi, per straordinario e per cottimo, duplicazione che rientra, come esattamente ha rilevato la sentenza qui impugnata, nel giudizio sull'an, concluso con sentenza passata in giudicato.
È a tale duplicazione che l'appello, nei passi riportati in questo ricorso, intende far risalire i gravi vizi della consulenza di primo grado, ribadendo che le richieste degli appellati erano assolutamente infondate.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in misura complessiva per entrambi.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio, che liquida, complessivamente, in euro 10,00 per spese ed in euro 2.000,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004