Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/05/2023, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 03270/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05135/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5135 del 2019, proposto da
NA IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcellino Simeone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trecase, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 6/2019 per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, emesso dal Funzionario Responsabile del IV Settore/Urbanistica del Comune di Trecase in data 27/9/2019 e notificato in data 30/9/2019 con il quale è stato ingiunto alla ricorrente, IS NA, di demolire entro 90 giorni dalla notificazione le opere abusive così come in seguito descritte, realizzate presso il fondo sito in via Cantinelle s.n.c. identificato in catasto terreni al foglio 8 particella numero 1624, nonché ogni atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 aprile 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra NA IS ha impugnato l’ordinanza n. 6/2019 per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, emessa dal Comune di Trecase il 27 settembre 2019 con la quale è stato ingiunto alla ricorrente di demolire le opere abusive così come in seguito descritte, realizzate presso il fondo sito in via Cantinelle s.n.c. identificato in catasto terreni al foglio 8 particella numero 1624.
Nel ricorso si è avuto modo di precisare che, il 6 agosto 2019, il personale appartenente al nucleo operativo della Polizia municipale del Comune di Trecase aveva contestato la realizzazione, su di un fondo rustico e in assenza di permesso di costruire, di una serie di opere edilizie consistenti :” a) lungo il confine nord del fondo, di una platea presumibilmente in calcestruzzo di circa metri quadri 260 elevata dal piano di campagna di circa 100 sulla quale è stata realizzata una unità abitativa di circa 120 m quadri, composta due corpi di fabbrica in muratura contigui e comunicanti, probabilmente realizzati in periodi differenti; b) tra il cancello d’ingresso al fondo e l’unità abitativa sopradescritta, la realizzazione di un vialetto in cemento che presenta una lunghezza di circa metri lineari 24 e larghezza di circa metri lineari quattro ed uno spessore di circa centimetri 15; sul lato est dello stesso fondo, la realizzazione di un terrapieno di circa metri quadri di 300 mediante il versamento di circa 900 m³ di terreno ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere e la violazione di legge per illogicità dell’azione amministrativa, per contrasto tra gli atti dell’istruttoria del procedimento e incoerenza tra alcuni di essi e il provvedimento finale;
2. la violazione dell’art. 6, lett. d), del D.P.R. 380/2001 relativamente all’intervento di “movimento terra”; a parere della ricorrente il livellamento del terreno mediante accumulo di terreno, ma senza nuove opere e mutamento della destinazione, non sarebbe soggetto a permesso di costruire;
3. l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, in quanto dal provvedimento impugnato non sarebbero intellegibili come, ed in quale misura, sarebbero state violate le prescrizioni dello strumento urbanistico.
4. l’eccesso di potere anche con riferimento agli interventi pertinenziali (sistemazione del viale di accesso al fondo) che, in quanto tali, sarebbero assentibili anche mediante CILA.
Non si è costituito il Comune di Trecase, malgrado sia stato correttamente intimato.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 27 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere tutte e quattro le censure la cui analogia di argomentazioni consente una trattazione unitaria, nell’ambito delle quali si sostiene il venire in essere di vari profili di eccesso di potere e l’emergere di un difetto di istruttoria e di motivazione.
1.2 A parere della ricorrente la realizzazione di un terrapieno sarebbe riconducibile ad un’opera di movimento terra in zona agricola, finalizzata a conformare il terreno alle esigenze di coltivazione, vista la particolarità del territorio.
1.3 Per quanto riguarda le costruzioni e degli interventi minori, ed in particolare, la realizzazione di un piccolo viale di accesso, si sarebbe in presenza di opere necessarie a rendere fruibile l’accesso al fondo, che altrimenti risulterebbe impraticabile a causa della inesistenza di infrastrutture che dalla pubblica via ne consentano l’accesso.
1.4 Sempre a parere della ricorrente il provvedimento risulterebbe generico in quanto il Comune non avrebbe correttamente qualificato le opere contestate, adottando un provvedimento privo di un’adeguata motivazione.
1.5 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario chiarire come tutte le opere realizzate, nel loro insieme ma anche singolarmente, comportano un incremento dei volumi e del carico urbanistico su un’area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004; a vincolo sismico di cui alla L. n. 2 febbraio 1974 n. 64 e vincolo da “zona rossa”, in quanto il Comune di Trecase ricade in un’area ad alto rischio vulcanico.
1.6 Si è accertata, infatti, la realizzazione di un’unità abitativa di circa 120 mq., composta da due corpi di fabbrica; un vialetto in cemento di circa 20 ml. e ampiezza di circa 4 ml. e, ancora, un terrapieno di circa 300 mq. eseguito mediante sversamento di circa 900 mc. di terreno misto a materiale di risulta.
1.7 Ciò premesso è evidente come l’Amministrazione non solo abbia correttamente specificato l’entità delle opere, ma ha avuto modo di chiarire le disposizioni violate, precisando che dette opere avrebbe richiesto la preventiva emanazione di un permesso di costruire e, ciò, anche in considerazione dell’entità degli interventi realizzati.
1.8 Si consideri, peraltro, che per quanto riguarda la realizzazione del terrapieno di 300 mq. questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che “ le attività di movimento di terra, di sbancamento e di livellamento del terreno per usi diversi da quelli agricoli, laddove modifichino stabilmente la precedente conformazione naturale di un'area, in vista di un impiego non già meramente contingente, bensì prolungato nel tempo, concretano una trasformazione del territorio rilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio, subordinata, come tale, al previo rilascio di apposito permesso di costruire sulla base della definizione generale di cui all'art. 3, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/09/2019, n. 1491)”.
1.9 L’Amministrazione ha inoltre ricordato (come è desumibile dal provvedimento impugnato) che la c.d. “zona rossa”, ad alto rischio vulcanico e nell’ambito della quale rientra il Comune di Trecase, è sottoposta alle prescrizioni contenute nella L.reg. n. 21 del 10 dicembre 2003, nella parte in cui si vieta espressamente l’incremento di edificazione a scopo residenziale mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici, tutte circostanze queste ultime nemmeno contestate nel caso di specie.
2. Nemmeno l’Amministrazione avrebbe potuto procedere ad una frammentazione delle singole opere costituendo tutte un unicum e finalizzate alla realizzazione (e alla migliore utilizzazione) di alcune unità abitative.
2.1 Va da ricordato da ultimo come costituisca orientamento consolidato che in presenza di un illecito paesaggistico, l'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva costituisce atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né infine una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Il fatto che l'abuso ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico identifica per ciò solo un preminente interesse pubblico, costituzionalmente rilevante ex art. 9, comma 2, Cost., rispetto al quale l'interesse privato è necessariamente recessivo (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 03/01/2023, n. 44).
2.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre la mancata costituzione del Comune di Trecase consente di nulla disporre sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO