Art. 3.
All'onere derivante dall'attrazione della presente legge per gli anni 1982 e 1983, determinato in complessive lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 400 milioni, la voce "Contributi statali a enti di carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri" e, quanto a lire 400 milioni, la voce "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio, utilizzando l'apposito accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attrazione della presente legge per gli anni 1982 e 1983, determinato in complessive lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 400 milioni, la voce "Contributi statali a enti di carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri" e, quanto a lire 400 milioni, la voce "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio, utilizzando l'apposito accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.