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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 442/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.442/2019 vertente
TRA
C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) ed (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
)tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Santo EL;
C.F._5
pec: appellanti Email_1
CONTRO
, (P. IVA: )in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro (CF -pec: C.F._6
appellato Email_2
OGGETTO:Responsabilità ex art. 2051e art. 2043 c.c. -appello alla Sentenza n. 801/2018, del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 24.05.2018, proc. nr. RG. 1870/2008.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 14.04.2008, adiva il Tribunale di Reggio Calabria, Parte_6
esponendo che in data 25.10.2006 alle ore 10:15 circa, mentre passeggiava lungo la stradella comunale via Forno, inciampava in un sasso celato dalle erbacce e sterpaglie che infestavano la predetta stradella e cadeva nella strada comunale sottostante, denominata via Concessa, con un dislivello alto circa 3 metri, procurandosi gravissime lesioni, per le quali veniva trasportato al pronto Contr soccorso degli OO. i Reggio Calabria.
L'attore esponeva che:
1. la stradella comunale lungo la quale passeggiava era oggetto di assoluta mancanza di manutenzione, risultando infatti ricoperta di erbacce e sterpaglie e priva di presidi di protezione della scarpata, quali parapetti, guard-rail, muretti o altri elementi idonei a prevenire i pericoli;
2. era stato nell'immediatezza soccorso dal vicino dal figlio i Controparte_3 Parte_1 quali avevano assistito all'accaduto;
3. giunto all'ospedale venivano riscontrate “paraplegia in soggetto con frattura/lussazione C5 –
C6” che lo paralizzavano per tutto il corpo. Veniva perciò ricoverato, stabilizzato e sottoposto ad intervento chirurgico;
4. vana era rimasta la richiesta di risarcimento inoltrata in data 27.06.2007 a mezzo raccomandata
A.R. al Controparte_1
Attribuiva, pertanto, la responsabilità esclusiva all'Ente sopra menzionato, per aver contravvenuto, quale proprietario e custode della strada comunale, agli obblighi di manutenzione e custodia del proprio patrimonio viario impostogli ex art. 2051 c.c. Chiedeva, dunque, di condannare parte convenuta al pagamento del danno biologico e morale subiti a causa del sinistro.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e ammissione di CTU medico legale.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva, non ricadendo la stradella sulla proprietà comunale.
In ogni caso contestava anche nel merito l'assunto di parte attrice, rappresentando che non potesse configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva risultando impossibile per l'Ente poter esercitare un potere di fatto su tutti i sentieri rurali esistenti nel perimetro del territorio comunale. Rilevava, inoltre, che anche a voler ipotizzare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorrerebbe comunque tenere in considerazione il comportamento colposo del danneggiato nell'uso del bene, il quale nel caso di specie aveva interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso o aveva, comunque, concorso in modo rilevante nella sua verificazione, con esclusione o riduzione della responsabilità dell'Ente pubblico in applicazione dell'art.1227 c.c.
2 La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali, di CTU tecnica al fine di accertare la titolarità della strada nella quale si era verificato l'incidente e di CTU medico-legale, disposta al fine di valutare i postumi riportati dall'attore.
Nel corso del giudizio di prime cure, deceduto , si costituivano i figli ed eredi legittimi Parte_6
del danneggiato, odierni appellanti.
Con ordinanza del 24.05.2018 il Tribunale di Reggio Calabria disponeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in pari data emetteva la sentenza n. 801/2018, oggi appellata.
Il Tribunale di Reggio Calabria preliminarmente analizzava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ritenendola infondata. Controparte_1
Nel merito rigettava la domanda di parte attrice ritenendola infondata in quanto, dalle risultanze istruttorie rilevava la mancanza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta dell'attore, ritenendo il Tribunale sussistente il caso fortuito interruttivo dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del In particolare, dopo aver stabilito che sotto il Controparte_1 profilo dell'onere della prova, il danneggiato aveva l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, esaminava le risultanze istruttorie rilevando chela strada nella quale si era verificato l'incidente non era una via urbana, asfaltata, ma una strada sterrata dove la presenza di pietre sparse ed erba rappresentano la normalità. Metteva in evidenza, inoltre,l'età del danneggiato, signore di 79 anni affetto da cerebrovascuolopatia, patologia progressivamente invalidante, questa, che comportava disturbi, tra i quali deficit di attenzione ed instabilità nel cammino. Sottolineava ulteriormente che i testimoni, trovandosi tutti ad una distanza di 10/15 metri dal luogo dell'accaduto, non avevano potuto constatare direttamente la causa dell'incidente. A ciò aggiungeva che l'attore, al momento del sinistro, si trovava in prossimità della sua abitazione;
quindi, in un luogo dallo stesso ben conosciuto. Sosteneva il giudice di prime cure che, non basta infatti la presenza di un'insidia per far scattare il diritto al risarcimento del danno, ma era necessario considerare anche l'elemento soggettivo della prevedibilità dell'insidia stessa.Per tale motivo se il dissesto o la cattiva manutenzione riguardavano una strada che il danneggiato conosceva bene, questi era tenuto a prestare la massima attenzione. Concludeva il Tribunale che l'infondatezza della domanda avrebbe dovuto sconsigliare la richiesta di CTU, comunque non condivisibile nella valutazione della percentuale d'invalidità permanente al 90%.
3 Avverso la sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi legittimi del defunto proponevano appello,ritualmente Parte_5 Parte_6
notificato,avverso la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria chiedendone la integrale riforma. Adducevano, sostanzialmente, gli appellanti che il convincimento del Giudice di prime cure in merito alla esclusiva responsabilità del danneggiato si rivelava assolutamente erroneo ed effimero nei presupposti, oltre che omissivo e carente di dimostrazione concreta e fattuale, non tenendo in debito conto le circostanze dimostrate durante la fase istruttoria, basandosi invece la ricostruzione fatta solo su mere ipotesi (“strada sterrata che nella sua normalità ricomprende la presenza di erba e pietre”, “l'età del danneggiato, signore di 79 anni affetto da cerebrovascuolopatia”, “i testimoni, trovandosi distanti non avevano potuto constatare direttamente la causa dell'incidente”, “l'attore, al momento del sinistro, si trovava in prossimità della sua abitazione, quindi, in un luogo dallo stesso ben conosciuto”), non suffragate e confortate da alcuna prova, in tal modo sopperendo all'omesso onere probatorio incombente sulla parte convenuta.
Precisavano gli appellanti che il Giudice non solo ricostruiva in modo erroneo e frettoloso i fatti di cui è causa, ma violava i principi di diritto che regolano la responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., norma che individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombeva sul danneggiato allegare, dandone prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso anche con l'ausilio di presunzioni e nozioni di fatto riguardanti la comune esperienza.
Una volta che il danneggiato avesse offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito, sarebbe stato onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno era stato prodotto, pure in parte, dal comportamento del danneggiato, con una efficienza causale esclusiva tale da interrompere il nesso eziologico. Poiché il danneggiante non spiegava la diversa entità degli apporti causali nella verificazione dell'evento, doveva ritenersi interamente responsabile del danno
Adducevano che il giudice di prime cure ha ritenuto sic et sempliciter colposa la condotta tenuta da ma senza aver previamente accertato se il predetto comportamento fosse o meno prevedibile e Pt_6
senza valutare le altre sussistenti circostanze, emerse in giudizio, quali le anomalie della stradella sterrata inserita in un nucleo urbano e non una stradella interpoderale, presenza di pietre celate dall'erba, circostanze queste conosciute o conoscibili e dunque dominabili dall'Ente custode.
Adducevano, altresì, che parte attrice avrebbe nel corso del giudizio di primo grado dimostrato la carente ed omessa manutenzione del bene e di conseguenza, gli elementi di prova forniti avrebbero dovuto e potuto consentire di statuire la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta dell'attrice. Hanno quindi affermato che di fronte a tali contestazioni parte convenuta non aveva offerto alcuna prova liberatoria, come era suo onere ex art. 2051 c.c., e pertanto, la
4 responsabilità del sinistro sarebbe stata da imputare al che, Controparte_1
contravvenendo ai propri obblighi di custode, non avrebbe assunto le dovute e non avrebbe adottato le necessarie misure di protezione, idonei ad evitare il rischio di caduta.
Sulla scorta di tali motivi insistevano per la riforma integrale della sentenza gravata chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare dichiarare e statuire la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del
nella causazione dell'incidente oggetto di causa, e pertanto, Controparte_1
condannare lo stesso a corrispondere agli appellanti, quali eredi legittimi del CP_1 defunto padre , la somma di € 520.000,00, o quella risultante dall'istruttoria o Parte_6
comunque al pagamento della somma maggiore o minore, accertata in corso di causa dal ctu
e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, per le lesioni patite nell'occorso, oltre interessi e beneficio della rivalutazione monetaria dal dovuto;
b) in subordine, in caso venisse accertata una qualsivoglia forma di violazione del dovere di diligenza, rideterminare la percentuale di colpa del sig. attese le gravi Parte_6
omissioni del custode nella manutenzione del bene dotale, rispetto alla condotta dell'odierno appellante, e di conseguenza, sulla scorta della nuova graduazione di responsabilità, rideterminare la somma dovuta e spettante agli appellanti, sempre sulla base di quanto accertato in sede di CTU/medica nel corso del giudizio di prime cure;
c) di conseguenza, nell'accoglimento della richiesta di cui al punto a) ovvero in via subordinata, nell'accoglimento della richiesta di cui al punto b) come sopra specificati, provvedere altresì
a condannare il a spese e compensi del doppio grado di giudizio Controparte_1
da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Con comparsa di risposta depositata il 30.09.2019, si costituiva nel presente grado il
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ricorrendo l'ipotesi Controparte_1 prevista dall'art. 348 bis c.p.c.,risultando l'appello palesemente infondato e privo di qualsivoglia fondamento probatorio.
Deduceva poi l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, poiché la condotta colposa del danneggiato avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso e sarebbe concorsa in maniera rilevante e preminente nella sua verificazione, integrando il caso fortuito interruttivo del rapporto causale con conseguente esclusione della responsabilità del
[...]
. Controparte_1
5 Subordinatamente, contestava integralmente anche il quantum della domanda di parte appellante perchè del tutto infondato e spropositato. Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello
Con ordinanza del 23.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024 – svoltasi con le modalità di cui all'art.27 ter c.p.c.- la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta, poiché il filtro di ammissibilità del gravame previsto dal già menzionato articolo è stato tacitamente superato trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria. Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019,
n. 10422).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal in primo grado è stata CP_1
espressamente respinta dal Tribunale: in assenza di un appello incidentale su tale punto di decisione, questa è ormai passata in giudicato e non è contestabile la legittimazione - ovvero la proprietà del del suolo su cui sarebbe accaduto il fatto. CP_1
Nel merito però l'appello – i cui motivi tendono sostanzialmente ad una rivisitazione della responsabilità del custode, esclusa dal Tribunale, e possono essere esaminati globalmente - non può trovare accoglimento, poiché, dalla necessaria e più precisa ricostruzione del fatto degli atti di causa che deve farsi in questa sede (non limitata al narrato testimoniale), emergono circostanze che connotano il generico assunto della parte attrice, evidenziando che :
- non solo è rimasto escluso che il luogo sterrato sul quale sarebbe passato e caduto il pedone possa qualificarsi come “strada” (per cui restano esclusi obblighi di manutenzione o di apposizione di protezioni di cui non può ritenersi onerato l'ente pubblico titolare di un suolo non destinato al transito di pedoni);
- è altresì emersa l'imprudenza della condotta del pedone, tale da porsi come autonoma causa del danno, escludendo anche per tale ragione le responsabilità del custode del suolo sul quale era stato esercitato il transito.
In particolare . nell'atto di citazione del 2008 l'attore dichiarava che mentre “passeggiava” sulla strada comunale denominata via “Forno” della frazione Concessa di Catona, sarebbe caduto nella
6 strada comunale (parallela e sottostante, con un dislivello di circa tre metri) denominata via Concessa, perché era inciampato in un sasso celato da erbacce e sterpaglie, e non vi era alcun muretto di protezione né alcun presidio che potesse evitare la caduta e le gravi conseguenze di essa (l'attore aveva riportato una frattura delle vertebre cervicali C5-C6, restando paraplegico).
Assai utili a comprendere il reale svolgimento de fatti si presentano gli accertamenti svolti nell'immediatezza dall'autorità, intervenuta per le gravi condizioni dell'infortunato, che era stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata .
La relazione di servizio della Polizia di Stato redatta lo stesso 25.10.2006 , alle ore 15, dava atto che giunta la pattuglia sul posto, ivi trovava (Vice Sovrintendente della Polizia di Stato) che Parte_1 riferiva che il padre quella mattina “mentre percorreva la strada comunale via Forno che porta all'abitazione perdeva l'equilibrio e ruzzolava malamente cadendo sull'asfalto della strada sottostante, avendo anch'essa la stessa denominazione (via Forno), e riportava gravi ferite da avere bisogno dell'intervento dei sanitari del 118…” (cfr verbale del 25.10.2006- all 3 al fascicolo di parte attrice)
Intanto la dichiarazione del figlio del danneggiato, nell'immediatezza, non fa cenno ad alcun ostacolo o insidia, ma ad una “perdita di equilibrio” di causa ignota .
Ciò non chiarisce come una mera caduta possa far ruzzolare un pedone al punto da farlo finire su una strada sottostante, superando il dislivello fra le due (la “caduta dal muretto” alto 2-3 metri riferita ai sanitari nella cartella clinica del ricovero, con evidente imprecisione ma con chiaro riferimento alla caduta dall'alto, superando un dislivello).
Tutto appare più chiaro raccordando i rilievi descrittivi dei luoghi effettuati dalla Polizia di Stato , il racconto dello stesso , sentito dai verbalizzanti qualche tempo dopo, e i rilevi Parte_6
fotografici della CTU affidata al geom in primo grado. CP_4
I rilevi tecnici della Polizia Scientifica contenuti nell'all 3 cit., danno conto dell'esistenza di un
“sentiero” (così definito dai verbalizzanti) sul quale era caduto l'infortunato.
Si legge nella relazione “Si precisa che detto sentiero collega perpendicolarmente due strade tra loro parallele e poste su diversi piani, pertanto il sig. nel cercare di portarsi dalla strada Pt_6 superiore a quella inferiore rovinava in terra”
Quindi la “strada” sulla quale l' in citazione dichiarava che stava “passeggiando” ed è caduto Pt_6
non è la strada comunale Forno, ma un sentiero , che poi si apprende essere sterrato, e di collegamento e “perpendicolarmente” fra due tronchi a dislivello delle strade
, sentito dalla Polizia il 23.5.2007 presso la sua abitazione, ha testualmente dichiarato Parte_6
“ Il giorno 25.10.2006 verso le ore 10,30 circa passeggiavo a piedi a poca distanza da casa precisamente in via Forno di Concessa, strada comunale che si dirama in due tronconi , uno dei
7 quali sopraelevato di circa tre metri , scosceso e dissestato. Io stavo passeggiando proprio sul tratto scosceso dissestato quando , probabilmente inciampando su un sasso , sono caduto rotolando fino alla strada sottostante , cioè quella asfaltata..”
La denuncia della moglie del danneggiato, non appare di particolare utilità, Controparte_5 perchè non descrive esattamente l'accaduto, e dichiara ripetutamente (avendolo appreso da altri) che il marito stava passeggiando sulla stradella via Forno in Concessa, quando sarebbe caduto nella strada sottostante , denominata via Concessa, con un dislivello alto circa 4 metri.
La ricostruzione che appare più verosimile, è quella che emerge dal raccordo fra i rilevi della Polizia
e la narrazione dell'infortunato.
Oltretutto la descrizione si salda con le attestazioni del dirigente comunale e del tecnico comunale
(prodotte dal sin dal primo grado, datate 5.10.2007 e 24.6.2008) nelle quali si attesta che la CP_1
via Forno, di proprietà comunale, è una strada pavimentata per tutta la sua lunghezza, per un tratto in bitume e per il resto in cemento, mentre il “viottolo” pedonale in terra battuta sarebbe diverso da tale strada (pur se in questa sede, come già detto, non si può più discutere della titolarità di esso, ormai divenuta giudicato) .
Le fotografie del punto in cui sarebbe passato contenute nei rilievi della polizia di Parte_6
Stato, in bianco e nero ed fotocopia, sono totalmente indecifrabili.
Nessuna immagine del luogo de sinistro è stata fornita da parte attrice, come sarebbe stato necessario, per comprendere l'esatto punto e conformazione dei luoghi, nonostante il figlio dell'infortunato, sentito come testimone prima del decesso dell'attore, avesse Parte_1
dichiarato di avere visto il luogo in cui era caduto il padre, perché in quel momento si trovava al balcone della sua abitazione, sita poco distante.
L'unica fonte da cui ricavare la (probabile) immagine dei luoghi di causa è la documentazione fotografica che correda la CTU affidata in primo grado al geometra con l'incarico di verificare CP_4
la titolarità della strada.
Per vero la relazione, assai stringata , non chiarisce affatto come il CTU abbia individuato il luogo del sinistro, posto che nessuno dei presenti ai fatti – innanzitutto il figlio risulta Parte_1
essere stato presente alle operazioni peritali;
nella relazione e nei verbali di sopralluogo si dice chi fosse presente agli accessi sui luoghi (avvocato degli attori e i tecnici delle parti) , ma non è stato affatto detto che qualcuno abbia indicato il luogo in cui l'infortunato sarebbe caduto.
Oltretutto, pur avendo il CTU geom indicato il luogo del sinistro sulle planimetrie, non ha CP_4
invece indicato quali delle fotografie allegate alla relazione rappresentavano il luogo in cui
[...] perse l'equilibrio e cadde. Pt_6
8 Poiché le fotografie del CTU rappresentano nella maggior parte strade asfaltate o con fondo di cemento, o collocate fra edifici, o con muretti laterali, non può presumersi che si riferiscano certamente a quel tratto scosceso e dissestato descritto dal danneggiato e dalla relazione della PS .
Le uniche fotografie che possono riferirsi al luogo di causa (dovendo presumere che il CTU lo abbia rappresentato, pur non indicando di quale fotografia si tratti) sono la fotografia n 16 e le foto n
9 e 12. Queste due ultime sembrano riprese dalla strada sottostante (asfaltata) , sulla quale il Pt_6
sarebbe andato a cadere dopo essere ruzzolato dalla porzione di suolo sovrastante, sterrato e con
[...]
erbacce, rappresentato nella foto n. 16.
Anche il dislivello (ricoperto da vegetazione ) posto tra le due vie, rappresentato nelle foto 9 e 12, ripreso da due visuali opposte, sembra corrispondere a quello indicato dalle testimonianze ed accertamenti acquisiti.
Ma se è così, è di ogni evidenza che la zona sterrata e con erba e sassi , sulla quale si sarebbe avventurato il non solo non risulta avere neppure le caratteristiche di una strada, ma Parte_6
non risulta avere neppure la destinazione a luogo di passaggio pedonale.
Già per questo non sarebbe esigibile dal titolare del fondo né alcuna manutenzione né l'apposizione di “muretti” o “ripari” per proteggere chi vi si avventuri, non trattandosi di una via destinata al pubblico transito, ma di un suolo sterrato con tutte le caratteristiche proprie di esso: presenza di pietre e di erba spontanea.
Quel suolo in pendenza (scosceso) e sterrato non era certamente una strada destinata al “passeggio” come dichiarato da Pt_6
Raccordando tutte le risultanze, che appaiono coerenti, deve concludersi che l'ormai defunto danneggiato si era (imprudentemente) avventurato su quel suolo “scosceso e dissestato” (come da egli stesso definito ) che raccordava due strade a dislivello l'una dall'altra.
“Viottolo” pericoloso e ripido per l'incauto pedone (quasi ottantenne all'epoca dei fatti,perché nato nel marzo 1927, e che già aveva subito vari problemi di salute, come da cartella clinica del ricovero del 2006), tanto da rendere prevedibile una caduta, puntualmente verificatasi, per cui era Pt_6
ruzzolato giù dal dislivello per alcuni metri, finendo sulla sottostante strada asfaltata, tanto da subire una gravissima frattura alle vertebre cervicali , restando paraplegico.
Tali i fatti, ne consegue che la scelta di utilizzare tale percorso, e di esporsi ad un evidente (ed evitabile ) pericolo soprattutto per una persona di età avanzata (ottantenne) , scelta che non è stata mai indicata come necessitata, ha eliso ogni nesso causale con danni derivanti dalla percorrenza di strade comunali per le quali è esigibile la manutenzione, per un uso pubblico sicuro.
Ne resta esclusa la responsabilità del custode, che può operare solo quando del bene viene fatto l'uso proprio. E anche il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si
9 arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria - da parte del terzo o del danneggiato - la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile.
Siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.. (Cass Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 ; Cass Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014).
L'utilizzo di tale porzione di fondo – scosceso e dissestato- per “passeggiare” è avvenuto del tutto impropriamente, e a rischio dell'utente; ciò soprattutto in assenza di qualsiasi allegazione e prova che quello fosse un passaggio necessario per raggiunger qualche luogo, ed in presenza di strade asfaltate o cementate nelle immediate prossimità, ben visibili nelle fotografie del CTU geom. CP_4
certamente più sicure.
Altra circostanza non chiarita – ma che aggrava la posizione del danneggiato, perché ne manifesta ulteriore imprudenza: dalla foto n 16 sembra che il suolo sterrato ed in salita sia piuttosto ampio.
Non è stato mai spiegato perché la caduta sia bastata a far ruzzolare l'infortunato oltre il dislivello laterale, facendolo precipitare di alcuni metri. Solo se avesse camminato sul ciglio o in prossimità del ciglio della strada sarebbe stato possibile tale evento. Quindi all'imprudenza di percorrere una strada dissestata si è aggiunta l'ulteriore condotta incauta di percorrerla in prossimità di un dislivello di alcun metri oltre il quale sarebbe stato facile precipitare, per qualsiasi ragione. La condotta dell'attore appare tale, anche per questa connotazione, da escludere ogni responsabilità da custodia.
Il comportamento gravemente colposo del danneggiato , tenuto su luoghi che ben conosceva perché vicini alla sua abitazione, appare tale da integrare il caso fortuito, idoneo a determinare l'evento.
Poiché tali argomenti sono stati quelli utilizzati dal Tribunale per escludere la responsabilità del
(la sentenza esclude il nesso causale con la cosa in custodia, per avere il danneggiato tenuto CP_1 una condotta imprudente e realizzato il caso fortuito che escludeva la responsabilità dell'ente) le argomentazioni dell'appellante – che vorrebbero smentire i fatti accertati - restano prive di supporto
.
I rilievi che precedono superano anche il tradizionale profilo del nesso causale della caduta, che si esamina solo ad abundantiam
Le deposizioni testimoniali degli unici testimoni presenti sul luogo dell'incidente, raccolte e verbalizzate nel corso del giudizio di primo grado, non consentono di ricostruire l'esatta dinamica di quanto occorso, sia per le descrizioni sommarie dagli stessi fornite, sia per la distanza di costoro dall'attore nel momento in cui è caduto (circa 15 metri il teste ed ancora più Testimone_1
distante, circa 50 metri, il teste . Parte_1
Nessuno dei due testi era, dunque, così vicino all'infortunato da poter vedere perché lo stesso è caduto.
10 In particolare, il teste EL, sentito all'udienza del 4 luglio 2011, ha riferito “io mi trovavo sulla mia auto a circa 15 metri di distanza dall'attore. Ad un certo punto l'ho visto cadere nella strada di livello inferiore”, “mi sono avvicinato all'attore, quest'ultimo mi ha riferito di essere caduto dopo avere messo un piede in fallo probabilmente su qualche pietra forse coperta dall'erba”. (la testimonianza è quindi de relato actoris, oltre a rappresentare una probabilità e non una certezza).
Anche l'altro testimone, sentito all'udienza del 28 novembre 2011, ha sostenuto di Parte_1
aver visto cadere il padre, , perché si trovava sul balcone della propria abitazione, a circa Parte_6
“50 metri dal luogo in cui si è verificata la caduta”; di essere subito corso a prestargli soccorso e che una volta arrivato sul luogo il sig. EL gli ha riferito che il padre“gli aveva detto di aver messo il piede su qualcosa e di essere poi caduto”.
Lo stesso alla Polizia giunta sui luoghi aveva dichiarato che il padre stava percorrendo Parte_1 la strada quando “perdeva l'equilibrio e ruzzolava malamente cadendo sull'asfalto della strada sottostante” , ma non spiegava come e perchè sia effettivamente avvenuta la caduta.
L'incertezza del nesso causale – che è onere dell'attore dimostrare- ricade in suo danno: cfr Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa
e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode…omissis”. )
Fermo restando che dalle ammissioni del , sentito dall'autorià di PS nel 2007, la causa Parte_6
della caduta appare la conformazione stessa del luogo percorso, ovvero scosceso e dissestato, idoneo
a far perdere l'equilibrio anche in mancanza di cause immediate (una pietra o altro)
L'inevitabile rigetto dell'appello comporta la condanna degli appellanti in solido alle spese di lite del presente grado in favore del , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore. Queste si liquidano secondo i parametri del DM 55/2014 , come aggiornati al DM 147/2022
Il valore dichiarato della causa è di euro 520.000,00; tuttavia accompagnato dalla clausola “ovvero la somma maggiore o minore di giustizia” o equivalente, che appare nella specie correlata alla richiesta di un danno incerto e di difficile quantificazione , quale il danno non patrimoniale per lesioni personali. Ciò consente di ritenere la causa di valore indeterminabile: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si
11 aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021.
Pertanto può parametrarsi il dovuto a titolo di compensi difensivi per il presente grado ai sensi del
DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 valore indeterminabile, bassa complessità.
A tal fine gli appellanti in solido vanno condannati a pagare in favore del la somma di CP_1 euro € 4.996,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00); da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA
e CPA come per legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 801/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il
24.05.2018 nel proc. n. R.G.1870/2008, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti in solido alle spese di lite del presente grado in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida per euro Controparte_1
4.996,00 da maggiorarsi di spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge;
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 4 marzo 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
12
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.442/2019 vertente
TRA
C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) ed (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
)tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Santo EL;
C.F._5
pec: appellanti Email_1
CONTRO
, (P. IVA: )in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro (CF -pec: C.F._6
appellato Email_2
OGGETTO:Responsabilità ex art. 2051e art. 2043 c.c. -appello alla Sentenza n. 801/2018, del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 24.05.2018, proc. nr. RG. 1870/2008.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 14.04.2008, adiva il Tribunale di Reggio Calabria, Parte_6
esponendo che in data 25.10.2006 alle ore 10:15 circa, mentre passeggiava lungo la stradella comunale via Forno, inciampava in un sasso celato dalle erbacce e sterpaglie che infestavano la predetta stradella e cadeva nella strada comunale sottostante, denominata via Concessa, con un dislivello alto circa 3 metri, procurandosi gravissime lesioni, per le quali veniva trasportato al pronto Contr soccorso degli OO. i Reggio Calabria.
L'attore esponeva che:
1. la stradella comunale lungo la quale passeggiava era oggetto di assoluta mancanza di manutenzione, risultando infatti ricoperta di erbacce e sterpaglie e priva di presidi di protezione della scarpata, quali parapetti, guard-rail, muretti o altri elementi idonei a prevenire i pericoli;
2. era stato nell'immediatezza soccorso dal vicino dal figlio i Controparte_3 Parte_1 quali avevano assistito all'accaduto;
3. giunto all'ospedale venivano riscontrate “paraplegia in soggetto con frattura/lussazione C5 –
C6” che lo paralizzavano per tutto il corpo. Veniva perciò ricoverato, stabilizzato e sottoposto ad intervento chirurgico;
4. vana era rimasta la richiesta di risarcimento inoltrata in data 27.06.2007 a mezzo raccomandata
A.R. al Controparte_1
Attribuiva, pertanto, la responsabilità esclusiva all'Ente sopra menzionato, per aver contravvenuto, quale proprietario e custode della strada comunale, agli obblighi di manutenzione e custodia del proprio patrimonio viario impostogli ex art. 2051 c.c. Chiedeva, dunque, di condannare parte convenuta al pagamento del danno biologico e morale subiti a causa del sinistro.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e ammissione di CTU medico legale.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva, non ricadendo la stradella sulla proprietà comunale.
In ogni caso contestava anche nel merito l'assunto di parte attrice, rappresentando che non potesse configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva risultando impossibile per l'Ente poter esercitare un potere di fatto su tutti i sentieri rurali esistenti nel perimetro del territorio comunale. Rilevava, inoltre, che anche a voler ipotizzare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorrerebbe comunque tenere in considerazione il comportamento colposo del danneggiato nell'uso del bene, il quale nel caso di specie aveva interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso o aveva, comunque, concorso in modo rilevante nella sua verificazione, con esclusione o riduzione della responsabilità dell'Ente pubblico in applicazione dell'art.1227 c.c.
2 La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali, di CTU tecnica al fine di accertare la titolarità della strada nella quale si era verificato l'incidente e di CTU medico-legale, disposta al fine di valutare i postumi riportati dall'attore.
Nel corso del giudizio di prime cure, deceduto , si costituivano i figli ed eredi legittimi Parte_6
del danneggiato, odierni appellanti.
Con ordinanza del 24.05.2018 il Tribunale di Reggio Calabria disponeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in pari data emetteva la sentenza n. 801/2018, oggi appellata.
Il Tribunale di Reggio Calabria preliminarmente analizzava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ritenendola infondata. Controparte_1
Nel merito rigettava la domanda di parte attrice ritenendola infondata in quanto, dalle risultanze istruttorie rilevava la mancanza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta dell'attore, ritenendo il Tribunale sussistente il caso fortuito interruttivo dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del In particolare, dopo aver stabilito che sotto il Controparte_1 profilo dell'onere della prova, il danneggiato aveva l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, esaminava le risultanze istruttorie rilevando chela strada nella quale si era verificato l'incidente non era una via urbana, asfaltata, ma una strada sterrata dove la presenza di pietre sparse ed erba rappresentano la normalità. Metteva in evidenza, inoltre,l'età del danneggiato, signore di 79 anni affetto da cerebrovascuolopatia, patologia progressivamente invalidante, questa, che comportava disturbi, tra i quali deficit di attenzione ed instabilità nel cammino. Sottolineava ulteriormente che i testimoni, trovandosi tutti ad una distanza di 10/15 metri dal luogo dell'accaduto, non avevano potuto constatare direttamente la causa dell'incidente. A ciò aggiungeva che l'attore, al momento del sinistro, si trovava in prossimità della sua abitazione;
quindi, in un luogo dallo stesso ben conosciuto. Sosteneva il giudice di prime cure che, non basta infatti la presenza di un'insidia per far scattare il diritto al risarcimento del danno, ma era necessario considerare anche l'elemento soggettivo della prevedibilità dell'insidia stessa.Per tale motivo se il dissesto o la cattiva manutenzione riguardavano una strada che il danneggiato conosceva bene, questi era tenuto a prestare la massima attenzione. Concludeva il Tribunale che l'infondatezza della domanda avrebbe dovuto sconsigliare la richiesta di CTU, comunque non condivisibile nella valutazione della percentuale d'invalidità permanente al 90%.
3 Avverso la sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi legittimi del defunto proponevano appello,ritualmente Parte_5 Parte_6
notificato,avverso la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria chiedendone la integrale riforma. Adducevano, sostanzialmente, gli appellanti che il convincimento del Giudice di prime cure in merito alla esclusiva responsabilità del danneggiato si rivelava assolutamente erroneo ed effimero nei presupposti, oltre che omissivo e carente di dimostrazione concreta e fattuale, non tenendo in debito conto le circostanze dimostrate durante la fase istruttoria, basandosi invece la ricostruzione fatta solo su mere ipotesi (“strada sterrata che nella sua normalità ricomprende la presenza di erba e pietre”, “l'età del danneggiato, signore di 79 anni affetto da cerebrovascuolopatia”, “i testimoni, trovandosi distanti non avevano potuto constatare direttamente la causa dell'incidente”, “l'attore, al momento del sinistro, si trovava in prossimità della sua abitazione, quindi, in un luogo dallo stesso ben conosciuto”), non suffragate e confortate da alcuna prova, in tal modo sopperendo all'omesso onere probatorio incombente sulla parte convenuta.
Precisavano gli appellanti che il Giudice non solo ricostruiva in modo erroneo e frettoloso i fatti di cui è causa, ma violava i principi di diritto che regolano la responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., norma che individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombeva sul danneggiato allegare, dandone prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso anche con l'ausilio di presunzioni e nozioni di fatto riguardanti la comune esperienza.
Una volta che il danneggiato avesse offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito, sarebbe stato onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno era stato prodotto, pure in parte, dal comportamento del danneggiato, con una efficienza causale esclusiva tale da interrompere il nesso eziologico. Poiché il danneggiante non spiegava la diversa entità degli apporti causali nella verificazione dell'evento, doveva ritenersi interamente responsabile del danno
Adducevano che il giudice di prime cure ha ritenuto sic et sempliciter colposa la condotta tenuta da ma senza aver previamente accertato se il predetto comportamento fosse o meno prevedibile e Pt_6
senza valutare le altre sussistenti circostanze, emerse in giudizio, quali le anomalie della stradella sterrata inserita in un nucleo urbano e non una stradella interpoderale, presenza di pietre celate dall'erba, circostanze queste conosciute o conoscibili e dunque dominabili dall'Ente custode.
Adducevano, altresì, che parte attrice avrebbe nel corso del giudizio di primo grado dimostrato la carente ed omessa manutenzione del bene e di conseguenza, gli elementi di prova forniti avrebbero dovuto e potuto consentire di statuire la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta dell'attrice. Hanno quindi affermato che di fronte a tali contestazioni parte convenuta non aveva offerto alcuna prova liberatoria, come era suo onere ex art. 2051 c.c., e pertanto, la
4 responsabilità del sinistro sarebbe stata da imputare al che, Controparte_1
contravvenendo ai propri obblighi di custode, non avrebbe assunto le dovute e non avrebbe adottato le necessarie misure di protezione, idonei ad evitare il rischio di caduta.
Sulla scorta di tali motivi insistevano per la riforma integrale della sentenza gravata chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare dichiarare e statuire la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del
nella causazione dell'incidente oggetto di causa, e pertanto, Controparte_1
condannare lo stesso a corrispondere agli appellanti, quali eredi legittimi del CP_1 defunto padre , la somma di € 520.000,00, o quella risultante dall'istruttoria o Parte_6
comunque al pagamento della somma maggiore o minore, accertata in corso di causa dal ctu
e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, per le lesioni patite nell'occorso, oltre interessi e beneficio della rivalutazione monetaria dal dovuto;
b) in subordine, in caso venisse accertata una qualsivoglia forma di violazione del dovere di diligenza, rideterminare la percentuale di colpa del sig. attese le gravi Parte_6
omissioni del custode nella manutenzione del bene dotale, rispetto alla condotta dell'odierno appellante, e di conseguenza, sulla scorta della nuova graduazione di responsabilità, rideterminare la somma dovuta e spettante agli appellanti, sempre sulla base di quanto accertato in sede di CTU/medica nel corso del giudizio di prime cure;
c) di conseguenza, nell'accoglimento della richiesta di cui al punto a) ovvero in via subordinata, nell'accoglimento della richiesta di cui al punto b) come sopra specificati, provvedere altresì
a condannare il a spese e compensi del doppio grado di giudizio Controparte_1
da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Con comparsa di risposta depositata il 30.09.2019, si costituiva nel presente grado il
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ricorrendo l'ipotesi Controparte_1 prevista dall'art. 348 bis c.p.c.,risultando l'appello palesemente infondato e privo di qualsivoglia fondamento probatorio.
Deduceva poi l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, poiché la condotta colposa del danneggiato avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso e sarebbe concorsa in maniera rilevante e preminente nella sua verificazione, integrando il caso fortuito interruttivo del rapporto causale con conseguente esclusione della responsabilità del
[...]
. Controparte_1
5 Subordinatamente, contestava integralmente anche il quantum della domanda di parte appellante perchè del tutto infondato e spropositato. Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello
Con ordinanza del 23.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024 – svoltasi con le modalità di cui all'art.27 ter c.p.c.- la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta, poiché il filtro di ammissibilità del gravame previsto dal già menzionato articolo è stato tacitamente superato trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria. Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019,
n. 10422).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal in primo grado è stata CP_1
espressamente respinta dal Tribunale: in assenza di un appello incidentale su tale punto di decisione, questa è ormai passata in giudicato e non è contestabile la legittimazione - ovvero la proprietà del del suolo su cui sarebbe accaduto il fatto. CP_1
Nel merito però l'appello – i cui motivi tendono sostanzialmente ad una rivisitazione della responsabilità del custode, esclusa dal Tribunale, e possono essere esaminati globalmente - non può trovare accoglimento, poiché, dalla necessaria e più precisa ricostruzione del fatto degli atti di causa che deve farsi in questa sede (non limitata al narrato testimoniale), emergono circostanze che connotano il generico assunto della parte attrice, evidenziando che :
- non solo è rimasto escluso che il luogo sterrato sul quale sarebbe passato e caduto il pedone possa qualificarsi come “strada” (per cui restano esclusi obblighi di manutenzione o di apposizione di protezioni di cui non può ritenersi onerato l'ente pubblico titolare di un suolo non destinato al transito di pedoni);
- è altresì emersa l'imprudenza della condotta del pedone, tale da porsi come autonoma causa del danno, escludendo anche per tale ragione le responsabilità del custode del suolo sul quale era stato esercitato il transito.
In particolare . nell'atto di citazione del 2008 l'attore dichiarava che mentre “passeggiava” sulla strada comunale denominata via “Forno” della frazione Concessa di Catona, sarebbe caduto nella
6 strada comunale (parallela e sottostante, con un dislivello di circa tre metri) denominata via Concessa, perché era inciampato in un sasso celato da erbacce e sterpaglie, e non vi era alcun muretto di protezione né alcun presidio che potesse evitare la caduta e le gravi conseguenze di essa (l'attore aveva riportato una frattura delle vertebre cervicali C5-C6, restando paraplegico).
Assai utili a comprendere il reale svolgimento de fatti si presentano gli accertamenti svolti nell'immediatezza dall'autorità, intervenuta per le gravi condizioni dell'infortunato, che era stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata .
La relazione di servizio della Polizia di Stato redatta lo stesso 25.10.2006 , alle ore 15, dava atto che giunta la pattuglia sul posto, ivi trovava (Vice Sovrintendente della Polizia di Stato) che Parte_1 riferiva che il padre quella mattina “mentre percorreva la strada comunale via Forno che porta all'abitazione perdeva l'equilibrio e ruzzolava malamente cadendo sull'asfalto della strada sottostante, avendo anch'essa la stessa denominazione (via Forno), e riportava gravi ferite da avere bisogno dell'intervento dei sanitari del 118…” (cfr verbale del 25.10.2006- all 3 al fascicolo di parte attrice)
Intanto la dichiarazione del figlio del danneggiato, nell'immediatezza, non fa cenno ad alcun ostacolo o insidia, ma ad una “perdita di equilibrio” di causa ignota .
Ciò non chiarisce come una mera caduta possa far ruzzolare un pedone al punto da farlo finire su una strada sottostante, superando il dislivello fra le due (la “caduta dal muretto” alto 2-3 metri riferita ai sanitari nella cartella clinica del ricovero, con evidente imprecisione ma con chiaro riferimento alla caduta dall'alto, superando un dislivello).
Tutto appare più chiaro raccordando i rilievi descrittivi dei luoghi effettuati dalla Polizia di Stato , il racconto dello stesso , sentito dai verbalizzanti qualche tempo dopo, e i rilevi Parte_6
fotografici della CTU affidata al geom in primo grado. CP_4
I rilevi tecnici della Polizia Scientifica contenuti nell'all 3 cit., danno conto dell'esistenza di un
“sentiero” (così definito dai verbalizzanti) sul quale era caduto l'infortunato.
Si legge nella relazione “Si precisa che detto sentiero collega perpendicolarmente due strade tra loro parallele e poste su diversi piani, pertanto il sig. nel cercare di portarsi dalla strada Pt_6 superiore a quella inferiore rovinava in terra”
Quindi la “strada” sulla quale l' in citazione dichiarava che stava “passeggiando” ed è caduto Pt_6
non è la strada comunale Forno, ma un sentiero , che poi si apprende essere sterrato, e di collegamento e “perpendicolarmente” fra due tronchi a dislivello delle strade
, sentito dalla Polizia il 23.5.2007 presso la sua abitazione, ha testualmente dichiarato Parte_6
“ Il giorno 25.10.2006 verso le ore 10,30 circa passeggiavo a piedi a poca distanza da casa precisamente in via Forno di Concessa, strada comunale che si dirama in due tronconi , uno dei
7 quali sopraelevato di circa tre metri , scosceso e dissestato. Io stavo passeggiando proprio sul tratto scosceso dissestato quando , probabilmente inciampando su un sasso , sono caduto rotolando fino alla strada sottostante , cioè quella asfaltata..”
La denuncia della moglie del danneggiato, non appare di particolare utilità, Controparte_5 perchè non descrive esattamente l'accaduto, e dichiara ripetutamente (avendolo appreso da altri) che il marito stava passeggiando sulla stradella via Forno in Concessa, quando sarebbe caduto nella strada sottostante , denominata via Concessa, con un dislivello alto circa 4 metri.
La ricostruzione che appare più verosimile, è quella che emerge dal raccordo fra i rilevi della Polizia
e la narrazione dell'infortunato.
Oltretutto la descrizione si salda con le attestazioni del dirigente comunale e del tecnico comunale
(prodotte dal sin dal primo grado, datate 5.10.2007 e 24.6.2008) nelle quali si attesta che la CP_1
via Forno, di proprietà comunale, è una strada pavimentata per tutta la sua lunghezza, per un tratto in bitume e per il resto in cemento, mentre il “viottolo” pedonale in terra battuta sarebbe diverso da tale strada (pur se in questa sede, come già detto, non si può più discutere della titolarità di esso, ormai divenuta giudicato) .
Le fotografie del punto in cui sarebbe passato contenute nei rilievi della polizia di Parte_6
Stato, in bianco e nero ed fotocopia, sono totalmente indecifrabili.
Nessuna immagine del luogo de sinistro è stata fornita da parte attrice, come sarebbe stato necessario, per comprendere l'esatto punto e conformazione dei luoghi, nonostante il figlio dell'infortunato, sentito come testimone prima del decesso dell'attore, avesse Parte_1
dichiarato di avere visto il luogo in cui era caduto il padre, perché in quel momento si trovava al balcone della sua abitazione, sita poco distante.
L'unica fonte da cui ricavare la (probabile) immagine dei luoghi di causa è la documentazione fotografica che correda la CTU affidata in primo grado al geometra con l'incarico di verificare CP_4
la titolarità della strada.
Per vero la relazione, assai stringata , non chiarisce affatto come il CTU abbia individuato il luogo del sinistro, posto che nessuno dei presenti ai fatti – innanzitutto il figlio risulta Parte_1
essere stato presente alle operazioni peritali;
nella relazione e nei verbali di sopralluogo si dice chi fosse presente agli accessi sui luoghi (avvocato degli attori e i tecnici delle parti) , ma non è stato affatto detto che qualcuno abbia indicato il luogo in cui l'infortunato sarebbe caduto.
Oltretutto, pur avendo il CTU geom indicato il luogo del sinistro sulle planimetrie, non ha CP_4
invece indicato quali delle fotografie allegate alla relazione rappresentavano il luogo in cui
[...] perse l'equilibrio e cadde. Pt_6
8 Poiché le fotografie del CTU rappresentano nella maggior parte strade asfaltate o con fondo di cemento, o collocate fra edifici, o con muretti laterali, non può presumersi che si riferiscano certamente a quel tratto scosceso e dissestato descritto dal danneggiato e dalla relazione della PS .
Le uniche fotografie che possono riferirsi al luogo di causa (dovendo presumere che il CTU lo abbia rappresentato, pur non indicando di quale fotografia si tratti) sono la fotografia n 16 e le foto n
9 e 12. Queste due ultime sembrano riprese dalla strada sottostante (asfaltata) , sulla quale il Pt_6
sarebbe andato a cadere dopo essere ruzzolato dalla porzione di suolo sovrastante, sterrato e con
[...]
erbacce, rappresentato nella foto n. 16.
Anche il dislivello (ricoperto da vegetazione ) posto tra le due vie, rappresentato nelle foto 9 e 12, ripreso da due visuali opposte, sembra corrispondere a quello indicato dalle testimonianze ed accertamenti acquisiti.
Ma se è così, è di ogni evidenza che la zona sterrata e con erba e sassi , sulla quale si sarebbe avventurato il non solo non risulta avere neppure le caratteristiche di una strada, ma Parte_6
non risulta avere neppure la destinazione a luogo di passaggio pedonale.
Già per questo non sarebbe esigibile dal titolare del fondo né alcuna manutenzione né l'apposizione di “muretti” o “ripari” per proteggere chi vi si avventuri, non trattandosi di una via destinata al pubblico transito, ma di un suolo sterrato con tutte le caratteristiche proprie di esso: presenza di pietre e di erba spontanea.
Quel suolo in pendenza (scosceso) e sterrato non era certamente una strada destinata al “passeggio” come dichiarato da Pt_6
Raccordando tutte le risultanze, che appaiono coerenti, deve concludersi che l'ormai defunto danneggiato si era (imprudentemente) avventurato su quel suolo “scosceso e dissestato” (come da egli stesso definito ) che raccordava due strade a dislivello l'una dall'altra.
“Viottolo” pericoloso e ripido per l'incauto pedone (quasi ottantenne all'epoca dei fatti,perché nato nel marzo 1927, e che già aveva subito vari problemi di salute, come da cartella clinica del ricovero del 2006), tanto da rendere prevedibile una caduta, puntualmente verificatasi, per cui era Pt_6
ruzzolato giù dal dislivello per alcuni metri, finendo sulla sottostante strada asfaltata, tanto da subire una gravissima frattura alle vertebre cervicali , restando paraplegico.
Tali i fatti, ne consegue che la scelta di utilizzare tale percorso, e di esporsi ad un evidente (ed evitabile ) pericolo soprattutto per una persona di età avanzata (ottantenne) , scelta che non è stata mai indicata come necessitata, ha eliso ogni nesso causale con danni derivanti dalla percorrenza di strade comunali per le quali è esigibile la manutenzione, per un uso pubblico sicuro.
Ne resta esclusa la responsabilità del custode, che può operare solo quando del bene viene fatto l'uso proprio. E anche il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si
9 arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria - da parte del terzo o del danneggiato - la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile.
Siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.. (Cass Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 ; Cass Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014).
L'utilizzo di tale porzione di fondo – scosceso e dissestato- per “passeggiare” è avvenuto del tutto impropriamente, e a rischio dell'utente; ciò soprattutto in assenza di qualsiasi allegazione e prova che quello fosse un passaggio necessario per raggiunger qualche luogo, ed in presenza di strade asfaltate o cementate nelle immediate prossimità, ben visibili nelle fotografie del CTU geom. CP_4
certamente più sicure.
Altra circostanza non chiarita – ma che aggrava la posizione del danneggiato, perché ne manifesta ulteriore imprudenza: dalla foto n 16 sembra che il suolo sterrato ed in salita sia piuttosto ampio.
Non è stato mai spiegato perché la caduta sia bastata a far ruzzolare l'infortunato oltre il dislivello laterale, facendolo precipitare di alcuni metri. Solo se avesse camminato sul ciglio o in prossimità del ciglio della strada sarebbe stato possibile tale evento. Quindi all'imprudenza di percorrere una strada dissestata si è aggiunta l'ulteriore condotta incauta di percorrerla in prossimità di un dislivello di alcun metri oltre il quale sarebbe stato facile precipitare, per qualsiasi ragione. La condotta dell'attore appare tale, anche per questa connotazione, da escludere ogni responsabilità da custodia.
Il comportamento gravemente colposo del danneggiato , tenuto su luoghi che ben conosceva perché vicini alla sua abitazione, appare tale da integrare il caso fortuito, idoneo a determinare l'evento.
Poiché tali argomenti sono stati quelli utilizzati dal Tribunale per escludere la responsabilità del
(la sentenza esclude il nesso causale con la cosa in custodia, per avere il danneggiato tenuto CP_1 una condotta imprudente e realizzato il caso fortuito che escludeva la responsabilità dell'ente) le argomentazioni dell'appellante – che vorrebbero smentire i fatti accertati - restano prive di supporto
.
I rilievi che precedono superano anche il tradizionale profilo del nesso causale della caduta, che si esamina solo ad abundantiam
Le deposizioni testimoniali degli unici testimoni presenti sul luogo dell'incidente, raccolte e verbalizzate nel corso del giudizio di primo grado, non consentono di ricostruire l'esatta dinamica di quanto occorso, sia per le descrizioni sommarie dagli stessi fornite, sia per la distanza di costoro dall'attore nel momento in cui è caduto (circa 15 metri il teste ed ancora più Testimone_1
distante, circa 50 metri, il teste . Parte_1
Nessuno dei due testi era, dunque, così vicino all'infortunato da poter vedere perché lo stesso è caduto.
10 In particolare, il teste EL, sentito all'udienza del 4 luglio 2011, ha riferito “io mi trovavo sulla mia auto a circa 15 metri di distanza dall'attore. Ad un certo punto l'ho visto cadere nella strada di livello inferiore”, “mi sono avvicinato all'attore, quest'ultimo mi ha riferito di essere caduto dopo avere messo un piede in fallo probabilmente su qualche pietra forse coperta dall'erba”. (la testimonianza è quindi de relato actoris, oltre a rappresentare una probabilità e non una certezza).
Anche l'altro testimone, sentito all'udienza del 28 novembre 2011, ha sostenuto di Parte_1
aver visto cadere il padre, , perché si trovava sul balcone della propria abitazione, a circa Parte_6
“50 metri dal luogo in cui si è verificata la caduta”; di essere subito corso a prestargli soccorso e che una volta arrivato sul luogo il sig. EL gli ha riferito che il padre“gli aveva detto di aver messo il piede su qualcosa e di essere poi caduto”.
Lo stesso alla Polizia giunta sui luoghi aveva dichiarato che il padre stava percorrendo Parte_1 la strada quando “perdeva l'equilibrio e ruzzolava malamente cadendo sull'asfalto della strada sottostante” , ma non spiegava come e perchè sia effettivamente avvenuta la caduta.
L'incertezza del nesso causale – che è onere dell'attore dimostrare- ricade in suo danno: cfr Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa
e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode…omissis”. )
Fermo restando che dalle ammissioni del , sentito dall'autorià di PS nel 2007, la causa Parte_6
della caduta appare la conformazione stessa del luogo percorso, ovvero scosceso e dissestato, idoneo
a far perdere l'equilibrio anche in mancanza di cause immediate (una pietra o altro)
L'inevitabile rigetto dell'appello comporta la condanna degli appellanti in solido alle spese di lite del presente grado in favore del , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore. Queste si liquidano secondo i parametri del DM 55/2014 , come aggiornati al DM 147/2022
Il valore dichiarato della causa è di euro 520.000,00; tuttavia accompagnato dalla clausola “ovvero la somma maggiore o minore di giustizia” o equivalente, che appare nella specie correlata alla richiesta di un danno incerto e di difficile quantificazione , quale il danno non patrimoniale per lesioni personali. Ciò consente di ritenere la causa di valore indeterminabile: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si
11 aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021.
Pertanto può parametrarsi il dovuto a titolo di compensi difensivi per il presente grado ai sensi del
DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 valore indeterminabile, bassa complessità.
A tal fine gli appellanti in solido vanno condannati a pagare in favore del la somma di CP_1 euro € 4.996,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00); da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA
e CPA come per legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 801/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il
24.05.2018 nel proc. n. R.G.1870/2008, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti in solido alle spese di lite del presente grado in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida per euro Controparte_1
4.996,00 da maggiorarsi di spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge;
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 4 marzo 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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