Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1960, n. 68
Articolo 2
Versione
16 marzo 1960
Art. 1.
Sono organi cartografici dello Stato:
l'Istituto geografico militare;
l'Istituto idrografico della Marina;
la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il Servizio geologico.
La cartografia ufficiale dello Stato e' costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.
Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.
Sulle carte ufficiali e' impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.
Entrata in vigore il 16 marzo 1960
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