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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NT
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
ha pronunciato la seguente risarcimento danni
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 58/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Merano il 17.10.1971, residente a 39019 Tirolo (BZ), Vicolo dei
Castagni 12/A, rappresentata le difese in proprio come difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio in 39012 Merano (BZ), Via Luis Zuegg 40
- appellante -
contro
, c.f. , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Bolzano (BZ) l'11.8.68 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianlorenzo Pedron del
1 foro di Bolzano, presso lo studio del quale in 39042 Bressanone
(BZ), Via Bastioni Minori 2, elegge domicilio, giusta ampia procura dd. 21.1.20, a margine della comparsa di risposta di data 22.1.20 nel procedimento di primo grado avanti il
Tribunale di Bolzano sub RG 3884/19
- appellato -
nonché contro
c.f. / p.i. , Controparte_2 P.IVA_1
corrente in 39012 Merano (BZ), Via Luis Zuegg 40
- appellata contumace -
nonché contro
c.f. / p.i. corrente in 39100 Controparte_3 P.IVA_2
Bolzano (BZ), Via Keplero 1
- appellata contumace -
nonché contro
c.f. / p.i. Controparte_4
, corrente in 39012 Merano (BZ), Via Luis Zuegg P.IVA_3
40
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 94/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 07.02.2023 / 07.02.2023 –
risarcimento danni -
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 04.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 del procuratore di parte appellante (note depositate in data
03.04.2025):
Il procuratore dell'attrice appellante, richiamandosi integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato nei propri precedenti scritti difensivi, ed in particolare all'atto di citazione dd. 10.03.2023, alle note di udienza dd. 12.7.2023,
alla memoria dd. 22.4.2024, alla comparsa conclusionale dd.
17.5.2024, alla comparsa conclusionale di replica dd. 4.6.2024,
alle note scritte dd. 1.10.2024, all'istanza di remissione in termini dd. 2.10.2024, alla nota di deposito dd. 10.2.2025
nonché alle note scritte dd. 25.2.2025, riproponendo tutte le eccezioni ivi svolte, richiamando e ribadendo quanto già
ampiamente dedotto in merito all'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'interposto gravame, contestando nuovamente integralmente per i motivi già esposti gli scritti difensivi del convenuto reiterando le CP_1
contestazioni relative all'inammissibilità della produzione documentale e reiterando le proprie istanze di remissione in termini dei documenti sub docc. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e,
in via subordinata, laddove non accolte, insistendo affinché il
Giudice voglia procedere ad acquisizione dei documenti contrassegnati sub n. 18, 19, 20, 21, 22 e 24 dal fascicolo del procedimento giudiziale sub R.G. n. 92/2023 CdA di Bolzano ed il doc. 23 dal fascicolo del procedimento giudiziale sub R.G.N.R.
n. 1126/2019 del Tribunale Penale di Bolzano, opponendosi
3 alle richieste di remissione in termini, di rinnovazione della consulenza medico legale e di ammissione dei capitoli di prova di parte , per i motivi già esposti anche nel corso del CP_1
primo grado di giudizio, cui si fa espresso rimando, l'avv.
precisa le seguenti CONCLUSIONI: Parte_1
Voglia l'adita Corte d'Appello di Bolzano, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, per le ragioni di cui in narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate, così provvedere:
in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 94/2023 pubblicata in data 7 febbraio 2023 nel procedimento sub RG n. 3884/2019
– Tribunale di Bolzano, Repert. n. 285/2023 del 7 febbraio
2023 e notificata in data 11 febbraio 2023 quivi impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 94/2023 pubblicata in data 7 febbraio 2023 nel procedimento sub RG n. 3884/2019 – Tribunale di Bolzano,
Repert. n. 285/2023 del 7 febbraio 2023 e notificata in data 11
febbraio 2023 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano:
«accogliere la domanda spiegata dall'avv. e Parte_1
dichiarare la responsabilità extracontrattuale di CP_1
della società della società e della Controparte_3 CP_4
4 società in persona dei Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, anche in via solidale tra loro, per i fatti in narrativa descritti, e per l'effetto conseguentemente, condannare i medesimi al pagamento a favore dell'Avv. a titolo di danno Parte_1
patrimoniale e biologico dell'importo di Euro 151.938,60, o di quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, con conversione del sequestro in pignoramento somme a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
disporre CTU contabile qualora non si ritenesse provato il danno conseguente alla diminuzione di reddito determinato dal comportamento dei convenuti, così come più dettagliatamente formulata negli atti e verbali d'udienza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a spese generali, CAP ed IVA, come per legge, anche della fase cautelare e del primo grado di giudizio.
del procuratore di parte appellata (note CP_1
5 depositate in data 04.04.2025):
Voglia Corte d'Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano:
- ogni contraria istanza disattesa e reietta
- accertarsi e dichiararsi inammissibile l'interposto gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc;
- confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
- rigettarsi in ogni caso ogni e qualsiasi domanda formulata dall'appellante e dalle altre parti costituite nei confronti dell'appellato per i titoli dedotti in quanto infondata in CP_1
fatto oltre che in diritto;
- in via istruttoria subordinata:
- insiste per l'accoglimento delle istanze di remissione in termini come formulate all'udienza nel giudizio di primo grado del
27/4/22 in relazione alla documentazione prodotta da n. 10 a n. 16 in data 5/5/22 ed in data 22/9/22 in relazione al documento prodotto sub. n. 17;
-disporsi la rinnovazione della consulenza medico legale disposta d'ufficio, se del caso anche mediante conferimento dell'incarico a nuovo consulente medico legale;
- insiste per l'ammissione dei capitoli di prova sub n. 26, 27, 28
come formulati nella propria memoria ex art. 183 comma VI n.
2, con i due testi ivi indicati nonché per l'escussione del teste
; Tes_1
- con rifusone di spese, competenze ed onorari di entrambi i
6 gradi di giudizio;
- si oppone alla ex adverso formulata istanza di rimessione in termini per i motivi tutti come dedotti in note scritte autorizzate di data 25/10/24, insiste per l'accoglimento delle proprie istanze di remissione in termini come formulate in note scritte autorizzate di data 25/10/24 in relazione a documenti prodotti sub n. 20 e n. 21 ed in memoria autorizzata di data 10/2/25 in relazione ai documenti prodotti sub n. 22 e doc. n. 23;
e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ottenuto dal Tribunale di Bolzano un provvedimento cautelare di sequestro conservativo (provvedimento del
22.07.2019 in RG 18982/2019 per la somma di € 100.000,00 –
cfr. sub doc. n. 1 di parte attrice appellante),
[...]
con atto di citazione ex art. 669 octies cpc notificato Parte_1
in data 20.09.2019 ha convenuto il signor e le CP_1
società Controparte_3 Controparte_4
nonché al fine di ottenere una Controparte_2
condanna, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza di condotte cosiddette
“di stalking giudiziario”, asseritamente compiute dal convenuto
, sia quale persona fisica sia quale legale CP_1
rappresentante in nome e per conto delle società convenute, in seguito al deterioramento dei rapporti tra il convenuto e il socio in affari, signore , compagno di vita dell'attrice, Persona_1
7 di professione Avvocato del foro di Bolzano e in tale qualità
professionista incaricata dalle società convenute e verso la quale si sarebbe, a partire dal 2015, accanito il convenuto
, con una serie di iniziative disciplinari e giudiziali aventi CP_1
l'unico scopo di compiere atti persecutori in suo danno. In
sintesi, a tal fine lo FF avrebbe presentato nei confronti dell'attrice tre denunce penali e tre esposti all'ordine degli avvocati e promosso due procedimenti civili (di opposizione a decreto ingiuntivo) avverso le legittime pretese di pagamento dei compensi per servizi professionali resi. L'incolpazione in sede disciplinare e penale, la connessa lesione dell'immagine professionale e personale, la diffusione tra l'ambiente giudiziario delle notizie relative ai procedimenti penali, avrebbe indotto l'attrice a non frequentare più le aule del Tribunale,
essendo caduta in grave sconforto e depressione, costringendola a ricorrere a cure psicologiche. Avrebbe, quindi, diritto di ottenere ex artt. 2043, 2049 e 2059 cc il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a carico anche delle società
convenute, che per effetto del principio dell'immedesimazione organica risponderebbero dei fatti illeciti in loro nome e per loro conto compiuti dall'amministratore dell'epoca . CP_1
Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno nella misura di € 104.911,74 (di cui
41.505,00 per danno biologico), riservando il risarcimento del danno morale alla sede penale.
8 2. Si sono costituite le società convenute
[...]
Cont Contr (adesso e Controparte_4
[...]
evidenziando che il giudizio le poteva CP_2
riguardare unicamente per l'operato dello FF nelle singole fattispecie ad esse riferibili e che, comunque, non avevano conoscenza idonea dei fatti oggetto di causa. Chiedevano,
quindi, in via preliminare di essere autorizzate a chiamare in causa lo FF ai sensi dell'art. 269 cpc, per essere da questi tenute indenni di ogni eventuale conseguenza pregiudiziale in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
3. , costituendosi in giudizio, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del procedimento civile, per avere condizionato l'attrice l'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria al loro accertamento in sede penale. Inoltre, con la costituzione di parte civile nei processi penali all'epoca pendenti dinanzi al Tribunale di Bolzano a carico di esso convenuto (in data 13/6/19 in quello sub RGNR 4644/18 per il reato p. e p.
dall'art. 368 c.p. ed in data 21/1/20 in quello sub RGNR
7363/18 per il reato p. e p. dall'art. 612 –bis c.p.) l'attrice avrebbe trasferito ai sensi dell'art. 75 cpp l'azione proposta avanti al Giudice civile nel processo penale con conseguente necessaria rinuncia agli atti del presente giudizio. In subordine,
sarebbe in ogni caso necessaria la sospensione del presente procedimento sino all'esito dei citati procedimenti penali. Nel
merito, poi, il convenuto, riprendendo il contenuto della
9 richiesta di archiviazione di data 18.9.2019 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in relazione a un procedimento penale a suo carico per il reato di calunnia in seguito a denuncia sporta nei suoi confronti dall'attrice, ha dato atto del deterioramento dei rapporti personali e professionali con l'attrice (“passati dalla stretta collaborazione professionale
ad aperto scontro su plurimi fronti giudiziari innescati dalla
rottura interna a compagini societarie formate dallo CP_1
e compagno della querelante”) e
[...] Persona_1
dell'atmosfera di “elevata conflittualità reciprocamente
manifestata”, ha argomentato che l'attrice non svolgeva soltanto attività professionale, ma anche in prima persona attività
imprenditoriale, già anche attenzionata a livello mediatico,
insieme al compagno (“vulcanica attività Persona_1
imprenditoriale della coppia”), per cui il danno alla persona lamentato dall'attrice poteva “essere più realisticamente ascritto
a vicende che nulla hanno a che vedere con l'ex socio del
compagno dell'attrice”. Il mero insuccesso, cioè il mancato accoglimento delle proprie pretese in sede giudiziaria, non sarebbe sufficiente a configurare il reato di atti persecutori,
trattandosi di atti compiuti con quantomeno la scriminante dell'esercizio di un proprio diritto. Inoltre, i fatti posti a fondamento degli esposti disciplinari sarebbero stati, in realtà,
in buona parte anche accertati dal Consiglio forense, per cui il semplice esito (in uno con un richiamo verbale, negli altri con
10 l'archiviazione) non permetterebbe per ciò solo di infierire la sussistenza del reato di atti persecutori. Il convenuto, quindi,
rassegnava gradate conclusioni in rito e di merito.
4. La società è rimasta, invece, contumace. Controparte_3
5. Istruita la causa con ampia documentazione, con le prove orali nei limiti ammessi e con una CTU medico legale sulla persona dell'attrice, e fallito il tentativo di conciliazione promosso dal Giudice con le proposte alternative formulate all'udienza del 27.4.2022, il Tribunale con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande dell'attrice con condanna della stessa a rifondere le spese di lite alle parti convenute costituite,
comprese quelle del procedimento di sequestro conservativo
ante causam.
6. Il Tribunale, richiamata dapprima l'ordinanza del
13.02.2020 con cui aveva disatteso le eccezioni del convenuto in ordine al preteso trasferimento dell'azione civile in CP_1
sede penale e la richiesta subordinata di sospensione necessaria, dato atto che le vicende degli esposti disciplinari e delle denunce penali, sporte dallo in qualità di CP_1
amministratore della società rispettivamente Controparte_3
della trovavano essenzialmente “nella loro fattualità” CP_4
riscontro documentale, non ha ravvisato purtuttavia la sussistenza incidentale del reato di atti persecutori, in particolare per non avere trovato riscontro sufficiente il dedotto
“fatto doloso … consistito nell'utilizzare dichiarazioni
11 palesemente e artatamente false da parte di un testimone al fine
di presentare una denuncia querela in danno della ricorrente” e che, comunque, in ordine alla vicenda dell'asserita induzione da parte dello di un teste a rendere dichiarazioni false a CP_1
carico della , a prescindere dall'inattendibilità delle Parte_1
dichiarazioni al riguardo rese dal “falso testimone”, l'attrice si era costituita parte civile nel procedimento instaurato a carico dello , “sicché relativamente all'episodio specificamente CP_1
inteso in questa sede non può essere spiccata alcuna pretesa
risarcitoria.” E comunque (pagine 25 e 26 della sentenza), “ciò
che nel caso in esame manca è proprio, ad avviso di chi scrive, la
prova che le condotte descritte (id est presentazione di esposti e
denunce – querele di cui supra alle pp. 11 – 12) integrino
quell'ingerenza intenzionale nella vita dell'attrice tale da
determinare l'instaurazione di un clima sì ostile da modificare le
abitudini di vita dell'attrice stessa. Non manca invero la prova
che l'avvocato abbia risentito di pregiudizi anche Parte_1
estremamente seri (si vedano sul punto la relazione della CTU e
le dichiarazioni testimoniali di cui dianzi si è dato conto), e non si
può dubitare che verosimilmente le sofferenze siano derivate dai
rapporti deteriorati (essendo un tanto peraltro pacifico) tra il
convenuto ed il compagno dell'attrice, la quale pure era coinvolta
per ragioni professionali negli affari gestiti dai due ex soci, ma
manca tuttavia la dimostrazione del prius ovverosia del fatto che
la semplice presentazione degli esposti e delle denunce – querele
12 sia stata posta in essere nell'intento di perseguitare la
. Delicato è invero questo passaggio, dal momento che Parte_1
– si ricordi bene – la difesa delle proprie ragioni in giudizio e
l'accesso alla giurisdizione afferiscono pur sempre a diritti
costituzionalmente tutelati e, dunque, non può valere
un'equazione pura e semplice per cui il rigetto (o
l'archiviazione/assoluzione nel caso di fatti di rilevanza penale)
delle istanze proposte determini di per sé solo la configurabilità
della fattispecie del cd. stalking, sub specie, nel caso in esame,
di stalking giudiziario. Occorrerebbe senz'altro un quid pluris
sotto il profilo della prova, il che, nel presente caso, manca dal
momento che – lo si ripete – vi è solamente prova dei rapporti
deteriorati tra lo FF ed il compagno dell'attrice e delle
denunce (lato sensu) presentate dallo FF, denunce da cui
originavano procedimenti poi conclusi in senso favorevole
all'attrice. Il mero fatto relativo alle dichiarazioni di ER
(per il quale – lo si ripete – aveva origine un procedimento penale
per calunnia nel quale la si costituiva parte civile, ivi Parte_1
potendo esercitare le eventuali pretese risarcitorie) non può
assumere valenza tale da sorreggere un'intera inferenza
indiziaria sì importante da far assurgere le iniziative disciplinari
e giudiziarie de quibus a molestie suscettibili di integrare il reato
di atti persecutori, tanto più se si pone mente alla sopra descritta
marcata fumosità ed incertezza dell'episodio in parola.”
7. Avverso questa decisione l'Avv. , in Parte_1
13 proprio, ha interposto appello articolando un unico motivo,
rubricato “Erronea o mancata ricostruzione dei fatti – errore di
fatto e difetto di motivazione in violazione dell'art. 115/116 cpc –
omessa pronuncia in relazione a punti decisivi della lite in
violazione dell'art. 112 cpc.”
8. Con ricorso separato, iscritto sub RG n. 23/2023 VG,
l'attrice ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività
dell'impugnata sentenza nel rapporto con , CP_1
recante, invero, solo la condanna alla rifusione delle spese di lite. L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del
12.03.2023.
9. Nel procedimento d'appello si è costituito , CP_1
resistendo al gravame e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del grado.
10. Le società appellate hanno, invece, serbato contegno contumaciale.
11. Con ricorso per sequestro conservativo ex art. 671
cpc nonché art. 2471 bis cc, depositato il 28.6.2023,
l'appellante ha chiesto a questa Corte un nuovo provvedimento di sequestro in danno di fino alla concorrenza CP_1
dell'importo di € 153.713,86 sulla base del fumus argomentato con richiamo del provvedimento di sequestro conservativo emesso ante causam e dell'erroneità dell'impugnata sentenza,
che sarebbe palesata dalle argomentazioni dell'atto d'appello, e del periculum derivante asseritamente dalla trasformazione
14 della Multi Energy RL in Sas, dall'indebitamento ipotecario della stessa e dall'apparente inesistenza di redditi in capo allo
Il procedimento è stato iscritto come subprocedimento CP_1
con RG n. 58-1/2023. Instaurato il contraddittorio, l'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza del Consigliere
Istruttore di data 03.08.2023.
12. È stata, quindi, dapprima fissata l'udienza del
19.06.2024 ex art. 352 cpc per la rimessione della causa al collegio per la decisione, rinviata poi al 2.10.2024,
ulteriormente rinviata al 30.10.2024 per consentire adeguato contraddittorio sull'istanza di remissione in termini presentata dall'appellante appena in data 01.10.2024 in ordine a un verbale istruttorio del procedimento penale in appello a carico dello , assolto in primo grado dall'imputazione per CP_1
calunnia in danno dell'Avv. . In data 25.10.2025 Parte_1
anche lo ha chiesto la remissione in termini per la CP_1
produzione della copia autentica del dispositivo emesso dalla
Corte d'Appello (di rigetto dell'appello in detto procedimento penale). La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
13. Con ordinanza del 20.12.2024 la Corte ha rimesso la causa in istruttoria, essendo in atti la richiesta di rinvio a giudizio dell'appellato di data CP_1
29.07.2019/31.07.2019 in n. 7363/18 PM e n. 3615/19 GUP,
imputato del delitto di cui all'art. 612bis cp, concernente
15 sostanzialmente i medesimi fatti materiali dedotti nella presente causa a sostegno della domanda risarcitoria di parte appellante,
il decreto di fissazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale e la costituzione di parte civile dell'odierna appellante nel suddetto giudizio penale. La Corte ha “rilevato -
che le parti hanno omesso di ostentare l'esito del giudizio penale
vertente sui medesimi fatti;
- che, a prescindere dalle disposizioni
di cui agli artt. 75, 76 e 82 cpp in combinazione con l'art. 295
cpc, la sentenza penale, in ipotesi definitiva/irrevocabile, è
idonea a produrre gli effetti nel giudizio civile di danno ai sensi
degli artt. 651, 651bis e 652 cpp;
- che, quindi, è necessario
rimettere la causa in istruttoria affinché le parti possano dedurre
al riguardo, esibendo anche la documentazione pertinente
(sentenza penale, se emessa);”, disponendo il contraddittorio tra le parti per l'udienza del 26.02.2025.
14. Assolto l'incombente, il Consigliere istruttore con ordinanza del 26.02.2025, rilevato “che l'azione civile nel caso di
specie è stata proposta prima della costituzione di parte civile nel
processo penale, per cui non ricorre un caso di sospensione
necessaria ex art. 75 cpp e 295 cpc;
che il processo penale si
trova ancora in fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di
Bolzano”, ha ritenuto di fissare nuovamente l'udienza per la rimessione al collegio per la decisione per il giorno 04.06.2025,
previa nuova assegnazione dei termini ex art. 352 cpc.
15. La controversia passa ora in decisione sulle
16 conclusioni precisate dalle parti entro il primo termine dell'art. 352 cpc riassegnato con l'ordinanza del 26.02.2025 e riportate per esteso in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi del motivo d'appello: L'appellante, denunciando la violazione delle regole probatorie di cui agli artt. 115 e 116 cpc nonché di quella sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc), censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrato che le condotte compiute dallo
“integrino quell'ingerenza intenzionale nella vita CP_1
dell'attrice tale da determinare l'instaurazione di un clima sì
ostile da modificare le abitudini di vita dell'attrice stessa.” Il
Tribunale, anche travisando “rilevanti atti e fatti di causa”, non avrebbe tenuto in debito conto “la scansione temporale con cui
le azioni addebitate al convenuto FF si sono concretizzate” e non avrebbe tenuto conto di “tutta la produzione documentale
versata in atti, quasi fosse tamquam non esset.” Nel concentrare l'analisi esclusivamente sulla “vicenda cd. , il Tribunale Per_2
sarebbe incorso in violazione dell'art. 112 cpc, omettendo l'analisi delle “ulteriori condotte poste in essere dal convenuto.” Il
Giudice, cioè, avrebbe omesso di valutare se gli elementi di fatto acquisiti al giudizio nel loro insieme non avrebbero dimostrato,
anche presuntivamente, quanto sostenuto dall'attrice, ovvero di essersi lo FF determinato alle iniziative disciplinari e giudiziarie nei confronti dell'attrice con un comportamento
17 unico molesto e persecutorio diretto a procurare illegittimo danno. In particolare, il primo Giudice, omettendo sul punto anche di valutare la deposizione della teste Testimone_2
e quanto dichiarato dallo stesso signor nelle ER
sommarie informazioni rese in data 28.6.2018 nonché di attribuire il giusto valore alle dichiarazioni convergenti dell'Avv.
Papa, avrebbe ritenuto incomprensibilmente indimostrato il rimprovero di induzione a rendere false dichiarazioni. Inoltre, lo avrebbe proceduto in qualità di legale rappresentante CP_1
delle società in due occasioni con esposti disciplinari e denunce penali, laddove l'interesse degli enti da lui rappresentati sarebbe stato, semmai, economico, come tale tutelabile più
idoneamente in sede civile. Il che dimostrerebbe ulteriormente l'intento in realtà persecutorio che avrebbe animato lo CP_1
nel promuovere le iniziative nei confronti della ex legale delle società da lui amministrate. Infine, il primo Giudice non avrebbe tenuto conto del documento prodotto sub doc. n. 6,
ovvero la dichiarazione della SI laddove si legge Tes_3
che il signor , dopo avere depositato il primo esposto CP_1
nell'anno 2016, avrebbe “dichiarato a voce alta che finalmente
era riuscito a trovare il modo per farla pagare alla Parte_1
sventolando per aria un foglio che diceva essere una denuncia
contro la fidanzata del mio socio.” L'appellante, quindi, conclude che “ove tutti questi elementi fossero stati valutati dal Giudice,
inevitabilmente egli sarebbe giunto a considerare provata o
18 comunque provvista di un forte substrato indiziario
l'intenzionalità del sig. di nuocere, di perseguitare, di CP_1
arrecare molestia e danno all'avv. proprio attraverso Parte_1
lo strumento giudiziario.”
2. Non è censurata la qualificazione giuridica attribuita dal
Tribunale all'azione risarcitoria da fatto illecito promossa dall'odierna appellante, laddove si legge, a pagina 23 della sentenza impugnata, che “l'odierna attrice allega, e su di essa
fonda le sue pretese risarcitorie, una vera e propria pratica
persecutoria in ambito giudiziario (cd. stalking giudiziario)
riconducibile al convenuto e alle società a lui CP_1
riconducibili.”, per cui si deve “valutare se le condotte poste in
essere dallo FF possano essere quantomeno astrattamente
sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. …”.
2.1. E neppure è in contestazione la ricostruzione della fattispecie astratta di “stalking giudiziario”, compiuta dal
Tribunale alle pagine 24 e 25 della sentenza.
2.2. È necessario, quindi, per la configurabilità del fatto illecito posto a base della pretesa risarcitoria dell'attrice appellante un duplice requisito: a) le iniziative giudiziarie promosse devono porsi al di fuori - per la quantità
sproporzionata delle iniziative, per la loro estraneità o comunque non funzionalità alla tutela di propri diritti, per la quantità di fatti oggettivamente non corrispondenti alla realtà
rappresentati negli atti invece come veri, etc. – dall'area della
19 scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 c.p.), finendo per integrare un percepibile abuso dello strumento giudiziario, e b)
le condotte, sorrette dal dolo generico, integrato dalla volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, devono essere state compiute con la consapevolezza della loro idoneità
a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612bis c.p. (“perdurante e
grave stato di ansia o di paura”; “di ingenerare un fondato timore
per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona
al medesimo legata da relazione affettiva”; “da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”).
2.3. La Corte di cassazione, Sez. V. penale, nella sentenza n.
17171/2023, relativa a fattispecie di “stalking giudiziario”
(caratterizzata da plurime azioni civili ordinarie ed esecutive intentate sulla base di documenti anche falsificati per un mero asserito recupero credito, in realtà da tempo estinto), ha evidenziato: “Quanto all'ulteriore censura, relative al dolo del
delitto di atti persecutori, deve premettersi che, come osservato in
motivazione da Sez. 5, n. 31273 del 14/09/2020, F., Rv. 279752
- 01 in tema di stalking lavorativo, il delitto di atti persecutori -
che ha natura di reato abituale e di danno - è integrato dalla
necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma
incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza
causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve
essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso,
20 sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi quali segmenti
di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione
di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma
incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P., Rv.
275381), che condividono il medesimo nucleo essenziale,
rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima
delle condotte persecutorie (Sez. 5, n. 11931 del 28/01/2020, R.,
Rv. 278984). È siffatto nucleo essenziale a qualificare
giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con
modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia
idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà
morale della persona offesa, all'esito della necessaria verifica
causale. In altri termini, il contesto entro il quale si situa la
condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando la stessa
abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della
persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall'art.
612-bis c.p.. Ed assume mero contenuto descrittivo, che peraltro
registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il
riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche
"ambientazioni" (cd. stalking condominiale, giudiziario...).” La
stessa sentenza contiene, poi, un ampio excursus sulla nozione di abuso dello strumento giudiziario e, quindi, di inoperatività
della scriminante dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p., sia in sede penale e civile sia sovranazionale, che opportunamente si richiama: “Va premesso che l'esercizio del diritto di difesa,
21 sancito dall'art. 24 Cost., nonché dall'art.6 Cedu, si deve
sostanziare nell'accesso alla attività giudiziaria come una
corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in
questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini
dell'esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto
stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell'art.
51 cod. pen. (Sez. 3, n. 5889 del 08/05/1996, Saccocci, Rv.
205512 - 01). In effetti l'esercizio del diritto ad agire in giudizio,
che fisiologicamente esclude la punibilità ai sensi dell'art. 51 cod.
pen., esorbita dall'ambito del diritto allorchè si concreti in un
abuso del processo. Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Rv. Per_3
281311 - 02 ha di recente rilevato come l'abuso del processo in
sede penale consista in un vizio per sviamento della funzione
ovvero in una frode della funzione e si realizza allorché un diritto
o una facoltà processuali vengono esercitati per scopi diversi da
quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li
riconosce, con la conseguenza che la parte che ha perpetrato tale
abuso non può invocare la tutela di interessi che non sono stati
lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. Tale
pronuncia richiamava l'insegnamento delle Sezioni Unite che in
tema di abuso del processo (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep.
10/01/2012, Rv. 251496) rilevavano: «Il carattere Per_4
generale del principio [dell'abuso del processo] dipende dal fatto
che, come osserva autorevole Dottrina, ogni ordinamento che
aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure,
22 per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso
garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un
intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e
distorta. Sicché l'esigenza di individuare limiti agli abusi
s'estende all'ordine processuale e trascende le connotazioni
peculiari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo
negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli
sovrannazionali. E viene univocamente risolta, a livello normativo
o interpretativo, nel senso che l'uso distorto del diritto di agire o
reagire in giudizio, rivolto alla realizzazione di un vantaggio
contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, non
ammette tutela." L'uso distorto del diritto di azione in giudizio è
anche oggetto di decisioni della giurisprudenza sovranazionale
che, in tema di ricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35 § 3
CEDU, la Corte Edu, Seconda sezione, n. 61197/13, 15 aprile
2014, Barbato c. Italia, rilevava come nella interpretazione
consolidata di quella Corte un ricorso possa essere considerato
abusivo ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione se, ad
esempio, è stato fondato scientemente su fatti interamente
Per_ inventati (si veda, tra altri, c. Romania (dec.), n. 46640/99,
30 marzo 2004; CH c. (dec.), n. 5667/02, Per_6
CEDU 2006 V) o se il ricorrente ha sottaciuto informazioni
essenziali riguardanti i fatti della causa al fine di indurre la Corte
in errore (si vedano, tra le altre, Hi.TN c. Germania (dec.), n.
23130/04, 19 giugno 2006, e altri c. Italia (dec.), n. Per_7
23 11303/02, 23 agosto 2011). Per altro la Corte Edu aveva anche
affermato, inoltre, che «ogni comportamento del ricorrente
manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso e di
ostacolo al buon funzionamento della Corte o al corretto
svolgimento del procedimento dinanzi ad essa, può [in linea di
principio] essere definito abusivo» (LU e altri c. Lettonia,
n. 798/05, § 65, 15 settembre 2009). Ai sensi dell'articolo 35 § 3
a) della Convenzione, il concetto di abuso deve infatti essere
inteso nell'accezione ordinaria che di esso dà la teoria generale
del diritto - vale a dire il fatto di avvalersi di un diritto al di fuori
della sua finalità in maniera pregiudizievole ( e altri, Per_8
sopra citata, § 62; c. (dec.), nn. 56551/11 e altri Per_9 PE0
dieci, 18 ottobre 2011). Nel caso in esame, proponeva Parte_2
plurime azioni in sede civile, cosicché deva anche farsi
riferimento alla correlata nozione dell'abuso del processo civile. E
bene le Sezioni Unite in Sede civile hanno ritenuto che non è
consentito al creditore di una determinata somma di denaro,
dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il
credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali
o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto
della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità
con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del
debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e
buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo
durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase
24 dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il
principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la
parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti
processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una
corretta tutela del suo interesse sostanziale (Sez. U. Civili, n.
23726 del 8 15/11/2007, Rv. 599316 - 01; da ultimo Sez. 6 - 2
civ., n. 19898 del 27/07/2018, Rv. 650068 - 01). Inoltre, proprio
per la pluralità di iniziative esecutive in sede civile, in relazione a
un caso nel quale per lo stesso rapporto obbligatorio il creditore
ottenne cinque decreti ingiuntivi che azionò in sede esecutiva, in
modo sovrapponibile all'agire di è stato affermato Parte_2
dalla Corte di cassazione: «Secondo la giurisprudenza
consolidata di questa Corte l'abuso del processo è una condotta
caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Sul
piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento
processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli
suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti
conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte,
ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul
piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di
cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di
correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Il dovere
di correttezza (come si legge al § 558 della Relazione al codice
civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza,
25 fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza
generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e
consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione
l'interesse del debitore. In definitiva, costituisce abuso del
processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un
ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
2.2. In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la
moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il
creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della
procedura» (Sez. 3 Civ., Ordinanza n. 15077 del 2021).
3.5 A ben
vedere, nel caso in esame, alla luce dei principi evidenziati, si
deve ritenere sussistere l'abuso del processo, sia per la falsità
degli atti posti alla base delle azioni civili di cognizione ed
esecutive, fondate scientemente su fatti interamente inventati (si
Per_ veda, le citate pronunce della Corte Edu, c. Romania (dec.),
n. 46640/99, 30 marzo 2004; CH c. (dec.), n. Per_6
5667/02, Cedu, 2006 V), sia anche per la moltiplicazione illecita
dei titoli esecutivi attaverso i falsi e per le plurime azioni
intraprese in sede monitoria e poi esecutiva in ordine al
medesimo titolo contrattuale, così da aggravare la posizione delle
asserite debitrici, chiamate a difendersi in più procedimenti di
cognizione e esecutivi e a dover sopportare le relative spese, pur
essendo una sola la presunta e falsa ragione del credito.” Sotto il profilo oggettivo, deve, quindi, lo strumento giudiziario diventa indice di condotta illecita persecutoria laddove cessa a mirare a
26 realizzare una legittima aspettativa di “diritto”, integrando uso abusivo degli strumenti di tutela accordati dall'ordinamento.
2.4. Anche in Cassazione, Sez. V penale, n. 13318/2025 si rinvengono enunciati i medesimi principi in fattispecie di
“stalking giudiziario” in ambito di accesa conflittualità reciproca e reciprocità, anche, di iniziative giudiziarie. Il mero dato che anche la presunta vittima del reato di atti persecutori intenti o abbia intentato anche azioni giudiziarie contro l'asserito autore del reato non esclude di per sé, secondo la Suprema Corte, la configurabilità del reato (nella specie, le azioni giudiziarie intraprese dalla vittima erano “in reazione” a quelle promosse dall'incolpato).
3. L'appello richiede, quindi, un riesame delle emergenze istruttorie, comprese le sopravvenienze documentali nel corso del procedimento d'appello.
3.1. Ricognizione critica dei documenti versati in atti:
3.1.1. Le iniziative promosse dallo , in proprio (nel CP_1
primo esposto disciplinare) e in qualità di legale rappresentante delle società e Controparte_3 CP_4 Controparte_2
(nei restanti casi), nei confronti dell'attrice
[...]
appellante si collocano temporalmente nel triennio
2016/2017/2018 in uno scenario di improvvisa e crescente conflittualità tra lo stesso e il suo socio in affari e nelle CP_1
medesime società commerciali, signor all'epoca Persona_1
compagno di vita dell'attrice (a sua volta anche legale di fiducia
27 delle società, fino all'anno 2015, in diversi affari stragiudiziali e giudiziali su incarico di volta in volta conferito a dal o PE
dallo ). CP_1
3.1.2. Né dà atto la stessa attrice nell'atto introduttivo,
laddove deduce: “Nel 2015 i rapporti tra i due
soci/amministratori del gruppo – signori e CP_6 CP_1
– si deterioravano, tanto che nacque tra gli stessi Persona_1
un vasto ed ancora oggi acceso contenzioso giudiziario.
Brevemente: il signor , avvedutosi di incongruenze nei PE
bilanci della società ed effettuate le opportune Controparte_3
verifiche, si vedeva costretto a presentare nelle sedi competenti
una denuncia querela nei confronti di Questa CP_1
denuncia querela sfociava, poi, nel procedimento ancora oggi
pendente innanzi al Tribunale penale di Bolzano … per il reato di
appropriazione indebita aggravata…”. Successivamente, lo stesso avrebbe reiterato il comportamento, CP_1
appropriandosi indebitamente dell'ulteriore somma di €
197.467,20 “a discapito della società dallo stesso un tempo
amministrata…”.
3.1.3. Nessuna parte ha dato conto dell'esito di questo procedimento penale, di cui vi è in atti solo il decreto di citazione a giudizio dello FF di data 2.10.2018.
3.1.4. Il secondo rimprovero raccontato dall'attrice si basa, invece, esclusivamente su una e-mail del Presidente del
CdA della società indirizzata al signor Controparte_3 PE1
[... in data 1.2.2019 (e di cui l'attrice evidentemente è venuta in possesso per via del rapporto personale con il ). PE
3.1.5. Il deterioramento dei rapporti è descritto anche dallo nel primo esposto disciplinare del 18.2.2016. CP_1
L'esponente, dopo avere descritto l'intreccio delle partecipazioni societarie di lui, del socio in affari e delle società PE
collegate (Alpengas Holding srl, di cui entrambi erano soci al 50
% e amministratori con poteri disgiunti;
Controparte_3
partecipata dallo FF al 2,865% e per il resto dalla Alpengas
Holding, di cui lo FF era amministratore unico dal
28.10.2015, in sostituzione del;
PE Controparte_4
in breve partecipata al 60% da Alpengas Holding RL e CP_4
per il 20% ciascuno FF e;
PE Controparte_2
partecipata al 95% dalla e per
[...] Controparte_3
il 5% da Alpengas Holding RL), riferiva che sia lui che il , PE
nell'ambito dei poteri gestori, “abbiamo conferito all'avv.
[...]
successivi molteplici incarichi volti ad ottenere Parte_1
assistenza professionale tanto di carattere stragiudiziale quanto
giudiziale in riferimento alla necessità di consulenza legale ed
alle vertenze che coinvolgono le società a noi facenti capo.” Lo
FF proseguiva nell'esposto: “Nel corso dell'anno 2015 ho
progressivamente iniziato a riscontrare difficoltà di dialogo con il
signor , difficoltà mai appalesatesi in precedenza ed PE
apparentemente prive di fondamento. Nel medesimo lasso di
tempo ho rilevato difficoltà anche nel dialogo con il legale
29 incaricato dalle società, avv. , inducendomi per Parte_1
l'effetto a condurre verifiche attraverso le banche dati pubbliche
sui soggetti medesimi …”.
3.1.6. In questo primo esposto (18.2.2016), non allegato quale condotta persecutoria dall'attrice in citazione, lo CP_1
lamentava la violazione da parte dell'avv. di diversi Parte_1
“canoni deontologici”, tra cui in particolare quello del dovere di evitare conflitti d'interessi con il cliente (art. 24 codice deontologico), del dovere di probità e lealtà e di fedeltà nonché
della fiducia e della diligenza, del riserbo e segreto professionale
(artt. 9, 10, 11, 12 e 28 del codice deontologico). Ciò in quanto in seguito alle verifiche da lui effettuate sarebbe emerso che l'avv. ha acquisito partecipazioni sociali (al 100% Parte_1
nella società Idroeolica Semplificata srls), con assunzione della carica di amministratrice unica dal 7.10.2015 nella medesima e in altra società commerciale (Serman Energy srl), svolgendo inoltre un incarico di difesa personale del in relazione ad PE
un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, per vicende relative a un contratto preliminare riguardante impianti di produzione di energia elettrica in Albania, in cui il socio al sua insaputa avrebbe impegnato la società Controparte_2
Queste società da lei partecipate e/o gestite
[...]
avrebbero in sostanza per oggetto il medesimo settore economico delle società gestite/partecipate dall'esponente, con inevitabile commistione dei ruoli. Sicché, “le circostanze in fatto
30 riportate ed, in particolare, l'avallo ed il supporto professionale
prestato da parte dell'avv. a condotte Parte_1
illegittime poste in essere dal sig. nei confronti Persona_1
miei e delle società da me direttamente e/o indirettamente
partecipate hanno creato, nell'appalesarsi delle stesse, una
conclamata situazione di attrito con il mio socio Persona_1
suscettibile di grave impatto sulle società da noi partecipate.
Effetto che non può che rendere ancor più grave l'operato
dell'avvocato che impone, nell'immediato, l'adozione Parte_1
di provvedimenti di censura atti ad evitare che condotti simili
possano recare disdoro alla professione forense …”.
3.1.7. Non sono in atti le deduzioni a difesa svolte dalla segnalata in sede disciplinare. Ma dal provvedimento adottato dal DD di NT (l'esposto e il provvedimento sono stati dimessi dalla parte convenuta) emerge che l'avv. si Parte_1
era difesa con l'essere “compagna di vita del signor ”, con PE
il fatto che i rapporti tra i due soci dopo un decennio di collaborazione erano deteriorati, che nel conflitto era chiamata come testimone dal , che in seguito anche il suo rapporto PE
con l'esponente era deteriorato, “inducendola a lasciare gli
incarichi ricevuti” e che avrebbe la sensazione che “la
segnalazione nei suoi confronti sia la reazione “trasversale” alle
cause intentate dal contro l'esponente.” Ciò premesso, si PE
è difesa asserendo di avere assunto cariche amministrative nelle società indicate dall'esponente, che non avrebbero un
31 oggetto sociale sovrapponibile, perché le cariche sarebbero state dismesse dal compagno e che le cariche duravano lo PE
stretto tempo necessario per trovare altri soggetti a cui affidare la carica (nel caso della Serman RL la madre dell'avv.
, nell'altro caso la carica durava solo 4 giorni). Nella Parte_1
vicenda non avrebbe effettuato alcuna prestazione Tes_2
professionale in favore del , prestandogli solo un PE
“consiglio qualificato” come compagna di vita.
3.1.8. Il DD di NT, prestando sostanziale credito alla difesa della segnalata, ha ritenuto che non fosse riconoscibile una “reale situazione di conflitto”, tenuto conto da un lato del tipo di prestazione professionale fornita dall'avv. alle società del segnalante (recupero crediti, cause previdenziali), e dall'altro che una delle società (in cui era socia) non sarebbe concorrenziale e nell'altra, che concorrenziale poteva essere,
aveva sì la carica di amministratrice, ma senza poteri di gestione. Con il che tutte le violazioni deontologiche connesse con il segnalato conflitto d'interesse non erano da ritenersi sussistenti. Tuttavia, per il DD, “rimane il fatto che la
segnalata ha rivestito incarichi di gestione in società, venendo
così meno al dovere, sancito dall'art. 6 cod. deontologico, di
evitare incompatibilità. Va peraltro detto che in Idroeolica è stata
amministratore unico per soli tre giorni, essendo poi stata
sostituita dalla madre, mentre in Serman è stata per sei mesi, ma
senza poteri di gestione (solo rappresentativi). Per tale ultima
32 contestazione, la Sezione delibera il richiamo verbale.”
3.1.9. In relazione a questa vicenda già nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha allegato che una certa
[...]
nata il [...] a [...], avrebbe assistito PE2
“all'incirca a metà del mese di febbraio 2016” presso il distributore di carburante in via Keplero n. 1 a Bolzano a una scena con lo che, “sventolando per aria un foglio che CP_1
diceva essere una denuncia contro “la fidanzata del suo socio”,
avrebbe dichiarato “che finalmente era riuscito a trovare il modo
per farla pagare alla .” L'attrice ha prodotto una Parte_1
dichiarazione semplice apparentemente sottoscritta da detta
SI datata “Merano 4 aprile 2015” (?), non Tes_3
autenticata. L'attrice ha formulato sulla vicenda il capitolo di prova n. 5, che è stato anche ammesso dal Tribunale. Ma non ha citato alcun teste al riguardo e neppure la SI che avrebbe reso detta dichiarazione. Il , in nessun atto del CP_1
processo, ha mai preso specifica posizione su questa vicenda o negato il fatto.
3.1.10. A più di un anno dopo segue il secondo esposto disciplinare (5.5.2017), con l'assistenza legale (Avv. Perathoner),
presentato dalla (in persona Controparte_2
del legale rappresentante ). In seguito alla revoca di due CP_1
incarichi conferiti all'avv. , questa avrebbe Parte_1
quantificato pretese di compenso eccessive rispetto alla tariffa forense. A richiesta di chiarimenti, l'avv. avrebbe trasmesso due
33 preventivi, sottoscritti dal precedente amministratore ( ), PE
“i quali apparivano, tuttavia, fin da subito essere stati redatti
successivamente alla data che riportavano e solamente per
giustificare le richieste di pagamento formulate” (nell'un caso il preventivo risultava sottoscritto in una data in cui la società
Cont non aveva ancora avuto la forma della e il nuovo timbro societario era stato acquistato solo successivamente;
nell'altro caso il preventivo aveva una data antecedente al decreto ingiuntivo da opporre in sede giudiziale).
3.1.11. In questa vicenda si inserisce la prima denuncia penale di data 29.5.2017, sporta dallo per la società, CP_1
per l'ipotizzato reato di truffa sulla base dei medesimi fatti. Non
vi sono in atti i provvedimenti adottati dalla Procura e dal GIP,
ma è pacifico tra le parti che la denuncia è stata archiviata in data 15.01.2018.
3.1.12. Anche il DD di NT, con provvedimento del
13.1.2018, ha deciso di archiviare la segnalazione, prestando in sostanza credito alla difesa della segnalata (la questione dell'erroneità delle date apposte ai preventivi potrebbe essere attribuito “a un refuso”; nonostante i dubbi, per effetto del rapporto affettivo tra la e il , sulla reale data Parte_1 PE
di un allegato a uno dei preventivi - con cui sarebbe stato pattuito un maggiore compenso - e seppure il compenso richiesto non era in linea con i parametri previsti dal DM
55/14, il DD riteneva di potere prestare credito alla propria
34 iscritta, secondo cui si trattava di compensi pattuiti con la cliente).
3.1.13. In seguito l'avv. ha chiesto il rilascio di Parte_1
due decreti ingiuntivi sulla base proprio di detti preventivi (e nonostante le perplessità espresse dal proprio Ordine
professionale) e che tali decreti ingiuntivi (uno del Giudice di
Pace, l'altro del Tribunale di Bolzano) sono stati quindi opposti in sede civile dalla (che ha Controparte_2
prodotto nel giudizio di primo grado gli atti di citazione in opposizione), parrebbe senza successo (non sono in atti le sentenze conclusive dei procedimenti, ma l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'esito era alla stessa favorevole,
non è negata dall'appellato).
3.1.14. In data 21.05.2017 la società Controparte_3
sempre in persona del legale rappresentante (e CP_1
con l'assistenza dell'avv. Perathoner), ha segnalato al Consiglio
dell'ordine un'altra vicenda, imputando all'avv. di Parte_1
avere trattenuto, su un recupero credito parziale di € 20.000,00
nei confronti della debitrice Parte_3
nell'anno 2014 ingiustificatamente l'importo di € 462,00, non fornendo sufficienti chiarimenti.
3.1.15. In sede disciplinare la segnalazione è stata archiviata con provvedimento del DD di NT di data
4.9.2017 “per manifesta infondatezza”, avendo la segnalata fornito “i chiarimenti richiesti e copia della documentazione
35 fiscale relativa.”
3.1.16. Sulla stessa questione la ha Controparte_3
presentato, in data 9.1.2018, denuncia penale per l'ipotizzato reato di truffa, raccontando che l'avv. , pure Parte_1
sostenendo trattarsi si somme trattenute con il consenso della cliente per anticipazioni e per il costo da essa asseritamente sostenuto per due estratti notarili, mai avrebbe esibito le pezze giustificative, esibendo, invece, tre anni dopo l'asserita fattura/parcella n. 66/2014, non valida perché non specifica e priva di documentazione comprovante e mai inviata alla cliente.
Nella denuncia, l'esponente aveva anche riferito che il legale rappresentante della signore , Parte_3 ER
avrebbe sostenuto di avere versato all'avv. anche Parte_1
ulteriori somme, sicché chiedeva “fin d'ora degli accertamenti
sui conti correnti dell'Avv. , anche al fine di Parte_1
verificare se la abbia effettivamente Parte_3
effettuato ulteriori bonifici mai comunicati e/o trasmessi alla
e se quindi, oltre all'importo di € 462,00, vi Controparte_3
siano ulteriori importi indebitamente trattenuti.”
3.1.17. Non vi è in atti la richiesta di archiviazione della
Procura e neppure l'atto di opposizione a tale richiesta, ma solo il decreto del GIP presso il Tribunale di Bolzano del 24.1.2019,
con cui l'opposizione è stata rigettata e disposta l'archiviazione,
sul rilievo che “d'accordo con il Consiglio di disciplina della
Avvocatura …, questo giudice ritiene che l'indagata abbia fornito
36 ampia giustificazione per la trattenuta dell'importo di € 462,00
…”, essendo “altamente probabile che l'indagata abbia chiesto al
notaio le due autentiche al fine di poterle allegare al ricorso da
presentare al giudice…”.
3.1.18. In relazione a questa denuncia/querela dello l'attrice ha sporto a sua volta denuncia/querela per il CP_1
reato di calunnia, che ha condotto al rinvio a giudizio del querelato per rispondere del delitto ex art. 368 c.p. “per avere
presentato in data 09.01.2018 una denuncia/querela nei
confronti di , ben sapendola innocente, per i Parte_1
reati di truffa e appropriazione indebita, omettendo di riferire
nella stessa querela tutti gli elementi di sua conoscenza che
Per avrebbero posto in luce irrilevanza penale della condotta,
inducendo a rendere false dichiarazioni, poi ER
ritrattate con successive nuove dichiarazioni di quest'ultimo rese
dinnanzi alla polizia giudiziaria, traendo così in inganno
l'Autorità inquirente. …”.
3.1.19. In atti non si rinvengono l'atto di querela, ma la difesa dello ha prodotto, nel corso del giudizio d'appello, CP_1
la sentenza di assoluzione n. 541/2023 del Tribunale di
Bolzano nonché la sentenza n. 108/2024 della Corte d'Appello
Sezione distaccata di Bolzano, di rigetto degli appelli proposti dal PM e dalla parte civile (la Procura Generale, in seguito al dibattimento in appello, ha modificato le conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza di assoluzione). Le produzioni delle
37 copie delle sentenze devono ritenersi ammissibili ex art. 345
comma 3 cpc, perché avvenute immediatamente nel primo momento processuale utile a tal fine rientrando nel novero dei documenti di prova di “fatti sopravvenuti” che la parte,
ovviamente, non ha potuto produrre entro i termini preclusivi di rito.
3.1.20. In questo procedimento penale l'attrice appellante si è costituita parte civile con atto del 21.06.2019 (cfr. sub doc.
n. 1 di parte FF), limitando la richiesta risarcitoria esclusivamente a “tutti i danni morali”, quantificati nella somma di € 20.000,00. Contestualmente l'attrice aveva in corso in sede civile il procedimento per sequestro conservativo ante causam
nei confronti dello e delle società da lui rappresentate, CP_1
che ha anche ottenuto in misura ridotta rispetto all'inziale decreto, per € 100.000,00, con ordinanza del Tribunale di
Bolzano di data 19.07.2019 in R.G. n. 1982/2019 (copia in atti), in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologici) subìti.
3.1.21. Il Tribunale penale è pervenuto all'assoluzione dello
, “dovendosi escludere … la natura calunniosa dei fatti CP_1
esposti dall'imputato nella denuncia-querela…”. Ripercorrendo il contenuto della querela e le giustificazioni addotte dall'Avv.
per la trattenuta dell'importo di € 462,00 (consenso Parte_1
della mandante, trattandosi di spese anticipate € per € 108,00 e
€ 354,00 per due estratti autentici notarili, poi fattura –
38 parcella n. 66/2014), il Giudice penale ha ritenuto che “i fatti
esposti da nella denuncia/querela hanno trovato pieno CP_1
riscontro nelle risultanze processuali”, in quanto l'Avv.
, dopo avere ricevuto dalla debitrice Parte_1 Parte_3
due acconti per € 10.000,00 ciascuno, avrebbe
[...]
trattenuto nel 2014 l'importo di € 462,00. Nel 2017, poi, emersa la questione in sede contabile, il nuovo difensore della società,
Avv. Perathoner, anche su parere del commercialista della società, ha chiesto le pezze giustificative delle spese asseritamente anticipate, non essendo sufficiente all'uopo la fattura/parcella trasmessa ex post. Richiamato l'art. 31 del codice deontologico forense (secondo cui l'Avv. non può
trattenere somme del cliente, se non con il consenso espresso dello stesso o in forza di titolo giudiziale) e ritenuta la fattura/parcella emessa a più di due anni dai fatti non in regola con le prescrizioni di cui all'art. 21, comma 1 lettera g) del DPR
633/1972, il Giudice penale ha ritenuto “che la denuncia-
querela formalizzata dall'imputato il 9.1.2018 non possa essere
considerata né temeraria né, a maggior ragione, calunniosa,
tenuto conto che può integrare il delitto di appropriazione
indebita la condotta dell'avvocato che, dopo avere acquisito la
somma pagata dalla controparte, ometta di consegnare la somma
alla sua assistita e che nel reato ex art. 646 cp non opera il
principio della compensazione con credito preesistente, allorché si
tratti di crediti – come nella fattispecie – non certi, né liquidi ed
39 esigibili.” La vicenda “ (asserita induzione a ER
rendere dichiarazioni false), in quanto successiva alla consumazione del reato con la presentazione della denuncia, è
stata ritenuta dal Tribunale irrilevante.
3.1.22. Nel giudizio penale di appello, invece, l'istruttoria si
è svolta anche sulla vicenda delle dichiarazioni a SIT ritrattate
(sul punto la Procura aveva formulato specifico gravame) e il diretto autore delle dichiarazioni ritrattate, signor ER
(che non è mai comparso dinanzi al Tribunale civile, nonostante citazioni plurime) è stato sentito in qualità di teste. Il Giudice
penale è pervenuto al riguardo alle medesime conclusioni del
Giudice civile nella sentenza qui impugnata: Il teste ha confermato di avere reso le SIT del 23.4.2018 ai Carabinieri, “in
cui aveva affermato di avere dato soldi in contanti all'avv.
su richiesta dello il quale gli aveva promesso Parte_1 CP_1
di risarcirgli il danno per pignoramenti promossi nei confronti
Part della sua società e di farlo ripartire, poi ritrattate il
28.6.2018, dopo essersi consultato con il proprio legale Avv.
Papa.” Le dichiarazioni del teste sono peraltro successive alla denuncia/querela nella quale lo aveva già profilato CP_1
queste circostanze, ovvero che l'avv. , per quanto Parte_1
ricavabile da informazioni assunte, potrebbe avere ricevuto anche ulteriori importi. Secondo la Corte d'appello, comunque,
il teste “è risultato del tutto inattendibile, contraddetto dai fatti
riferiti dalla stessa persona offesa, confermata dalla collega di
40 studio Avv. , avrebbe dato “confusamente … Tes_2
spiegazioni sul tenore delle conversazioni con (altro PE4
teste sentito anche in sede civile), sostenendo che sarebbero
state costruite ad hoc per fornire prove a favore di CP_1
laddove risultano piuttosto esternazioni di convenienza per
sfruttare a vantaggio personale la situazione, per cui non può
ritenersi provato che egli sia stato indotto da a rendere le CP_1
dichiarazioni del 23/4/2018, poi ritrattate il 28/6/2018, e tale
fatto non ha rilevanza ai fini della valutazione del reato di
calunnia contestato relativamente alla denuncia querela del
9/1/2018, tenuto anche conto della deposizione di diverso
contenuto di , nuovamente sentito all'udienza del PE5
13/6/2024.” Il Giudice penale di secondo grado ha poi apprezzato anche il fatto riferito dalla teste , Testimone_4
segretaria della (in ordine alla quale Controparte_3
testimonianza l'appellante ha prodotto il verbale steno tipico dell'udienza del 13.06.2024, chiedendo la remissione in termini per la produzione), di avere segnalato la questione della trattenuta priva di giustificazione contabile agli amministratori e già nel corso dell'anno 2014, ma che, stante PE CP_1
anche i buoni rapporti tra gli amministratori e la legale all'epoca
“la cosa è andata e messa in disparte e poi è ritornata” e che,
comunque, all'epoca l'avvocato non aveva anticipato né
consegnato fattura (circostanza confermata anche dalla teste
). I giustificativi di spesa menzionati nella fattura Testimone_5
41 e indicati nella corrispondenza con l'avv. Perathoner non sono mai stati prodotti dall'avv. né esibiti alla parte o al Parte_1
suo avvocato. Il Giudice d'appello concludeva, quindi,
confermando la sentenza di assoluzione, che “nella denuncia –
querela del 9/1/2018 non ha pertanto CP_1
rappresentato o taciuto circostanze non corrispondenti al vero,
che avrebbero costituito falsa accusa in capo all'Avv. , Parte_1
pur verosimilmente mirando, nel richiedere accertamenti più
estesi sui conti correnti della predetta, ad altri risultati in
considerazione dell'elevata conflittualità tra le parti e con l'ex
socio .” PE
3.1.23. Vi è, infine, la denuncia/querela del 6.7.2018 dello
, stavolta in nome e per conto della CP_1 Controparte_4
in breve nei confronti dell'attrice appellante
[...] CP_4
per l'ipotesi di “rivelazione di segreto professionale” (art. 622 cp)
e “falsa testimonianza” (art. 372 cp), per avere reso testimonianza in un procedimento civile (impugnazione di delibera assembleare, da parte del , con cui quest'ultimo PE
era stato revocato dalla carica di amministratore) riferendosi a tre diffide amministrative nei confronti della società.
3.1.24. Questa denuncia/querela è stata archiviata con decreto del GIP del 9.11.2018, condividendo le motivazioni addotte dalla Procura, secondo cui “le dichiarazioni rese
dall'odierna indagata in qualità di teste nel predetto
procedimento civile sono dovute a puntuale risposta su capitoli di
42 prova formulati dalla stessa società “, per cui non vi è
rivelazione di segreto professionale “trattandosi di diffide
notificate da autorità amministrativa, quindi prova documentale
di provenienza oltretutto pubblica…”.
3.1.25. Risulta che anche la corrispondente denuncia/querela per calunnia, spiccata dall'attrice nei confronti dello , è stata archiviata (cfr. la richiesta di CP_1
archiviazione di data 18.09.2019, prodotta dall'appellato),
secondo cui “in un contesto di così elevata conflittualità
reciprocamente manifestata è assai difficile ravvisare in tali
azioni e iniziative l'elemento soggettivo richiesto dalla norma
incriminatrice, cioè la volontà di incolpare la controparte di un
reato sapendola innocente;
bisogna infatti rilevare che quanto
lamentato dall'indagato nella querela del 6.7.2018 in ordine
all'ambiguità della condotta tenuta dalla querelante in occasione
della sua audizione testimoniale all'udienza tenutasi in data
18.4.2018 e, prima ancora, nella cura degli interessi societari per
la quale era stata a suo tempo incaricata dal compagno PE
, è espressione di sua concreta ed argomentata
[...]
convinzione originatasi dall'evidente commistione di ruoli ricoperti
nel tempo dalla querelante, cioè da un lato compagna del socio e
amministratore unico poi revocato e dall'altro avvocato della
società e comunque suo consulente legale. Commistione che
emerge in modo lampante dal contenuto delle dichiarazioni rese
dalla querelante in qualità di teste in risposta ai vari capitoli di
43 prona ammessi nella causa civile azionata dal compagno PE
contro la società che la stessa prima aveva patrocinato.”
[...]
3.1.26. È documentata, poi, la richiesta di rinvio a giudizio dello per il reato di cui all'art. 612bis cp sulla base dei CP_1
medesimi fatti oggetto del presente procedimento civile, e la costituzione dell'odierna attrice di parte civile con atto del
21.01.2020. Anche con questo atto l'attrice sé è limitata a chiedere il risarcimento dei “danni morali” quantificati nella somma di € 20.000,00. Da informazioni rese dalle parti su richiesta di questa Corte, il procedimento penale allo stato pende in fase dibattimentale (istruttoria) dinanzi al Tribunale
penale di Bolzano.
3.1.27. Infine, nel corso del giudizio di primo grado (dopo la scadenza dei termini istruttori), la parte ha prodotto CP_1
copia di atti di un giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale
di Padova a carico dell'odierna attrice per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 cp, asseritamente commesso nell'ambito di dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento penale a carico del , sempre dinanzi al PE
Tribunale penale di Padova, per il reato di truffa (art. 640 cp).
Queste vicende, però, sono del tutto estranee con quelle oggetto di causa.
3.2. Le prove costituende raccolte nel giudizio di primo grado,
cenni:
3.2.1. L'istruttoria orale si svolta, principalmente, sulla
44 “vicenda , con l'audizione dei testi Avv. Vincenzo ER
Papa (legale della società gestita dal Parte_3
signor , Avv. (collega di studio ER Testimone_2
dell'Avv. ) e (autotrasportatore e Parte_1 CP_7
conoscente del signor . È stato sentito anche ER
l'Avv. Christian Perathoner (legale che è succeduto all'Avv.
nel patrocinio delle società convenute), sentito sulla Parte_1
vicenda della trattenuta dell'importo di € 468,00. Inoltre, i testi e (insieme alla teste sono Testimone_6 Tes_7 Tes_2
stati sentiti sulle modifiche delle abitudini di vita (privata e professionale) dell'attrice nel periodo temporale oggetto di causa
(2018/2019/2020).
3.2.2. Risulta dalle SIT in atti che il signor ai Per_2
Carabinieri di Bolzano il 23.04.2018 aveva dichiarato di avere consegnato alla , su sua richiesta specifica, del Parte_1
denaro contante (ca. € 15.000,00) e di avere promesso al PE
di emettere fatture false. Nella ritrattazione a SIT del 28.6.2018,
sempre ai Carabinieri di Bolzano, ha riferito di essere stato informato dallo “che il motivo per il quale mi era stata CP_1
pignorata la mia ditta è dipeso dal fatto che l'avv. e il Parte_1
suo compagno … avevano avviato la procedura Persona_1
giudiziaria”, e che di conseguenza si era “arrabbiato molto … e
mi sono inventato tutto accusando l'avv. di avere Parte_1
preteso da me dei soldi in contanti in nero…”. Ciò gli era venuto in mente perché lo gli avrebbe raccontato che la CP_1
45 avrebbe preso dei soldi in contanti in nero da Parte_1
alcuni clienti. In seguito, su ulteriore domanda se vuole ancora aggiungere qualcosa, il aggiustava ancora la ritrattazione Per_2
nel senso che sarebbe stato proprio lo FF a dirgli di dire che la aveva da lui preteso dei soldi in nero, perché Parte_1
era in lite con l'avv. e il . PE
3.2.3. Sul punto l'Avv. Vittorio Papa, all'epoca legale del signor e della sua ditta di trasporti, ha riferito di un Per_2
incontro nello studio avuto con il cliente nel maggio 2018 nel quale il cliente si dimostrava certo che le sue sfortune erano causate dal e dalla . Poco prima del PE Parte_1
28.6.2018 lo stesso si sarebbe rivolto a lui, raccontando Per_2
di avere “reso dichiarazioni ai Carabinieri, dichiarazioni che lui
voleva rettificare perché riteneva non essere veritiere…”. L'avv.
Papa gli ha consigliato di “raccontare la verità, verità che
ovviamente era solo a lui nota. Gli dissi, quindi, che, qualora la
prima versione non fosse stata veritiera, avrebbe dovuto decidere
di raccontare i fatti come effettivamente accaduti. Se ricordo bene
cercammo la stessa persona a cui erano state rese le precedenti
dichiarazioni. Io quindi lo accompagnai e lui fece
spontaneamente le sue dichiarazioni che sono poi state
verbalizzate. Io il contenuto preciso non lo ricordo, ma riguardava
i due soci che erano in litigio per la gestione della società; ricordo
che nelle dichiarazioni precedenti lui aveva coinvolto anche la
, fatto che lui poi smentì nelle dichiarazioni Parte_1
46 successive”. La teste ha riferito di avere Testimone_2
assistito a una telefonata dello alla tra maggio Per_2 Parte_1
e giugno 2018, in cui affermava di essere andato dai carabinieri a dire “che l'avvocato aveva preso tanti soldi”, ma Parte_1
che doveva ritornare dai Carabinieri a “dire la verità perché
aveva detto delle bugie, su indicazione del signor
[...]
” Il teste , amico del , invece, ha CP_1 CP_7 Per_2
dichiarato: - che il gli avrebbe riferito di pagamenti alla Per_2
, in contanti o con assegni;
- che il in quel Parte_1 Per_2
periodo si sentiva “minacciato, fregato, o costretto, ad andare a
fare una testimonianza contro quella che lui aveva fatto giorni
prima, perché secondo delle persone che lo seguivano, l'avv.
Papa, gli era strato detto che lui doveva andare a rilasciare
quella dichiarazione, altrimenti avrebbe avuto guai grossi con la
giustizia, perché non avrebbe dovuto rilasciare la precedente
dichiarazione”; - che, secondo il racconto di , gli era stato Per_2
detto “che altrimenti sarebbe finita male …”.
3.2.4. Sulla vicenda della trattenuta di € 462,00, operata dalla sugli acconti versati dalla ditta di trasporto Parte_1
facente capo a l'avv. Perathoner ha riferito: “Sì, ER
Part mi pare di ricordare che si trattasse di una posizione , in cui
ero subentrato alla collega. C'erano alcune discrepanze tra quello
che era stato pagato dal debitore e quello che la collega aveva
versato alla . Visto che si trattava di una collega, era CP_8
stata fatta una richiesta di chiarimento, trattandosi di una cosa
47 documentale. Dal mio punto di vista, se fosse emerso che era solo
un errore, la cosa sarebbe stata chiusa lì, perché non era
opportuno andare contro una collega. Nel 2017 mi pare, tra
maggio e aprile, avevo scritto, poi la risposta arrivò piuttosto a
distanza. Questa risposta, inviata per mail, non era molto
positiva. Dato l'ammontare pensavo di chiuderla subito, ma il
tono della risposta era tipo “fatti gli affari tuoi”, sono solo 500€.
Poi feci un nuovo sollecito, facendo presente che era documentale
e avevamo un problema con il commercialista, e poi a distanza di
circa un paio di settimane, dichiarava che effettivamente erano
state trattenute queste somme per spese vive. Dichiarava che
aveva pagato gli estratti conto notarili. La cosa quindi diventava
un po' più strana perché è difficile che l'avvocato anticipi le spese
notarili al cliente. Inoltre, non c'era corrispondenza tra le spese
trattenute e il costo degli estratti. Inoltre, di solito il notaio emette
fattura ed escludo che trattenga somme in nero. Poi dovetti
sollecitare nuovamente ma la risposta tardò ad arrivare. 23) Sì,
trattandosi di spese notarili, quindi di spese vive, era necessaria
la documentazione e la cliente ne aveva bisogno per giustificarle.
Questa documentazione veniva richiesta, trascorse altro tempo, e
arrivò questa fattura che contabilmente non aveva nessun valore,
perché emessa post-datata mentre noi avvocati fatturiamo
quando l'importo viene incassato. Inoltre, dichiarava trattarsi
spese esenti senza però la relativa documentazione
giustificativa.”
48 3.2.5. Il teste amico della , ha Testimone_6 Parte_1
dichiarato che dal 2017 notava dai discorsi e dagli atteggiamenti che l'attrice si sentiva minacciata o impaurita.
Egli avrebbe inteso che aveva “paura di questo signor . CP_1
L'attrice avrebbe preso medicinali per dormire, gli avrebbe raccontato “che erano state fatte delle denunce contro di lei”, che non usciva più di sera, che vi erano anche articoli di stampa che la vedevano coinvolta a suo malgrado. La collega di studio,
Avv. ha riferito, tra l'altro: “Sì è vero, io ho Testimone_2
iniziato a collaborare con lei a metà maggio 2017. Da circa metà
luglio c'è stato un cambiamento nelle abitudini lavorative
dell'avvocato , abbastanza evidente. Lei ha iniziato a Parte_1
venire meno in studio. Aveva scoperto che il suo compagno era
stato spiato e anche lei aveva il terrore di essere spiata e perciò
ha smesso di venire, non completamente, ma veniva molto meno.
Sulle minacce, so che lei aveva saputo da un signor PE6
che il signor voleva farla pagare alla ,
[...] CP_1 Parte_1
pagando qualcuno per picchiare lei e il . Non ricordo se l'ho PE
sentito direttamente o se me lo ha raccontato l'avvocato. Ne
parlammo molto perché lei era terrorizzata. Preciso che non ho
assistito direttamente a minacce da parte del nei CP_1
confronti dell'avvocato . So che il signor è stato Parte_1 PE6
sentito a s.i.t. su queste circostanze.” Si sarebbe vergognata e non sarebbe più andata in Tribunale, pensando che “tutti,
giudici e cancellieri, lo sapessero” (che lei fosse stata denunciata
49 dallo FF). Avrebbe affidato del lavoro da svolgere alla collega di studio, avrebbe avuto timore dalle “PEC del Consiglio
dell'ordine.” Avrebbe avuto due situazioni di tremore/ansia o coliche nello studio: “La cosa particolare è che le bastava leggere
il nome di per andare in crisi. Una volta successe anche CP_1
leggendo qualcosa sulla moglie dello ” Avrebbe cambiato CP_1
anche vestimento (da scarpe con tacchi a jeans e scarpe da ginnastica), avrebbe avuto anche ansia, con la necessità di ricorrere all'aiuto medico, per via della comparsa di articoli di giornali. Anche la testa amica dell'attrice e di Tes_7
professione avvocato, ha raccontato che l'attrice si sarebbe sentita “a disagio a venire in Tribunale perché tutti sapevano
delle sue vicende con il sig. , le avrebbe raccontato di CP_1
“esposti al Consiglio dell'Ordine” e del disagio da ciò causatole
“con gli altri colleghi”, sarebbe dimagrita “e si vedeva che non
stava per niente bene”; non l'avrebbe vista, però, assumere farmaci, una volta “temeva di andare al parcheggio da sola”,
affermava di avere paura chiedendosi nello studio, avrebbe cambiato “anche modo di vestire, come per passare inosservata”,
secondo il racconto dell'attrice tutto era “sempre e solo legata
alla vicenda del sig. , anche la pubblicazione sui CP_1
giornali, secondo questo racconto, era una “ulteriore
conseguenza di questa vicenda.”
3.2.6. Le vicende mediatiche, riferite dai testi, sono state documentate dal convenuto (cfr. articolo online del giornale
50 “Tageszeitung” del 24.6.2018 e la corrispondente interrogazione al Consiglio provinciale di un consigliere d'opposizione all'assessore per l'energia della Provincia di Bolzano del
4.4.2018, trattata nella seduta n. 202 del consiglio provinciale del 10.4.2018). Oggetto di questa vicenda è il ruolo della di consigliere nella società Infranet RL, partecipata Parte_1
dalla società ER (interamente participata pubblica), che avrebbe conferito appalti alla società BM Condotte RL, di cui si ipotizzava la proprietà di fatto in capo a (con Persona_1
legale rappresentante una SI anziana nulla tenente,
occupante di alloggio sociale). Non trattasi di vicenda, quindi,
legata allo in alcun modo. CP_1
3.2.7. Infine, il Tribunale ha assunto una consulenza medico legale diretta ad accertare se l'attrice abbia subìto per i fatti di causa un “danno biologico, anche di natura psichica”,
permanente e/o temporaneo. Secondo l'accertamento, condotto dalla consulente medico legale con l'ausilio della specialista in psichiatria dott.ssa “a seguito dei fatti per cui è Persona_17
causa” l'attrice ha sviluppato, in nesso causale, un danno biologico permanente di natura psichica del 10%, qualificabile come “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso
misti, persistente”, in seguito a temporanea con gravità
decrescente (della durata di 3 anni e 6 mesi).
4. Le censure alle conclusioni del Tribunale
4.1. L'appellante imputa al Tribunale una errata e/o
51 insufficiente valutazione delle prove offerte, che avrebbe condotto all'erroneo accertamento del difetto probatorio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di atti persecutori ex art. 612bis cp (nella fenomenologia dello
“stalking giudiziario”), quale fatto illecito e fonte dell'obbligo risarcitorio. E l'appellante formula sostanzialmente quattro critiche: il primo Giudice: a) non avrebbe tenuto conto della “la
scansione temporale con cui le azioni addebitate al convenuto
si sono concretizzate”; b) avrebbe concentrato l'analisi CP_1
quasi esclusivamente sulla “vicenda cd. , omettendo Per_2
l'analisi delle “ulteriori condotte poste in essere dal convenuto” e non procedendo, quindi, ad una valutazione se i fatti acquisiti
“nel loro insieme” non avrebbero dimostrato, anche presuntivamente, quanto sostenuto dall'attrice; c) nella vicenda
“ non avrebbe tenuto conto della deposizione della teste Per_2
e di quanto dichiarato dallo stesso signor Testimone_2
nelle sommarie informazioni rese in data ER
28.6.2018, non attribuendo il giusto valore alle dichiarazioni convergenti dell'Avv. Papa, così pervenendo incomprensibilmente a ritenere indimostrato il rimprovero allo di avere indotto a rendere false CP_1 ER
dichiarazioni a carico dell'attrice (e del ); d) non avrebbe PE
tenuto conto che lo FF, con gli esposti disciplinari e le iniziative giudiziarie non avrebbe obiettivamente perseguito l'interesse delle società, che in quanto puramente economico
52 sarebbe tutelabile più adeguatamente in sede civile;
e) non avrebbe, infine, tenuto conto nell'apprezzamento dell'elemento soggettivo del documento prodotto sub doc. n. 6, ovvero della dichiarazione della SI Tes_3
4.2. In realtà, la sentenza – nel concludere per il difetto dell'elemento soggettivo del fatto illecito posto a base della pretesa risarcitoria e per il conseguente rigetto della domanda –
non si è neppure pronunciata espressamente e con chiarezza sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, limitandosi ad affermare che gli esposti disciplinari e le iniziative giudiziarie promosse dallo sono “nella loro fattualità … CP_1
sostanzialmente provate per tabulas”, senza specificare, quindi,
se ed eventualmente in che misura possano essere considerate anche “legittimo esercizio dei propri diritti”, a cui la sentenza pure accenna.
4.2.1. Il primo esposto del 18.2.2016, per verità neppure allegato dall'appellante quale “condotta persecutoria” (però ad essa evidentemente si riferisce la dichiarazione della SI
, evocata espressamente nel motivo d'appello), si Persona_12
è concluso con l'elevazione della sanzione disciplinare del
“richiamo verbale” da parte del DD di NT. Innegabile è nel caso di specie il legittimo esercizio delle facoltà di segnalazione all'ordine di appartenenza di condotte inadeguate della professionista incaricata. E nell'esposto l'esponente non ha né
sottaciuto il deterioramento dei rapporti con il proprio socio e
53 con la legale delle società e compagna di vita del proprio socio,
né ha raccontato fatti falsi (anzi veri, con riferimento alle partecipazioni societarie della e all'assunzione di Parte_1
cariche amministrative in società che potenzialmente potevano essere in concorrenza con le società a cui prestava o aveva prestato assistenza legale). Né può affermarsi una scelta inappropriata del mezzo, in quanto evidentemente funzionale,
anche in via preventiva, ad evitare che il professionista a cui il cliente si era affidato potesse mettersi in aperta concorrenza o conflitto d'interessi in seguito al deterioramento o rottura del rapporto professionale (e privato).
4.2.2. Ed è in relazione a questa vicenda che una certa
SI (non risulta se ed eventualmente in Persona_12
quale rapporto con le persone coinvolte) avrebbe assistito, in una giornata di febbraio 2016, presso il distributore della
[...]
in via Keplero a Bolzano, a una scena in cui lo CP_3
, sventolando in aria un foglio che affermava essere un CP_1
esposto o una denuncia, avrebbe detto ad alta voce di avere trovato “la via per farla pagare alla .” Parte_1
4.2.3. Il fatto, se anche ritenuto dimostrato (per via del comportamento processuale dello FF, che sull'allegazione mai ha preso alcuna specifica posizione), è da porre, quindi, in relazione a un esposto disciplinare neppure allegato dall'attrice quale condotta persecutoria e sostanzialmente basato su fatti veri e diretto a fare emergere una situazione di apparente
54 violazione del professionista dei doveri di fedeltà e lealtà verso la propria cliente.
4.2.4. Le espressioni dello FF, asseritamente pronunciate in quell'occasione, non sono poi apprezzabili sotto il profilo soggettivo in relazione alle successive condotte,
compiute a distanza di tempo (a circa un anno e mezzo dopo),
tenuto conto anche del fatto che - al di fuori di questo episodio -
né l'attrice appellante nei propri atti né alcun teste, pure riferendosi questi genericamente a “sensazioni dell'attrice” di
“sentirsi” minacciata o pedinata/controllata o a disagio negli ambienti lavorativi e privati, hanno potuto indicare, in tutti questi anni, un'occasione concreta in cui lo avrebbe CP_1
tenuto un comportamento minaccioso o molesto, non consono e di carattere persecutorio, al di fuori delle esaminate iniziative disciplinari e giudiziarie.
4.2.5. Ritornando alle condotte, a più di un anno dal primo esposto in un arco temporale abbastanza breve (da maggio 2017 a luglio 2018) lo FF, in nome e per conto delle diverse società, promuove in relazione a tre diverse tematiche tre segnalazioni disciplinari e due denunce/querele in sede penale.
4.2.6. L'esposto disciplinare di data 5.5.2017, presentato dalla nasce da pretese di Controparte_2
compenso della relative a due procedimenti civili da Parte_1
essa patrocinati, ritenute dalla cliente eccessive rispetto alla
55 tariffa forense e quantificate dalla professionista in forza di due preventivi asseritamente sottoscritti in nome e per conto dalla società dall'ex amministratore revocato, Persona_1
Nonostante i dubbi della cliente circa la data di confezionamento dei preventivi (data errata, antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo la cui opposizione era oggetto d'incarico; data errata, in quanto recante timbro non ancora acquistato dalla società in seguito a modifica della forma societaria;
nessun rinvenimento dei preventivi tra il carteggio della società), il DD di NT (con delibera del 13.01.2018),
pure manifestando delle perplessità circa le date dei preventivi
(possibilità di meri “rifusi”), sulle voci tariffarie e sugli aumenti
“punitivi” del compenso in caso di recesso, ciò nonostante deliberava l'archiviazione. E anche la Procura, evidentemente,
ha chiesto (e ottenuto) dal GIP l'archiviazione (in data
15.01.2018, come allegato dall'attrice, non contestato) senza particolari approfondimenti (le parti non hanno allegato alcun provvedimento, né la richiesta di archiviazione né il decreto pertinente del GIP).
4.2.7. Nonostante, quindi, queste perplessità, pure parzialmente anche manifestate dal proprio DD, la professionista ha chiesto (e ottenuto) dal Giudice di Pace di
Bolzano due decreti ingiuntivi per il pagamento dei compensi,
quantificati sulla base dei due preventivi già contestati e non accettati dalla cliente (anziché chiedere i propri compensi sulla
56 base della tariffa forense, non negando la cliente il diritto della professionista al giusto compenso).
4.2.8. A fronte dei dubbi da ritenere non temerari, stante la situazione di conflittualità tra i soci e la commistione dei ruoli tra vita privata e professionale, non è apprezzabile come condotta persecutoria l'ulteriore scelta della società, in ciò
consigliata evidentemente anche dalla nuova assistenza legale
(Avv. Christian Perathoner), di interporre opposizione e promuovere, quindi, un accertamento giudiziale a cognizione piena. L'insuccesso apparente delle due opposizioni in primo grado (sul punto nessun provvedimento giudiziale è in atti, ma l'affermazione in tal senso compiuta dall'attrice appellante non
è contestata) non consente, stante la particolarità della vicenda
“preventivi”, a interferirne una intenzione persecutoria e/o molesta del legale rappresentante della ex cliente (anche tenuto conto dell'affermazione dell'appellante stessa secondo cui lo strumento civile sarebbe stato, in realtà, l'unico adeguato mezzo di difesa per realizzare l'interesse della società rappresentata dallo FF).
4.2.9. Poche settimane dopo, in data 21.05.2017, la società sempre in persona del legale CP_3 CP_3
rappresentante , ha segnalato al Consiglio CP_1
dell'ordine la vicenda della trattenuta operata dall'Avv.
e non giustificata dell'importo di € 462,00 nel corso Parte_1
dell'anno 2014 sugli acconti versati dalla ditta debitrice TLS
57 Trasporti Logistica RL (rappresentata da ). ER
4.2.10. Anche in questo caso, dopo che il DD di NT ha archiviato la segnalazione già in data 4.9.2017, la CP_3
ha presentato, in data 9.1.2018, denuncia penale,
[...]
evidenziando sia il mancato consenso della cliente alla trattenuta sia l'incongruenza fiscale della parcella n. 66/2014,
mai inviata dalla professionista e non sufficiente a documentare l'asserita anticipazione per spese vive. Ciò nonostante, Procura
e GIP si sono adagiati su quanto ritenuto dal DD di NT in sede disciplinare.
4.2.11. Fino ad oggi non risulta, però, stante quanto accertato nel giudizio penale a carico dello FF, che la professionista abbia mai giustificato adeguatamente alla cliente le asserite spese anticipate né, ovviamente, ha volontariamente restituito l'importo trattenuto, nonostante si trattasse di “soli
500 €” (in questo senso, secondo l'Avv. Perathoner, gli avrebbe risposto la professionista alla richiesta di chiarimenti).
4.2.12. Stante l'irrisorietà dell'importo, ma grave il sospetto di appropriazione indebita per somme della cliente trattenute senza consenso e senza essere in grado di esibire la documentazione giustificativa, non può dirsi in sé
temerario/pretestuoso l'interessamento degli organi deputati,
ciascuno per il proprio ambito, alla verifica di eventuali condotte di dubbia legittimità.
4.2.13. Infine, la denuncia – querela del 6.7.2018 dello
58 in nome e per conto della CP_1 Controparte_4
per l'ipotesi di “rivelazione di segreto professionale” (art.
[...]
622 cp) e “falsa testimonianza” (art. 372 cp), per avere reso testimonianza falsa nel procedimento civile di impugnazione di delibera assembleare, promossa dal compagno , avente PE
per oggetto la revoca di quest'ultimo dalla carica di amministratore, è l'unica che appare priva assolutamente di substrato fondante. Questa denuncia/querela è
manifestamente infondata e perciò gratuita, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni della teste su domande, peraltro,
capitolate dalla stessa società e relative a provvedimenti amministrativi ed esiti noti alla società medesima.
4.2.14. Solo quest'ultima condotta, quindi, qualora inserita in una serie sufficiente di altre condotte persecutorie/moleste,
potrebbe essere apprezzata al fine dell'accertamento incidentale del reato ex art. 612 bis cp.
4.3. Complessivamente, però, va considerato: - che in ordine alla prima segnalazione disciplinare l'attrice è stata sanzionata per una condotta in violazione del codice deontologico e il mezzo scelto dal segnalante è da ritenere, per le ragioni esposte, non pretestuoso e/o temerario;
- che in relazione alle successive iniziative disciplinari e denunce in sede penale, concentrate in poco più di un anno (maggio 2017 – luglio 2018), nonostante l'esito non favorevole, l'esponente in due su tre CP_1
tematiche aveva segnalato/denunciato fatti veritieri e condotte
59 della professionista non prive di criticità e perplessità.
4.4. Le condotte, in parte qua (con l'eccezione dell'ultima denuncia penale), anche se sono divenute fonte del malessere psichico manifestatosi ed accertato dalla CTU in primo grado e testimoniato dalle persone vicine professionalmente e in privato,
appaiono pertanto scriminate dall'esercizio legittimo dei propri diritti ex art. 51 cp, non integrando esse oggettivamente abuso del processo e/o di facoltà attribuite dall'ordinamento nel rapporto avvocato/cliente.
4.5. La censura, secondo cui il primo Giudice non avrebbe tenuto conto “della scansione temporale” delle condotte compiute è pertanto infondata, proprio alla luce delle considerazioni che precedono. La mera concentrazione in un arco temporale relativamente breve di alcune iniziative disciplinari e denunce penali, afferenti a tre diverse questioni,
non è in sé e per sé significativo della sussistenza dell'elemento oggettivo e neppure di quello soggettivo, tenuto conto della veridicità quantomeno parziale dei fatti segnalati e l'opinabilità/controvertibilità delle questioni attenzionate dallo
. CP_1
4.6. Anche in forza degli sviluppi in sede penale, la “vicenda
cd. (seconda e terza critica dell'appellante) non rafforza Per_2
in alcun modo la propugnata tesi di una preordinazione da parte dello FF, con induzione di terzi a rendere false dichiarazioni, delle condotte sopra descritte con la
60 consapevolezza dell'idoneità delle stesse a procurare all'Avv.
, tenuto conto della sua professione e del suo Parte_1
coinvolgimento sia professionale sia personale, uno degli eventi dannosi descritti dalla norma penale di cui all'art. 612bis cp
(nel caso di specie stato di ansia o paura e costrizione a modificare abitudini di vita).
4.6.1. Infatti, il primo Giudice civile ha dovuto prendere atto, sulla base delle deposizioni testimoniali dell'Avv. Papa e del teste , della inaffidabilità dell'autore delle CP_7
dichiarazioni a SIT, successivamente ritrattate con l'incolpazione dello . Il primo Giudice ha ritenuto che la CP_1
vicenda, comunque, “sia piuttosto fumosa” e che, se anche si volesse ritenere che il nelle prime dichiarazioni aveva Per_2
detto il falso, in alcun modo risulterebbe provato che “il
contegno dello stesso sia riconducibile a induzione o Per_2
pressione del convenuto ” CP_1
4.6.2. Sul punto l'appellante, pure dolendosi del “troppo
spazio” attribuito dal primo Giudice all'analisi di questa vicenda, imputa contestualmente alla sentenza di non avere tenuto adeguatamente conto delle stesse affermazioni dell'autore delle dichiarazioni ritrattate e della deposizione della teste Testimone_2
4.6.3. La deposizione della teste non è, però, Tes_2
concludente, in quanto riporta unicamente una dichiarazione che lo stesso avrebbe fatto nel corso di una telefonata Per_2
61 all'Avv. e in cui aveva annunciato di volere ritornare Parte_1
dai Carabinieri per dire la verità (perché così gli imporrebbe la sua religione) e perché avrebbe detto delle “bugie su indicazione
del signor ” CP_1
4.6.4. Già le stesse dichiarazioni rese dal in sede di Per_2
ritrattazione dinanzi ai Carabinieri di Bolzano non appaiono intrinsecamente affidabili, perché da un lato il dichiarante giustificava le proprie dichiarazioni non veritiere, perché le avrebbe “inventate” essendosi “molto arrabbiato” per essere stato convinto (dallo FF) che la e/o il Parte_1 PE
avevano causato il dissesto finanziario della sua impresa, e dall'altro, poi, richiamava in causa direttamente lo FF
quale suggeritore di quanto erroneamente dichiarato in precedenza.
4.6.5. Anche il Giudice penale, che in secondo grado ha sentito il come teste, è pervenuto a un giudizio di Per_2
sostanziale inaffidabilità. Secondo la Corte d'appello, il teste
“è risultato del tutto inattendibile, contraddetto dai fatti Per_2
riferiti dalla stessa persona offesa, confermata dalla collega di
studio Avv. , avrebbe dato “confusamente … Tes_2
spiegazioni sul tenore delle conversazioni con , PE4
sostenendo che sarebbero state costruite ad hoc per fornire prove
a favore di laddove risultano piuttosto esternazioni di CP_1
convenienza per sfruttare a vantaggio personale la situazione,
per cui non può ritenersi provato che egli sia stato indotto da
62 a rendere le dichiarazioni del 23/4/2018, poi ritrattate il CP_1
28/6/2018, e tale fatto non ha rilevanza ai fini della valutazione
del reato di calunnia contestato relativamente alla denuncia
querela del 9/1/2018, tenuto anche conto della deposizione di
diverso contenuto di , nuovamente sentito all'udienza del PE5
13/6/2024.”
4.6.6. Dopo avere ricordato anche la vicenda della trattenuta della somma di € 462,00, mai giustificata adeguatamente dalla (testi e , il Parte_1 Tes_4 Tes_5
Giudice d'appello ha concluso, quindi, confermando la sentenza di assoluzione, che “nella denuncia – querela del 9/1/2018
non ha pertanto rappresentato o taciuto CP_1
circostanze non corrispondenti al vero, che avrebbero costituito
falsa accusa in capo all'Avv. , pur verosimilmente Parte_1
mirando, nel richiedere accertamenti più estesi sui conti correnti
della predetta, ad altri risultati in considerazione dell'elevata
conflittualità tra le parti e con l'ex socio .” PE
4.7. L'ultimo rilievo nella pronuncia della Corte, valorizzato dall'appellante negli scritti conclusionali a sostegno dell'intento persecutorio perseguito dallo nei suoi confronti, non è a CP_1
tal fine apprezzabile. Non soltanto perché il Giudice penale non specifica in alcun modo a “quali altri risultati” lo avrebbe CP_1
mirato, quando, nella denuncia del gennaio 2018, aveva sollecitato anche indagini bancarie sui c/c intestati alla
, ma anche perché nella denuncia stessa il Parte_1
63 denunciante aveva motivato la richiesta con il sospetto che l'avvocato, oltre a trattenere l'importo di € 462,00 di pertinenza della potesse avere incassato altri denari di Controparte_3
pertinenza della cliente. Anche volendo ritenere che con la richiesta avesse voluto, oltre allo specifico fine dichiarato, anche arrecare fastidio alla denunciata, non per questa ragione può
dedursi una intenzionalità nel senso richiesto dalla fattispecie di fatto illecito invocata dall'attrice appellante.
4.8. Anche l'argomento, secondo cui l'intento persecutorio sarebbe ricavabile dal tipo di strumento (disciplinare/penale)
utilizzato dallo FF, pure suggestivo, non convince. Da un lato, infatti, il primo esposto disciplinare del febbraio 2016 era proprio lo strumento previsto dall'ordinamento forense per fare emergere condotte del professionista iscritto non consone e/o non trasparenti nei confronti della propria clientela, proprio nelle ipotesi in cui un danno non si era (ancora) verificato.
Anche la vicenda dei “preventivi sospetti” avrebbe potuto avere,
a fronte delle perplessità espresse dallo stesso DD di NT e nonostante la disposta archiviazione della segnalazione, quale effetto una richiesta ponderata di compenso, da parte della professionista, in linea con la tariffa forense (stante la non contestazione da parte della cliente della spettanza di un compenso “giusto”). Analogamente, il professionista che non è
in possesso della documentazione contabile giustificativa
(anche, in ipotesi, per averla “perduta”) non necessariamente
64 deve attendere di essere citato in un giudizio di restituzione in sede civile, soprattutto se si tratta di “soli 500 €”, ma può anche restituirli spontaneamente.
4.9. In conclusione, per quanto precede la sentenza impugnata resiste alle specifiche critiche che le sono state mosse con l'atto d'appello, che deve essere pertanto disatteso.
5. Le spese del grado:
5.1. Al principio di soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellato
, comprese le spese del ricorso per sequestro CP_1
conservativo in corso di causa sub RG n. 58-1/2023 (art. 91
cpc).
5.2. Il valore di causa (petitum) è compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00, la causa è di complessità media. Si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, per il giudizio di merito in appello i compensi medi (cause di appello) per tutte le fasi del giudizio esclusa quella di trattazione/istruttoria, per la quale si ritiene adeguato il compenso minimo, e per la difesa nel subprocedimento di sequestro conservativo, i compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale, e pertanto: a)
per il giudizio di merito in appello: € 2.977,00 per studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.123,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 12.154,00 per compensi
65 d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il subprocedimento di sequestro conservativo in appello: € 1.126,00 per studio, € 601,00 per la fase introduttiva ed € 886,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 2.613,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
5.3. Nulla è da disporre sulle spese nei confronti delle altre parti appellate, rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
Avv. , in proprio, contro Parte_1 Pt_1 CP_1
nonché contro Controparte_2 [...]
e con CP_3 Controparte_4
atto di citazione in appello 10.03.-18.03.2023 avverso la sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Bolzano di data
07.02.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellato Parte_4
le spese del grado, che liquida: a) per il giudizio CP_1
66 di merito in appello in € 12.154,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il subprocedimento di sequestro conservativo in appello in €
2.613,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Avv. , ai sensi del co. 1- Parte_1 Pt_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 23.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
67
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NT
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
ha pronunciato la seguente risarcimento danni
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 58/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Merano il 17.10.1971, residente a 39019 Tirolo (BZ), Vicolo dei
Castagni 12/A, rappresentata le difese in proprio come difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio in 39012 Merano (BZ), Via Luis Zuegg 40
- appellante -
contro
, c.f. , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Bolzano (BZ) l'11.8.68 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianlorenzo Pedron del
1 foro di Bolzano, presso lo studio del quale in 39042 Bressanone
(BZ), Via Bastioni Minori 2, elegge domicilio, giusta ampia procura dd. 21.1.20, a margine della comparsa di risposta di data 22.1.20 nel procedimento di primo grado avanti il
Tribunale di Bolzano sub RG 3884/19
- appellato -
nonché contro
c.f. / p.i. , Controparte_2 P.IVA_1
corrente in 39012 Merano (BZ), Via Luis Zuegg 40
- appellata contumace -
nonché contro
c.f. / p.i. corrente in 39100 Controparte_3 P.IVA_2
Bolzano (BZ), Via Keplero 1
- appellata contumace -
nonché contro
c.f. / p.i. Controparte_4
, corrente in 39012 Merano (BZ), Via Luis Zuegg P.IVA_3
40
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 94/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 07.02.2023 / 07.02.2023 –
risarcimento danni -
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 04.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 del procuratore di parte appellante (note depositate in data
03.04.2025):
Il procuratore dell'attrice appellante, richiamandosi integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato nei propri precedenti scritti difensivi, ed in particolare all'atto di citazione dd. 10.03.2023, alle note di udienza dd. 12.7.2023,
alla memoria dd. 22.4.2024, alla comparsa conclusionale dd.
17.5.2024, alla comparsa conclusionale di replica dd. 4.6.2024,
alle note scritte dd. 1.10.2024, all'istanza di remissione in termini dd. 2.10.2024, alla nota di deposito dd. 10.2.2025
nonché alle note scritte dd. 25.2.2025, riproponendo tutte le eccezioni ivi svolte, richiamando e ribadendo quanto già
ampiamente dedotto in merito all'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'interposto gravame, contestando nuovamente integralmente per i motivi già esposti gli scritti difensivi del convenuto reiterando le CP_1
contestazioni relative all'inammissibilità della produzione documentale e reiterando le proprie istanze di remissione in termini dei documenti sub docc. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e,
in via subordinata, laddove non accolte, insistendo affinché il
Giudice voglia procedere ad acquisizione dei documenti contrassegnati sub n. 18, 19, 20, 21, 22 e 24 dal fascicolo del procedimento giudiziale sub R.G. n. 92/2023 CdA di Bolzano ed il doc. 23 dal fascicolo del procedimento giudiziale sub R.G.N.R.
n. 1126/2019 del Tribunale Penale di Bolzano, opponendosi
3 alle richieste di remissione in termini, di rinnovazione della consulenza medico legale e di ammissione dei capitoli di prova di parte , per i motivi già esposti anche nel corso del CP_1
primo grado di giudizio, cui si fa espresso rimando, l'avv.
precisa le seguenti CONCLUSIONI: Parte_1
Voglia l'adita Corte d'Appello di Bolzano, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, per le ragioni di cui in narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate, così provvedere:
in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 94/2023 pubblicata in data 7 febbraio 2023 nel procedimento sub RG n. 3884/2019
– Tribunale di Bolzano, Repert. n. 285/2023 del 7 febbraio
2023 e notificata in data 11 febbraio 2023 quivi impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 94/2023 pubblicata in data 7 febbraio 2023 nel procedimento sub RG n. 3884/2019 – Tribunale di Bolzano,
Repert. n. 285/2023 del 7 febbraio 2023 e notificata in data 11
febbraio 2023 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano:
«accogliere la domanda spiegata dall'avv. e Parte_1
dichiarare la responsabilità extracontrattuale di CP_1
della società della società e della Controparte_3 CP_4
4 società in persona dei Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, anche in via solidale tra loro, per i fatti in narrativa descritti, e per l'effetto conseguentemente, condannare i medesimi al pagamento a favore dell'Avv. a titolo di danno Parte_1
patrimoniale e biologico dell'importo di Euro 151.938,60, o di quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, con conversione del sequestro in pignoramento somme a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
disporre CTU contabile qualora non si ritenesse provato il danno conseguente alla diminuzione di reddito determinato dal comportamento dei convenuti, così come più dettagliatamente formulata negli atti e verbali d'udienza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a spese generali, CAP ed IVA, come per legge, anche della fase cautelare e del primo grado di giudizio.
del procuratore di parte appellata (note CP_1
5 depositate in data 04.04.2025):
Voglia Corte d'Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano:
- ogni contraria istanza disattesa e reietta
- accertarsi e dichiararsi inammissibile l'interposto gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc;
- confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
- rigettarsi in ogni caso ogni e qualsiasi domanda formulata dall'appellante e dalle altre parti costituite nei confronti dell'appellato per i titoli dedotti in quanto infondata in CP_1
fatto oltre che in diritto;
- in via istruttoria subordinata:
- insiste per l'accoglimento delle istanze di remissione in termini come formulate all'udienza nel giudizio di primo grado del
27/4/22 in relazione alla documentazione prodotta da n. 10 a n. 16 in data 5/5/22 ed in data 22/9/22 in relazione al documento prodotto sub. n. 17;
-disporsi la rinnovazione della consulenza medico legale disposta d'ufficio, se del caso anche mediante conferimento dell'incarico a nuovo consulente medico legale;
- insiste per l'ammissione dei capitoli di prova sub n. 26, 27, 28
come formulati nella propria memoria ex art. 183 comma VI n.
2, con i due testi ivi indicati nonché per l'escussione del teste
; Tes_1
- con rifusone di spese, competenze ed onorari di entrambi i
6 gradi di giudizio;
- si oppone alla ex adverso formulata istanza di rimessione in termini per i motivi tutti come dedotti in note scritte autorizzate di data 25/10/24, insiste per l'accoglimento delle proprie istanze di remissione in termini come formulate in note scritte autorizzate di data 25/10/24 in relazione a documenti prodotti sub n. 20 e n. 21 ed in memoria autorizzata di data 10/2/25 in relazione ai documenti prodotti sub n. 22 e doc. n. 23;
e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ottenuto dal Tribunale di Bolzano un provvedimento cautelare di sequestro conservativo (provvedimento del
22.07.2019 in RG 18982/2019 per la somma di € 100.000,00 –
cfr. sub doc. n. 1 di parte attrice appellante),
[...]
con atto di citazione ex art. 669 octies cpc notificato Parte_1
in data 20.09.2019 ha convenuto il signor e le CP_1
società Controparte_3 Controparte_4
nonché al fine di ottenere una Controparte_2
condanna, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza di condotte cosiddette
“di stalking giudiziario”, asseritamente compiute dal convenuto
, sia quale persona fisica sia quale legale CP_1
rappresentante in nome e per conto delle società convenute, in seguito al deterioramento dei rapporti tra il convenuto e il socio in affari, signore , compagno di vita dell'attrice, Persona_1
7 di professione Avvocato del foro di Bolzano e in tale qualità
professionista incaricata dalle società convenute e verso la quale si sarebbe, a partire dal 2015, accanito il convenuto
, con una serie di iniziative disciplinari e giudiziali aventi CP_1
l'unico scopo di compiere atti persecutori in suo danno. In
sintesi, a tal fine lo FF avrebbe presentato nei confronti dell'attrice tre denunce penali e tre esposti all'ordine degli avvocati e promosso due procedimenti civili (di opposizione a decreto ingiuntivo) avverso le legittime pretese di pagamento dei compensi per servizi professionali resi. L'incolpazione in sede disciplinare e penale, la connessa lesione dell'immagine professionale e personale, la diffusione tra l'ambiente giudiziario delle notizie relative ai procedimenti penali, avrebbe indotto l'attrice a non frequentare più le aule del Tribunale,
essendo caduta in grave sconforto e depressione, costringendola a ricorrere a cure psicologiche. Avrebbe, quindi, diritto di ottenere ex artt. 2043, 2049 e 2059 cc il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a carico anche delle società
convenute, che per effetto del principio dell'immedesimazione organica risponderebbero dei fatti illeciti in loro nome e per loro conto compiuti dall'amministratore dell'epoca . CP_1
Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno nella misura di € 104.911,74 (di cui
41.505,00 per danno biologico), riservando il risarcimento del danno morale alla sede penale.
8 2. Si sono costituite le società convenute
[...]
Cont Contr (adesso e Controparte_4
[...]
evidenziando che il giudizio le poteva CP_2
riguardare unicamente per l'operato dello FF nelle singole fattispecie ad esse riferibili e che, comunque, non avevano conoscenza idonea dei fatti oggetto di causa. Chiedevano,
quindi, in via preliminare di essere autorizzate a chiamare in causa lo FF ai sensi dell'art. 269 cpc, per essere da questi tenute indenni di ogni eventuale conseguenza pregiudiziale in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
3. , costituendosi in giudizio, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del procedimento civile, per avere condizionato l'attrice l'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria al loro accertamento in sede penale. Inoltre, con la costituzione di parte civile nei processi penali all'epoca pendenti dinanzi al Tribunale di Bolzano a carico di esso convenuto (in data 13/6/19 in quello sub RGNR 4644/18 per il reato p. e p.
dall'art. 368 c.p. ed in data 21/1/20 in quello sub RGNR
7363/18 per il reato p. e p. dall'art. 612 –bis c.p.) l'attrice avrebbe trasferito ai sensi dell'art. 75 cpp l'azione proposta avanti al Giudice civile nel processo penale con conseguente necessaria rinuncia agli atti del presente giudizio. In subordine,
sarebbe in ogni caso necessaria la sospensione del presente procedimento sino all'esito dei citati procedimenti penali. Nel
merito, poi, il convenuto, riprendendo il contenuto della
9 richiesta di archiviazione di data 18.9.2019 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in relazione a un procedimento penale a suo carico per il reato di calunnia in seguito a denuncia sporta nei suoi confronti dall'attrice, ha dato atto del deterioramento dei rapporti personali e professionali con l'attrice (“passati dalla stretta collaborazione professionale
ad aperto scontro su plurimi fronti giudiziari innescati dalla
rottura interna a compagini societarie formate dallo CP_1
e compagno della querelante”) e
[...] Persona_1
dell'atmosfera di “elevata conflittualità reciprocamente
manifestata”, ha argomentato che l'attrice non svolgeva soltanto attività professionale, ma anche in prima persona attività
imprenditoriale, già anche attenzionata a livello mediatico,
insieme al compagno (“vulcanica attività Persona_1
imprenditoriale della coppia”), per cui il danno alla persona lamentato dall'attrice poteva “essere più realisticamente ascritto
a vicende che nulla hanno a che vedere con l'ex socio del
compagno dell'attrice”. Il mero insuccesso, cioè il mancato accoglimento delle proprie pretese in sede giudiziaria, non sarebbe sufficiente a configurare il reato di atti persecutori,
trattandosi di atti compiuti con quantomeno la scriminante dell'esercizio di un proprio diritto. Inoltre, i fatti posti a fondamento degli esposti disciplinari sarebbero stati, in realtà,
in buona parte anche accertati dal Consiglio forense, per cui il semplice esito (in uno con un richiamo verbale, negli altri con
10 l'archiviazione) non permetterebbe per ciò solo di infierire la sussistenza del reato di atti persecutori. Il convenuto, quindi,
rassegnava gradate conclusioni in rito e di merito.
4. La società è rimasta, invece, contumace. Controparte_3
5. Istruita la causa con ampia documentazione, con le prove orali nei limiti ammessi e con una CTU medico legale sulla persona dell'attrice, e fallito il tentativo di conciliazione promosso dal Giudice con le proposte alternative formulate all'udienza del 27.4.2022, il Tribunale con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande dell'attrice con condanna della stessa a rifondere le spese di lite alle parti convenute costituite,
comprese quelle del procedimento di sequestro conservativo
ante causam.
6. Il Tribunale, richiamata dapprima l'ordinanza del
13.02.2020 con cui aveva disatteso le eccezioni del convenuto in ordine al preteso trasferimento dell'azione civile in CP_1
sede penale e la richiesta subordinata di sospensione necessaria, dato atto che le vicende degli esposti disciplinari e delle denunce penali, sporte dallo in qualità di CP_1
amministratore della società rispettivamente Controparte_3
della trovavano essenzialmente “nella loro fattualità” CP_4
riscontro documentale, non ha ravvisato purtuttavia la sussistenza incidentale del reato di atti persecutori, in particolare per non avere trovato riscontro sufficiente il dedotto
“fatto doloso … consistito nell'utilizzare dichiarazioni
11 palesemente e artatamente false da parte di un testimone al fine
di presentare una denuncia querela in danno della ricorrente” e che, comunque, in ordine alla vicenda dell'asserita induzione da parte dello di un teste a rendere dichiarazioni false a CP_1
carico della , a prescindere dall'inattendibilità delle Parte_1
dichiarazioni al riguardo rese dal “falso testimone”, l'attrice si era costituita parte civile nel procedimento instaurato a carico dello , “sicché relativamente all'episodio specificamente CP_1
inteso in questa sede non può essere spiccata alcuna pretesa
risarcitoria.” E comunque (pagine 25 e 26 della sentenza), “ciò
che nel caso in esame manca è proprio, ad avviso di chi scrive, la
prova che le condotte descritte (id est presentazione di esposti e
denunce – querele di cui supra alle pp. 11 – 12) integrino
quell'ingerenza intenzionale nella vita dell'attrice tale da
determinare l'instaurazione di un clima sì ostile da modificare le
abitudini di vita dell'attrice stessa. Non manca invero la prova
che l'avvocato abbia risentito di pregiudizi anche Parte_1
estremamente seri (si vedano sul punto la relazione della CTU e
le dichiarazioni testimoniali di cui dianzi si è dato conto), e non si
può dubitare che verosimilmente le sofferenze siano derivate dai
rapporti deteriorati (essendo un tanto peraltro pacifico) tra il
convenuto ed il compagno dell'attrice, la quale pure era coinvolta
per ragioni professionali negli affari gestiti dai due ex soci, ma
manca tuttavia la dimostrazione del prius ovverosia del fatto che
la semplice presentazione degli esposti e delle denunce – querele
12 sia stata posta in essere nell'intento di perseguitare la
. Delicato è invero questo passaggio, dal momento che Parte_1
– si ricordi bene – la difesa delle proprie ragioni in giudizio e
l'accesso alla giurisdizione afferiscono pur sempre a diritti
costituzionalmente tutelati e, dunque, non può valere
un'equazione pura e semplice per cui il rigetto (o
l'archiviazione/assoluzione nel caso di fatti di rilevanza penale)
delle istanze proposte determini di per sé solo la configurabilità
della fattispecie del cd. stalking, sub specie, nel caso in esame,
di stalking giudiziario. Occorrerebbe senz'altro un quid pluris
sotto il profilo della prova, il che, nel presente caso, manca dal
momento che – lo si ripete – vi è solamente prova dei rapporti
deteriorati tra lo FF ed il compagno dell'attrice e delle
denunce (lato sensu) presentate dallo FF, denunce da cui
originavano procedimenti poi conclusi in senso favorevole
all'attrice. Il mero fatto relativo alle dichiarazioni di ER
(per il quale – lo si ripete – aveva origine un procedimento penale
per calunnia nel quale la si costituiva parte civile, ivi Parte_1
potendo esercitare le eventuali pretese risarcitorie) non può
assumere valenza tale da sorreggere un'intera inferenza
indiziaria sì importante da far assurgere le iniziative disciplinari
e giudiziarie de quibus a molestie suscettibili di integrare il reato
di atti persecutori, tanto più se si pone mente alla sopra descritta
marcata fumosità ed incertezza dell'episodio in parola.”
7. Avverso questa decisione l'Avv. , in Parte_1
13 proprio, ha interposto appello articolando un unico motivo,
rubricato “Erronea o mancata ricostruzione dei fatti – errore di
fatto e difetto di motivazione in violazione dell'art. 115/116 cpc –
omessa pronuncia in relazione a punti decisivi della lite in
violazione dell'art. 112 cpc.”
8. Con ricorso separato, iscritto sub RG n. 23/2023 VG,
l'attrice ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività
dell'impugnata sentenza nel rapporto con , CP_1
recante, invero, solo la condanna alla rifusione delle spese di lite. L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del
12.03.2023.
9. Nel procedimento d'appello si è costituito , CP_1
resistendo al gravame e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del grado.
10. Le società appellate hanno, invece, serbato contegno contumaciale.
11. Con ricorso per sequestro conservativo ex art. 671
cpc nonché art. 2471 bis cc, depositato il 28.6.2023,
l'appellante ha chiesto a questa Corte un nuovo provvedimento di sequestro in danno di fino alla concorrenza CP_1
dell'importo di € 153.713,86 sulla base del fumus argomentato con richiamo del provvedimento di sequestro conservativo emesso ante causam e dell'erroneità dell'impugnata sentenza,
che sarebbe palesata dalle argomentazioni dell'atto d'appello, e del periculum derivante asseritamente dalla trasformazione
14 della Multi Energy RL in Sas, dall'indebitamento ipotecario della stessa e dall'apparente inesistenza di redditi in capo allo
Il procedimento è stato iscritto come subprocedimento CP_1
con RG n. 58-1/2023. Instaurato il contraddittorio, l'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza del Consigliere
Istruttore di data 03.08.2023.
12. È stata, quindi, dapprima fissata l'udienza del
19.06.2024 ex art. 352 cpc per la rimessione della causa al collegio per la decisione, rinviata poi al 2.10.2024,
ulteriormente rinviata al 30.10.2024 per consentire adeguato contraddittorio sull'istanza di remissione in termini presentata dall'appellante appena in data 01.10.2024 in ordine a un verbale istruttorio del procedimento penale in appello a carico dello , assolto in primo grado dall'imputazione per CP_1
calunnia in danno dell'Avv. . In data 25.10.2025 Parte_1
anche lo ha chiesto la remissione in termini per la CP_1
produzione della copia autentica del dispositivo emesso dalla
Corte d'Appello (di rigetto dell'appello in detto procedimento penale). La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
13. Con ordinanza del 20.12.2024 la Corte ha rimesso la causa in istruttoria, essendo in atti la richiesta di rinvio a giudizio dell'appellato di data CP_1
29.07.2019/31.07.2019 in n. 7363/18 PM e n. 3615/19 GUP,
imputato del delitto di cui all'art. 612bis cp, concernente
15 sostanzialmente i medesimi fatti materiali dedotti nella presente causa a sostegno della domanda risarcitoria di parte appellante,
il decreto di fissazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale e la costituzione di parte civile dell'odierna appellante nel suddetto giudizio penale. La Corte ha “rilevato -
che le parti hanno omesso di ostentare l'esito del giudizio penale
vertente sui medesimi fatti;
- che, a prescindere dalle disposizioni
di cui agli artt. 75, 76 e 82 cpp in combinazione con l'art. 295
cpc, la sentenza penale, in ipotesi definitiva/irrevocabile, è
idonea a produrre gli effetti nel giudizio civile di danno ai sensi
degli artt. 651, 651bis e 652 cpp;
- che, quindi, è necessario
rimettere la causa in istruttoria affinché le parti possano dedurre
al riguardo, esibendo anche la documentazione pertinente
(sentenza penale, se emessa);”, disponendo il contraddittorio tra le parti per l'udienza del 26.02.2025.
14. Assolto l'incombente, il Consigliere istruttore con ordinanza del 26.02.2025, rilevato “che l'azione civile nel caso di
specie è stata proposta prima della costituzione di parte civile nel
processo penale, per cui non ricorre un caso di sospensione
necessaria ex art. 75 cpp e 295 cpc;
che il processo penale si
trova ancora in fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di
Bolzano”, ha ritenuto di fissare nuovamente l'udienza per la rimessione al collegio per la decisione per il giorno 04.06.2025,
previa nuova assegnazione dei termini ex art. 352 cpc.
15. La controversia passa ora in decisione sulle
16 conclusioni precisate dalle parti entro il primo termine dell'art. 352 cpc riassegnato con l'ordinanza del 26.02.2025 e riportate per esteso in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi del motivo d'appello: L'appellante, denunciando la violazione delle regole probatorie di cui agli artt. 115 e 116 cpc nonché di quella sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc), censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrato che le condotte compiute dallo
“integrino quell'ingerenza intenzionale nella vita CP_1
dell'attrice tale da determinare l'instaurazione di un clima sì
ostile da modificare le abitudini di vita dell'attrice stessa.” Il
Tribunale, anche travisando “rilevanti atti e fatti di causa”, non avrebbe tenuto in debito conto “la scansione temporale con cui
le azioni addebitate al convenuto FF si sono concretizzate” e non avrebbe tenuto conto di “tutta la produzione documentale
versata in atti, quasi fosse tamquam non esset.” Nel concentrare l'analisi esclusivamente sulla “vicenda cd. , il Tribunale Per_2
sarebbe incorso in violazione dell'art. 112 cpc, omettendo l'analisi delle “ulteriori condotte poste in essere dal convenuto.” Il
Giudice, cioè, avrebbe omesso di valutare se gli elementi di fatto acquisiti al giudizio nel loro insieme non avrebbero dimostrato,
anche presuntivamente, quanto sostenuto dall'attrice, ovvero di essersi lo FF determinato alle iniziative disciplinari e giudiziarie nei confronti dell'attrice con un comportamento
17 unico molesto e persecutorio diretto a procurare illegittimo danno. In particolare, il primo Giudice, omettendo sul punto anche di valutare la deposizione della teste Testimone_2
e quanto dichiarato dallo stesso signor nelle ER
sommarie informazioni rese in data 28.6.2018 nonché di attribuire il giusto valore alle dichiarazioni convergenti dell'Avv.
Papa, avrebbe ritenuto incomprensibilmente indimostrato il rimprovero di induzione a rendere false dichiarazioni. Inoltre, lo avrebbe proceduto in qualità di legale rappresentante CP_1
delle società in due occasioni con esposti disciplinari e denunce penali, laddove l'interesse degli enti da lui rappresentati sarebbe stato, semmai, economico, come tale tutelabile più
idoneamente in sede civile. Il che dimostrerebbe ulteriormente l'intento in realtà persecutorio che avrebbe animato lo CP_1
nel promuovere le iniziative nei confronti della ex legale delle società da lui amministrate. Infine, il primo Giudice non avrebbe tenuto conto del documento prodotto sub doc. n. 6,
ovvero la dichiarazione della SI laddove si legge Tes_3
che il signor , dopo avere depositato il primo esposto CP_1
nell'anno 2016, avrebbe “dichiarato a voce alta che finalmente
era riuscito a trovare il modo per farla pagare alla Parte_1
sventolando per aria un foglio che diceva essere una denuncia
contro la fidanzata del mio socio.” L'appellante, quindi, conclude che “ove tutti questi elementi fossero stati valutati dal Giudice,
inevitabilmente egli sarebbe giunto a considerare provata o
18 comunque provvista di un forte substrato indiziario
l'intenzionalità del sig. di nuocere, di perseguitare, di CP_1
arrecare molestia e danno all'avv. proprio attraverso Parte_1
lo strumento giudiziario.”
2. Non è censurata la qualificazione giuridica attribuita dal
Tribunale all'azione risarcitoria da fatto illecito promossa dall'odierna appellante, laddove si legge, a pagina 23 della sentenza impugnata, che “l'odierna attrice allega, e su di essa
fonda le sue pretese risarcitorie, una vera e propria pratica
persecutoria in ambito giudiziario (cd. stalking giudiziario)
riconducibile al convenuto e alle società a lui CP_1
riconducibili.”, per cui si deve “valutare se le condotte poste in
essere dallo FF possano essere quantomeno astrattamente
sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. …”.
2.1. E neppure è in contestazione la ricostruzione della fattispecie astratta di “stalking giudiziario”, compiuta dal
Tribunale alle pagine 24 e 25 della sentenza.
2.2. È necessario, quindi, per la configurabilità del fatto illecito posto a base della pretesa risarcitoria dell'attrice appellante un duplice requisito: a) le iniziative giudiziarie promosse devono porsi al di fuori - per la quantità
sproporzionata delle iniziative, per la loro estraneità o comunque non funzionalità alla tutela di propri diritti, per la quantità di fatti oggettivamente non corrispondenti alla realtà
rappresentati negli atti invece come veri, etc. – dall'area della
19 scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 c.p.), finendo per integrare un percepibile abuso dello strumento giudiziario, e b)
le condotte, sorrette dal dolo generico, integrato dalla volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, devono essere state compiute con la consapevolezza della loro idoneità
a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612bis c.p. (“perdurante e
grave stato di ansia o di paura”; “di ingenerare un fondato timore
per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona
al medesimo legata da relazione affettiva”; “da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”).
2.3. La Corte di cassazione, Sez. V. penale, nella sentenza n.
17171/2023, relativa a fattispecie di “stalking giudiziario”
(caratterizzata da plurime azioni civili ordinarie ed esecutive intentate sulla base di documenti anche falsificati per un mero asserito recupero credito, in realtà da tempo estinto), ha evidenziato: “Quanto all'ulteriore censura, relative al dolo del
delitto di atti persecutori, deve premettersi che, come osservato in
motivazione da Sez. 5, n. 31273 del 14/09/2020, F., Rv. 279752
- 01 in tema di stalking lavorativo, il delitto di atti persecutori -
che ha natura di reato abituale e di danno - è integrato dalla
necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma
incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza
causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve
essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso,
20 sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi quali segmenti
di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione
di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma
incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P., Rv.
275381), che condividono il medesimo nucleo essenziale,
rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima
delle condotte persecutorie (Sez. 5, n. 11931 del 28/01/2020, R.,
Rv. 278984). È siffatto nucleo essenziale a qualificare
giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con
modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia
idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà
morale della persona offesa, all'esito della necessaria verifica
causale. In altri termini, il contesto entro il quale si situa la
condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando la stessa
abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della
persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall'art.
612-bis c.p.. Ed assume mero contenuto descrittivo, che peraltro
registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il
riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche
"ambientazioni" (cd. stalking condominiale, giudiziario...).” La
stessa sentenza contiene, poi, un ampio excursus sulla nozione di abuso dello strumento giudiziario e, quindi, di inoperatività
della scriminante dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p., sia in sede penale e civile sia sovranazionale, che opportunamente si richiama: “Va premesso che l'esercizio del diritto di difesa,
21 sancito dall'art. 24 Cost., nonché dall'art.6 Cedu, si deve
sostanziare nell'accesso alla attività giudiziaria come una
corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in
questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini
dell'esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto
stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell'art.
51 cod. pen. (Sez. 3, n. 5889 del 08/05/1996, Saccocci, Rv.
205512 - 01). In effetti l'esercizio del diritto ad agire in giudizio,
che fisiologicamente esclude la punibilità ai sensi dell'art. 51 cod.
pen., esorbita dall'ambito del diritto allorchè si concreti in un
abuso del processo. Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Rv. Per_3
281311 - 02 ha di recente rilevato come l'abuso del processo in
sede penale consista in un vizio per sviamento della funzione
ovvero in una frode della funzione e si realizza allorché un diritto
o una facoltà processuali vengono esercitati per scopi diversi da
quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li
riconosce, con la conseguenza che la parte che ha perpetrato tale
abuso non può invocare la tutela di interessi che non sono stati
lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. Tale
pronuncia richiamava l'insegnamento delle Sezioni Unite che in
tema di abuso del processo (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep.
10/01/2012, Rv. 251496) rilevavano: «Il carattere Per_4
generale del principio [dell'abuso del processo] dipende dal fatto
che, come osserva autorevole Dottrina, ogni ordinamento che
aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure,
22 per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso
garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un
intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e
distorta. Sicché l'esigenza di individuare limiti agli abusi
s'estende all'ordine processuale e trascende le connotazioni
peculiari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo
negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli
sovrannazionali. E viene univocamente risolta, a livello normativo
o interpretativo, nel senso che l'uso distorto del diritto di agire o
reagire in giudizio, rivolto alla realizzazione di un vantaggio
contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, non
ammette tutela." L'uso distorto del diritto di azione in giudizio è
anche oggetto di decisioni della giurisprudenza sovranazionale
che, in tema di ricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35 § 3
CEDU, la Corte Edu, Seconda sezione, n. 61197/13, 15 aprile
2014, Barbato c. Italia, rilevava come nella interpretazione
consolidata di quella Corte un ricorso possa essere considerato
abusivo ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione se, ad
esempio, è stato fondato scientemente su fatti interamente
Per_ inventati (si veda, tra altri, c. Romania (dec.), n. 46640/99,
30 marzo 2004; CH c. (dec.), n. 5667/02, Per_6
CEDU 2006 V) o se il ricorrente ha sottaciuto informazioni
essenziali riguardanti i fatti della causa al fine di indurre la Corte
in errore (si vedano, tra le altre, Hi.TN c. Germania (dec.), n.
23130/04, 19 giugno 2006, e altri c. Italia (dec.), n. Per_7
23 11303/02, 23 agosto 2011). Per altro la Corte Edu aveva anche
affermato, inoltre, che «ogni comportamento del ricorrente
manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso e di
ostacolo al buon funzionamento della Corte o al corretto
svolgimento del procedimento dinanzi ad essa, può [in linea di
principio] essere definito abusivo» (LU e altri c. Lettonia,
n. 798/05, § 65, 15 settembre 2009). Ai sensi dell'articolo 35 § 3
a) della Convenzione, il concetto di abuso deve infatti essere
inteso nell'accezione ordinaria che di esso dà la teoria generale
del diritto - vale a dire il fatto di avvalersi di un diritto al di fuori
della sua finalità in maniera pregiudizievole ( e altri, Per_8
sopra citata, § 62; c. (dec.), nn. 56551/11 e altri Per_9 PE0
dieci, 18 ottobre 2011). Nel caso in esame, proponeva Parte_2
plurime azioni in sede civile, cosicché deva anche farsi
riferimento alla correlata nozione dell'abuso del processo civile. E
bene le Sezioni Unite in Sede civile hanno ritenuto che non è
consentito al creditore di una determinata somma di denaro,
dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il
credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali
o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto
della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità
con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del
debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e
buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo
durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase
24 dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il
principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la
parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti
processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una
corretta tutela del suo interesse sostanziale (Sez. U. Civili, n.
23726 del 8 15/11/2007, Rv. 599316 - 01; da ultimo Sez. 6 - 2
civ., n. 19898 del 27/07/2018, Rv. 650068 - 01). Inoltre, proprio
per la pluralità di iniziative esecutive in sede civile, in relazione a
un caso nel quale per lo stesso rapporto obbligatorio il creditore
ottenne cinque decreti ingiuntivi che azionò in sede esecutiva, in
modo sovrapponibile all'agire di è stato affermato Parte_2
dalla Corte di cassazione: «Secondo la giurisprudenza
consolidata di questa Corte l'abuso del processo è una condotta
caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Sul
piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento
processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli
suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti
conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte,
ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul
piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di
cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di
correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Il dovere
di correttezza (come si legge al § 558 della Relazione al codice
civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza,
25 fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza
generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e
consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione
l'interesse del debitore. In definitiva, costituisce abuso del
processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un
ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
2.2. In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la
moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il
creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della
procedura» (Sez. 3 Civ., Ordinanza n. 15077 del 2021).
3.5 A ben
vedere, nel caso in esame, alla luce dei principi evidenziati, si
deve ritenere sussistere l'abuso del processo, sia per la falsità
degli atti posti alla base delle azioni civili di cognizione ed
esecutive, fondate scientemente su fatti interamente inventati (si
Per_ veda, le citate pronunce della Corte Edu, c. Romania (dec.),
n. 46640/99, 30 marzo 2004; CH c. (dec.), n. Per_6
5667/02, Cedu, 2006 V), sia anche per la moltiplicazione illecita
dei titoli esecutivi attaverso i falsi e per le plurime azioni
intraprese in sede monitoria e poi esecutiva in ordine al
medesimo titolo contrattuale, così da aggravare la posizione delle
asserite debitrici, chiamate a difendersi in più procedimenti di
cognizione e esecutivi e a dover sopportare le relative spese, pur
essendo una sola la presunta e falsa ragione del credito.” Sotto il profilo oggettivo, deve, quindi, lo strumento giudiziario diventa indice di condotta illecita persecutoria laddove cessa a mirare a
26 realizzare una legittima aspettativa di “diritto”, integrando uso abusivo degli strumenti di tutela accordati dall'ordinamento.
2.4. Anche in Cassazione, Sez. V penale, n. 13318/2025 si rinvengono enunciati i medesimi principi in fattispecie di
“stalking giudiziario” in ambito di accesa conflittualità reciproca e reciprocità, anche, di iniziative giudiziarie. Il mero dato che anche la presunta vittima del reato di atti persecutori intenti o abbia intentato anche azioni giudiziarie contro l'asserito autore del reato non esclude di per sé, secondo la Suprema Corte, la configurabilità del reato (nella specie, le azioni giudiziarie intraprese dalla vittima erano “in reazione” a quelle promosse dall'incolpato).
3. L'appello richiede, quindi, un riesame delle emergenze istruttorie, comprese le sopravvenienze documentali nel corso del procedimento d'appello.
3.1. Ricognizione critica dei documenti versati in atti:
3.1.1. Le iniziative promosse dallo , in proprio (nel CP_1
primo esposto disciplinare) e in qualità di legale rappresentante delle società e Controparte_3 CP_4 Controparte_2
(nei restanti casi), nei confronti dell'attrice
[...]
appellante si collocano temporalmente nel triennio
2016/2017/2018 in uno scenario di improvvisa e crescente conflittualità tra lo stesso e il suo socio in affari e nelle CP_1
medesime società commerciali, signor all'epoca Persona_1
compagno di vita dell'attrice (a sua volta anche legale di fiducia
27 delle società, fino all'anno 2015, in diversi affari stragiudiziali e giudiziali su incarico di volta in volta conferito a dal o PE
dallo ). CP_1
3.1.2. Né dà atto la stessa attrice nell'atto introduttivo,
laddove deduce: “Nel 2015 i rapporti tra i due
soci/amministratori del gruppo – signori e CP_6 CP_1
– si deterioravano, tanto che nacque tra gli stessi Persona_1
un vasto ed ancora oggi acceso contenzioso giudiziario.
Brevemente: il signor , avvedutosi di incongruenze nei PE
bilanci della società ed effettuate le opportune Controparte_3
verifiche, si vedeva costretto a presentare nelle sedi competenti
una denuncia querela nei confronti di Questa CP_1
denuncia querela sfociava, poi, nel procedimento ancora oggi
pendente innanzi al Tribunale penale di Bolzano … per il reato di
appropriazione indebita aggravata…”. Successivamente, lo stesso avrebbe reiterato il comportamento, CP_1
appropriandosi indebitamente dell'ulteriore somma di €
197.467,20 “a discapito della società dallo stesso un tempo
amministrata…”.
3.1.3. Nessuna parte ha dato conto dell'esito di questo procedimento penale, di cui vi è in atti solo il decreto di citazione a giudizio dello FF di data 2.10.2018.
3.1.4. Il secondo rimprovero raccontato dall'attrice si basa, invece, esclusivamente su una e-mail del Presidente del
CdA della società indirizzata al signor Controparte_3 PE1
[... in data 1.2.2019 (e di cui l'attrice evidentemente è venuta in possesso per via del rapporto personale con il ). PE
3.1.5. Il deterioramento dei rapporti è descritto anche dallo nel primo esposto disciplinare del 18.2.2016. CP_1
L'esponente, dopo avere descritto l'intreccio delle partecipazioni societarie di lui, del socio in affari e delle società PE
collegate (Alpengas Holding srl, di cui entrambi erano soci al 50
% e amministratori con poteri disgiunti;
Controparte_3
partecipata dallo FF al 2,865% e per il resto dalla Alpengas
Holding, di cui lo FF era amministratore unico dal
28.10.2015, in sostituzione del;
PE Controparte_4
in breve partecipata al 60% da Alpengas Holding RL e CP_4
per il 20% ciascuno FF e;
PE Controparte_2
partecipata al 95% dalla e per
[...] Controparte_3
il 5% da Alpengas Holding RL), riferiva che sia lui che il , PE
nell'ambito dei poteri gestori, “abbiamo conferito all'avv.
[...]
successivi molteplici incarichi volti ad ottenere Parte_1
assistenza professionale tanto di carattere stragiudiziale quanto
giudiziale in riferimento alla necessità di consulenza legale ed
alle vertenze che coinvolgono le società a noi facenti capo.” Lo
FF proseguiva nell'esposto: “Nel corso dell'anno 2015 ho
progressivamente iniziato a riscontrare difficoltà di dialogo con il
signor , difficoltà mai appalesatesi in precedenza ed PE
apparentemente prive di fondamento. Nel medesimo lasso di
tempo ho rilevato difficoltà anche nel dialogo con il legale
29 incaricato dalle società, avv. , inducendomi per Parte_1
l'effetto a condurre verifiche attraverso le banche dati pubbliche
sui soggetti medesimi …”.
3.1.6. In questo primo esposto (18.2.2016), non allegato quale condotta persecutoria dall'attrice in citazione, lo CP_1
lamentava la violazione da parte dell'avv. di diversi Parte_1
“canoni deontologici”, tra cui in particolare quello del dovere di evitare conflitti d'interessi con il cliente (art. 24 codice deontologico), del dovere di probità e lealtà e di fedeltà nonché
della fiducia e della diligenza, del riserbo e segreto professionale
(artt. 9, 10, 11, 12 e 28 del codice deontologico). Ciò in quanto in seguito alle verifiche da lui effettuate sarebbe emerso che l'avv. ha acquisito partecipazioni sociali (al 100% Parte_1
nella società Idroeolica Semplificata srls), con assunzione della carica di amministratrice unica dal 7.10.2015 nella medesima e in altra società commerciale (Serman Energy srl), svolgendo inoltre un incarico di difesa personale del in relazione ad PE
un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, per vicende relative a un contratto preliminare riguardante impianti di produzione di energia elettrica in Albania, in cui il socio al sua insaputa avrebbe impegnato la società Controparte_2
Queste società da lei partecipate e/o gestite
[...]
avrebbero in sostanza per oggetto il medesimo settore economico delle società gestite/partecipate dall'esponente, con inevitabile commistione dei ruoli. Sicché, “le circostanze in fatto
30 riportate ed, in particolare, l'avallo ed il supporto professionale
prestato da parte dell'avv. a condotte Parte_1
illegittime poste in essere dal sig. nei confronti Persona_1
miei e delle società da me direttamente e/o indirettamente
partecipate hanno creato, nell'appalesarsi delle stesse, una
conclamata situazione di attrito con il mio socio Persona_1
suscettibile di grave impatto sulle società da noi partecipate.
Effetto che non può che rendere ancor più grave l'operato
dell'avvocato che impone, nell'immediato, l'adozione Parte_1
di provvedimenti di censura atti ad evitare che condotti simili
possano recare disdoro alla professione forense …”.
3.1.7. Non sono in atti le deduzioni a difesa svolte dalla segnalata in sede disciplinare. Ma dal provvedimento adottato dal DD di NT (l'esposto e il provvedimento sono stati dimessi dalla parte convenuta) emerge che l'avv. si Parte_1
era difesa con l'essere “compagna di vita del signor ”, con PE
il fatto che i rapporti tra i due soci dopo un decennio di collaborazione erano deteriorati, che nel conflitto era chiamata come testimone dal , che in seguito anche il suo rapporto PE
con l'esponente era deteriorato, “inducendola a lasciare gli
incarichi ricevuti” e che avrebbe la sensazione che “la
segnalazione nei suoi confronti sia la reazione “trasversale” alle
cause intentate dal contro l'esponente.” Ciò premesso, si PE
è difesa asserendo di avere assunto cariche amministrative nelle società indicate dall'esponente, che non avrebbero un
31 oggetto sociale sovrapponibile, perché le cariche sarebbero state dismesse dal compagno e che le cariche duravano lo PE
stretto tempo necessario per trovare altri soggetti a cui affidare la carica (nel caso della Serman RL la madre dell'avv.
, nell'altro caso la carica durava solo 4 giorni). Nella Parte_1
vicenda non avrebbe effettuato alcuna prestazione Tes_2
professionale in favore del , prestandogli solo un PE
“consiglio qualificato” come compagna di vita.
3.1.8. Il DD di NT, prestando sostanziale credito alla difesa della segnalata, ha ritenuto che non fosse riconoscibile una “reale situazione di conflitto”, tenuto conto da un lato del tipo di prestazione professionale fornita dall'avv. alle società del segnalante (recupero crediti, cause previdenziali), e dall'altro che una delle società (in cui era socia) non sarebbe concorrenziale e nell'altra, che concorrenziale poteva essere,
aveva sì la carica di amministratrice, ma senza poteri di gestione. Con il che tutte le violazioni deontologiche connesse con il segnalato conflitto d'interesse non erano da ritenersi sussistenti. Tuttavia, per il DD, “rimane il fatto che la
segnalata ha rivestito incarichi di gestione in società, venendo
così meno al dovere, sancito dall'art. 6 cod. deontologico, di
evitare incompatibilità. Va peraltro detto che in Idroeolica è stata
amministratore unico per soli tre giorni, essendo poi stata
sostituita dalla madre, mentre in Serman è stata per sei mesi, ma
senza poteri di gestione (solo rappresentativi). Per tale ultima
32 contestazione, la Sezione delibera il richiamo verbale.”
3.1.9. In relazione a questa vicenda già nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha allegato che una certa
[...]
nata il [...] a [...], avrebbe assistito PE2
“all'incirca a metà del mese di febbraio 2016” presso il distributore di carburante in via Keplero n. 1 a Bolzano a una scena con lo che, “sventolando per aria un foglio che CP_1
diceva essere una denuncia contro “la fidanzata del suo socio”,
avrebbe dichiarato “che finalmente era riuscito a trovare il modo
per farla pagare alla .” L'attrice ha prodotto una Parte_1
dichiarazione semplice apparentemente sottoscritta da detta
SI datata “Merano 4 aprile 2015” (?), non Tes_3
autenticata. L'attrice ha formulato sulla vicenda il capitolo di prova n. 5, che è stato anche ammesso dal Tribunale. Ma non ha citato alcun teste al riguardo e neppure la SI che avrebbe reso detta dichiarazione. Il , in nessun atto del CP_1
processo, ha mai preso specifica posizione su questa vicenda o negato il fatto.
3.1.10. A più di un anno dopo segue il secondo esposto disciplinare (5.5.2017), con l'assistenza legale (Avv. Perathoner),
presentato dalla (in persona Controparte_2
del legale rappresentante ). In seguito alla revoca di due CP_1
incarichi conferiti all'avv. , questa avrebbe Parte_1
quantificato pretese di compenso eccessive rispetto alla tariffa forense. A richiesta di chiarimenti, l'avv. avrebbe trasmesso due
33 preventivi, sottoscritti dal precedente amministratore ( ), PE
“i quali apparivano, tuttavia, fin da subito essere stati redatti
successivamente alla data che riportavano e solamente per
giustificare le richieste di pagamento formulate” (nell'un caso il preventivo risultava sottoscritto in una data in cui la società
Cont non aveva ancora avuto la forma della e il nuovo timbro societario era stato acquistato solo successivamente;
nell'altro caso il preventivo aveva una data antecedente al decreto ingiuntivo da opporre in sede giudiziale).
3.1.11. In questa vicenda si inserisce la prima denuncia penale di data 29.5.2017, sporta dallo per la società, CP_1
per l'ipotizzato reato di truffa sulla base dei medesimi fatti. Non
vi sono in atti i provvedimenti adottati dalla Procura e dal GIP,
ma è pacifico tra le parti che la denuncia è stata archiviata in data 15.01.2018.
3.1.12. Anche il DD di NT, con provvedimento del
13.1.2018, ha deciso di archiviare la segnalazione, prestando in sostanza credito alla difesa della segnalata (la questione dell'erroneità delle date apposte ai preventivi potrebbe essere attribuito “a un refuso”; nonostante i dubbi, per effetto del rapporto affettivo tra la e il , sulla reale data Parte_1 PE
di un allegato a uno dei preventivi - con cui sarebbe stato pattuito un maggiore compenso - e seppure il compenso richiesto non era in linea con i parametri previsti dal DM
55/14, il DD riteneva di potere prestare credito alla propria
34 iscritta, secondo cui si trattava di compensi pattuiti con la cliente).
3.1.13. In seguito l'avv. ha chiesto il rilascio di Parte_1
due decreti ingiuntivi sulla base proprio di detti preventivi (e nonostante le perplessità espresse dal proprio Ordine
professionale) e che tali decreti ingiuntivi (uno del Giudice di
Pace, l'altro del Tribunale di Bolzano) sono stati quindi opposti in sede civile dalla (che ha Controparte_2
prodotto nel giudizio di primo grado gli atti di citazione in opposizione), parrebbe senza successo (non sono in atti le sentenze conclusive dei procedimenti, ma l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'esito era alla stessa favorevole,
non è negata dall'appellato).
3.1.14. In data 21.05.2017 la società Controparte_3
sempre in persona del legale rappresentante (e CP_1
con l'assistenza dell'avv. Perathoner), ha segnalato al Consiglio
dell'ordine un'altra vicenda, imputando all'avv. di Parte_1
avere trattenuto, su un recupero credito parziale di € 20.000,00
nei confronti della debitrice Parte_3
nell'anno 2014 ingiustificatamente l'importo di € 462,00, non fornendo sufficienti chiarimenti.
3.1.15. In sede disciplinare la segnalazione è stata archiviata con provvedimento del DD di NT di data
4.9.2017 “per manifesta infondatezza”, avendo la segnalata fornito “i chiarimenti richiesti e copia della documentazione
35 fiscale relativa.”
3.1.16. Sulla stessa questione la ha Controparte_3
presentato, in data 9.1.2018, denuncia penale per l'ipotizzato reato di truffa, raccontando che l'avv. , pure Parte_1
sostenendo trattarsi si somme trattenute con il consenso della cliente per anticipazioni e per il costo da essa asseritamente sostenuto per due estratti notarili, mai avrebbe esibito le pezze giustificative, esibendo, invece, tre anni dopo l'asserita fattura/parcella n. 66/2014, non valida perché non specifica e priva di documentazione comprovante e mai inviata alla cliente.
Nella denuncia, l'esponente aveva anche riferito che il legale rappresentante della signore , Parte_3 ER
avrebbe sostenuto di avere versato all'avv. anche Parte_1
ulteriori somme, sicché chiedeva “fin d'ora degli accertamenti
sui conti correnti dell'Avv. , anche al fine di Parte_1
verificare se la abbia effettivamente Parte_3
effettuato ulteriori bonifici mai comunicati e/o trasmessi alla
e se quindi, oltre all'importo di € 462,00, vi Controparte_3
siano ulteriori importi indebitamente trattenuti.”
3.1.17. Non vi è in atti la richiesta di archiviazione della
Procura e neppure l'atto di opposizione a tale richiesta, ma solo il decreto del GIP presso il Tribunale di Bolzano del 24.1.2019,
con cui l'opposizione è stata rigettata e disposta l'archiviazione,
sul rilievo che “d'accordo con il Consiglio di disciplina della
Avvocatura …, questo giudice ritiene che l'indagata abbia fornito
36 ampia giustificazione per la trattenuta dell'importo di € 462,00
…”, essendo “altamente probabile che l'indagata abbia chiesto al
notaio le due autentiche al fine di poterle allegare al ricorso da
presentare al giudice…”.
3.1.18. In relazione a questa denuncia/querela dello l'attrice ha sporto a sua volta denuncia/querela per il CP_1
reato di calunnia, che ha condotto al rinvio a giudizio del querelato per rispondere del delitto ex art. 368 c.p. “per avere
presentato in data 09.01.2018 una denuncia/querela nei
confronti di , ben sapendola innocente, per i Parte_1
reati di truffa e appropriazione indebita, omettendo di riferire
nella stessa querela tutti gli elementi di sua conoscenza che
Per avrebbero posto in luce irrilevanza penale della condotta,
inducendo a rendere false dichiarazioni, poi ER
ritrattate con successive nuove dichiarazioni di quest'ultimo rese
dinnanzi alla polizia giudiziaria, traendo così in inganno
l'Autorità inquirente. …”.
3.1.19. In atti non si rinvengono l'atto di querela, ma la difesa dello ha prodotto, nel corso del giudizio d'appello, CP_1
la sentenza di assoluzione n. 541/2023 del Tribunale di
Bolzano nonché la sentenza n. 108/2024 della Corte d'Appello
Sezione distaccata di Bolzano, di rigetto degli appelli proposti dal PM e dalla parte civile (la Procura Generale, in seguito al dibattimento in appello, ha modificato le conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza di assoluzione). Le produzioni delle
37 copie delle sentenze devono ritenersi ammissibili ex art. 345
comma 3 cpc, perché avvenute immediatamente nel primo momento processuale utile a tal fine rientrando nel novero dei documenti di prova di “fatti sopravvenuti” che la parte,
ovviamente, non ha potuto produrre entro i termini preclusivi di rito.
3.1.20. In questo procedimento penale l'attrice appellante si è costituita parte civile con atto del 21.06.2019 (cfr. sub doc.
n. 1 di parte FF), limitando la richiesta risarcitoria esclusivamente a “tutti i danni morali”, quantificati nella somma di € 20.000,00. Contestualmente l'attrice aveva in corso in sede civile il procedimento per sequestro conservativo ante causam
nei confronti dello e delle società da lui rappresentate, CP_1
che ha anche ottenuto in misura ridotta rispetto all'inziale decreto, per € 100.000,00, con ordinanza del Tribunale di
Bolzano di data 19.07.2019 in R.G. n. 1982/2019 (copia in atti), in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologici) subìti.
3.1.21. Il Tribunale penale è pervenuto all'assoluzione dello
, “dovendosi escludere … la natura calunniosa dei fatti CP_1
esposti dall'imputato nella denuncia-querela…”. Ripercorrendo il contenuto della querela e le giustificazioni addotte dall'Avv.
per la trattenuta dell'importo di € 462,00 (consenso Parte_1
della mandante, trattandosi di spese anticipate € per € 108,00 e
€ 354,00 per due estratti autentici notarili, poi fattura –
38 parcella n. 66/2014), il Giudice penale ha ritenuto che “i fatti
esposti da nella denuncia/querela hanno trovato pieno CP_1
riscontro nelle risultanze processuali”, in quanto l'Avv.
, dopo avere ricevuto dalla debitrice Parte_1 Parte_3
due acconti per € 10.000,00 ciascuno, avrebbe
[...]
trattenuto nel 2014 l'importo di € 462,00. Nel 2017, poi, emersa la questione in sede contabile, il nuovo difensore della società,
Avv. Perathoner, anche su parere del commercialista della società, ha chiesto le pezze giustificative delle spese asseritamente anticipate, non essendo sufficiente all'uopo la fattura/parcella trasmessa ex post. Richiamato l'art. 31 del codice deontologico forense (secondo cui l'Avv. non può
trattenere somme del cliente, se non con il consenso espresso dello stesso o in forza di titolo giudiziale) e ritenuta la fattura/parcella emessa a più di due anni dai fatti non in regola con le prescrizioni di cui all'art. 21, comma 1 lettera g) del DPR
633/1972, il Giudice penale ha ritenuto “che la denuncia-
querela formalizzata dall'imputato il 9.1.2018 non possa essere
considerata né temeraria né, a maggior ragione, calunniosa,
tenuto conto che può integrare il delitto di appropriazione
indebita la condotta dell'avvocato che, dopo avere acquisito la
somma pagata dalla controparte, ometta di consegnare la somma
alla sua assistita e che nel reato ex art. 646 cp non opera il
principio della compensazione con credito preesistente, allorché si
tratti di crediti – come nella fattispecie – non certi, né liquidi ed
39 esigibili.” La vicenda “ (asserita induzione a ER
rendere dichiarazioni false), in quanto successiva alla consumazione del reato con la presentazione della denuncia, è
stata ritenuta dal Tribunale irrilevante.
3.1.22. Nel giudizio penale di appello, invece, l'istruttoria si
è svolta anche sulla vicenda delle dichiarazioni a SIT ritrattate
(sul punto la Procura aveva formulato specifico gravame) e il diretto autore delle dichiarazioni ritrattate, signor ER
(che non è mai comparso dinanzi al Tribunale civile, nonostante citazioni plurime) è stato sentito in qualità di teste. Il Giudice
penale è pervenuto al riguardo alle medesime conclusioni del
Giudice civile nella sentenza qui impugnata: Il teste ha confermato di avere reso le SIT del 23.4.2018 ai Carabinieri, “in
cui aveva affermato di avere dato soldi in contanti all'avv.
su richiesta dello il quale gli aveva promesso Parte_1 CP_1
di risarcirgli il danno per pignoramenti promossi nei confronti
Part della sua società e di farlo ripartire, poi ritrattate il
28.6.2018, dopo essersi consultato con il proprio legale Avv.
Papa.” Le dichiarazioni del teste sono peraltro successive alla denuncia/querela nella quale lo aveva già profilato CP_1
queste circostanze, ovvero che l'avv. , per quanto Parte_1
ricavabile da informazioni assunte, potrebbe avere ricevuto anche ulteriori importi. Secondo la Corte d'appello, comunque,
il teste “è risultato del tutto inattendibile, contraddetto dai fatti
riferiti dalla stessa persona offesa, confermata dalla collega di
40 studio Avv. , avrebbe dato “confusamente … Tes_2
spiegazioni sul tenore delle conversazioni con (altro PE4
teste sentito anche in sede civile), sostenendo che sarebbero
state costruite ad hoc per fornire prove a favore di CP_1
laddove risultano piuttosto esternazioni di convenienza per
sfruttare a vantaggio personale la situazione, per cui non può
ritenersi provato che egli sia stato indotto da a rendere le CP_1
dichiarazioni del 23/4/2018, poi ritrattate il 28/6/2018, e tale
fatto non ha rilevanza ai fini della valutazione del reato di
calunnia contestato relativamente alla denuncia querela del
9/1/2018, tenuto anche conto della deposizione di diverso
contenuto di , nuovamente sentito all'udienza del PE5
13/6/2024.” Il Giudice penale di secondo grado ha poi apprezzato anche il fatto riferito dalla teste , Testimone_4
segretaria della (in ordine alla quale Controparte_3
testimonianza l'appellante ha prodotto il verbale steno tipico dell'udienza del 13.06.2024, chiedendo la remissione in termini per la produzione), di avere segnalato la questione della trattenuta priva di giustificazione contabile agli amministratori e già nel corso dell'anno 2014, ma che, stante PE CP_1
anche i buoni rapporti tra gli amministratori e la legale all'epoca
“la cosa è andata e messa in disparte e poi è ritornata” e che,
comunque, all'epoca l'avvocato non aveva anticipato né
consegnato fattura (circostanza confermata anche dalla teste
). I giustificativi di spesa menzionati nella fattura Testimone_5
41 e indicati nella corrispondenza con l'avv. Perathoner non sono mai stati prodotti dall'avv. né esibiti alla parte o al Parte_1
suo avvocato. Il Giudice d'appello concludeva, quindi,
confermando la sentenza di assoluzione, che “nella denuncia –
querela del 9/1/2018 non ha pertanto CP_1
rappresentato o taciuto circostanze non corrispondenti al vero,
che avrebbero costituito falsa accusa in capo all'Avv. , Parte_1
pur verosimilmente mirando, nel richiedere accertamenti più
estesi sui conti correnti della predetta, ad altri risultati in
considerazione dell'elevata conflittualità tra le parti e con l'ex
socio .” PE
3.1.23. Vi è, infine, la denuncia/querela del 6.7.2018 dello
, stavolta in nome e per conto della CP_1 Controparte_4
in breve nei confronti dell'attrice appellante
[...] CP_4
per l'ipotesi di “rivelazione di segreto professionale” (art. 622 cp)
e “falsa testimonianza” (art. 372 cp), per avere reso testimonianza in un procedimento civile (impugnazione di delibera assembleare, da parte del , con cui quest'ultimo PE
era stato revocato dalla carica di amministratore) riferendosi a tre diffide amministrative nei confronti della società.
3.1.24. Questa denuncia/querela è stata archiviata con decreto del GIP del 9.11.2018, condividendo le motivazioni addotte dalla Procura, secondo cui “le dichiarazioni rese
dall'odierna indagata in qualità di teste nel predetto
procedimento civile sono dovute a puntuale risposta su capitoli di
42 prova formulati dalla stessa società “, per cui non vi è
rivelazione di segreto professionale “trattandosi di diffide
notificate da autorità amministrativa, quindi prova documentale
di provenienza oltretutto pubblica…”.
3.1.25. Risulta che anche la corrispondente denuncia/querela per calunnia, spiccata dall'attrice nei confronti dello , è stata archiviata (cfr. la richiesta di CP_1
archiviazione di data 18.09.2019, prodotta dall'appellato),
secondo cui “in un contesto di così elevata conflittualità
reciprocamente manifestata è assai difficile ravvisare in tali
azioni e iniziative l'elemento soggettivo richiesto dalla norma
incriminatrice, cioè la volontà di incolpare la controparte di un
reato sapendola innocente;
bisogna infatti rilevare che quanto
lamentato dall'indagato nella querela del 6.7.2018 in ordine
all'ambiguità della condotta tenuta dalla querelante in occasione
della sua audizione testimoniale all'udienza tenutasi in data
18.4.2018 e, prima ancora, nella cura degli interessi societari per
la quale era stata a suo tempo incaricata dal compagno PE
, è espressione di sua concreta ed argomentata
[...]
convinzione originatasi dall'evidente commistione di ruoli ricoperti
nel tempo dalla querelante, cioè da un lato compagna del socio e
amministratore unico poi revocato e dall'altro avvocato della
società e comunque suo consulente legale. Commistione che
emerge in modo lampante dal contenuto delle dichiarazioni rese
dalla querelante in qualità di teste in risposta ai vari capitoli di
43 prona ammessi nella causa civile azionata dal compagno PE
contro la società che la stessa prima aveva patrocinato.”
[...]
3.1.26. È documentata, poi, la richiesta di rinvio a giudizio dello per il reato di cui all'art. 612bis cp sulla base dei CP_1
medesimi fatti oggetto del presente procedimento civile, e la costituzione dell'odierna attrice di parte civile con atto del
21.01.2020. Anche con questo atto l'attrice sé è limitata a chiedere il risarcimento dei “danni morali” quantificati nella somma di € 20.000,00. Da informazioni rese dalle parti su richiesta di questa Corte, il procedimento penale allo stato pende in fase dibattimentale (istruttoria) dinanzi al Tribunale
penale di Bolzano.
3.1.27. Infine, nel corso del giudizio di primo grado (dopo la scadenza dei termini istruttori), la parte ha prodotto CP_1
copia di atti di un giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale
di Padova a carico dell'odierna attrice per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 cp, asseritamente commesso nell'ambito di dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento penale a carico del , sempre dinanzi al PE
Tribunale penale di Padova, per il reato di truffa (art. 640 cp).
Queste vicende, però, sono del tutto estranee con quelle oggetto di causa.
3.2. Le prove costituende raccolte nel giudizio di primo grado,
cenni:
3.2.1. L'istruttoria orale si svolta, principalmente, sulla
44 “vicenda , con l'audizione dei testi Avv. Vincenzo ER
Papa (legale della società gestita dal Parte_3
signor , Avv. (collega di studio ER Testimone_2
dell'Avv. ) e (autotrasportatore e Parte_1 CP_7
conoscente del signor . È stato sentito anche ER
l'Avv. Christian Perathoner (legale che è succeduto all'Avv.
nel patrocinio delle società convenute), sentito sulla Parte_1
vicenda della trattenuta dell'importo di € 468,00. Inoltre, i testi e (insieme alla teste sono Testimone_6 Tes_7 Tes_2
stati sentiti sulle modifiche delle abitudini di vita (privata e professionale) dell'attrice nel periodo temporale oggetto di causa
(2018/2019/2020).
3.2.2. Risulta dalle SIT in atti che il signor ai Per_2
Carabinieri di Bolzano il 23.04.2018 aveva dichiarato di avere consegnato alla , su sua richiesta specifica, del Parte_1
denaro contante (ca. € 15.000,00) e di avere promesso al PE
di emettere fatture false. Nella ritrattazione a SIT del 28.6.2018,
sempre ai Carabinieri di Bolzano, ha riferito di essere stato informato dallo “che il motivo per il quale mi era stata CP_1
pignorata la mia ditta è dipeso dal fatto che l'avv. e il Parte_1
suo compagno … avevano avviato la procedura Persona_1
giudiziaria”, e che di conseguenza si era “arrabbiato molto … e
mi sono inventato tutto accusando l'avv. di avere Parte_1
preteso da me dei soldi in contanti in nero…”. Ciò gli era venuto in mente perché lo gli avrebbe raccontato che la CP_1
45 avrebbe preso dei soldi in contanti in nero da Parte_1
alcuni clienti. In seguito, su ulteriore domanda se vuole ancora aggiungere qualcosa, il aggiustava ancora la ritrattazione Per_2
nel senso che sarebbe stato proprio lo FF a dirgli di dire che la aveva da lui preteso dei soldi in nero, perché Parte_1
era in lite con l'avv. e il . PE
3.2.3. Sul punto l'Avv. Vittorio Papa, all'epoca legale del signor e della sua ditta di trasporti, ha riferito di un Per_2
incontro nello studio avuto con il cliente nel maggio 2018 nel quale il cliente si dimostrava certo che le sue sfortune erano causate dal e dalla . Poco prima del PE Parte_1
28.6.2018 lo stesso si sarebbe rivolto a lui, raccontando Per_2
di avere “reso dichiarazioni ai Carabinieri, dichiarazioni che lui
voleva rettificare perché riteneva non essere veritiere…”. L'avv.
Papa gli ha consigliato di “raccontare la verità, verità che
ovviamente era solo a lui nota. Gli dissi, quindi, che, qualora la
prima versione non fosse stata veritiera, avrebbe dovuto decidere
di raccontare i fatti come effettivamente accaduti. Se ricordo bene
cercammo la stessa persona a cui erano state rese le precedenti
dichiarazioni. Io quindi lo accompagnai e lui fece
spontaneamente le sue dichiarazioni che sono poi state
verbalizzate. Io il contenuto preciso non lo ricordo, ma riguardava
i due soci che erano in litigio per la gestione della società; ricordo
che nelle dichiarazioni precedenti lui aveva coinvolto anche la
, fatto che lui poi smentì nelle dichiarazioni Parte_1
46 successive”. La teste ha riferito di avere Testimone_2
assistito a una telefonata dello alla tra maggio Per_2 Parte_1
e giugno 2018, in cui affermava di essere andato dai carabinieri a dire “che l'avvocato aveva preso tanti soldi”, ma Parte_1
che doveva ritornare dai Carabinieri a “dire la verità perché
aveva detto delle bugie, su indicazione del signor
[...]
” Il teste , amico del , invece, ha CP_1 CP_7 Per_2
dichiarato: - che il gli avrebbe riferito di pagamenti alla Per_2
, in contanti o con assegni;
- che il in quel Parte_1 Per_2
periodo si sentiva “minacciato, fregato, o costretto, ad andare a
fare una testimonianza contro quella che lui aveva fatto giorni
prima, perché secondo delle persone che lo seguivano, l'avv.
Papa, gli era strato detto che lui doveva andare a rilasciare
quella dichiarazione, altrimenti avrebbe avuto guai grossi con la
giustizia, perché non avrebbe dovuto rilasciare la precedente
dichiarazione”; - che, secondo il racconto di , gli era stato Per_2
detto “che altrimenti sarebbe finita male …”.
3.2.4. Sulla vicenda della trattenuta di € 462,00, operata dalla sugli acconti versati dalla ditta di trasporto Parte_1
facente capo a l'avv. Perathoner ha riferito: “Sì, ER
Part mi pare di ricordare che si trattasse di una posizione , in cui
ero subentrato alla collega. C'erano alcune discrepanze tra quello
che era stato pagato dal debitore e quello che la collega aveva
versato alla . Visto che si trattava di una collega, era CP_8
stata fatta una richiesta di chiarimento, trattandosi di una cosa
47 documentale. Dal mio punto di vista, se fosse emerso che era solo
un errore, la cosa sarebbe stata chiusa lì, perché non era
opportuno andare contro una collega. Nel 2017 mi pare, tra
maggio e aprile, avevo scritto, poi la risposta arrivò piuttosto a
distanza. Questa risposta, inviata per mail, non era molto
positiva. Dato l'ammontare pensavo di chiuderla subito, ma il
tono della risposta era tipo “fatti gli affari tuoi”, sono solo 500€.
Poi feci un nuovo sollecito, facendo presente che era documentale
e avevamo un problema con il commercialista, e poi a distanza di
circa un paio di settimane, dichiarava che effettivamente erano
state trattenute queste somme per spese vive. Dichiarava che
aveva pagato gli estratti conto notarili. La cosa quindi diventava
un po' più strana perché è difficile che l'avvocato anticipi le spese
notarili al cliente. Inoltre, non c'era corrispondenza tra le spese
trattenute e il costo degli estratti. Inoltre, di solito il notaio emette
fattura ed escludo che trattenga somme in nero. Poi dovetti
sollecitare nuovamente ma la risposta tardò ad arrivare. 23) Sì,
trattandosi di spese notarili, quindi di spese vive, era necessaria
la documentazione e la cliente ne aveva bisogno per giustificarle.
Questa documentazione veniva richiesta, trascorse altro tempo, e
arrivò questa fattura che contabilmente non aveva nessun valore,
perché emessa post-datata mentre noi avvocati fatturiamo
quando l'importo viene incassato. Inoltre, dichiarava trattarsi
spese esenti senza però la relativa documentazione
giustificativa.”
48 3.2.5. Il teste amico della , ha Testimone_6 Parte_1
dichiarato che dal 2017 notava dai discorsi e dagli atteggiamenti che l'attrice si sentiva minacciata o impaurita.
Egli avrebbe inteso che aveva “paura di questo signor . CP_1
L'attrice avrebbe preso medicinali per dormire, gli avrebbe raccontato “che erano state fatte delle denunce contro di lei”, che non usciva più di sera, che vi erano anche articoli di stampa che la vedevano coinvolta a suo malgrado. La collega di studio,
Avv. ha riferito, tra l'altro: “Sì è vero, io ho Testimone_2
iniziato a collaborare con lei a metà maggio 2017. Da circa metà
luglio c'è stato un cambiamento nelle abitudini lavorative
dell'avvocato , abbastanza evidente. Lei ha iniziato a Parte_1
venire meno in studio. Aveva scoperto che il suo compagno era
stato spiato e anche lei aveva il terrore di essere spiata e perciò
ha smesso di venire, non completamente, ma veniva molto meno.
Sulle minacce, so che lei aveva saputo da un signor PE6
che il signor voleva farla pagare alla ,
[...] CP_1 Parte_1
pagando qualcuno per picchiare lei e il . Non ricordo se l'ho PE
sentito direttamente o se me lo ha raccontato l'avvocato. Ne
parlammo molto perché lei era terrorizzata. Preciso che non ho
assistito direttamente a minacce da parte del nei CP_1
confronti dell'avvocato . So che il signor è stato Parte_1 PE6
sentito a s.i.t. su queste circostanze.” Si sarebbe vergognata e non sarebbe più andata in Tribunale, pensando che “tutti,
giudici e cancellieri, lo sapessero” (che lei fosse stata denunciata
49 dallo FF). Avrebbe affidato del lavoro da svolgere alla collega di studio, avrebbe avuto timore dalle “PEC del Consiglio
dell'ordine.” Avrebbe avuto due situazioni di tremore/ansia o coliche nello studio: “La cosa particolare è che le bastava leggere
il nome di per andare in crisi. Una volta successe anche CP_1
leggendo qualcosa sulla moglie dello ” Avrebbe cambiato CP_1
anche vestimento (da scarpe con tacchi a jeans e scarpe da ginnastica), avrebbe avuto anche ansia, con la necessità di ricorrere all'aiuto medico, per via della comparsa di articoli di giornali. Anche la testa amica dell'attrice e di Tes_7
professione avvocato, ha raccontato che l'attrice si sarebbe sentita “a disagio a venire in Tribunale perché tutti sapevano
delle sue vicende con il sig. , le avrebbe raccontato di CP_1
“esposti al Consiglio dell'Ordine” e del disagio da ciò causatole
“con gli altri colleghi”, sarebbe dimagrita “e si vedeva che non
stava per niente bene”; non l'avrebbe vista, però, assumere farmaci, una volta “temeva di andare al parcheggio da sola”,
affermava di avere paura chiedendosi nello studio, avrebbe cambiato “anche modo di vestire, come per passare inosservata”,
secondo il racconto dell'attrice tutto era “sempre e solo legata
alla vicenda del sig. , anche la pubblicazione sui CP_1
giornali, secondo questo racconto, era una “ulteriore
conseguenza di questa vicenda.”
3.2.6. Le vicende mediatiche, riferite dai testi, sono state documentate dal convenuto (cfr. articolo online del giornale
50 “Tageszeitung” del 24.6.2018 e la corrispondente interrogazione al Consiglio provinciale di un consigliere d'opposizione all'assessore per l'energia della Provincia di Bolzano del
4.4.2018, trattata nella seduta n. 202 del consiglio provinciale del 10.4.2018). Oggetto di questa vicenda è il ruolo della di consigliere nella società Infranet RL, partecipata Parte_1
dalla società ER (interamente participata pubblica), che avrebbe conferito appalti alla società BM Condotte RL, di cui si ipotizzava la proprietà di fatto in capo a (con Persona_1
legale rappresentante una SI anziana nulla tenente,
occupante di alloggio sociale). Non trattasi di vicenda, quindi,
legata allo in alcun modo. CP_1
3.2.7. Infine, il Tribunale ha assunto una consulenza medico legale diretta ad accertare se l'attrice abbia subìto per i fatti di causa un “danno biologico, anche di natura psichica”,
permanente e/o temporaneo. Secondo l'accertamento, condotto dalla consulente medico legale con l'ausilio della specialista in psichiatria dott.ssa “a seguito dei fatti per cui è Persona_17
causa” l'attrice ha sviluppato, in nesso causale, un danno biologico permanente di natura psichica del 10%, qualificabile come “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso
misti, persistente”, in seguito a temporanea con gravità
decrescente (della durata di 3 anni e 6 mesi).
4. Le censure alle conclusioni del Tribunale
4.1. L'appellante imputa al Tribunale una errata e/o
51 insufficiente valutazione delle prove offerte, che avrebbe condotto all'erroneo accertamento del difetto probatorio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di atti persecutori ex art. 612bis cp (nella fenomenologia dello
“stalking giudiziario”), quale fatto illecito e fonte dell'obbligo risarcitorio. E l'appellante formula sostanzialmente quattro critiche: il primo Giudice: a) non avrebbe tenuto conto della “la
scansione temporale con cui le azioni addebitate al convenuto
si sono concretizzate”; b) avrebbe concentrato l'analisi CP_1
quasi esclusivamente sulla “vicenda cd. , omettendo Per_2
l'analisi delle “ulteriori condotte poste in essere dal convenuto” e non procedendo, quindi, ad una valutazione se i fatti acquisiti
“nel loro insieme” non avrebbero dimostrato, anche presuntivamente, quanto sostenuto dall'attrice; c) nella vicenda
“ non avrebbe tenuto conto della deposizione della teste Per_2
e di quanto dichiarato dallo stesso signor Testimone_2
nelle sommarie informazioni rese in data ER
28.6.2018, non attribuendo il giusto valore alle dichiarazioni convergenti dell'Avv. Papa, così pervenendo incomprensibilmente a ritenere indimostrato il rimprovero allo di avere indotto a rendere false CP_1 ER
dichiarazioni a carico dell'attrice (e del ); d) non avrebbe PE
tenuto conto che lo FF, con gli esposti disciplinari e le iniziative giudiziarie non avrebbe obiettivamente perseguito l'interesse delle società, che in quanto puramente economico
52 sarebbe tutelabile più adeguatamente in sede civile;
e) non avrebbe, infine, tenuto conto nell'apprezzamento dell'elemento soggettivo del documento prodotto sub doc. n. 6, ovvero della dichiarazione della SI Tes_3
4.2. In realtà, la sentenza – nel concludere per il difetto dell'elemento soggettivo del fatto illecito posto a base della pretesa risarcitoria e per il conseguente rigetto della domanda –
non si è neppure pronunciata espressamente e con chiarezza sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, limitandosi ad affermare che gli esposti disciplinari e le iniziative giudiziarie promosse dallo sono “nella loro fattualità … CP_1
sostanzialmente provate per tabulas”, senza specificare, quindi,
se ed eventualmente in che misura possano essere considerate anche “legittimo esercizio dei propri diritti”, a cui la sentenza pure accenna.
4.2.1. Il primo esposto del 18.2.2016, per verità neppure allegato dall'appellante quale “condotta persecutoria” (però ad essa evidentemente si riferisce la dichiarazione della SI
, evocata espressamente nel motivo d'appello), si Persona_12
è concluso con l'elevazione della sanzione disciplinare del
“richiamo verbale” da parte del DD di NT. Innegabile è nel caso di specie il legittimo esercizio delle facoltà di segnalazione all'ordine di appartenenza di condotte inadeguate della professionista incaricata. E nell'esposto l'esponente non ha né
sottaciuto il deterioramento dei rapporti con il proprio socio e
53 con la legale delle società e compagna di vita del proprio socio,
né ha raccontato fatti falsi (anzi veri, con riferimento alle partecipazioni societarie della e all'assunzione di Parte_1
cariche amministrative in società che potenzialmente potevano essere in concorrenza con le società a cui prestava o aveva prestato assistenza legale). Né può affermarsi una scelta inappropriata del mezzo, in quanto evidentemente funzionale,
anche in via preventiva, ad evitare che il professionista a cui il cliente si era affidato potesse mettersi in aperta concorrenza o conflitto d'interessi in seguito al deterioramento o rottura del rapporto professionale (e privato).
4.2.2. Ed è in relazione a questa vicenda che una certa
SI (non risulta se ed eventualmente in Persona_12
quale rapporto con le persone coinvolte) avrebbe assistito, in una giornata di febbraio 2016, presso il distributore della
[...]
in via Keplero a Bolzano, a una scena in cui lo CP_3
, sventolando in aria un foglio che affermava essere un CP_1
esposto o una denuncia, avrebbe detto ad alta voce di avere trovato “la via per farla pagare alla .” Parte_1
4.2.3. Il fatto, se anche ritenuto dimostrato (per via del comportamento processuale dello FF, che sull'allegazione mai ha preso alcuna specifica posizione), è da porre, quindi, in relazione a un esposto disciplinare neppure allegato dall'attrice quale condotta persecutoria e sostanzialmente basato su fatti veri e diretto a fare emergere una situazione di apparente
54 violazione del professionista dei doveri di fedeltà e lealtà verso la propria cliente.
4.2.4. Le espressioni dello FF, asseritamente pronunciate in quell'occasione, non sono poi apprezzabili sotto il profilo soggettivo in relazione alle successive condotte,
compiute a distanza di tempo (a circa un anno e mezzo dopo),
tenuto conto anche del fatto che - al di fuori di questo episodio -
né l'attrice appellante nei propri atti né alcun teste, pure riferendosi questi genericamente a “sensazioni dell'attrice” di
“sentirsi” minacciata o pedinata/controllata o a disagio negli ambienti lavorativi e privati, hanno potuto indicare, in tutti questi anni, un'occasione concreta in cui lo avrebbe CP_1
tenuto un comportamento minaccioso o molesto, non consono e di carattere persecutorio, al di fuori delle esaminate iniziative disciplinari e giudiziarie.
4.2.5. Ritornando alle condotte, a più di un anno dal primo esposto in un arco temporale abbastanza breve (da maggio 2017 a luglio 2018) lo FF, in nome e per conto delle diverse società, promuove in relazione a tre diverse tematiche tre segnalazioni disciplinari e due denunce/querele in sede penale.
4.2.6. L'esposto disciplinare di data 5.5.2017, presentato dalla nasce da pretese di Controparte_2
compenso della relative a due procedimenti civili da Parte_1
essa patrocinati, ritenute dalla cliente eccessive rispetto alla
55 tariffa forense e quantificate dalla professionista in forza di due preventivi asseritamente sottoscritti in nome e per conto dalla società dall'ex amministratore revocato, Persona_1
Nonostante i dubbi della cliente circa la data di confezionamento dei preventivi (data errata, antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo la cui opposizione era oggetto d'incarico; data errata, in quanto recante timbro non ancora acquistato dalla società in seguito a modifica della forma societaria;
nessun rinvenimento dei preventivi tra il carteggio della società), il DD di NT (con delibera del 13.01.2018),
pure manifestando delle perplessità circa le date dei preventivi
(possibilità di meri “rifusi”), sulle voci tariffarie e sugli aumenti
“punitivi” del compenso in caso di recesso, ciò nonostante deliberava l'archiviazione. E anche la Procura, evidentemente,
ha chiesto (e ottenuto) dal GIP l'archiviazione (in data
15.01.2018, come allegato dall'attrice, non contestato) senza particolari approfondimenti (le parti non hanno allegato alcun provvedimento, né la richiesta di archiviazione né il decreto pertinente del GIP).
4.2.7. Nonostante, quindi, queste perplessità, pure parzialmente anche manifestate dal proprio DD, la professionista ha chiesto (e ottenuto) dal Giudice di Pace di
Bolzano due decreti ingiuntivi per il pagamento dei compensi,
quantificati sulla base dei due preventivi già contestati e non accettati dalla cliente (anziché chiedere i propri compensi sulla
56 base della tariffa forense, non negando la cliente il diritto della professionista al giusto compenso).
4.2.8. A fronte dei dubbi da ritenere non temerari, stante la situazione di conflittualità tra i soci e la commistione dei ruoli tra vita privata e professionale, non è apprezzabile come condotta persecutoria l'ulteriore scelta della società, in ciò
consigliata evidentemente anche dalla nuova assistenza legale
(Avv. Christian Perathoner), di interporre opposizione e promuovere, quindi, un accertamento giudiziale a cognizione piena. L'insuccesso apparente delle due opposizioni in primo grado (sul punto nessun provvedimento giudiziale è in atti, ma l'affermazione in tal senso compiuta dall'attrice appellante non
è contestata) non consente, stante la particolarità della vicenda
“preventivi”, a interferirne una intenzione persecutoria e/o molesta del legale rappresentante della ex cliente (anche tenuto conto dell'affermazione dell'appellante stessa secondo cui lo strumento civile sarebbe stato, in realtà, l'unico adeguato mezzo di difesa per realizzare l'interesse della società rappresentata dallo FF).
4.2.9. Poche settimane dopo, in data 21.05.2017, la società sempre in persona del legale CP_3 CP_3
rappresentante , ha segnalato al Consiglio CP_1
dell'ordine la vicenda della trattenuta operata dall'Avv.
e non giustificata dell'importo di € 462,00 nel corso Parte_1
dell'anno 2014 sugli acconti versati dalla ditta debitrice TLS
57 Trasporti Logistica RL (rappresentata da ). ER
4.2.10. Anche in questo caso, dopo che il DD di NT ha archiviato la segnalazione già in data 4.9.2017, la CP_3
ha presentato, in data 9.1.2018, denuncia penale,
[...]
evidenziando sia il mancato consenso della cliente alla trattenuta sia l'incongruenza fiscale della parcella n. 66/2014,
mai inviata dalla professionista e non sufficiente a documentare l'asserita anticipazione per spese vive. Ciò nonostante, Procura
e GIP si sono adagiati su quanto ritenuto dal DD di NT in sede disciplinare.
4.2.11. Fino ad oggi non risulta, però, stante quanto accertato nel giudizio penale a carico dello FF, che la professionista abbia mai giustificato adeguatamente alla cliente le asserite spese anticipate né, ovviamente, ha volontariamente restituito l'importo trattenuto, nonostante si trattasse di “soli
500 €” (in questo senso, secondo l'Avv. Perathoner, gli avrebbe risposto la professionista alla richiesta di chiarimenti).
4.2.12. Stante l'irrisorietà dell'importo, ma grave il sospetto di appropriazione indebita per somme della cliente trattenute senza consenso e senza essere in grado di esibire la documentazione giustificativa, non può dirsi in sé
temerario/pretestuoso l'interessamento degli organi deputati,
ciascuno per il proprio ambito, alla verifica di eventuali condotte di dubbia legittimità.
4.2.13. Infine, la denuncia – querela del 6.7.2018 dello
58 in nome e per conto della CP_1 Controparte_4
per l'ipotesi di “rivelazione di segreto professionale” (art.
[...]
622 cp) e “falsa testimonianza” (art. 372 cp), per avere reso testimonianza falsa nel procedimento civile di impugnazione di delibera assembleare, promossa dal compagno , avente PE
per oggetto la revoca di quest'ultimo dalla carica di amministratore, è l'unica che appare priva assolutamente di substrato fondante. Questa denuncia/querela è
manifestamente infondata e perciò gratuita, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni della teste su domande, peraltro,
capitolate dalla stessa società e relative a provvedimenti amministrativi ed esiti noti alla società medesima.
4.2.14. Solo quest'ultima condotta, quindi, qualora inserita in una serie sufficiente di altre condotte persecutorie/moleste,
potrebbe essere apprezzata al fine dell'accertamento incidentale del reato ex art. 612 bis cp.
4.3. Complessivamente, però, va considerato: - che in ordine alla prima segnalazione disciplinare l'attrice è stata sanzionata per una condotta in violazione del codice deontologico e il mezzo scelto dal segnalante è da ritenere, per le ragioni esposte, non pretestuoso e/o temerario;
- che in relazione alle successive iniziative disciplinari e denunce in sede penale, concentrate in poco più di un anno (maggio 2017 – luglio 2018), nonostante l'esito non favorevole, l'esponente in due su tre CP_1
tematiche aveva segnalato/denunciato fatti veritieri e condotte
59 della professionista non prive di criticità e perplessità.
4.4. Le condotte, in parte qua (con l'eccezione dell'ultima denuncia penale), anche se sono divenute fonte del malessere psichico manifestatosi ed accertato dalla CTU in primo grado e testimoniato dalle persone vicine professionalmente e in privato,
appaiono pertanto scriminate dall'esercizio legittimo dei propri diritti ex art. 51 cp, non integrando esse oggettivamente abuso del processo e/o di facoltà attribuite dall'ordinamento nel rapporto avvocato/cliente.
4.5. La censura, secondo cui il primo Giudice non avrebbe tenuto conto “della scansione temporale” delle condotte compiute è pertanto infondata, proprio alla luce delle considerazioni che precedono. La mera concentrazione in un arco temporale relativamente breve di alcune iniziative disciplinari e denunce penali, afferenti a tre diverse questioni,
non è in sé e per sé significativo della sussistenza dell'elemento oggettivo e neppure di quello soggettivo, tenuto conto della veridicità quantomeno parziale dei fatti segnalati e l'opinabilità/controvertibilità delle questioni attenzionate dallo
. CP_1
4.6. Anche in forza degli sviluppi in sede penale, la “vicenda
cd. (seconda e terza critica dell'appellante) non rafforza Per_2
in alcun modo la propugnata tesi di una preordinazione da parte dello FF, con induzione di terzi a rendere false dichiarazioni, delle condotte sopra descritte con la
60 consapevolezza dell'idoneità delle stesse a procurare all'Avv.
, tenuto conto della sua professione e del suo Parte_1
coinvolgimento sia professionale sia personale, uno degli eventi dannosi descritti dalla norma penale di cui all'art. 612bis cp
(nel caso di specie stato di ansia o paura e costrizione a modificare abitudini di vita).
4.6.1. Infatti, il primo Giudice civile ha dovuto prendere atto, sulla base delle deposizioni testimoniali dell'Avv. Papa e del teste , della inaffidabilità dell'autore delle CP_7
dichiarazioni a SIT, successivamente ritrattate con l'incolpazione dello . Il primo Giudice ha ritenuto che la CP_1
vicenda, comunque, “sia piuttosto fumosa” e che, se anche si volesse ritenere che il nelle prime dichiarazioni aveva Per_2
detto il falso, in alcun modo risulterebbe provato che “il
contegno dello stesso sia riconducibile a induzione o Per_2
pressione del convenuto ” CP_1
4.6.2. Sul punto l'appellante, pure dolendosi del “troppo
spazio” attribuito dal primo Giudice all'analisi di questa vicenda, imputa contestualmente alla sentenza di non avere tenuto adeguatamente conto delle stesse affermazioni dell'autore delle dichiarazioni ritrattate e della deposizione della teste Testimone_2
4.6.3. La deposizione della teste non è, però, Tes_2
concludente, in quanto riporta unicamente una dichiarazione che lo stesso avrebbe fatto nel corso di una telefonata Per_2
61 all'Avv. e in cui aveva annunciato di volere ritornare Parte_1
dai Carabinieri per dire la verità (perché così gli imporrebbe la sua religione) e perché avrebbe detto delle “bugie su indicazione
del signor ” CP_1
4.6.4. Già le stesse dichiarazioni rese dal in sede di Per_2
ritrattazione dinanzi ai Carabinieri di Bolzano non appaiono intrinsecamente affidabili, perché da un lato il dichiarante giustificava le proprie dichiarazioni non veritiere, perché le avrebbe “inventate” essendosi “molto arrabbiato” per essere stato convinto (dallo FF) che la e/o il Parte_1 PE
avevano causato il dissesto finanziario della sua impresa, e dall'altro, poi, richiamava in causa direttamente lo FF
quale suggeritore di quanto erroneamente dichiarato in precedenza.
4.6.5. Anche il Giudice penale, che in secondo grado ha sentito il come teste, è pervenuto a un giudizio di Per_2
sostanziale inaffidabilità. Secondo la Corte d'appello, il teste
“è risultato del tutto inattendibile, contraddetto dai fatti Per_2
riferiti dalla stessa persona offesa, confermata dalla collega di
studio Avv. , avrebbe dato “confusamente … Tes_2
spiegazioni sul tenore delle conversazioni con , PE4
sostenendo che sarebbero state costruite ad hoc per fornire prove
a favore di laddove risultano piuttosto esternazioni di CP_1
convenienza per sfruttare a vantaggio personale la situazione,
per cui non può ritenersi provato che egli sia stato indotto da
62 a rendere le dichiarazioni del 23/4/2018, poi ritrattate il CP_1
28/6/2018, e tale fatto non ha rilevanza ai fini della valutazione
del reato di calunnia contestato relativamente alla denuncia
querela del 9/1/2018, tenuto anche conto della deposizione di
diverso contenuto di , nuovamente sentito all'udienza del PE5
13/6/2024.”
4.6.6. Dopo avere ricordato anche la vicenda della trattenuta della somma di € 462,00, mai giustificata adeguatamente dalla (testi e , il Parte_1 Tes_4 Tes_5
Giudice d'appello ha concluso, quindi, confermando la sentenza di assoluzione, che “nella denuncia – querela del 9/1/2018
non ha pertanto rappresentato o taciuto CP_1
circostanze non corrispondenti al vero, che avrebbero costituito
falsa accusa in capo all'Avv. , pur verosimilmente Parte_1
mirando, nel richiedere accertamenti più estesi sui conti correnti
della predetta, ad altri risultati in considerazione dell'elevata
conflittualità tra le parti e con l'ex socio .” PE
4.7. L'ultimo rilievo nella pronuncia della Corte, valorizzato dall'appellante negli scritti conclusionali a sostegno dell'intento persecutorio perseguito dallo nei suoi confronti, non è a CP_1
tal fine apprezzabile. Non soltanto perché il Giudice penale non specifica in alcun modo a “quali altri risultati” lo avrebbe CP_1
mirato, quando, nella denuncia del gennaio 2018, aveva sollecitato anche indagini bancarie sui c/c intestati alla
, ma anche perché nella denuncia stessa il Parte_1
63 denunciante aveva motivato la richiesta con il sospetto che l'avvocato, oltre a trattenere l'importo di € 462,00 di pertinenza della potesse avere incassato altri denari di Controparte_3
pertinenza della cliente. Anche volendo ritenere che con la richiesta avesse voluto, oltre allo specifico fine dichiarato, anche arrecare fastidio alla denunciata, non per questa ragione può
dedursi una intenzionalità nel senso richiesto dalla fattispecie di fatto illecito invocata dall'attrice appellante.
4.8. Anche l'argomento, secondo cui l'intento persecutorio sarebbe ricavabile dal tipo di strumento (disciplinare/penale)
utilizzato dallo FF, pure suggestivo, non convince. Da un lato, infatti, il primo esposto disciplinare del febbraio 2016 era proprio lo strumento previsto dall'ordinamento forense per fare emergere condotte del professionista iscritto non consone e/o non trasparenti nei confronti della propria clientela, proprio nelle ipotesi in cui un danno non si era (ancora) verificato.
Anche la vicenda dei “preventivi sospetti” avrebbe potuto avere,
a fronte delle perplessità espresse dallo stesso DD di NT e nonostante la disposta archiviazione della segnalazione, quale effetto una richiesta ponderata di compenso, da parte della professionista, in linea con la tariffa forense (stante la non contestazione da parte della cliente della spettanza di un compenso “giusto”). Analogamente, il professionista che non è
in possesso della documentazione contabile giustificativa
(anche, in ipotesi, per averla “perduta”) non necessariamente
64 deve attendere di essere citato in un giudizio di restituzione in sede civile, soprattutto se si tratta di “soli 500 €”, ma può anche restituirli spontaneamente.
4.9. In conclusione, per quanto precede la sentenza impugnata resiste alle specifiche critiche che le sono state mosse con l'atto d'appello, che deve essere pertanto disatteso.
5. Le spese del grado:
5.1. Al principio di soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellato
, comprese le spese del ricorso per sequestro CP_1
conservativo in corso di causa sub RG n. 58-1/2023 (art. 91
cpc).
5.2. Il valore di causa (petitum) è compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00, la causa è di complessità media. Si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, per il giudizio di merito in appello i compensi medi (cause di appello) per tutte le fasi del giudizio esclusa quella di trattazione/istruttoria, per la quale si ritiene adeguato il compenso minimo, e per la difesa nel subprocedimento di sequestro conservativo, i compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale, e pertanto: a)
per il giudizio di merito in appello: € 2.977,00 per studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.123,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 12.154,00 per compensi
65 d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il subprocedimento di sequestro conservativo in appello: € 1.126,00 per studio, € 601,00 per la fase introduttiva ed € 886,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 2.613,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
5.3. Nulla è da disporre sulle spese nei confronti delle altre parti appellate, rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NT, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
Avv. , in proprio, contro Parte_1 Pt_1 CP_1
nonché contro Controparte_2 [...]
e con CP_3 Controparte_4
atto di citazione in appello 10.03.-18.03.2023 avverso la sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Bolzano di data
07.02.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellato Parte_4
le spese del grado, che liquida: a) per il giudizio CP_1
66 di merito in appello in € 12.154,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il subprocedimento di sequestro conservativo in appello in €
2.613,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Avv. , ai sensi del co. 1- Parte_1 Pt_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 23.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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