Sentenza 2 luglio 2021
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/07/2021, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00874/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2021, proposto da
PA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
in favore di LI PA, della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia n. 653 dell’8 novembre 2017, R.G. 2064/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per la parte ricorrente il difensore, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 13 settembre 2012, il ricorrente, premesso di avere lavorato dal 2008 alle dipendenze del Ministero resistente come docente di percussioni presso istituti scolastici della Provincia di Venezia in forza di contratti a tempo determinato, ha agito avanti al Tribunale di Venezia, da un lato, per l’accertamento dell’illegittimo utilizzo da parte dell’Amministrazione di contratti a tempo determinato in successione e per il risarcimento del danno subito, dall’altro lato, per il riconoscimento dell’anzianità maturata.
Il Tribunale di Venezia, quale Giudice unico del lavoro, con sentenza n. 653 dell’8 novembre 2017, notificata in data 19 dicembre 2019 e passata in giudicato:
1) ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, “ nove mensilità della retribuzione globale di fatto spettante all'epoca del deposito del ricorso, oltre ad accessori di legge” ;
2) quanto alla domanda relativa alla progressione stipendiale, ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale a fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati e ha condannato il Ministero resistente “ a riconoscere detta anzianità di servizio e a collocare il ricorrente stesso nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata ricostruita sulla base del modello Chioccon e a corrispondere al medesimo ricorrente le conseguenti differenze stipendiali maturate dal 10 luglio 2001 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ”.
2. Nel maggio 2019 il Ministero dell’Istruzione corrispondeva al ricorrente l’importo di € 11.727,30 corrispondente a n. 9 mensilità della retribuzione globale di fatto del signor PA LI, calcolata sulla base del cedolino dello stipendio relativo al mese di settembre 2012.
3. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sopra indicata sentenza n. 653 del 2017 del Tribunale di Venezia e in particolare:
- in relazione al profilo di cui al punto 1) del dispositivo della sentenza, lamenta l’erroneità dell’importo versato dall’Amministrazione resistente e chiede il pagamento della somma di € 6.917,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Secondo parte ricorrente, ai fini della quantificazione del risarcimento, la retribuzione globale di fatto doveva essere calcolata con riferimento al cedolino di agosto 2012 (€ 2.071,00), relativo all’ultimo stipendio percepito, non con riferimento al cedolino di settembre 2012 (€ 1.303,03);
- in relazione al profilo di cui al punto 2), il ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza e ne chiede l’ottemperanza.
4. Benché il ricorso risulti regolarmente notificato, il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza del 26 maggio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Va accolta la domanda di esecuzione del punto 1) del dispositivo della sentenza.
6.1. La sentenza richiedeva di corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento “ nove mensilità della retribuzione globale di fatto spettante all'epoca del deposito del ricorso, oltre ad accessori di legge ” e alla data del deposito del ricorso - 13 settembre 2012 – l’ultimo cedolino emesso e che determinava la retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente era quello di agosto 2012.
6.2. Ne consegue che anche gli interessi e la rivalutazione monetaria devono essere calcolati in relazione a tale diverso importo, determinato prendendo come base di riferimento la retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente in base al cedolino di agosto 2012.
7. Deve altresì essere accolta la domanda diretta ad ottenere l’ottemperanza del punto sub 2) del dispositivo della sentenza.
Come confermato nella relazione del Ministero (doc. 9, pag. 1), la sentenza del Tribunale di Venezia, notificata in data 19 dicembre 2019, è passata in giudicato e ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale e quindi di riconoscere al ricorrente l’anzianità di servizio maturata, corrispondendo anche le relative differenze stipendiali.
Per quanto fin qui esposto, in ragione del perdurante inadempimento del Ministero, sussistono tutti i presupposti per accogliere il ricorso e va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di dare ottemperanza alla sentenza n. 653 dell’8 novembre 2017 del Tribunale di Venezia, con:
- il pagamento al ricorrente a titolo risarcitorio di nove mensilità della retribuzione globale di fatto spettante all'epoca del deposito del ricorso, oltre ad accessori di legge, determinata sulla base del cedolino del mese di agosto 2012, anziché del cedolino del mese di settembre 2012;
- l’immediato integrale riconoscimento al ricorrente, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati, collocandolo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata ricostruita sulla base del modello Chioccon e a corrispondergli le conseguenti differenze stipendiali maturate dal 10 luglio 2001 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione dovrà provvedere all’ottemperanza della sentenza, secondo quanto esposto, immediatamente dopo la comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta , individuandolo nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il NE, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad un dipendente della stessa Direzione Generale con qualifica non inferiore a funzionario, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del Commissario ad acta , di liquidare l’eventuale compenso – a carico dell’Amministrazione inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario – in esito alla presentazione, da parte del ridetto Commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata.
8. Per la peculiarità della fattispecie e in ragione del parziale adempimento, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi sopra indicati.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche del parziale adempimento dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE, Sezione Prima, così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di dare ottemperanza al giudicato conseguente alla sentenza del Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Venezia n. 653 dell’8 novembre 2017, immediatamente dopo la comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, la notificazione a cura di parte della presente sentenza;
- per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine di quaranta (40) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il NE, con facoltà di delega ad un dipendente della stessa Direzione Generale con qualifica non inferiore a funzionario, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente agli adempimenti sopra indicati entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese e degli onorari di causa, che liquida nella somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO