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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio
Galeano, Ivano Marcedone e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Maltese;
Appellata
OGGETTO: appello - opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.05.2021 presso il Tribunale di Siracusa, l' Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso dal medesimo
Tribunale il 22.03.2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stata ingiunto all'Ente di consegnare il verbale sanitario, redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del minore all'esito Per_1
della visita medica.
Il Giudice, con sentenza n. 802/22 del 18.07.2022, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 109/2021 reso dal Tribunale di Siracusa il 22.03.2021 e condannava l' al pagamento delle spese di Pt_1
ingiunzione nel minor importo richiesto dalla ricorrente in monitorio;
rigettava per il resto l'opposizione e, accertato e dichiarato l'obbligo dell' di Pt_1
consegnare alla Maltese, n. q. di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
, il verbale della visita della Commissione medica del 24.02.2020, Per_1
condannava l'Ente alla consegna del medesimo.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' , con atto depositato il Pt_1
18.01.2023; resisteva al gravame Controparte_1
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la consegna di documenti, in particolare del verbale di visita per l'accertamento dell'invalidità civile. CP_2
Rileva che, nel caso che ci occupa, non sussistevano i requisiti per chiedere un decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., in quanto l'odierna appellata non vanta alcun diritto di credito nei confronti dell' , avendo la richiesta ad oggetto la Pt_1
consegna di un verbale sanitario redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l' di Siracusa. CP_2
Afferma che il ricorso monitorio per la consegna di una cosa determinata deve necessariamente trovare fondamento in un rapporto contrattuale o in un negozio unilaterale dal quale scaturisca il diritto, non adempiuto, alla consegna del bene.
Il verbale redatto dalla Commissione medica non ha natura di provvedimento costitutivo o estintivo di un diritto, ma di mera certazione;
non costituisce prova scritta del diritto azionato perché, appunto, non vi è alcun diritto di credito.
Sostiene che l'odierna appellata avrebbe dovuto ricorrere, per ottenere la consegna del verbale, al procedimento di accesso di cui all'art. 22 della L. n.
241/90. Ritiene che il diritto alla consegna di un atto facente pubblica fede, in possesso di una pubblica amministrazione, abbia fondamento solo nella suddetta legge, che legittima i privati a chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla P.A.
1.1. Ribadisce comunque l'infondatezza nel merito della pretesa, evidenziando che il verbale richiesto era già stato oggetto di consegna. Invero, a seguito della visita medica del 24.02.2020, l'Ente aveva inviato e notificato all'appellata a mezzo posta, in data 11.03.2020, il verbale sanitario contenente il rigetto della domanda di invalidità civile del figlio minore per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 52.
Deduce quindi di avere adempiuto all'obbligo di comunicare l'esito della visita medica;
conseguentemente l'appellata vanterebbe solo il diritto di accesso alle informazioni detenute dalla P.A. ai sensi della L. n. 241/90.
2. Con il secondo motivo di gravame l'ente appellante censura il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento monitorio in difetto della propria soccombenza;
censura altresì la disposta compensazione delle spese del giudizio di opposizione, chiedendo la condanna dell'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Il primo motivo di appello è inammissibile. L'appellante censura la concessione del decreto ingiuntivo, in difetto, a suo dire, dei presupposti di legge, senza considerare che il provvedimento monitorio è stato revocato dal
Tribunale, che ha, purtuttavia, accertato e dichiarato l'obbligo di consegna del verbale, condannando l' ad adempiervi. Pt_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza (vd., tra le altre, Cass.
4974/2000, 3671/1999, 184/2007, 14486/2019, 35068/2022) quello secondo il quale “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 cod.proc.civ., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese)”.
4. Il Tribunale si è pronunciato sulla domanda, introdotta sì con il ricorso monitorio, ma coltivata con la costituzione della parte opposta nel procedimento di opposizione proposto dall' , procedimento che, costituendo un ordinario Pt_1
giudizio di cognizione, non subisce le limitazioni del ricorso monitorio. Le censure mosse dall' in ordine all'ammissibilità del decreto ingiuntivo Pt_1
concesso per la consegna del verbale sanitario, in ragione dell'insussistenza in capo all'ente di un obbligo di consegna avente titolo in un'obbligazione negoziale, non tengono conto del dovere del giudice dell'opposizione di statuire in ordine alla sussistenza dell'obbligo a prescindere dai presupposti di ammissibilità della tutela monitoria. Nel caso in esame poi, come emerge dal dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, anche se per la ritenuta erroneità in eccesso della liquidazione delle spese processuali della fase, ma ha accolto la domanda della parte opposta, attrice in senso sostanziale, volta alla condanna dell'ente a consegnare il verbale emesso dalla commissione medica all'esito della visita di accertamento dell'invalidità civile del minore.
5. L'accertamento dell'obbligo in capo all , compiuto dal giudice Pt_1
di primo grado, deve essere confermato nel presente giudizio di gravame, trattandosi di un obbligo nascente, non già, come correttamente rilevato dall'appellante, da un'obbligazione negoziale, ma dalla stessa legge.
L'obbligo di trasmissione del verbale in originale a mezzo raccomandata A/R, originariamente previsto a carico delle commissioni mediche dall'art. 1 del DPR
698/1994, dopo il trasferimento all' non solo della competenza erogatoria Pt_1
delle prestazioni, ma anche delle funzioni concessorie delle stesse, è ora a carico dell'ente previdenziale. Lo stesso ente ha adottato la circolare n. 131 del
28.12.2009 per regolamentare il “flusso organizzativo e procedurale di attuazione dei principi contenuti nel disposto dell'art. 20 DL 78/2009, convertito nella legge 102/2009”, prevedendo che “A conclusione dell'iter sanitario la procedura provvede all'inoltro del verbale con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale dell' competente”. Il verbale deve essere inviato in Pt_1
duplice copia: in una sono contenuti tutti i dati del richiedente e i dati sensibili, nell'altra è riportato solamente il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
Ne consegue che è infondata l'asserita insussistenza dell'obbligo di consegna a carico dell'ente previdenziale per essere la fase di accertamento sanitario Contr demandata all in quando il diritto sotteso alla domanda della parte opposta non ha ad oggetto un facere (la redazione del verbale), ma un dare (la consegna del verbale che spetta all , cui è trasmesso dalla Commissione medica). Pt_1
6. E' lo stesso ente appellante che afferma di avere “certamente un obbligo di comunicare l'esito di una visita medica, anche se il relativo verbale sia stato formato da altro soggetto istituzionale” e tuttavia ritiene erroneamente che l'adempimento di tale obbligo debba necessariamente essere contenuto nei limiti del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 22 e ss legge 241/1990, mentre, come sopra chiarito, l'obbligo di trasmissione del verbale in duplice esemplare sorge precedentemente all'eventuale esercizio del diritto di accesso e copia conforme dell'atto.
7. E infatti l' ha allegato di avere comunque già proceduto alla Pt_1
consegna del verbale, notificandolo a mezzo raccomandata postale, con le modalità previste, per il periodo dell'emergenza pandemica da Covid 19, dall'art. 108 comma 1 bis DL n. 18 del 17.3.2020, con l'immissione dell'atto nella cassetta delle lettere senza acquisire la firma del destinatario, previo accertamento della sua presenza nell'abitazione.
Tuttavia, come è immediatamente evincibile dalla cartolina postale prodotta dall'appellante, la consegna con dette modalità è avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale invocata a sostegno della regolarità della notifica e della presunzione di conoscenza del destinatario, avendo l'ufficiale postale apposto, sotto la dicitura “DPCM Covid”, la propria firma e la data “11.3.2020”. A quella data, però, nessuna disposizione normativa autorizzava, per l'emergenza pandemica, tali modalità di recapito delle raccomandate.
Tanto premesso, va rilevata la nullità della notifica del verbale con tali modalità, non potendo operare quindi alcuna presunzione di conoscenza;
conseguentemente deve essere confermata la sentenza impugnata che ha condannato l' alla consegna, che non può ritenersi avvenuta. Pt_1
8. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato. Avendo revocato il decreto ingiuntivo, il Tribunale non poteva condannare l' al pagamento Pt_1
delle spese del procedimento monitorio, nemmeno nella minor misura liquidata.
9. L'appello pertanto deve essere parzialmente accolto, con conseguente compensazione delle spese processuali anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, revoca la condanna dell' al pagamento Pt_1
delle spese del procedimento monitorio.
Compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio
Galeano, Ivano Marcedone e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Maltese;
Appellata
OGGETTO: appello - opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.05.2021 presso il Tribunale di Siracusa, l' Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso dal medesimo
Tribunale il 22.03.2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stata ingiunto all'Ente di consegnare il verbale sanitario, redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del minore all'esito Per_1
della visita medica.
Il Giudice, con sentenza n. 802/22 del 18.07.2022, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 109/2021 reso dal Tribunale di Siracusa il 22.03.2021 e condannava l' al pagamento delle spese di Pt_1
ingiunzione nel minor importo richiesto dalla ricorrente in monitorio;
rigettava per il resto l'opposizione e, accertato e dichiarato l'obbligo dell' di Pt_1
consegnare alla Maltese, n. q. di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
, il verbale della visita della Commissione medica del 24.02.2020, Per_1
condannava l'Ente alla consegna del medesimo.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' , con atto depositato il Pt_1
18.01.2023; resisteva al gravame Controparte_1
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la consegna di documenti, in particolare del verbale di visita per l'accertamento dell'invalidità civile. CP_2
Rileva che, nel caso che ci occupa, non sussistevano i requisiti per chiedere un decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., in quanto l'odierna appellata non vanta alcun diritto di credito nei confronti dell' , avendo la richiesta ad oggetto la Pt_1
consegna di un verbale sanitario redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l' di Siracusa. CP_2
Afferma che il ricorso monitorio per la consegna di una cosa determinata deve necessariamente trovare fondamento in un rapporto contrattuale o in un negozio unilaterale dal quale scaturisca il diritto, non adempiuto, alla consegna del bene.
Il verbale redatto dalla Commissione medica non ha natura di provvedimento costitutivo o estintivo di un diritto, ma di mera certazione;
non costituisce prova scritta del diritto azionato perché, appunto, non vi è alcun diritto di credito.
Sostiene che l'odierna appellata avrebbe dovuto ricorrere, per ottenere la consegna del verbale, al procedimento di accesso di cui all'art. 22 della L. n.
241/90. Ritiene che il diritto alla consegna di un atto facente pubblica fede, in possesso di una pubblica amministrazione, abbia fondamento solo nella suddetta legge, che legittima i privati a chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla P.A.
1.1. Ribadisce comunque l'infondatezza nel merito della pretesa, evidenziando che il verbale richiesto era già stato oggetto di consegna. Invero, a seguito della visita medica del 24.02.2020, l'Ente aveva inviato e notificato all'appellata a mezzo posta, in data 11.03.2020, il verbale sanitario contenente il rigetto della domanda di invalidità civile del figlio minore per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 52.
Deduce quindi di avere adempiuto all'obbligo di comunicare l'esito della visita medica;
conseguentemente l'appellata vanterebbe solo il diritto di accesso alle informazioni detenute dalla P.A. ai sensi della L. n. 241/90.
2. Con il secondo motivo di gravame l'ente appellante censura il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento monitorio in difetto della propria soccombenza;
censura altresì la disposta compensazione delle spese del giudizio di opposizione, chiedendo la condanna dell'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Il primo motivo di appello è inammissibile. L'appellante censura la concessione del decreto ingiuntivo, in difetto, a suo dire, dei presupposti di legge, senza considerare che il provvedimento monitorio è stato revocato dal
Tribunale, che ha, purtuttavia, accertato e dichiarato l'obbligo di consegna del verbale, condannando l' ad adempiervi. Pt_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza (vd., tra le altre, Cass.
4974/2000, 3671/1999, 184/2007, 14486/2019, 35068/2022) quello secondo il quale “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 cod.proc.civ., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese)”.
4. Il Tribunale si è pronunciato sulla domanda, introdotta sì con il ricorso monitorio, ma coltivata con la costituzione della parte opposta nel procedimento di opposizione proposto dall' , procedimento che, costituendo un ordinario Pt_1
giudizio di cognizione, non subisce le limitazioni del ricorso monitorio. Le censure mosse dall' in ordine all'ammissibilità del decreto ingiuntivo Pt_1
concesso per la consegna del verbale sanitario, in ragione dell'insussistenza in capo all'ente di un obbligo di consegna avente titolo in un'obbligazione negoziale, non tengono conto del dovere del giudice dell'opposizione di statuire in ordine alla sussistenza dell'obbligo a prescindere dai presupposti di ammissibilità della tutela monitoria. Nel caso in esame poi, come emerge dal dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, anche se per la ritenuta erroneità in eccesso della liquidazione delle spese processuali della fase, ma ha accolto la domanda della parte opposta, attrice in senso sostanziale, volta alla condanna dell'ente a consegnare il verbale emesso dalla commissione medica all'esito della visita di accertamento dell'invalidità civile del minore.
5. L'accertamento dell'obbligo in capo all , compiuto dal giudice Pt_1
di primo grado, deve essere confermato nel presente giudizio di gravame, trattandosi di un obbligo nascente, non già, come correttamente rilevato dall'appellante, da un'obbligazione negoziale, ma dalla stessa legge.
L'obbligo di trasmissione del verbale in originale a mezzo raccomandata A/R, originariamente previsto a carico delle commissioni mediche dall'art. 1 del DPR
698/1994, dopo il trasferimento all' non solo della competenza erogatoria Pt_1
delle prestazioni, ma anche delle funzioni concessorie delle stesse, è ora a carico dell'ente previdenziale. Lo stesso ente ha adottato la circolare n. 131 del
28.12.2009 per regolamentare il “flusso organizzativo e procedurale di attuazione dei principi contenuti nel disposto dell'art. 20 DL 78/2009, convertito nella legge 102/2009”, prevedendo che “A conclusione dell'iter sanitario la procedura provvede all'inoltro del verbale con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale dell' competente”. Il verbale deve essere inviato in Pt_1
duplice copia: in una sono contenuti tutti i dati del richiedente e i dati sensibili, nell'altra è riportato solamente il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
Ne consegue che è infondata l'asserita insussistenza dell'obbligo di consegna a carico dell'ente previdenziale per essere la fase di accertamento sanitario Contr demandata all in quando il diritto sotteso alla domanda della parte opposta non ha ad oggetto un facere (la redazione del verbale), ma un dare (la consegna del verbale che spetta all , cui è trasmesso dalla Commissione medica). Pt_1
6. E' lo stesso ente appellante che afferma di avere “certamente un obbligo di comunicare l'esito di una visita medica, anche se il relativo verbale sia stato formato da altro soggetto istituzionale” e tuttavia ritiene erroneamente che l'adempimento di tale obbligo debba necessariamente essere contenuto nei limiti del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 22 e ss legge 241/1990, mentre, come sopra chiarito, l'obbligo di trasmissione del verbale in duplice esemplare sorge precedentemente all'eventuale esercizio del diritto di accesso e copia conforme dell'atto.
7. E infatti l' ha allegato di avere comunque già proceduto alla Pt_1
consegna del verbale, notificandolo a mezzo raccomandata postale, con le modalità previste, per il periodo dell'emergenza pandemica da Covid 19, dall'art. 108 comma 1 bis DL n. 18 del 17.3.2020, con l'immissione dell'atto nella cassetta delle lettere senza acquisire la firma del destinatario, previo accertamento della sua presenza nell'abitazione.
Tuttavia, come è immediatamente evincibile dalla cartolina postale prodotta dall'appellante, la consegna con dette modalità è avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale invocata a sostegno della regolarità della notifica e della presunzione di conoscenza del destinatario, avendo l'ufficiale postale apposto, sotto la dicitura “DPCM Covid”, la propria firma e la data “11.3.2020”. A quella data, però, nessuna disposizione normativa autorizzava, per l'emergenza pandemica, tali modalità di recapito delle raccomandate.
Tanto premesso, va rilevata la nullità della notifica del verbale con tali modalità, non potendo operare quindi alcuna presunzione di conoscenza;
conseguentemente deve essere confermata la sentenza impugnata che ha condannato l' alla consegna, che non può ritenersi avvenuta. Pt_1
8. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato. Avendo revocato il decreto ingiuntivo, il Tribunale non poteva condannare l' al pagamento Pt_1
delle spese del procedimento monitorio, nemmeno nella minor misura liquidata.
9. L'appello pertanto deve essere parzialmente accolto, con conseguente compensazione delle spese processuali anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, revoca la condanna dell' al pagamento Pt_1
delle spese del procedimento monitorio.
Compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese