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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1514/2021 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Antonello Coppola (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , con sede legale in Milano al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, (C.F.: ) - nuova Parte_2 P.IVA_2
denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale CP_2
del dott. Notaio in Roma, in data 5.3.2019, rep. n. 14941, racc. n. 10098 - con Persona_1
sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona della procuratrice speciale dott.ssa (C.F.: ), giusta atto per dott. , Notaio in Roma, del Persona_2 C.F._3 Per_3
17.6.2020, rep. 56707, racc. 16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Orabona per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio n. 2608/2015 R.G., rep. n. 13773/2020 dell'8.10.2020.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 30.3.2021 ed iscritta a ruolo il 6.4.2021 Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., notificata in data 2.3.2021 in uno all'atto di precetto, resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio n. 2608/2015 R.G. e con cui gli era stato ordinato di pagare a la somma di € 47.262,33, con gli interessi al Controparte_1
tasso legale dal 25.5.2012 al soddisfo, oltre alle spese processuali ed a quelle di c.t.u.
L'appellante chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e,
nel merito, di dichiarare che nulla era da lui dovuto, in quanto i rapporti contrattuali di apertura di credito erano nulli per difetto di forma scritta. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 13.10.2021 la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c. a quella del
20.10.2021, in cui veniva fissata la precisazione delle conclusioni al 22.11.2023.
Differito l'incombente prima al 20.11.2024 e poi al 22.1.2025, a quest'ultima udienza nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 29.1.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 2.2.2015, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 29 gennaio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1514/2021 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Antonello Coppola (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , con sede legale in Milano al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, (C.F.: ) - nuova Parte_2 P.IVA_2
denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale CP_2
del dott. Notaio in Roma, in data 5.3.2019, rep. n. 14941, racc. n. 10098 - con Persona_1
sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona della procuratrice speciale dott.ssa (C.F.: ), giusta atto per dott. , Notaio in Roma, del Persona_2 C.F._3 Per_3
17.6.2020, rep. 56707, racc. 16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Orabona per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio n. 2608/2015 R.G., rep. n. 13773/2020 dell'8.10.2020.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 30.3.2021 ed iscritta a ruolo il 6.4.2021 Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., notificata in data 2.3.2021 in uno all'atto di precetto, resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio n. 2608/2015 R.G. e con cui gli era stato ordinato di pagare a la somma di € 47.262,33, con gli interessi al Controparte_1
tasso legale dal 25.5.2012 al soddisfo, oltre alle spese processuali ed a quelle di c.t.u.
L'appellante chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e,
nel merito, di dichiarare che nulla era da lui dovuto, in quanto i rapporti contrattuali di apertura di credito erano nulli per difetto di forma scritta. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 13.10.2021 la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c. a quella del
20.10.2021, in cui veniva fissata la precisazione delle conclusioni al 22.11.2023.
Differito l'incombente prima al 20.11.2024 e poi al 22.1.2025, a quest'ultima udienza nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 29.1.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 2.2.2015, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 29 gennaio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi