TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/03/2026, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00759/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 05193 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00759/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Caminiti, Paolo Franzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
disporre, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l'ottemperanza alla sentenza n. -
OMISSIS- del 12.06.2025, ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere N. 00759/2026 REG.RIC.
senza ulteriore indugio all'adozione degli atti esecutivi necessari, tra cui:
– il rilascio dei nulla osta per l'ingresso dei sigg.ri -OMISSIS-per motivi di lavoro subordinato;
– l'eliminazione degli effetti derivanti dagli atti annullati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. RA NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Vista la nota in atti del 16.03.2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che il provvedimento agli atti, adottato dall'Amministrazione in data 17.02.2026, risulta pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente; visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; considerato che le spese di lite devono seguire il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 00759/2026 REG.RIC.
Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA NE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA NE AN GI
IL SEGRETARIO N. 00759/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 05193 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00759/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Caminiti, Paolo Franzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
disporre, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l'ottemperanza alla sentenza n. -
OMISSIS- del 12.06.2025, ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere N. 00759/2026 REG.RIC.
senza ulteriore indugio all'adozione degli atti esecutivi necessari, tra cui:
– il rilascio dei nulla osta per l'ingresso dei sigg.ri -OMISSIS-per motivi di lavoro subordinato;
– l'eliminazione degli effetti derivanti dagli atti annullati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. RA NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Vista la nota in atti del 16.03.2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che il provvedimento agli atti, adottato dall'Amministrazione in data 17.02.2026, risulta pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente; visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; considerato che le spese di lite devono seguire il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 00759/2026 REG.RIC.
Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA NE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA NE AN GI
IL SEGRETARIO N. 00759/2026 REG.RIC.