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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3564/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 06.11.2025, promosso da
(C.F. , con Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Bongo;
e
(C.F. , con Avv. Tiziana Controparte_1 C.F._2
Bongo;
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio;
PREMESSO
È stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
La modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite.
Le parti hanno depositato note scritte.
RILEVATO
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già esplicitando le pattuite condizione di divorzio.
Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal D.Lgs. n. 149 del
2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
La Suprema Corte, all'esito di analitica ricostruzione della normativa vigente e degli orientamenti della giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473- bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (v. Cass.
28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dal c.d. "Riforma
Cartabia", si debba ritenere che sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto, non ostandovi neppure ragioni di carattere sostanziale.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso, con riguardo alla domanda di separazione, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative al figlio minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della medesima.
Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dalle parti quali espressi nel ricorso.
Il P.M. - come risulta dal fascicolo telematico - è stato reso edotto del procedimento. Al riguardo, va precisato:
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al
Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa
(v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71 c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass. 22567/2013);
- che il P.M., come già detto, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il Visto.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato nel fascicolo telematico;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, del
D.P.R. n. 396 del 2000, all'Ufficiale di stato civile competente;
3. prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti, quali espressi nel ricorso;
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio. Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 06.11.2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 06.11.2025, promosso da
(C.F. , con Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Bongo;
e
(C.F. , con Avv. Tiziana Controparte_1 C.F._2
Bongo;
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio;
PREMESSO
È stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
La modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite.
Le parti hanno depositato note scritte.
RILEVATO
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già esplicitando le pattuite condizione di divorzio.
Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal D.Lgs. n. 149 del
2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
La Suprema Corte, all'esito di analitica ricostruzione della normativa vigente e degli orientamenti della giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473- bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (v. Cass.
28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dal c.d. "Riforma
Cartabia", si debba ritenere che sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto, non ostandovi neppure ragioni di carattere sostanziale.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso, con riguardo alla domanda di separazione, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative al figlio minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della medesima.
Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dalle parti quali espressi nel ricorso.
Il P.M. - come risulta dal fascicolo telematico - è stato reso edotto del procedimento. Al riguardo, va precisato:
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al
Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa
(v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71 c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass. 22567/2013);
- che il P.M., come già detto, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il Visto.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato nel fascicolo telematico;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, del
D.P.R. n. 396 del 2000, all'Ufficiale di stato civile competente;
3. prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti, quali espressi nel ricorso;
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio. Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 06.11.2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi