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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10620 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1915 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI IO
ATTORE
E
( , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giovanni Zambelli
CONVENUTA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice risulta l'adempimento delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 in ordine alla proponibilità della domanda.
La legittimazione passiva delle parti convenute - rispettivamente quale proprietaria del veicolo asserito investitore e quale compagnia che assicurava per la rca il predetto motoveicolo al momento del sinistro – emerge dalla documentazione esibita e non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta compagnia. Sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione. Per altro la compagnia assicurativa ha depositato dichiarazione dello stesso convenuto nella quale si CP_2
riferisce espressamente del verificarsi del sinistro oggetto di causa - e cioè l'investimento del pedone in data 31-01-2019 verso le ore 23,oo in via A. Cardarelli Parte_1
in Napoli – e si disconosce soltanto la propria responsabilità.
Tuttavia, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi (tre dei quali presenti al fatto) deve ritenersi che la responsabilità di tale sinistro non può che attribuirsi al conducente del veicolo investitore di proprietà della parte convenuta in applicazione della presunzione stabilita dal primo comma dell'art. 2054 cc che era onere delle parti convenute superare.
Dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa (ed in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni escussi) non è emerso in alcun modo che il conducente del veicolo investitore abbia tenuto un comportamento connotato dalla necessaria prudenza e diligenza e dal rispetto del codice della strada tale da considerarsi idoneo - quanto meno in astratto - ad evitare il danno subito dall'istante; d'altra parte nemmeno è emerso in modo univoco qualche comportamento negligente o imprudente del pedone investito tale da far ritenere integrata, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, una sua responsabilità quanto meno concorrente.
Dalla documentazione medica esibita (in fotocopia ma solo genericamente e non specificamente contestata dalla difesa della convenuta) è emerso – come ritenuto dal
CTU nominato nel presente giudizio che ha svolto i suoi accertamenti sulla base di tale documentazione e dell'esame fisico della persona dell'istante - che la parte attrice, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato le lesioni riferite nella premessa della citazione e sostanzialmente confermate, seppure in modo non “tecnico” dal testimone escusso.
Possono essere condivise le conclusioni rese nella relazione peritale dal CTU – adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico e logico, il quale - dopo aver riconosciuto la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro come prospettata e confermata in sede di istruttoria - tenuto conto della natura della lesione (trauma al ginocchio destro con frattura codili femorali e piatto tibiale), ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente complessiva nella misura del
16% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 50 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del 75% di gg. 60, nella misura media del 50% di gg. 40 ed infine nella misura media del 25% di giorni 40.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno (pregiudizio in alcun modo dedotto dall'istante e non oggetto di alcuna richiesta risarcitoria), gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, non trattandosi di cd. micropermanenti, si ritiene di applicare il metodo tabellare enucleato dal Tribunale di Milano;
tale metodo costituisce una formula idonea ad ancorare la valutazione equitativa del complessivo danno non patrimoniale a parametri il più possibile uniformi che tengono conto non solo della gravità della lesione (cd. danno biologico in senso stretto) ma anche dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (nella specie anni 57) e della sofferenza patita, (e cioè di quella componente del danno non patrimoniale tradizionalmente definita come danno morale).
In conseguenza il danno da invalidità permanente (16%) riportato dall'istante (di anni 57 al momento del sinistro) va quantificato, già ai valori monetari attuali ed al'estio di adeguata personalizzazione, in Euro 61.000,oo.
Alla stregua degli stessi criteri tabellari deve liquidarsi l'invalidità temporanea, totale
(ITT) e parziale (ITP) sulla base di una indennità giornaliera di Euro 115,oo.
In conseguenza il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto del numero di giorni riconosciuti dal CTU, va liquidato, all'attualità, in complessive Euro
14.375,oo (ITT 115,oo x 50 = 5.750,oo + ITP 115,oo al 75% x 60 = 5.175,oo + ITP 115 al 50% x 40 = 2.300,oo + ITP 115,oo al 25% x 40 = 1.150,oo).
Va inoltre riconosciuta alla parte istante la somma di Euro 300,oo per spese mediche come da richiesta.
Nessuna altra somma deve riconoscersi alla parte istante ad altro titolo in assenza di specifica richiesta.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 75.675,oo devono decorrere gli interessi, di natura compensativa, da calcolare nella misura media del 1,5% annuo dalla data del sinistro (31-01-2019) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio. Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice vanno condannate, in solido, le parti convenute.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale (lieve) difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, e di così provvede: Controparte_2
dichiara la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo della parte convenuta nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
Controparte_2
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante della somma complessiva di Euro 75.675,oo
(settantacinquemilaseicentosettantacinque//oo) oltre interessi da calcolarsi nella misura del 1,5% annuo dalla data del 31-01-2019 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 6.600,oo (di cui Euro 5.600,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.000,oo per spese vive), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. ZI IO e pone definitivamente a carico della sola convenuta le spese di CTU come liquidate in virtù Controparte_1 dell'apposito decreto emesso in corso di causai.
Così deciso in Napoli lì 18 novembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1915 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI IO
ATTORE
E
( , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giovanni Zambelli
CONVENUTA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice risulta l'adempimento delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 in ordine alla proponibilità della domanda.
La legittimazione passiva delle parti convenute - rispettivamente quale proprietaria del veicolo asserito investitore e quale compagnia che assicurava per la rca il predetto motoveicolo al momento del sinistro – emerge dalla documentazione esibita e non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta compagnia. Sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione. Per altro la compagnia assicurativa ha depositato dichiarazione dello stesso convenuto nella quale si CP_2
riferisce espressamente del verificarsi del sinistro oggetto di causa - e cioè l'investimento del pedone in data 31-01-2019 verso le ore 23,oo in via A. Cardarelli Parte_1
in Napoli – e si disconosce soltanto la propria responsabilità.
Tuttavia, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi (tre dei quali presenti al fatto) deve ritenersi che la responsabilità di tale sinistro non può che attribuirsi al conducente del veicolo investitore di proprietà della parte convenuta in applicazione della presunzione stabilita dal primo comma dell'art. 2054 cc che era onere delle parti convenute superare.
Dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa (ed in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni escussi) non è emerso in alcun modo che il conducente del veicolo investitore abbia tenuto un comportamento connotato dalla necessaria prudenza e diligenza e dal rispetto del codice della strada tale da considerarsi idoneo - quanto meno in astratto - ad evitare il danno subito dall'istante; d'altra parte nemmeno è emerso in modo univoco qualche comportamento negligente o imprudente del pedone investito tale da far ritenere integrata, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, una sua responsabilità quanto meno concorrente.
Dalla documentazione medica esibita (in fotocopia ma solo genericamente e non specificamente contestata dalla difesa della convenuta) è emerso – come ritenuto dal
CTU nominato nel presente giudizio che ha svolto i suoi accertamenti sulla base di tale documentazione e dell'esame fisico della persona dell'istante - che la parte attrice, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato le lesioni riferite nella premessa della citazione e sostanzialmente confermate, seppure in modo non “tecnico” dal testimone escusso.
Possono essere condivise le conclusioni rese nella relazione peritale dal CTU – adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico e logico, il quale - dopo aver riconosciuto la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro come prospettata e confermata in sede di istruttoria - tenuto conto della natura della lesione (trauma al ginocchio destro con frattura codili femorali e piatto tibiale), ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente complessiva nella misura del
16% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 50 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del 75% di gg. 60, nella misura media del 50% di gg. 40 ed infine nella misura media del 25% di giorni 40.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno (pregiudizio in alcun modo dedotto dall'istante e non oggetto di alcuna richiesta risarcitoria), gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, non trattandosi di cd. micropermanenti, si ritiene di applicare il metodo tabellare enucleato dal Tribunale di Milano;
tale metodo costituisce una formula idonea ad ancorare la valutazione equitativa del complessivo danno non patrimoniale a parametri il più possibile uniformi che tengono conto non solo della gravità della lesione (cd. danno biologico in senso stretto) ma anche dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (nella specie anni 57) e della sofferenza patita, (e cioè di quella componente del danno non patrimoniale tradizionalmente definita come danno morale).
In conseguenza il danno da invalidità permanente (16%) riportato dall'istante (di anni 57 al momento del sinistro) va quantificato, già ai valori monetari attuali ed al'estio di adeguata personalizzazione, in Euro 61.000,oo.
Alla stregua degli stessi criteri tabellari deve liquidarsi l'invalidità temporanea, totale
(ITT) e parziale (ITP) sulla base di una indennità giornaliera di Euro 115,oo.
In conseguenza il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto del numero di giorni riconosciuti dal CTU, va liquidato, all'attualità, in complessive Euro
14.375,oo (ITT 115,oo x 50 = 5.750,oo + ITP 115,oo al 75% x 60 = 5.175,oo + ITP 115 al 50% x 40 = 2.300,oo + ITP 115,oo al 25% x 40 = 1.150,oo).
Va inoltre riconosciuta alla parte istante la somma di Euro 300,oo per spese mediche come da richiesta.
Nessuna altra somma deve riconoscersi alla parte istante ad altro titolo in assenza di specifica richiesta.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 75.675,oo devono decorrere gli interessi, di natura compensativa, da calcolare nella misura media del 1,5% annuo dalla data del sinistro (31-01-2019) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio. Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice vanno condannate, in solido, le parti convenute.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale (lieve) difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, e di così provvede: Controparte_2
dichiara la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo della parte convenuta nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
Controparte_2
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante della somma complessiva di Euro 75.675,oo
(settantacinquemilaseicentosettantacinque//oo) oltre interessi da calcolarsi nella misura del 1,5% annuo dalla data del 31-01-2019 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 6.600,oo (di cui Euro 5.600,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.000,oo per spese vive), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. ZI IO e pone definitivamente a carico della sola convenuta le spese di CTU come liquidate in virtù Controparte_1 dell'apposito decreto emesso in corso di causai.
Così deciso in Napoli lì 18 novembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco